Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 20/02/2026, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01248/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05767/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5767 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS- nella qualità di genitori del minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL, domiciliataria ex lege in OL, via Diaz 11;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’atto prot -OMISSIS- del 22/10/2025 di assegnazione di insegnamento di sostegno.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati depositati il 29\1\2026 :
-annullamento del P.E.I A.S. 2025/26, dell’atto prot. n. -OMISSIS- del 22/10/2025 e dell’atto prot. n. -OMISSIS- del 28/01/2026;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa AN Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Rilevato che:
- i ricorrenti agiscono in qualità di genitori del proprio figlio di -OMISSIS-anni, affetto da disturbo dello spettro autistico e riconosciuto “ portatore di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3) ”;
-per il corrente anno scolastico, il piccolo frequenta, presso l’istituto indicato in epigrafe, la classe prima della Scuola -OMISSIS-nell’anno scolastico 2025/2026 ed è inserito nella classe-OMISSIS-, per la quale sono previste 40 ore settimanali di frequentazione;
- con verbale del GLO dell’8 ottobre 2025, l’organo collegiale specializzato ha proposto per il corrente anno scolastico 40 ore settimanali con insegnamento di sostegno, rappresentando la situazione di gravità e persino “l’elevato rischio” per la incolumità del minore, derivante dai suoi comportamenti (anche consistenti in reazioni aggressive in caso di “frustrazione anche banale”; il Neuropsichiatra Infantile precisava nel predetto verbale che: “...l’incompleta e/o intempestiva erogazione di quanto richiesto dal GLO compromette il diritto all'istruzione e alla salute di -OMISSIS-, il diritto alla salute dei genitori, nonché il diritto all’istruzione dei suoi piccoli compagni di classe non ultimo la sicurezza a scuola di tutti i presenti in essa”) ;
-tuttavia, con provvedimento prot. n-OMISSIS-, impugnato con il ricorso introduttivo, gli sono state assegnate solo 30 ore di insegnamento di sostegno;
2. Osservato che con ordinanza n. -OMISSIS- del 24 novembre 2025, confermata in appello, è stata rigettata l’istanza cautelare contenuta nel ricorso introduttivo, sul presupposto che doveva “ ritenersi ancora non concluso il procedimento di assegnazione delle ore di insegnamento di sostegno corrispondenti a quelle ritenute effettivamente necessarie dalla medesima Amministrazione, con conseguente insussistenza del fumus boni iuris ” (poiché “ in data 17 ottobre sarebbe stata assegnata all’Istituto una docente di sostegno per 25 ore e, in considerazione della gravità della situazione specifica, il dirigente avrebbe comunque riorganizzato le risorse disponibili, in modo da garantire almeno 30 ore settimanali, restando in attesa di una risposta del Ministero circa il completamento della copertura dell’orario scolastico per 40 ore con l’insegnamento di sostegno corrispondenti alla valutazione chiaramente evincibile dal verbale del GLO dell’8 ottobre 2025 ”);
3. Rilevato che, con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 29 gennaio 2026, sono stati impugnati il sopravvenuto PEI 2025/2026 e il successivo provvedimento dirigenziale prot.-OMISSIS-che, senza alcuna specifica motivazione, conferma l’assegnazione di 30 ore settimanali;
4. Ritenuto che il ricorso per motivi aggiunti sia fondato e che possa dichiararsi improcedibile il ricorso introduttivo, visto il sopravvenuto atto confermativo della quantificazione di 30 ore settimanali di sostegno scolastico;
5. Considerato che:
