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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 20/11/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio iscritto al n. 2793/2025 V.G. promosso da
, rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Alessandro Rolandi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via San Sebastiano, 1, Colle di Val d'Elsa (SI)
PARTE RICORRENTE
e da
), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Paolo Bartalini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Salceto n. 55, Poggibonsi (SI)
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1) La figlia minore , nata a [...] il 23 marzo Per_1
2015, è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo sulle questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. La minore starà con i genitori secondo le seguenti modalità:
Alternanza settimanale per tutto l'anno, sia nel periodo scolastico che in quello non scolastico, con la espressa previsione che la figlia inizierà la settimana con l'uno o l'altro dei genitori, a partire dalla domenica sera.
Durante i periodi di sospensione dell'attività scolastica, verranno mantenuti gli stessi giorni, con orario di prelievo della figlia da concordare compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori.
Vacanze estive: la figlia trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, preferibilmente nel mese di agosto. Le parti si impegnano a comunicare reciprocamente le proprie volontà entro il mese di maggio di ogni anno.
Festività natalizie e pasquali: saranno godute alternativamente con ciascun genitore.
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro ogni eventuale cambiamento di residenza, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.
2) L'abitazione coniugale, sita in Casole d'Elsa (SI), loc. Cavallano via XXV
Aprile n.64, di proprietà esclusiva del signor , resta nella sua Parte_1 piena disponibilità, dandosi atto che la signora ha già Controparte_1 trasferito altrove la propria residenza.
3) Il signor si impegna a versare alla signora Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia
[...]
, la somma di € 200,00 (duecento/00) mensili, da corrispondersi Per_1
2 entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di agosto
2026.
4) Le spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.), come individuate dal protocollo d'intesa approvato dall'Ordine degli Avvocati di Siena del 27 Luglio 2018, sopra richiamato, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Tali spese dovranno essere preventivamente concordate, ad eccezione di quelle aventi carattere di urgenza e indifferibilità. Il genitore che le anticiperà avrà diritto al rimborso della quota a carico dell'altro entro 30 giorni dalla presentazione della relativa documentazione giustificativa.
5) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa a titolo di assegno divorzile
6) I coniugi dichiarano di aver già definito ogni rapporto patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione.
7) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
Con richiesta che l'Ill.mo Tribunale voglia ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Casole d'Elsa di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con ogni altro conseguenziale provvedimento”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno
3 dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 21/02/2013, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casole d'Elsa al n. 1, Parte Prima, anno 2013 e si sono separati consensuale mediante convenzione di negoziazione assistita da avvocati, ai sensi dell'art. 6 D.L. n.
132/2014, convertito in Legge n. 162/2014 con accordo sottoscritto in data
11.3.2020; ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio è nata la figlia il 23.3.20215 e ritenuto che le condizioni pattuite non Per_1 contrastino con l'interesse della stessa;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970;
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi , Parte_1 nato il [...] a [...] e nata il Controparte_1
14/01/1990 a Poggibonsi (SI) che si unirono in matrimonio in data
21/02/2013, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casole d'Elsa al n. 1, Parte Prima, anno 2013 alle condizioni di cui in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000;
4 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Casole d'Elsa in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 07/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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