CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MO NI ET RI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 941/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - ON
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249006629274000 TASSA AUTOMOBIL a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 04720249006629274000 per la parte afferente le cartelle di pagamento n. 04720120006282673000, n. 04720120016971815000 e n. 04720130021757957000, n. 04720140017288074000, n. 04720140022055540000, n. 04720150008234814000,
n. 04720160005481888000 e n. 04720170009615018000, emesse per il recupero della tassa automobilistica delle annualità 2007-2014 riferite al veicolo targato Targa_1, deducendo l'intervenuta prescrizione.
La Regione Lazio ha presentato controdeduzioni, evidenziando che tutte le sottostanti cartelle erano state notificate regolarmente e che le prime cinque erano state oggetto di parziale stralcio limitatamente alle somme dovute per interessi e sanzioni, in applicazione dell'art. 4 d.l. n. 41/2021; ha chiesto di rigettarre il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le cartelle relative alla tassa automobilistica dovuta per gli anni dal 2007 al 2014 sono state tutte regolarmente notificate tra il 6.3.2012 e il 13.1.2017, tuttavia l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il
22.5.2024, cioè quando dalla notifica dell'ultima cartella (gennaio 2017) il termine triennale di prescrizione era ampiamente spirato, in mancanza di precedenti atti interruttivi, pur considerando il periodo di sospensione previsto per l'emergenza sanitaria da Covid-19.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MO NI ET RI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 941/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - ON
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720249006629274000 TASSA AUTOMOBIL a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 04720249006629274000 per la parte afferente le cartelle di pagamento n. 04720120006282673000, n. 04720120016971815000 e n. 04720130021757957000, n. 04720140017288074000, n. 04720140022055540000, n. 04720150008234814000,
n. 04720160005481888000 e n. 04720170009615018000, emesse per il recupero della tassa automobilistica delle annualità 2007-2014 riferite al veicolo targato Targa_1, deducendo l'intervenuta prescrizione.
La Regione Lazio ha presentato controdeduzioni, evidenziando che tutte le sottostanti cartelle erano state notificate regolarmente e che le prime cinque erano state oggetto di parziale stralcio limitatamente alle somme dovute per interessi e sanzioni, in applicazione dell'art. 4 d.l. n. 41/2021; ha chiesto di rigettarre il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le cartelle relative alla tassa automobilistica dovuta per gli anni dal 2007 al 2014 sono state tutte regolarmente notificate tra il 6.3.2012 e il 13.1.2017, tuttavia l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il
22.5.2024, cioè quando dalla notifica dell'ultima cartella (gennaio 2017) il termine triennale di prescrizione era ampiamente spirato, in mancanza di precedenti atti interruttivi, pur considerando il periodo di sospensione previsto per l'emergenza sanitaria da Covid-19.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.