-anche a prescindere dalla analitica descrizione della situazione di fatto e del fabbisogno del piccolo della misura di sostegno contenuta nel verbale GLO dell’8 ottobre 2025, anche il PEI 2025/2026 conferma la necessità che il minore sia sempre guidato dall’insegnante, pur omettendo l’indicazione delle ore quantificate di sostegno (il relativo campo del modello non è stato compilato);
- con la nota prot. -OMISSIS- del 5 febbraio 2026, la dirigente scolastica conferma l’assegnazione di 30 ore, come anticipato, senza alcuna considerazione del verbale GLO dell’8 ottobre 2025, né della valutazione riportata nel PEI sopra menzionato
6. Ritenuto che gli atti del procedimento e la nota illustrativa depositata in giudizio -OMISSIS- dimostrano la sussistenza del difetto di motivazione della determinazione assunta con riguardo alla quantificazione delle ore di insegnamento di sostegno e la sua palese incoerenza rispetto alla valutazione del fabbisogno riservata ai medesimi organi dell’Amministrazione competenti;
7. Osservato che la disciplina di settore, in materia di sostegno scolastico, è stata puntualmente chiarita dalla Corte costituzionale (specie con la fondamentale sentenza n. 80/2010), dal Consiglio di Stato, (in particolare, anche con riguardo alla responsabilità del dirigente scolastico, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341) nonché dalla giurisprudenza copiosa e recente anche di questo Tribunale (cfr., tra le altre, T.A.R. Campania, OL , Sez. II, 15 gennaio 2026, n. 292; T.A.R. Campania, OL , Sez. II, 5 gennaio 2026, n. 66; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV , 16 dicembre 2025, n. 8179; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 12 dicembre 2025, n. 8064; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 10 dicembre 2025, n. 7861; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 5 dicembre 2025, n. 8064; per analoghe controversia riferite all’anno scolastico 2024/2025, tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176 T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, OL, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369; sentenze con le quali sono stati definiti i relativi giudizi, conclusisi senza che nessuna di esse sia stata appellata);
8. Osservato che la disciplina di riferimento è stata analiticamente ricostruita, da ultimo, anche nella sentenza T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449, secondo cui “ è opportuno ribadire, ancora una volta che la centralità del ruolo del dirigente scolastico è innegabile e – salvo prova contraria – a tale figura va principalmente imputata la responsabilità della mancata tempestiva copertura delle ore di sostegno per alunni la cui invalidità sia certificata, a maggior ragione se presenti nella scuola dagli anni precedenti. L’esistenza di una normativa nazionale e a livello di Amministrazioni scolastiche periferiche (Uffici scolastici regionali e provinciali) che consente la richiesta di posti in deroga e anzi la impone nei casi in cui le esigenze didattiche e personali dell’alunno con disabilità possono essere tutelate e garantite solo con la copertura integrale, impone la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati tutte le volte in cui all’alunno con disabilità non sia stato attribuito un numero di ore di sostegno adeguato alla sua personale condizione e alle sue esigenze, a maggior ragione se il dirigente scolastico non abbia chiesto all’USR i posti “in deroga”. Pertanto, salvo l’Amministrazione riesca a dimostrare il contrario (ossia, che la richiesta è stata fatta e che è l’USR a non averla soddisfatta mediante la selezione di un adeguato numero di insegnati in deroga, con contratto fino al 30 giugno di ciascun anno scolastico), la mancata richiesta dei posti in deroga costituisce una illegittimità in re ipsa laddove il sistema PEI/GLO stabiliscano che all’alunno con disabilità spetta la copertura integrale delle ore di scuola mediante l’assegnazione insegnanti di sostegno (cd. rapporto 1:1) ”.
9. Considerato che:
-nel caso in esame, la violazione della predetta normativa e il vizio di eccesso di potere dell’Amministrazione, emergono dalla chiara valutazione di gravità della situazione concreta, descritta analiticamente nel verbale GLO dell’8 ottobre 2025 anche con riferimento ai rischi concreti che la mancanza di supporto determina e nella quale assume anche un ruolo cruciale la tenera età del minore (di soli quattro anni), alle prese con la sua prima esperienza di “scolarizzazione” nella Scuola dell’Infanzia;
10. Osservato che:
-con il presente giudizio, alla luce della chiara indicazione emergente dal verbale del GLO adottato nella fase iniziale dell’anno scolastico e della incoerente determinazione assunta dall’Amministrazione circa la quantificazione della misura del sostegno scolastico, di fatto viene perseverata l’illecita prassi che trasferisce la sede ordinaria di definizione dell’interesse legittimo e del diritto fondamentale all’inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità, dal procedimento amministrativo al giudizio amministrativo, come già rilevato nei copiosi precedenti della Sezione che hanno disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per le valutazioni di competenza;
-tale prassi comporta l’effetto di alimentare il contenzioso giudiziale e genera un duplice impatto negativo: da un lato, economico, a causa dei costi collettivi legati al funzionamento del servizio giustizia e alle condanne dell’Amministrazione soccombente alle spese processuali; dall’altro, discriminatorio, arrecando un pregiudizio significativo agli alunni disabili e alle loro famiglie, poiché “nei fatti (…) solo i genitori…che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possono ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi ” (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; anche tale “ulteriore criticità” del sistema è stata sottolineata dalla citata sentenza T.A.R. Campania, II Sez., 17 novembre 2025, n. 7449 che ha altresì disposto la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti);
11. Ritenuto, in conclusione, che gli atti impugnati debbano essere annullati, con il dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere, assegnando al minore le ore di misure di sostegno indicate nel verbale del GLO più volte richiamato, entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
12. Ritenuto che sia fondata anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale contenuta nei ricorsi in esame;
Osservato, in particolare, che sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione, per i quali può rinviarsi ex art. 88 comma 2 lett. d) c. p. a., ai precedenti della Sezione, T.A.R. OL, IV Sez., 16 dicembre 2025, n. 8179; T.A.R. Campania OL, Sez. IV, 13 novembre 2024, n. 6188 (quest’ultimo anche con riguardo al riparto degli oneri probatori, secondo cui la mancata assegnazione delle ore di insegnamento di sostegno, secondo il fabbisogno concreto, è già “ elemento idoneo a fondare il presupposto dell’azione risarcitoria, costituito dal “damnum iniuria datum” (attese le inevitabili conseguenze dannose, in termini di frequenza e piena integrazione scolastica, derivanti, da tale privazione, al minore)” (…) La stessa circostanza, testé posta in risalto (…) determina, poi, la ricorrenza nella specie dell’elemento soggettivo, prescritto per la configurabilità, a carico della P. A., della responsabilità aquiliana, giacché è evidente come la prefata decisione lesiva sia stata assunta, dalla Scuola, nella consapevolezza della sua illegittimità, e tanto per le ragioni testé enunciate, quindi senza potersi invocare, da parte dell’Amministrazione, alcuna causa d’esclusione della colpa, per caso fortuito o, recte nel caso specifico, per forza maggiore (tale, in particolare, non potendo certamente essere considerata la mancata dotazione organica di insegnanti di sostegno all’Istituto Scolastico, da parte degli Uffici Scolastici sovraordinati, sufficiente all’intera copertura dell’orario delle lezioni: circostanza questa che, ad avviso del Tribunale, lungi dall’assurgere a “vis maior cui resisti non potest”, non può, viceversa, incidere sulle modalità d’attuazione, in concreto, di diritti costituzionalmente riconosciuti e tutelati, come il diritto alla salute, il diritto alla studio e quello alla piena integrazione scolastica degli alunni, in situazione di handicap)”;
Ritenuto che, quanto alla determinazione della valutazione equitativa, il danno possa essere equitativamente liquidato in euro 1.000,00, per ogni mese di mancata fruizione dell’insegnamento di sostegno per l’intero orario di programmazione scolastico; l’ammontare dovrà essere calcolato considerando quale dies a quo il mese di ottobre 2025, essendo stato adottato in tale mese (il verbale del GLO che indicava la necessità di 40 ore settimanali, rappresentando la situazione di estrema gravità), e, quale dies ad quem , il momento della effettiva assegnazione delle ore di sostegno adeguate al fabbisogno del minore in controversia, in esecuzione della presente sentenza;
13. Ritenuto doveroso trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti, sia per le considerazioni espresse al precedente punto 10., che per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno causato dal comportamento colposo dell’Amministrazione;
14. Ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone:
-dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
-accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla gli atti impugnati, nei limiti di interesse di parte ricorrente e ordina all’amministrazione a riesercitare il potere, come da parte motiva, entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
-accoglie la domanda di risarcimento del danno e condanna l’Amministrazione al pagamento della somma quantificata nelle modalità di cui alla parte motiva (punto 12.);
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto e versato.
Manda la Segreteria della Sezione per la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza (campania.procura@corteconticert.it).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
AN Lo IO, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AN Lo IO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.