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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico Dott.ssa Laura Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46884 di ruolo generale dell'anno 2022 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 20 presso lo studio Parte_1 degli avvocati Gina Tralicci, Nicola Staniscia e Saverio Cosi che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico ATTORE
CONTRO
e rappresentate e difese dall'avv. Anna Controparte_1 Controparte_2
Ventura del Foro di Monza ed elettivamente domiciliate in Roma, via Santi Pietro e Paolo n. 25 presso lo studio dell'avv. Luigi Valensise, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico CONVENUTE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza cartolare del
3.10.2024 qui da intendersi riportate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il SI ha convenuto in giudizio il SI Parte_1
chiedendone la condanna, “… previa affermazione della illiceità del comportamento Controparte_3
e della condotta del convenuto in ordine alla lesione dell'onore, e della reputazione dell'attore, dichiarare che il convenuto è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale Controparte_3 subito dall'attore e, per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento, in favore dell'attore, del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, nella misura di € 10.000,00 o di quella maggiore o minore somma che il Tribunale stesso riterrà di dovere equitativamente determinare secondo il suo prudente apprezzamento”. Il tutto oltre interessi legali ex art. 1284 co 4 c.c. fino all'effettivo soddisfo e distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Nicola Staniscia. A fondamento della domanda l'attore deduceva che il Tribunale di Monza, a definizione di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 368 c.p., nel quale si era costituito parte civile, con sentenza n. 965/21 <emessa a seguito di “patteggiamento” ex art. 444 cpp>> aveva condannato il SI per il reato di calunnia perpetrato nei suoi confronti. Controparte_3
Evidenziava altresì che la condotta calunniosa del convenuto, che lo aveva accusato di maltrattare la madre pur essendo consapevole della sua innocenza, aveva causato gravi ripercussioni sulla Controparte_4 sua integrità psico-fisica per le quali intendeva ottenere il risarcimento del danno. Richiamava al riguardo la giurisprudenza formatasi in materia e chiedeva l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
<1) “vero che il sig. assieme alla moglie , si è sempre preso Parte_1 Parte_2 cura della madre affetta da sclerosi multipla?” 2) “ vero che il sig. Controparte_4 Parte_1 ha sempre assecondato il desiderio della madre di vivere assieme al figlio ed i nipoti piuttosto
[...] che in una Rsa?”; 3) “vero che – a seguito dell'esposto formalizzato dal sig. in data Controparte_3
11.07.2018 – il sig. ha patito sofferenza d'animo e turbamento?” 4) “vero che il sig. Parte_1 ha temuto di essere allontanato dalla madre, gravemente malata, tanto da essere Parte_1 deceduta il 02.07.2019?”; 5) “vero che proprio nell'ultimo anno di vita della sig.ra il Controparte_4 sig. ha dovuto sopportare ingiusta calunnia da parte del sig. ed, Parte_1 Controparte_3
a causa del forte stress derivato dall'illecita condotta dello zio, ha sofferto di prolungata assenza di regolare sonno;
turbamento emotivo con stati ansiosi che ne hanno diminuito la capacità lavorativa;
stato di nervosismo prolungato inficianti le relazioni familiari e sociali? circostanze relative all'assistenza prestata alla madre ed alle ripercussioni emotive conseguenti alle accuse falsamente rivolte nei suoi confronti.>>
Con ordinanza del 19.1.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo a causa del decesso del convenuto dichiarato dall'avv. Antonio Giannota che aveva ricevuto procura alle liti, Controparte_3 già depositata nel fascicolo informatico unitamente all'istanza di visibilità.
Con successivo decreto dell'8.2.2023, su istanza di riassunzione del giudizio interrotto depositata dalla difesa dell'attore, veniva fissata nuova udienza di trattazione per il giorno 26.6.2023.
Ritualmente citate in giudizio collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, si costituivano le eredi e che concludevano chiedendo in via Controparte_1 Controparte_2 preliminare l'improcedibilità del giudizio per tardiva iscrizione a ruolo della causa, la nullità dell'atto di riassunzione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 303 c.p.c. e 125 disp.att. c.p.c. con conseguente dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. nonché nel merito il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. A fondamento delle proprie difese evidenziavano l'assenza nel ricorso dei requisiti richiesti dall'art. 125 disp.att. c.p.c. che aveva impedito loro “di conoscere gli estremi della domanda promossa dall'attore”. Circa il merito, premesso di non essere pienamente a conoscenza dei fatti contestati al convenuto dei quali il predetto “ne parlava poco e controvoglia, per non coinvolgere la sua famiglia”, evidenziavano che l'intera vicenda aveva determinato nel de cuius “un grave turbamento fisico e psicologico” che ne aveva causato l'improvviso decesso.
