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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/01/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 13045/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 13045/2024 R.G. promosso da c.f. ) con l'avv. Francesca Ginaldi Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro c.f. ), con l'avv. Francesca Taffarel CP_1 C.F._2
resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 14/01/2025
Conclusioni del P.M.: “Esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Marocco in data 18/12/2019, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Oderzo al n. 3, parte II, Serie C, anno 2020.
La parte ricorrente ha poi introdotto il presente giudizio chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. i ricorrenti provvederanno ciascuno al proprio sostentamento, avendo entrambi capacità lavorativa;
2. le parti si impegnano a mantenere il reciproco rispetto;
3. sarà affidato in via esclusiva alla madre, la quale garantirà un rapporto equilibrato e continuativo con il padre, CP_2
non ostacolando le visite da quest'ultimo richieste nei periodi in cui egli si trova in Italia;
4. il minore manterrà la residenza anagrafica nella casa della mamma, dove potrà coltivare i rapporti anche con i nonni materni;
5. il papà verserà, a titolo di mantenimento in favore del figlio la somma di € 400,00 mensili, rivalutabili CP_2
annualmente secondo l'indice ISTAT;
6. l'Assegno Unico per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla madre.”
Si è costituito il resistente che ha concluso chiedendo:
“
1. i ricorrenti provvederanno ciascuno al proprio sostentamento, avendo entrambi capacità lavorativa;
2. le parti si impegnano a mantenere il reciproco rispetto;
3. sarà affidato in via esclusiva alla madre, la quale garantirà un rapporto equilibrato e continuativo con il padre, CP_2
non ostacolando le visite da quest'ultimo richieste nei periodi in cui egli si trova in Italia;
4. il minore manterrà la residenza anagrafica nella casa della mamma, dove potrà coltivare i rapporti anche con i nonni materni;
5. il papà verserà, a titolo di mantenimento in favore del figlio la somma di € 400,00 mensili, rivalutabili CP_2
annualmente secondo l'indice ISTAT;
6. l'Assegno Unico per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla madre”.
All'udienza del 17/12/2024 il Giudice delegato ha rinviato all'udienza del 14/01/2025 per consentire a parte resistente di dotarsi di altro difensore.
All'udienza del 14/01/2025 le parti danno atto di aver raggiunto un accorto e precisano le seguenti condizioni congiunte:
“
1. le parti provvederanno ciascuno al proprio sostentamento, avendo entrambi capacità lavorativa;
2. le parti si impegnano a mantenere il reciproco rispetto;
3. il piccolo sarà affidato in via condivisa ai genitori, con i quali egli avrà un rapporto equilibrato e continuativo, CP_2
ricevendo cura da entrambi;
il minore manterrà la residenza anagrafica nella casa della mamma, dove potrà coltivare i rapporti anche con i nonni materni;
4. si tratterrà presso ciascun genitore a fine-settimana alternati;
starà inoltre con il papà un giorno CP_2 CP_2
infrasettimanale da concordare tra di loro;
5. il papà verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio la somma mensile Pt_1 CP_2
di €400,00, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal
Protocollo del tribunale di Venezia del 20.9.2019;
6. l'Assegno Unico per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla madre.
7. Le parti rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza.
8. Spese di lite compensate”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi della lett. c) dell'art. 8 del Regolamento U.E. n. 1259/2010 (“In mancanza di una scelta ai sensi dell'art. 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato …. omissis …. C) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”) – cui l'art. 31 co.
1 L. 218/1995 rinvia – e del “carattere universale” riconosciuto allo stesso Regolamento dal suo art. 4
(“La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante”), la legge applicabile al caso di specie è la legge marocchina, cittadinanza comune dei coniugi.
Si segnala che ha sia la cittadinanza italiana sia quella marocchina, mentre è cittadino Pt_1 CP_1
marocchino.
Le parti hanno chiesto che sia applicata allo scioglimento del matrimonio la legge del Regno del Marocco, che non conosce la separazione ma solo lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, la Legge 70/2003, entrata in vigore l'8 marzo 2004, che ha riformato il nuovo Codice di statuto personale marocchino – c.d. Codice della famiglia del Regno del Marocco (Moudawana) – prevede la possibilità per i coniugi di ottenere giudizialmente il divorzio, contemplando una pluralità di tipologie dello stesso: nel caso di specie, si applica il “divorzio per disaccordo” (Chicaq), disciplinato dall'art. 94 del Moudawana e nella specie i coniugi all'udienza del 14.1.2025 hanno concluso per lo scioglimento del vincolo coniugale, dando atto del “disaccordo” tra loro intervenuto.
Nel complesso, poi, le pattuizioni delle parti sono idonee a garantire le esigenze del minore e il mantenimento di rapporti equilibrati con entrambi i genitori, tenuto conto delle esigenze proprie dell'età, per cui possono essere recepite dal Tribunale. In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/12/2019 a Oderzo tra Pt_1
trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Oderzo al
[...] CP_1
n. 3 Parte 2 serie C dell'anno 2020.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti e da intendersi qui integralmente riprodotte.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16/01/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 13045/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 13045/2024 R.G. promosso da c.f. ) con l'avv. Francesca Ginaldi Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro c.f. ), con l'avv. Francesca Taffarel CP_1 C.F._2
resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 14/01/2025
Conclusioni del P.M.: “Esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Marocco in data 18/12/2019, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Oderzo al n. 3, parte II, Serie C, anno 2020.
La parte ricorrente ha poi introdotto il presente giudizio chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“
1. i ricorrenti provvederanno ciascuno al proprio sostentamento, avendo entrambi capacità lavorativa;
2. le parti si impegnano a mantenere il reciproco rispetto;
3. sarà affidato in via esclusiva alla madre, la quale garantirà un rapporto equilibrato e continuativo con il padre, CP_2
non ostacolando le visite da quest'ultimo richieste nei periodi in cui egli si trova in Italia;
4. il minore manterrà la residenza anagrafica nella casa della mamma, dove potrà coltivare i rapporti anche con i nonni materni;
5. il papà verserà, a titolo di mantenimento in favore del figlio la somma di € 400,00 mensili, rivalutabili CP_2
annualmente secondo l'indice ISTAT;
6. l'Assegno Unico per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla madre.”
Si è costituito il resistente che ha concluso chiedendo:
“
1. i ricorrenti provvederanno ciascuno al proprio sostentamento, avendo entrambi capacità lavorativa;
2. le parti si impegnano a mantenere il reciproco rispetto;
3. sarà affidato in via esclusiva alla madre, la quale garantirà un rapporto equilibrato e continuativo con il padre, CP_2
non ostacolando le visite da quest'ultimo richieste nei periodi in cui egli si trova in Italia;
4. il minore manterrà la residenza anagrafica nella casa della mamma, dove potrà coltivare i rapporti anche con i nonni materni;
5. il papà verserà, a titolo di mantenimento in favore del figlio la somma di € 400,00 mensili, rivalutabili CP_2
annualmente secondo l'indice ISTAT;
6. l'Assegno Unico per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla madre”.
All'udienza del 17/12/2024 il Giudice delegato ha rinviato all'udienza del 14/01/2025 per consentire a parte resistente di dotarsi di altro difensore.
All'udienza del 14/01/2025 le parti danno atto di aver raggiunto un accorto e precisano le seguenti condizioni congiunte:
“
1. le parti provvederanno ciascuno al proprio sostentamento, avendo entrambi capacità lavorativa;
2. le parti si impegnano a mantenere il reciproco rispetto;
3. il piccolo sarà affidato in via condivisa ai genitori, con i quali egli avrà un rapporto equilibrato e continuativo, CP_2
ricevendo cura da entrambi;
il minore manterrà la residenza anagrafica nella casa della mamma, dove potrà coltivare i rapporti anche con i nonni materni;
4. si tratterrà presso ciascun genitore a fine-settimana alternati;
starà inoltre con il papà un giorno CP_2 CP_2
infrasettimanale da concordare tra di loro;
5. il papà verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio la somma mensile Pt_1 CP_2
di €400,00, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal
Protocollo del tribunale di Venezia del 20.9.2019;
6. l'Assegno Unico per i figli verrà percepito nella misura del 100% dalla madre.
7. Le parti rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza.
8. Spese di lite compensate”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi della lett. c) dell'art. 8 del Regolamento U.E. n. 1259/2010 (“In mancanza di una scelta ai sensi dell'art. 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato …. omissis …. C) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”) – cui l'art. 31 co.
1 L. 218/1995 rinvia – e del “carattere universale” riconosciuto allo stesso Regolamento dal suo art. 4
(“La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante”), la legge applicabile al caso di specie è la legge marocchina, cittadinanza comune dei coniugi.
Si segnala che ha sia la cittadinanza italiana sia quella marocchina, mentre è cittadino Pt_1 CP_1
marocchino.
Le parti hanno chiesto che sia applicata allo scioglimento del matrimonio la legge del Regno del Marocco, che non conosce la separazione ma solo lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, la Legge 70/2003, entrata in vigore l'8 marzo 2004, che ha riformato il nuovo Codice di statuto personale marocchino – c.d. Codice della famiglia del Regno del Marocco (Moudawana) – prevede la possibilità per i coniugi di ottenere giudizialmente il divorzio, contemplando una pluralità di tipologie dello stesso: nel caso di specie, si applica il “divorzio per disaccordo” (Chicaq), disciplinato dall'art. 94 del Moudawana e nella specie i coniugi all'udienza del 14.1.2025 hanno concluso per lo scioglimento del vincolo coniugale, dando atto del “disaccordo” tra loro intervenuto.
Nel complesso, poi, le pattuizioni delle parti sono idonee a garantire le esigenze del minore e il mantenimento di rapporti equilibrati con entrambi i genitori, tenuto conto delle esigenze proprie dell'età, per cui possono essere recepite dal Tribunale. In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18/12/2019 a Oderzo tra Pt_1
trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Oderzo al
[...] CP_1
n. 3 Parte 2 serie C dell'anno 2020.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti e da intendersi qui integralmente riprodotte.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16/01/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca