Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 5 settembre 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00475/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2025, proposto dal sig. AO OL, rappresentato e difeso dall'avv.to Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Treviso, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Coniglione e Gloria De Sabbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Baby Shark s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Cavallin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-dell’ordinanza del dirigente del Settore Urbanistica, SUAP e AAPP del Comune di Treviso, assunta al prot. n c_I407/aoo1 GE/2024/0150120 del 18.10.2024, con la quale sono state rimodulate le prescrizioni relative all’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande del locale della controinteressata sito in Treviso e del relativo plateatico, con previsione di un aumento degli orari di cessazione della musica e di ogni attività accessoria dalle ore 22:00 alle ore 23:00, nonché di cessazione dell’attività esercitata nel plateatico del pubblico esercizio prevedendo la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico alle ore 23:00 anziché alle ore 22:00 e sgombero del plateatico dagli avventori entro le ore 23:30 anziché le ore 22:30;
-di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Treviso e della Baby Shark s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. CO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. AO OL risiede con la compagna in un appartamento al secondo piano di un immobile sito a Treviso, in piazza San Vito n. 27.
Al piano terra si svolge l’attività commerciale di somministrazione alimenti e bevande della Baby Shark s.r.l., che la esercita, sotto l’insegna “Quei Turbo Ragazzi”, nella sede posta nella limitrofa via Campana n. 5, con un prolungamento dell’attività nel piano terra dell’immobile di piazza San Vito, disponendo pure di un plateatico, attrezzato di tavoli e sgabelli, nell’area esterna.
Sin dal 2022 l’esercizio commerciale ha ingenerato problemi di immissioni acustiche avvertite dai residenti della zona, tra i quali il sig. OL attivatosi per segnalare i disagi ingenerati dai rumori degli avventori e dalla musica diffusa all’interno del locale.
A fronte di tali segnalazioni e sulla base dei rilievi effettuati dall’A.R.P.A.V. negli anni 2022 e 2023, il Comune di Treviso ha emesso una serie di ordinanze limitative degli orari del locale ed impositive di altre prescrizioni finalizzate alla tutela dall’inquinamento acustico.
La Baby Shark s.r.l. ha contestato tali limitazioni promuovendo un ricorso avanti a questo Tribunale (R.G. n. 1390/2023), che è stato rigettato con sentenza n. 56/2024.
Successivamente la società ha comunicato all’Amministrazione l’intenzione di dar corso ad una modifica del format aziendale mediante un cambio di destinazione d’uso del locale, sempre nel settore della ristorazione, quale caffetteria, bar o tavola calda, ma con annullamento del servizio serale dopo cena, affermando altresì di aver intrapreso le azioni necessarie a conformarsi alle prescrizioni dei vari provvedimenti emessi dall’Amministrazione comunale, apportando significative modifiche all’organizzazione e gestione del locale, e infine chiedendo un’estensione delle limitazioni orarie prima introdotte.
Per l’effetto il Comune di Treviso ha adottato l’ordinanza assunta al prot. n. c_I407/aoo1 GE/2024/0150120 del 18.10.2024, che ha rimodulato le prescrizioni relative all’esercizio dell’attività commerciale della Baby Shark s.r.l..
2. Il sig. AO OL è insorto avverso tale provvedimento promuovendo il ricorso in epigrafe, affidato a tre motivi di illegittimità così rubricati “ 1. Violazione di legge ed eccesso di potere per falsa applicazione dell’art. 4, comma 2 del dpcm 14 novembre 1997; 2. Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria; 3. Eccesso di potere per illogicità della motivazione ”.
Il ricorrente premette che il regime in precedenza introdotto dal Comune, in particolare con l’ordinanza n c_I407/aoo1 GE/2024/0079760 del 23.5.2024, se fosse stato rispettato dalla Baby Shark s.r.l., non avrebbe ingenerato problematiche di inquinamento acustico, consentendo agli abitanti della zona di riposare adeguatamente.
Con il prolungamento dell’orario dell’esercizio commerciale oltre le ore 22:00, consentito dall’ordinanza oggetto di impugnativa, l’Amministrazione avrebbe sostanzialmente autorizzato la controinteressata a superare i limiti di inquinamento acustico previsti dalla legislazione vigente, non essendo stati effettuati altri rilievi sul livello di rumore prodotto o comunque riferibile all’esercizio commerciale.