Evidenziavano altresì che l'esposto era stato presentato dal dopo le continue lamentale ricevute CP_3 dalla sorella al solo scopo di sollecitare “un intervento bonario dell'autorità … ed esaminare CP_4 l'eventuale sussistenza di elementi di reato” e che nello stesso non era stato mai fatto riferimento a presunti maltrattamenti essendosi limitato l'esponente a rilevare l'impossibilità di mettersi in contatto con la sorella a <causa di una “barriera” creata “sul telefono cellulare, oltre che l'introduzione di un codice d'entrata sul telefono fisso per le telefonate in arrivo>>. In diritto escludevano che la sentenza di patteggiamento potesse essere equiparata alla sentenza di condanna passata in giudicato e che l'onere della prova rimaneva a carico del danneggiato. In ordine alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale rilevavano come la giurisprudenza fosse ormai orientata a sostenere che tale lesione “sia risarcibile solo ove il richiedente alleghi gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio” e ribadivano di non essere state poste nella condizione di poter replicare alle domande in assenza nell'atto di riassunzione delle ragioni in base alle quali veniva chiesto il risarcimento del danno.
Con ordinanza del 12.7.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.6.2023 venivano rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalle parti in quanto:
- la causa, introdotta con atto di citazione notificato a mezzo posta il 23.6.2022 e ricevuto dal SI il 1.7.2022, risultava iscritto a ruolo in data 28.6.2022 e quindi nel rispetto del termine di CP_3 cui all'art. 165 c.p.c., sebbene scaricato dalla Cancelleria il 12.7.2022;
- nella fattispecie trovava applicazione il disposto di cui all'art. 303 c.p.c e non quello di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.;
- il tempestivo deposito del ricorso in riassunzione e la rituale notifica dello stesso unitamente al decreto di fissazione impediva qualunque dichiarazione di estinzione del giudizio.
Su richiesta delle parti venivano inoltre concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. nel rispetto dei quali:
- la difesa dell'attore con il primo termine eccepiva il difetto di legittimazione delle SIe CP_3
e er assenza di prova della loro qualità di eredi del de cuius e contestava CP_1 Controparte_3 le eccezioni in rito sollevate con la comparsa di costituzione;
con il secondo termine chiedeva in via istruttoria: - prova per testi sui capitoli già articolati in citazione nonché sugli stessi anche l'interpello delle convenute;
- ove ritenuta necessaria, prova per testi nei confronti della OR , Testimone_1 già sentita a sommarie informazioni dai Carabinieri;
- ammissione di CTU medico legale sulla persona del SI ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti delle convenute della Parte_1 denuncia di successione ed ex art. 213 c.p.c. della documentazione relativa alla voltura degli immobili appartenuti al de cuius in favore eredi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
- la difesa delle convenute con la memoria n. 1 contestava che il de cuius si fosse costituito in giudizio ed evidenziava di aver fornito prova documentale della propria qualità di eredi mentre con la memoria n. 2, pur evidenziando che l'attore non aveva contestato la ricostruzione dei fatti offerta in sede di costituzione, formulava richiesta di prova orale su capitoli sostanzialmente riferiti alle circostanze contenute nell'esposto presentato dal SI;
con la memoria n. 3 si opponeva Controparte_3 invece: - ai capitoli di prova formulati dall'attore, eccependo altresì l'incapacità a testimoniare della OR in quanto moglie dell'attore e come tale portatrice di un interesse Parte_2 diretto al giudizio;
- all'ammissione di CTU in quanto esplorativa e generica;
- agli ordini di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c. in quanto ininfluenti ai fini del decidere e riferiti a documenti estranei all'oggetto della domanda.
Infine, con ordinanza riservata del 30.11.2023, che si conferma in questa sede, non veniva ammessa la prova per testi richiesta dalle parti in quanto ritenuta ininfluente ai fini della decisione né, in assenza di documentazione attestante eventuali patologie sofferte dell'attore, la richiesta CTU in quanto meramente esplorativa. La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
3.10.2024 e trattenuta in decisione il successivo15.10.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Preliminarmente, deve essere confermata l'ordinanza del 19.1.2023 che ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate da entrambe le parti nonché quella istruttoria del 30.11.2023 riguardo la quale deve essere rilevata anche l'inammissibilità dei richiesti ordini di esibizione in quanto ininfluenti ai fini della decisione. In particolare, per quanto concerne l'eccepita nullità del ricorso per riassunzione e l'assenza di prova della qualità di eredi delle convenute si evidenzia come l'atto di riassunzione contenga tutti gli elementi necessari ad assicurare la ripresa del processo e la difesa degli eredi. Al riguardo, come più volte rilevato dalla giurisprudenza della Suprema Corte nessuna norma di legge commina la nullità dell'atto di riassunzione del giudizio per la mancanza in esso d'una o più delle indicazioni menzionate nell'art. 125 disp. att. c.p.c.
considerato che
l'atto di riassunzione non introduce un nuovo procedimento, avendo la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente. Ne consegue che ai fini della sua validità il giudice deve solo verificarne la concreta idoneità ad assicurare la ripresa del processo, discendendo la nullità dell'atto di riassunzione non dalla mancanza di uno tra i requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità di raggiungere il suo scopo. E' stato dunque affermato che l'idoneità al raggiungimento dello scopo dell'atto di riassunzione è ravvisabile allorché “… dal complessivo contesto dell'atto risultino comunicati alla controparte i nomi delle parti e gli elementi indispensabili per
l'identificazione delle ragioni della controversia e dell'evento interruttivo, giacché tali elementi sono sufficienti a rendere nota la volontà dell'autore di nuovo impulso al processo già in corso e non definito, senza che sia necessaria la riproduzione specifica di tutte le domande della parte e l'esposizione analitica dei fatti di causa (Cass. 6193/2020, Cass. 13597/2004, Cass. 12652/2001, Cass. 6255/99, Cass. 12209/98,
Cass. 11503/96, Cass. 1655/90, Cass. 1713/85, Cass. 1440/84, Cass. 1682/83, Cass. 3194/81, Cass.
841/81). Del pari, dalla certificazione versata in atti dalla difesa delle SIe e (cfr CP_1 CP_3 docc. 28 e 29), si ricava chiaramente la loro qualità di eredi in quanto rispettivamente moglie e figlia del de cuius . Controparte_3
Passando al merito, in punto di diritto secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, al quale questo giudice intende dare continuità, nel giudizio civile introdotto per ottenere il risarcimento del danno, la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento, al contrario, è lo stesso art. 444 c.p.p. che ne dichiara l'inefficacia agli effetti civili (cfr per tutte Cass. Civ. sez. III, 05/05/2022, n. 14278; Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 7014 del 11/03/2020 e Cass.
Civ. Sez. III, sent. n. 20170 del 30/07/2018). La sentenza di patteggiamento assuma quindi valore meramente indiziario in sede risarcitoria, rappresentando un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi, della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2729 c.c. per affermare la responsabilità dell'imputato-danneggiante.
Per quanto poi attiene ai presupposti richiesti ai fini dell'accertamento della responsabilità civile in caso di denunzia e/o esposto è pacifico in giurisprudenza la necessaria consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, e dunque la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio (cfr per tutte Cass., 11/06/2009, n. 13531; Cass.,
12/06/2020, n. 11271; Cass., 07/01/2022, n. 299). Al riguardo la Suprema Corte ha avuto modo più volte di affermare, anche da ultimo (cfr da ultimo Cass. Civ. sez. III 24/10/2023, n. 29495), che: “La semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce … di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante.
5.1 Si è inoltre precisato che è onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass., 9322/2015; Cass., 300/2012) … 5.2 Si è poi affermato che, al di fuori dell'ipotesi in cui la presentazione all'autorità giudiziaria o amministrativa di una denuncia o di un esposto infondati possa essere ricondotta al reato di calunnia, l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (v. Cass., 07/01/2022, n. 299; Cass., 20/03/2015, n. 5597; Cass. n.
1542/10)”.
Nel caso di specie le intenzioni del SI sono desumibili dalla semplice lettura Controparte_3 dell'esposto presentato l'11.7.2018 alla Stazione dei Carabinieri di Brugherio allorché il predetto dichiara di voler “sottoporre all'attenzione dell'Autorità competente una seria di condotte/eventi, che vedono vittima indifesa mia sorella, sig.ra con l'auspicio che l'eventuale intervento bonario Parte_3 dell'autorità adita riesca a far cessare tali condotte ed a risolvere le problematiche ed anomalie che andrò
a segnalare e che, a sommesso parere dell'esponente, contribuiscono a minare seriamente la dignità, la salute, la serenità e la tranquillità di mia sorella. …”. Nell'esposto il medesimo, inoltre, che dapprima descrive la vita della sorella come “normalissima e felice insieme al marito … ed al loro unico figlio,
…” anche dopo l'insorgenza della sclerosi multipla allorché “… il marito ed il figlio, si Parte_1 prodigarono ed assistettero , senza farle mancare nulla …”, riporta circostanze avvenute CP_4 nell'ultimo periodo di vita della sorella, riferitegli direttamente dalla medesima e/o desunte da comportamenti assunti dal nipote successivamente al trasferimento nella nuova casa, che lo avevano indotto a preoccuparsi sullo stato di benessere della OR anche a causa dell'impossibilità CP_3 per la stessa di ricevere visite o di contattare telefonicamente amici e parenti come avveniva in passato.
Alcune di dette circostanze, sono state confermate anche dalla OR , amica d'infanzia Testimone_1 della OR sentita a sommarie informazioni dai Carabinieri di Civitanova Marche Controparte_5 nell'ambito del procedimento penale a carico dell'attore (cfr doc. 6 fascicolo di parte attrice). Anche la teste, infatti, riferisce che negli ultimi mesi non era riuscita a contattare l'amica sull'utenza telefonica fissa dell'abitazione da questa condivisa con il figlio in quanto “risponde una specie di segreteria in inglese che mi chiede una password o una cosa del genere …” nè attraverso le utenze cellulari del figlio e della RA che non avevano risposto alle sue chiamate. La medesima, inoltre, racconta che il telefono cellulare utilizzato solitamente dall'amica per le loro conversazioni non era più raggiungibile “in quanto, a dire della RA , quel telefono si è rotto …” cadendo a terra e di aver personalmente consegnato al Parte_2 figlio il nuovo telefono cellulare consegnatogli dal SI , “di quelli con i tasti grandi Controparte_3 per anziani con i numeri più importanti dei parenti già memorizzati” che “ non l'ha mai utilizzato CP_4 in quanto a dire di non riesce ad usarlo”. Anche la OR nelle ultime conversazioni Parte_1 Tes_1 con l'amica ha inoltre avuto il sentore che la OR fosse controllata precisando “lei mi ha CP_3 chiamato a Natale u.s. ma semplicemente per darmi gli auguri come se non potesse dirmi altro” tanto è vero che, al pari del convenuto , al termine della deposizione manifesta la sua Controparte_3 preoccupazione per quanto stava accadendo precisando “sicuramente suo figlio e sua RA Parte_1
non le fanno mancare l'assistenza dovuta ma l'unica cosa che forse gli stanno facendo mancare Parte_2
è il rapporto affettivo di con i suoi amici e parenti”. CP_4
In tale contesto alcun dolo è ravvisabile nel comportamento tenuto dal SI , indotto Controparte_3
a rivolgersi alle autorità in quanto impossibilitato a raggiungere la sorella e preoccupato per il suo benessere psico-fisico nè, a fronte di tali emergenze, alcuna prova è stata fornita dall'attore in merito alla precisa volontà dolosa del denunciante ed alla consapevolezza della falsità e infondatezza delle accuse mosse nei confronti del nipote. Nè la prova del dolo poteva essere raggiunta con la prova orale richiesta dall'attore e non ammessa in quanto riferita a circostanze relative all'assistenza offerta dal figlio alla OR ovvero alle sofferenze ed ai turbamenti sofferti dal medesimo in conseguenza Controparte_4 dell'esposto presentato dallo zio dal quale è derivato il procedimento penale per maltrattamenti, peraltro introdotto d'ufficio trattandosi di reato non procedibile a querela.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, nei valori minimi e maggiorato ai sensi dell'art.4 comma 2, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, dell'assenza di attività istruttoria e del ridotto grado di difficoltà delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione così dispone:
- Rigetta la domanda formulata dal SI nei confronti delle SIe Parte_1 CP_1
quali eredi del SI
[...] Controparte_2 Controparte_3
- Condanna il SI a rifondere alle SIe e Parte_1 Controparte_1 CP_2 le spese di lite che liquida in € 2.210,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per
[...] legge.
Roma, 21.2.2025
dott.ssa Laura Liberati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico Dott.ssa Laura Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46884 di ruolo generale dell'anno 2022 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 20 presso lo studio Parte_1 degli avvocati Gina Tralicci, Nicola Staniscia e Saverio Cosi che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico ATTORE
CONTRO
e rappresentate e difese dall'avv. Anna Controparte_1 Controparte_2
Ventura del Foro di Monza ed elettivamente domiciliate in Roma, via Santi Pietro e Paolo n. 25 presso lo studio dell'avv. Luigi Valensise, giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo informatico CONVENUTE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza cartolare del
3.10.2024 qui da intendersi riportate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il SI ha convenuto in giudizio il SI Parte_1
chiedendone la condanna, “… previa affermazione della illiceità del comportamento Controparte_3
e della condotta del convenuto in ordine alla lesione dell'onore, e della reputazione dell'attore, dichiarare che il convenuto è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale Controparte_3 subito dall'attore e, per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento, in favore dell'attore, del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, nella misura di € 10.000,00 o di quella maggiore o minore somma che il Tribunale stesso riterrà di dovere equitativamente determinare secondo il suo prudente apprezzamento”. Il tutto oltre interessi legali ex art. 1284 co 4 c.c. fino all'effettivo soddisfo e distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Nicola Staniscia. A fondamento della domanda l'attore deduceva che il Tribunale di Monza, a definizione di un procedimento penale per il reato di cui all'art. 368 c.p., nel quale si era costituito parte civile, con sentenza n. 965/21 <emessa a seguito di “patteggiamento” ex art. 444 cpp>> aveva condannato il SI per il reato di calunnia perpetrato nei suoi confronti. Controparte_3
Evidenziava altresì che la condotta calunniosa del convenuto, che lo aveva accusato di maltrattare la madre pur essendo consapevole della sua innocenza, aveva causato gravi ripercussioni sulla Controparte_4 sua integrità psico-fisica per le quali intendeva ottenere il risarcimento del danno. Richiamava al riguardo la giurisprudenza formatasi in materia e chiedeva l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
<1) “vero che il sig. assieme alla moglie , si è sempre preso Parte_1 Parte_2 cura della madre affetta da sclerosi multipla?” 2) “ vero che il sig. Controparte_4 Parte_1 ha sempre assecondato il desiderio della madre di vivere assieme al figlio ed i nipoti piuttosto
[...] che in una Rsa?”; 3) “vero che – a seguito dell'esposto formalizzato dal sig. in data Controparte_3
11.07.2018 – il sig. ha patito sofferenza d'animo e turbamento?” 4) “vero che il sig. Parte_1 ha temuto di essere allontanato dalla madre, gravemente malata, tanto da essere Parte_1 deceduta il 02.07.2019?”; 5) “vero che proprio nell'ultimo anno di vita della sig.ra il Controparte_4 sig. ha dovuto sopportare ingiusta calunnia da parte del sig. ed, Parte_1 Controparte_3
a causa del forte stress derivato dall'illecita condotta dello zio, ha sofferto di prolungata assenza di regolare sonno;
turbamento emotivo con stati ansiosi che ne hanno diminuito la capacità lavorativa;
stato di nervosismo prolungato inficianti le relazioni familiari e sociali? circostanze relative all'assistenza prestata alla madre ed alle ripercussioni emotive conseguenti alle accuse falsamente rivolte nei suoi confronti.>>
Con ordinanza del 19.1.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo a causa del decesso del convenuto dichiarato dall'avv. Antonio Giannota che aveva ricevuto procura alle liti, Controparte_3 già depositata nel fascicolo informatico unitamente all'istanza di visibilità.
Con successivo decreto dell'8.2.2023, su istanza di riassunzione del giudizio interrotto depositata dalla difesa dell'attore, veniva fissata nuova udienza di trattazione per il giorno 26.6.2023.
Ritualmente citate in giudizio collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, si costituivano le eredi e che concludevano chiedendo in via Controparte_1 Controparte_2 preliminare l'improcedibilità del giudizio per tardiva iscrizione a ruolo della causa, la nullità dell'atto di riassunzione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 303 c.p.c. e 125 disp.att. c.p.c. con conseguente dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. nonché nel merito il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. A fondamento delle proprie difese evidenziavano l'assenza nel ricorso dei requisiti richiesti dall'art. 125 disp.att. c.p.c. che aveva impedito loro “di conoscere gli estremi della domanda promossa dall'attore”. Circa il merito, premesso di non essere pienamente a conoscenza dei fatti contestati al convenuto dei quali il predetto “ne parlava poco e controvoglia, per non coinvolgere la sua famiglia”, evidenziavano che l'intera vicenda aveva determinato nel de cuius “un grave turbamento fisico e psicologico” che ne aveva causato l'improvviso decesso.
Evidenziavano altresì che l'esposto era stato presentato dal dopo le continue lamentale ricevute CP_3 dalla sorella al solo scopo di sollecitare “un intervento bonario dell'autorità … ed esaminare CP_4 l'eventuale sussistenza di elementi di reato” e che nello stesso non era stato mai fatto riferimento a presunti maltrattamenti essendosi limitato l'esponente a rilevare l'impossibilità di mettersi in contatto con la sorella a <causa di una “barriera” creata “sul telefono cellulare, oltre che l'introduzione di un codice d'entrata sul telefono fisso per le telefonate in arrivo>>. In diritto escludevano che la sentenza di patteggiamento potesse essere equiparata alla sentenza di condanna passata in giudicato e che l'onere della prova rimaneva a carico del danneggiato. In ordine alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale rilevavano come la giurisprudenza fosse ormai orientata a sostenere che tale lesione “sia risarcibile solo ove il richiedente alleghi gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio” e ribadivano di non essere state poste nella condizione di poter replicare alle domande in assenza nell'atto di riassunzione delle ragioni in base alle quali veniva chiesto il risarcimento del danno.
Con ordinanza del 12.7.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.6.2023 venivano rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalle parti in quanto:
- la causa, introdotta con atto di citazione notificato a mezzo posta il 23.6.2022 e ricevuto dal SI il 1.7.2022, risultava iscritto a ruolo in data 28.6.2022 e quindi nel rispetto del termine di CP_3 cui all'art. 165 c.p.c., sebbene scaricato dalla Cancelleria il 12.7.2022;
- nella fattispecie trovava applicazione il disposto di cui all'art. 303 c.p.c e non quello di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.;
- il tempestivo deposito del ricorso in riassunzione e la rituale notifica dello stesso unitamente al decreto di fissazione impediva qualunque dichiarazione di estinzione del giudizio.
Su richiesta delle parti venivano inoltre concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. nel rispetto dei quali:
- la difesa dell'attore con il primo termine eccepiva il difetto di legittimazione delle SIe CP_3
e er assenza di prova della loro qualità di eredi del de cuius e contestava CP_1 Controparte_3 le eccezioni in rito sollevate con la comparsa di costituzione;
con il secondo termine chiedeva in via istruttoria: - prova per testi sui capitoli già articolati in citazione nonché sugli stessi anche l'interpello delle convenute;
- ove ritenuta necessaria, prova per testi nei confronti della OR , Testimone_1 già sentita a sommarie informazioni dai Carabinieri;
- ammissione di CTU medico legale sulla persona del SI ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti delle convenute della Parte_1 denuncia di successione ed ex art. 213 c.p.c. della documentazione relativa alla voltura degli immobili appartenuti al de cuius in favore eredi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
- la difesa delle convenute con la memoria n. 1 contestava che il de cuius si fosse costituito in giudizio ed evidenziava di aver fornito prova documentale della propria qualità di eredi mentre con la memoria n. 2, pur evidenziando che l'attore non aveva contestato la ricostruzione dei fatti offerta in sede di costituzione, formulava richiesta di prova orale su capitoli sostanzialmente riferiti alle circostanze contenute nell'esposto presentato dal SI;
con la memoria n. 3 si opponeva Controparte_3 invece: - ai capitoli di prova formulati dall'attore, eccependo altresì l'incapacità a testimoniare della OR in quanto moglie dell'attore e come tale portatrice di un interesse Parte_2 diretto al giudizio;
- all'ammissione di CTU in quanto esplorativa e generica;
- agli ordini di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c. in quanto ininfluenti ai fini del decidere e riferiti a documenti estranei all'oggetto della domanda.
Infine, con ordinanza riservata del 30.11.2023, che si conferma in questa sede, non veniva ammessa la prova per testi richiesta dalle parti in quanto ritenuta ininfluente ai fini della decisione né, in assenza di documentazione attestante eventuali patologie sofferte dell'attore, la richiesta CTU in quanto meramente esplorativa. La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del
3.10.2024 e trattenuta in decisione il successivo15.10.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Preliminarmente, deve essere confermata l'ordinanza del 19.1.2023 che ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate da entrambe le parti nonché quella istruttoria del 30.11.2023 riguardo la quale deve essere rilevata anche l'inammissibilità dei richiesti ordini di esibizione in quanto ininfluenti ai fini della decisione. In particolare, per quanto concerne l'eccepita nullità del ricorso per riassunzione e l'assenza di prova della qualità di eredi delle convenute si evidenzia come l'atto di riassunzione contenga tutti gli elementi necessari ad assicurare la ripresa del processo e la difesa degli eredi. Al riguardo, come più volte rilevato dalla giurisprudenza della Suprema Corte nessuna norma di legge commina la nullità dell'atto di riassunzione del giudizio per la mancanza in esso d'una o più delle indicazioni menzionate nell'art. 125 disp. att. c.p.c.
considerato che
l'atto di riassunzione non introduce un nuovo procedimento, avendo la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente. Ne consegue che ai fini della sua validità il giudice deve solo verificarne la concreta idoneità ad assicurare la ripresa del processo, discendendo la nullità dell'atto di riassunzione non dalla mancanza di uno tra i requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità di raggiungere il suo scopo. E' stato dunque affermato che l'idoneità al raggiungimento dello scopo dell'atto di riassunzione è ravvisabile allorché “… dal complessivo contesto dell'atto risultino comunicati alla controparte i nomi delle parti e gli elementi indispensabili per
l'identificazione delle ragioni della controversia e dell'evento interruttivo, giacché tali elementi sono sufficienti a rendere nota la volontà dell'autore di nuovo impulso al processo già in corso e non definito, senza che sia necessaria la riproduzione specifica di tutte le domande della parte e l'esposizione analitica dei fatti di causa (Cass. 6193/2020, Cass. 13597/2004, Cass. 12652/2001, Cass. 6255/99, Cass. 12209/98,
Cass. 11503/96, Cass. 1655/90, Cass. 1713/85, Cass. 1440/84, Cass. 1682/83, Cass. 3194/81, Cass.
841/81). Del pari, dalla certificazione versata in atti dalla difesa delle SIe e (cfr CP_1 CP_3 docc. 28 e 29), si ricava chiaramente la loro qualità di eredi in quanto rispettivamente moglie e figlia del de cuius . Controparte_3
Passando al merito, in punto di diritto secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, al quale questo giudice intende dare continuità, nel giudizio civile introdotto per ottenere il risarcimento del danno, la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento, al contrario, è lo stesso art. 444 c.p.p. che ne dichiara l'inefficacia agli effetti civili (cfr per tutte Cass. Civ. sez. III, 05/05/2022, n. 14278; Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 7014 del 11/03/2020 e Cass.
Civ. Sez. III, sent. n. 20170 del 30/07/2018). La sentenza di patteggiamento assuma quindi valore meramente indiziario in sede risarcitoria, rappresentando un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi, della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2729 c.c. per affermare la responsabilità dell'imputato-danneggiante.
Per quanto poi attiene ai presupposti richiesti ai fini dell'accertamento della responsabilità civile in caso di denunzia e/o esposto è pacifico in giurisprudenza la necessaria consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, e dunque la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio (cfr per tutte Cass., 11/06/2009, n. 13531; Cass.,
12/06/2020, n. 11271; Cass., 07/01/2022, n. 299). Al riguardo la Suprema Corte ha avuto modo più volte di affermare, anche da ultimo (cfr da ultimo Cass. Civ. sez. III 24/10/2023, n. 29495), che: “La semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce … di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante.
5.1 Si è inoltre precisato che è onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass., 9322/2015; Cass., 300/2012) … 5.2 Si è poi affermato che, al di fuori dell'ipotesi in cui la presentazione all'autorità giudiziaria o amministrativa di una denuncia o di un esposto infondati possa essere ricondotta al reato di calunnia, l'attività pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (v. Cass., 07/01/2022, n. 299; Cass., 20/03/2015, n. 5597; Cass. n.
1542/10)”.
Nel caso di specie le intenzioni del SI sono desumibili dalla semplice lettura Controparte_3 dell'esposto presentato l'11.7.2018 alla Stazione dei Carabinieri di Brugherio allorché il predetto dichiara di voler “sottoporre all'attenzione dell'Autorità competente una seria di condotte/eventi, che vedono vittima indifesa mia sorella, sig.ra con l'auspicio che l'eventuale intervento bonario Parte_3 dell'autorità adita riesca a far cessare tali condotte ed a risolvere le problematiche ed anomalie che andrò
a segnalare e che, a sommesso parere dell'esponente, contribuiscono a minare seriamente la dignità, la salute, la serenità e la tranquillità di mia sorella. …”. Nell'esposto il medesimo, inoltre, che dapprima descrive la vita della sorella come “normalissima e felice insieme al marito … ed al loro unico figlio,
…” anche dopo l'insorgenza della sclerosi multipla allorché “… il marito ed il figlio, si Parte_1 prodigarono ed assistettero , senza farle mancare nulla …”, riporta circostanze avvenute CP_4 nell'ultimo periodo di vita della sorella, riferitegli direttamente dalla medesima e/o desunte da comportamenti assunti dal nipote successivamente al trasferimento nella nuova casa, che lo avevano indotto a preoccuparsi sullo stato di benessere della OR anche a causa dell'impossibilità CP_3 per la stessa di ricevere visite o di contattare telefonicamente amici e parenti come avveniva in passato.
Alcune di dette circostanze, sono state confermate anche dalla OR , amica d'infanzia Testimone_1 della OR sentita a sommarie informazioni dai Carabinieri di Civitanova Marche Controparte_5 nell'ambito del procedimento penale a carico dell'attore (cfr doc. 6 fascicolo di parte attrice). Anche la teste, infatti, riferisce che negli ultimi mesi non era riuscita a contattare l'amica sull'utenza telefonica fissa dell'abitazione da questa condivisa con il figlio in quanto “risponde una specie di segreteria in inglese che mi chiede una password o una cosa del genere …” nè attraverso le utenze cellulari del figlio e della RA che non avevano risposto alle sue chiamate. La medesima, inoltre, racconta che il telefono cellulare utilizzato solitamente dall'amica per le loro conversazioni non era più raggiungibile “in quanto, a dire della RA , quel telefono si è rotto …” cadendo a terra e di aver personalmente consegnato al Parte_2 figlio il nuovo telefono cellulare consegnatogli dal SI , “di quelli con i tasti grandi Controparte_3 per anziani con i numeri più importanti dei parenti già memorizzati” che “ non l'ha mai utilizzato CP_4 in quanto a dire di non riesce ad usarlo”. Anche la OR nelle ultime conversazioni Parte_1 Tes_1 con l'amica ha inoltre avuto il sentore che la OR fosse controllata precisando “lei mi ha CP_3 chiamato a Natale u.s. ma semplicemente per darmi gli auguri come se non potesse dirmi altro” tanto è vero che, al pari del convenuto , al termine della deposizione manifesta la sua Controparte_3 preoccupazione per quanto stava accadendo precisando “sicuramente suo figlio e sua RA Parte_1
non le fanno mancare l'assistenza dovuta ma l'unica cosa che forse gli stanno facendo mancare Parte_2
è il rapporto affettivo di con i suoi amici e parenti”. CP_4
In tale contesto alcun dolo è ravvisabile nel comportamento tenuto dal SI , indotto Controparte_3
a rivolgersi alle autorità in quanto impossibilitato a raggiungere la sorella e preoccupato per il suo benessere psico-fisico nè, a fronte di tali emergenze, alcuna prova è stata fornita dall'attore in merito alla precisa volontà dolosa del denunciante ed alla consapevolezza della falsità e infondatezza delle accuse mosse nei confronti del nipote. Nè la prova del dolo poteva essere raggiunta con la prova orale richiesta dall'attore e non ammessa in quanto riferita a circostanze relative all'assistenza offerta dal figlio alla OR ovvero alle sofferenze ed ai turbamenti sofferti dal medesimo in conseguenza Controparte_4 dell'esposto presentato dallo zio dal quale è derivato il procedimento penale per maltrattamenti, peraltro introdotto d'ufficio trattandosi di reato non procedibile a querela.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, nei valori minimi e maggiorato ai sensi dell'art.4 comma 2, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte, dell'assenza di attività istruttoria e del ridotto grado di difficoltà delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per quanto in motivazione così dispone:
- Rigetta la domanda formulata dal SI nei confronti delle SIe Parte_1 CP_1
quali eredi del SI
[...] Controparte_2 Controparte_3
- Condanna il SI a rifondere alle SIe e Parte_1 Controparte_1 CP_2 le spese di lite che liquida in € 2.210,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per
[...] legge.
Roma, 21.2.2025
dott.ssa Laura Liberati