Decreto cautelare 3 luglio 2021
Ordinanza presidenziale 6 novembre 2024
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 19/06/2025, n. 12047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12047 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12047/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06716/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6716 del 2021, proposto da
IA CI, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca e Università degli Studi di Palermo, rispettivamente in persona del Ministro e del Rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del decreto rettorale n. 2013/21 dell’Università degli Studi di Palermo notificato in data 23 aprile 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Palermo;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con memoria depositata in data 1° aprile 2025, parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso ovvero chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Considerato che il provvedimento gravato con il presente giudizio era stato adottato in esecuzione della sentenza n. 10380/2020 di questo Tribunale riformata dalla sentenza n. 531/2022 del Consiglio di Stato, che ha annullato gli atti gravati e, conseguentemente, stabilizzato gli effetti dell’iscrizione con riserva della ricorrente disposta in sede cautelare;
Ritenuto, pertanto, che l’annullamento dell’atto impugnato a mezzo del presente gravame abbia determinato la sopravvenuta carenza di interesse di parte ricorrente alla definizione del giudizio, essendone venuto meno l’oggetto;
Ritenuto, conseguentemente, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse di parte ricorrente alla coltivazione del medesimo;
Ritenuto, infine, di compensare tra le parti le spese di lite anche in ragione della definizione del presente gravame con pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Francesco Baiocco, Referendario, Estensore
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Baiocco | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO