Articolo 7 della Legge 2 agosto 1982, n. 512
Articolo 6Articolo 8
Versione
8 agosto 1982
Art. 7. Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali
Dopo l' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
"Art. 28-bis - Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali. - I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1 , 2 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , nonche' le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.
La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.
L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, l'interesse dello Stato alla loro acquisizione e' dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti, del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato puo' chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, e' tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma e' integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.
La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.
L'interessato puo' revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.
Il decreto di cui al quarto comma e' emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed e' notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.
Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprieta' dei beni allo Stato.
Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.
Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato puo' chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero puo' utilizzare, anche frazionatamente, l'importo dalla cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza e' successiva al trasferimento dei beni.
Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, puo' chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.
Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma".
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 8 agosto 1982
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