Il Comune non avrebbe nemmeno verificato l’effettività delle modifiche che la Baby Shark s.r.l. aveva intenzione di realizzare al fine di mitigare la rumorosità proveniente dal suo locale: non vi sarebbero stati accertamenti né dal punto di vista della tipologia di attività di bar effettivamente svolta, né per quanto concerne le opere di insonorizzazione e il conseguente livello emissivo prodotto in rapporto ai limiti di legge parametrato a quelli del piano comunale di classificazione acustica.
Pertanto l’istanza di ampliamento degli orari della controinteressata sarebbe stata accolta sulle sole intenzioni manifestate dal gestore del locale.
Infine, l’estensione dell’orario di operatività dell’esercizio commerciale, avallata dal provvedimento impugnato, sarebbe illogica sotto tre diversi aspetti ossia: i) perché disposta sul rilievo dell’ottemperanza ai precedenti provvedimenti limitativi dell’orario entro le ore 22.00, e non sulla concreta risoluzione delle problematiche che li avevano determinati; ii) perché intrinsecamente confliggente con l’intenzione della controinteressata di attivare il nuovo format di gestione, che non prevedendo più il bar serale dopo cena, non abbisognava di un’estensione oraria; iii) perché la stessa esigenza concorrenziale che la Baby Shark s.r.l. ha manifestato relativamente agli orari dei plateatici adiacenti, comportava il previo accertamento del rispetto dei valori emissivi ed emissivi prodotti, o comunque ingenerati, dal suo esercizio commerciale.
3. In vista dell’udienza camerale del 23.1.2025 si è costituito in giudizio il Comune di Treviso, instando per il rigetto del ricorso nell’infondatezza delle doglianze veicolate a suo mezzo.
In particolare, secondo la difesa dell’Avvocatura civica l’attività della Baby Shark s.r.l. sarebbe stata monitorata e controllata, nel corso del tempo, dagli agenti del Corpo di Polizia Locale di Treviso. Da tali accertamenti emergerebbe il rispetto delle prescrizioni stabilite dall’ordinanza del 23.05.2024.
Oltretutto la controinteressata avrebbe attuato, nei locali gestiti, un nuovo format , indirizzando l’attività commerciale a caffetteria, bar o tavola calda, con annullamento del servizio serale dopo cena.
In assenza di elementi di fatto di contrario avviso e tenendo conto delle risultanze istruttorie acquisite a seguito dei detti sopralluoghi della Polizia Municipale, la rimodulazione oraria recata dal provvedimento impugnato sarebbe da ritenersi legittima, anche tenendo conto degli orari di chiusura dei pubblici esercizi presenti nelle immediate vicinanze.
Il fatto che l’attività commerciale produca rumore oltre i limiti di guardia costituirebbe una mera presunzione.
E del resto l’Amministrazione sarebbe comunque chiamata a contemperare gli opposti interessi, tutelando quello pubblico primario ( id est la salute, la quiete e il riposo) senza per questo azzerare quello privato allo svolgimento dell’attività economica, anch’esso meritevole di tutela.
A tale fine varrebbero le limitazioni alle modalità gestionali e all’orario di esercizio, tuttora vigenti e cogenti.
La parte ricorrente non avrebbe prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare la permanenza dei fenomeni di immissione acustica, oltre i limiti di legge, successivamente all’emanazione delle precedenti ordinanze limitative.
Infine sarebbe comunque immotivato il mantenimento della limitazione degli orari di un’attività di pubblico esercizio quale quella della ricorrente, in ogni caso aventi carattere temporaneo, a fronte della liberalizzazione degli orari e senza possibilità, per il Comune, di entrare nel merito del format di attività che l’imprenditore intenderebbe realizzare.
4. Con ordinanza cautelare n. 34 del 24.1.2025 il Tribunale ha rigettato la domanda di sospensiva.
5. Con controricorso del 4.3.2025 si è costituita in giudizio la controinteressata Baby Shark s.r.l., chiedendo anch’essa il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
6. Nel frattempo il ricorrente ha chiesto al Comune di Treviso dei chiarimenti in ordine all’orario di chiusura del locale e alle ulteriori prescrizioni limitative contenute nell’atto impugnato.
7. A seguito del riscontro del Comune, che in pratica ha precisato come le disposizioni relative al locale dovessero ricondursi alla sola ordinanza oggetto di impugnativa, il ricorrente ha promosso un’ulteriore domanda cautelare, lamentando perduranti disagi al proprio riposo, causalmente legati ai livelli di rumore provenienti dall’attività della controinteressata.
Il tutto come dimostrato da una nuova perizia di parte allegata alla domanda di sospensiva.
8. Indi, con ordinanza cautelare n. 1517 del 5.9.2025 il Collegio ha fissato, per la trattazione del merito del ricorso ai sensi dell'art. 55, comma 10°, del cod. proc. amm., l’udienza del 12.2.2026, nell’approssimarsi della quale le parti si sono scambiate le memorie conclusive e di replica.
In particolare, sia il ricorrente che l’Amministrazione resistente hanno rappresentato l’effettuazione, da parte dell’A.R.P.A.V., in data 23.12.25, di nuovi rilievi fonometrici presso l’abitazione del ricorrente, esitati nel rapporto di prova n. 25RUM416 del 22.12.2025, che ha riscontrato la sussistenza di superamenti dei limiti differenziali di inquinamento acustico nel periodo notturno.
Circostanza dalla quale il ricorrente ha tratto ulteriori elementi di fondatezza dell’impugnativa, che viceversa la difesa dell’Amministrazione ha negato argomentando, essenzialmente, sulla inesistenza, al tempo di emanazione dell’ordinanza impugnata, di elementi oggettivi tali da evidenziare il mancato rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico. Contestualmente, l’Amministrazione ha valorizzato l’effettuazione, da parte della Polizia Municipale, di una serie di verifiche e controlli dai quali sarebbe emersa l’ottemperanza alle prescrizioni recate dalle ordinanze comunali precedentemente assunte (in particolare quella del 23.5.2024).
9. In data 30.1.2026 il Comune di Treviso ha depositato una nota, assunta al prot. n. GE/2026/0015044 del 30.1.2026, con la quale ha provveduto a comunicare alla controinteressata l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione di misure limitative e prescrittive relativamente all’attività di somministrazione e relativo plateatico (conc. SUPRA 95043/2023) della ditta ‘Baby Shark srl’ in via Campana n. 5, “per violazione delle norme in materia di tutela dall’inquinamento acustico” .
10. All’udienza pubblica del 12.2.2026, dopo la discussione dei legali delle parti, che hanno nuovamente insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, il Tribunale ha assunto la causa in decisione.
11. Il ricorso va accolto.
12. I tre motivi di impugnativa possono essere trattati congiuntamente prospettando il comune tema dell’illegittimità del provvedimento sotto l’aspetto della carenza istruttoria e motivazionale, non essendo stati effettuati rilievi tecnici, sul livello di rumore prodotto o, comunque, riferibile all’esercizio commerciale, in grado di supportare le più favorevoli prescrizioni adottate nei confronti della controinteressata, né essendo stata controllata l’effettività delle modifiche operative (alla tipologia di attività) e strutturali (relative alle opere di insonorizzazione) declamate dalla Baby Shark s.r.l. al fine di ottenere tali nuove condizioni di esercizio dell’attività commerciale.
12.1. In fatto il Collegio intende muovere dagli accertamenti eseguiti dall’A.R.P.A.V. negli anni 2022 e 2023, dando poi conto del contenuto delle ordinanze assunte dal Comune di Treviso anteriormente all’adozione di quella qui impugnata.
