TAR Venezia, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 475
TAR
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 5 settembre 2025
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione di legge ed eccesso di potere per falsa applicazione dell’art. 4, comma 2 del dpcm 14 novembre 1997

    Il Tribunale ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse illegittima per carenza istruttoria e motivazionale. Nonostante i precedenti accertamenti dell'ARPAV avessero evidenziato il superamento dei limiti di rumore, il Comune non ha acquisito nuove misurazioni che smentissero tali dati prima di concedere orari più permissivi. Inoltre, la dimostrazione della persistenza del fenomeno immissivo oltre i limiti è stata confermata da un ulteriore accertamento ARPAV in corso di causa. Pertanto, non vi erano le condizioni per concedere orari più permissivi, soprattutto in assenza di dati oggettivi che comprovassero il superamento delle problematiche immissive.

  • Accolto
    Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse illegittima per carenza istruttoria e motivazionale. Nonostante i precedenti accertamenti dell'ARPAV avessero evidenziato il superamento dei limiti di rumore, il Comune non ha acquisito nuove misurazioni che smentissero tali dati prima di concedere orari più permissivi. Inoltre, la dimostrazione della persistenza del fenomeno immissivo oltre i limiti è stata confermata da un ulteriore accertamento ARPAV in corso di causa. Pertanto, non vi erano le condizioni per concedere orari più permissivi, soprattutto in assenza di dati oggettivi che comprovassero il superamento delle problematiche immissive.

  • Accolto
    Eccesso di potere per illogicità della motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse illegittima per carenza istruttoria e motivazionale. Nonostante i precedenti accertamenti dell'ARPAV avessero evidenziato il superamento dei limiti di rumore, il Comune non ha acquisito nuove misurazioni che smentissero tali dati prima di concedere orari più permissivi. Inoltre, la dimostrazione della persistenza del fenomeno immissivo oltre i limiti è stata confermata da un ulteriore accertamento ARPAV in corso di causa. Pertanto, non vi erano le condizioni per concedere orari più permissivi, soprattutto in assenza di dati oggettivi che comprovassero il superamento delle problematiche immissive.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 475
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 475
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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