12.1a. A seguito dei sopralluoghi del 12 e 13.11.2022, eseguiti anche all’interno dell’immobile del ricorrente, l’A.R.P.A.V. ha redatto il rapporto di prova n. 22RUM233, da cui emergeva che le componenti principali del rumore ambientale erano, all’interno del locale, la musica ed il vociare degli avventori che si propagavano attraverso la struttura dell’edificio ai piani superiori dello stesso, e all’esterno il vociare degli avventori che stazionavano davanti all’ingresso e nel plateatico autorizzato (pag. 7). Il rapporto concludeva evidenziando come per tutte le misurazioni poste in essere dalle ore 22:00 in poi le immissioni di rumore percepite anche nell’appartamento del ricorrente al II piano del civico 27 di Piazza San Vito, a Treviso, dovute alla musica diffusa con altoparlanti fissi a parete e al vociare degli avventori del pubblico esercizio Baby Shark s.r.l. superavano il limite differenziale di 3 dB(A), stabilito dall’art. 4 del d.P.C.M. 14.11.1997 per il periodo notturno a finestre aperte e chiuse (pag. 12).
Per l’effetto la controinteressata è stata diffidata a predisporre e trasmettere un dettagliato piano di bonifica acustica dei locali, con relativo cronoprogramma della realizzazione degli interventi necessari per ricondurre i livelli di rumore emessi entro i parametri indicati dal d.P.C.M. 14.1.1997.
Successivamente veniva emessa l’ordinanza del 6.6.2023, con la quale l’Amministrazione comunale, dato atto che la ditta Baby Shark s.r.l. non aveva compiutamente adempiuto alla detta diffida del 27.3.2023, ha disposto le seguenti misure limitative:
1. la cessazione della musica e di ogni attività accessoria alle ore 22:00 all’interno dei locali;
2. la riduzione dell’orario del plateatico del pubblico esercizio stabilendo la chiusura alle ore 22:00, con conseguente cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
3. la cessazione della somministrazione di alimenti e bevande per asporto alle ore 22:00;
4. il divieto di sosta delle persone nel sottoportico dalle ore 22:00;
5. il termine dell’attività di pulizia del plateatico alle ore 23:00.
12.1b. La controinteressata ha eseguito degli interventi di bonifica acustica e, tuttavia, dai rilievi fonografici notturni, eseguiti all’interno dell’abitazione del ricorrente nelle date del 7 e 8.7.2023, è emersa l’inefficacia degli interventi di bonifica acustica al fine di ricondurre le emissioni entro i limiti di legge. I superamenti, anche relativi alle emissioni sonore provenienti dal plateatico esterno, erano confermati anche all’esito di un sopralluogo e di alcuni accertamenti fonometrici in contraddittorio tra le parti in data 4.9.2023.
Motivo per cui il Comune di Treviso ha adottato una seconda ordinanza in data 12.10.2023, la quale, richiamate le relazioni dei tecnici competenti in acustica incaricati dalle parti (residenti e titolari dell’esercizio pubblico), oltreché i verbali di sopralluogo della Polizia Municipale, ha imposto all’esercizio commerciale le seguenti misure:
1. la cessazione della musica e di ogni attività accessoria alle ore 22:00 all’interno dei locali del pubblico esercizio;
2. la riduzione dell’orario del plateatico, stabilendo la sospensione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande alle ore 22:00 e lo sgombero del plateatico dagli avventori alle ore 22:30;
3. la cessazione dell’attività di somministrazione e bevande per asporto alle ore 22:00;
4. l’effettuazione dell’attività di pulizia del plateatico e del sottoportico di via Campana n. 5 la mattina.
12.1c. Seguiva, in data 11 e 12 novembre 2023, un nuovo accertamento fonometrico da parte dell’A.R.P.A.V. anche all’interno dell’abitazione del ricorrente, dal quale è scaturito il rapporto di prova n. 23RUM211, che ha riscontrato il superamento dei limiti differenziali di immissione a finestre aperte, specificando che la principale fonte di disturbo all’esterno era costituita dal vociare degli avventori che stazionano in piedi davanti all’ingresso e in prossimità del plateatico fino alle ore 01:00 circa. L’A.R.P.A.V. chiariva, altresì, che i lavori di mitigazione acustica effettuati dalla società Baby Shark s.r.l. non avevano consentito il rientro nei valori limite di immissione indicati dall’art. 4 del d.P.C.M. 14.11.1997 per le immissioni di rumore negli ambienti abitativi.
Da qui l’adozione di una terza ordinanza in data 23.5.2024, la quale, richiamato l’accertamento da ultimo effettuato nel novembre 2023 dall’A.R.P.A.V., e preso atto della volontà della ricorrente di modificare il format del proprio locale annullando il servizio serale dopo cena a far data dal 24.5.2024 e variando la destinazione d’uso del locale in un “bar-caffetteria e/o tavola calda con orari di chiusura anticipati”, ha introdotto le seguenti limitazioni/prescrizioni:
“ 1. la chiusura del pubblico esercizio alle ore 23:00;
2. la cessazione della musica e di ogni attività accessoria alle ore 22:00 all’interno dei locali del pubblico;
3. la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per asporto alle ore 22;
4. la riduzione dell’orario del plateatico del pubblico esercizio … stabilendo la sospensione della somministrazione di alimenti e bevande alle ore 22:00 e sgombero del plateatico dagli avventori entro le ore 22:30;
5. che l’attività di pulizia del plateatico e del sottoportico venisse effettuata la mattina”.
12.1d. Con istanza del 9.7.2024 la Baby Shark s.r.l. chiedeva la revoca delle misure limitative disposte con l’ordinanza del maggio precedente e, parimenti, l’introduzione di orari più dilatati (fino alle 23.00) per usufruire del plateatico e della musica di accompagnamento, adducendo di aver intrapreso tutte le azioni necessario per conformarsi alle prescrizioni della detta ordinanza, e in particolare giustificando la richiesta con le modifiche apportate all’organizzazione e gestione del locale discendenti dall’annullamento del servizio serale dopo cena e vieppiù con la necessità di operare in condizioni di parità con le altre attività commerciali adiacenti.
12.1e. L’Amministrazione comunale ha pertanto adottato una quarta ordinanza in data 18.10.2024, oggetto dell’impugnativa qui in discussione, che ha stabilito le seguenti misure contenitive:
“ 1. la cessazione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande per asporto alle 22;
2. la cessazione della musica e di ogni attività accessoria alle ore 23:00 all’interno dei locali del pubblico esercizio, con obbligo di abbassare il volume a partire dalle 22:00;
3. la cessazione dell’attività esercitata nel plateatico del pubblico esercizio … alle ore 23 e sgombero del plateatico dagli avventori alle ore 23:30;
4. che l’attività di pulizie del locale, del plateatico e del sottoportico di via Campana n. 5 sia effettuata la mattina successiva”.
La nuova ordinanza muove dal presupposto dell’assenza di precisi elementi dimostrativi di una violazione della normativa in materia di inquinamento acustico, richiamando una serie di controlli effettuati dalla Polizia Municipale sul rispetto delle limitazioni introdotte con l’ordinanza del 23.5.2024.
12.2. La prospettiva dell’Amministrazione va invero capovolta e le giustificazioni addotte non bastano a sorreggere il provvedimento, che non resiste alle censure di difetto di istruttoria e di motivazione sollevate dal ricorrente.
In particolare, a fronte delle verifiche oggettive eseguite dall’A.R.P.A.V. nel novembre del 2023 -dalle quali era emerso il superamento, per il periodo notturno, dei limiti differenziali di immissione indicati dall’art. 4, comma 1°, del d.P.C.M. del 14.11.1997, e la sua imputazione anche alla inadeguatezza dei lavori di mitigazione acustica effettuati dalla società Baby Shark s.r.l.-, non basta di certo al Comune invocare, in negativo, l’assenza di violazioni della normativa sull’inquinamento acustico nel periodo intercorso tra la data di emissione della terza ordinanza del 23.5.2024 e quella del provvedimento impugnato.
Difatti in quel periodo l’Amministrazione comunale non ha acquisito alcuna nuova misurazione, nemmeno di fonte privata come in precedenza avvenuto nel contesto dell’ordinanza del 12.10.2023, in grado di smentire i dati dell’A.R.P.A.V. del novembre 2023, e dunque era ragionevole presumere la persistenza dell’esternalità negativa rappresentata dalle già accertate (appena qualche mese prima) immissioni rumorose superiori ai limiti legali (differenziali) previsti per il periodo notturno.
Questo anche perché la controinteressata, nelle comunicazioni dell’aprile e del luglio 2024, non aveva documentato l’effettuazione di interventi realmente in grado di scongiurare le problematiche acustiche poco prima emerse. E dunque le criticità acustiche rimanevano cristallizzate a quelle emerse all’epoca dell’ultimo accertamento dell’A.R.P.A.V.
Del resto la dimostrazione della persistenza del fenomeno immissivo oltre i limiti differenziali consentiti dall’art. 4 del d.P.C.M. del 14.11.1997, in relazione alla zonizzazione acustica comunale, è poi arrivata grazie ad un terzo accertamento compiuto sempre dall’A.R.P.A.V. in corso di causa, vale a dire il 23.12.2025.
Il relativo rapporto di prova, assunto al prot. n. 25RUM021, conclude nel senso che “ il livello di rumore ambientale rilevato presso l’abitazione sita in Piazza San Vito n. 27, piano secondo, nel Comune di Treviso (TV), ha superato la soglia di applicabilità dei limiti differenziali di immissione; risulta pertanto applicabile il criterio differenziale.
Le immissioni sonore generate dal vocio degli avventori del pubblico esercizio denominato “Quei Turbo Ragazzi”, con unità locale in via Campana n. 5, Comune di Treviso (TV), gestito dalla società Baby Shark S.r.l., superano il valore limite differenziale stabilito dall’art. 4 del DPCM 14/11/1997” .
E sulla base di questa terza verifica il Comune, da ultimo in data 30.1.2026, ha avviato il procedimento sanzionatorio/cautelare, con finalità ripristinatoria, volto a ordinare le limitazioni all’attività più idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni normative in materia di tutela dall’inquinamento acustico, in particolare preannunciando la reintroduzione di misure analoghe a quelle portate dall’ordinanza del 23.5.2024 (tra cui, nello specifico, la cessazione dell’attività di somministrazione esercitata nel sottoportico e nel plateatico del pubblico esercizio alle ore 22:00 e lo sgombero del plateatico e del sottoportico dagli avventori alle ore 22:30).
Ciò dimostra che non vi erano le condizioni per procedere sin da subito, a distanza di qualche mese dall’accertamento del novembre del 2023 e in assenza di dati oggettivi comprovanti il superamento delle problematiche immissive, alla modifica delle prescrizioni imposte con l’ordinanza del 23.5.2024, questo nel prevalente fine di tutelare, anche solo in via cautelare, il diritto alla salute (la quiete pubblica), nelle more di un accertamento realmente in grado di ribaltare i dati tecnici in precedenza acquisiti.
Non giova al Comune nemmeno richiamare gli interventi della Polizia Locale sulla verifica del rispetto, da parte della Baby Shark s.r.l., degli orari (fino alle ore 22.00) e delle prescrizioni precedentemente imposte alla controinteressata È infatti evidente che il rispetto di tali misure limitative non autorizza ad introdurne di nuove più permissive, passibili, in presenza di accertamenti tecnici attestanti il superamento dei valori differenziali nonché di riscontri sull’inefficacia dei lavori di mitigazione acustica, di impattare negativamente sul diritto alla salute delle persone.
Peraltro, la stessa esigenza di contemperamento degli interessi contrapposti (la salute del ricorrente e l’attività imprenditoriale della controinteressata) non può essere perseguita in violazione delle norme che impongono precisi limiti (anche differenziali) alle emissioni ed immissioni acustiche, violazioni incontestabilmente emerse nel corso di un biennio dall’inizio dell’attività della controinteressata, alla quale risultano eziologicamente legate, e poi confermate da ultimo anche in corso di causa.
Non ha pregio nemmeno il motivo “concorrenziale” addotto dalla controinteressata nel corso del procedimento, vale a dire l’interesse di quest’ultima ad uniformarsi agli orari degli esercizi commerciali viciniori, perché l’iniziativa economica privata non può comunque svolgersi in modo tale da recare danno alla salute.
Da qui la carenza istruttoria e motivazionale che rende illegittimo il provvedimento impugnato, il quale, per l’effetto, deve essere annullato in accoglimento della richiesta caducatoria formulata dal ricorrente.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenuta e controinteressata, in solido tra loro, venendo liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Treviso e la Baby Shark s.r.l., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 3.000,00, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
CO IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO IN | Ida AI |
IL SEGRETARIO