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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10399/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Tarchi Presidente relatore dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott. ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10399 2024 promossa da:
(CF: ) nata in [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Borgo San Lorenzo Via Battiloro 24, con il patrocinio dell'avv. GORDIGIANI ANNALISA, elettivamente domiciliato presso il difensore che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], residente a [...]CP_1 C.F._2
San Lorenzo via Battiloro 24, con il patrocinio dell'avv. TOZZI IACOPO, elettivamente domiciliato presso il difensore che lo rappresenta e difende come da comparsa di risposta
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto del 19/09/2024)
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale
pagina 1 di 7 Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 18/01/2025: “Affidamento superesclusivo del figlio alla madre con domiciliazione presso la stessa;
assegnazione della casa familiare alla madre;
il padre contribuirà al mantenimento del figlio nella misura di euro 300 mensili da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre il 50 % delle spese straordinarie, così come stabilite dal protocollo del CNF;
Quanto alle visite padre/figlio si chiede che siano momentaneamente sospese alla luce delle dichiarazioni del minore, con contestuale presa in carico dell'Ufsmia da parte dell' Pt_2
che potrà relazionare e suggerire gli interventi opportuni per la ricostruzione del rapporto tra il Sig.
e Si chiede inoltre che il convenuto intraprenda un percorso psicologico di CP_2 Per_1
sostegno alle capacità genitoriali ed un percorso Centro Uomini Maltrattanti al fine di elaborare gli agiti emersi in corso di causa”.
Parte resistente ha concluso come da note scritte depositate in data 21/01/2025: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni domanda avversaria respinta In via urgente e provvisoria: disporre
l'affidamento condiviso del figlio e prevedere una ampia frequentazione figlio padre prevedendo che il figlio potrà stare col padre dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì mattina a fine settimana alternati e due giorni infrasettimanali col pernotto e nel merito, una volta espletata l'audizione con gli accorgimenti necessari a ridurre la manipolazione materna del figlio al quale in questo periodo la madre ha impedito di incontrare il padre;
in tesi: disporre l'affidamento condiviso del figlio;
collocare in via prevalente il figlio presso il padre come in narrativa, con ampia frequentazione del minore con la madre anche paritetica rispetto al padre;
con ogni conseguenziale pronuncia;
in ipotesi denegata: disporre l'affidamento condiviso con collocamento presso la madre;
assegnare la casa familiare alla madre;
respingere la richiesta di incontri protetti tra padre e figlio avanzata ex adverso;
dichiarare inammissibile la domanda avanzata ex adverso di disporre che il padre sia preso in carico dal Centro
Uomini Maltrattanti perché estranea al thema decidendum. In via istruttoria, si insiste nella richiesta di CTU sulle capacità genitoriali delle parti con estensione ai rapporti tra e Parte_3 CP_3
, rimettendosi alla valutazione di Codesto Ill.mo Giudice sul punto. Si insiste anche nella
[...]
richiesta di escussione di come formulata in memoria 473bis.17 n. 2 c.p.c. e che qui si CP_3 riporta: “1) DCV che lei ha assistito a discussioni tra suo padre e la Sig.ra e che in tali occasioni Pt_1
non ha visto il Sig. minacciare o avere comportamenti aggressivi verso la moglie ma anzi ha CP_3 assistito a comportamenti aggressivi posti in essere dalla Sig.ra nei confronti di suo padre”. Pt_1
pagina 2 di 7
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha per oggetto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il Parte_3
23/05/2012, nel corso della convivenza tra la ricorrente ed il resistente Parte_1 CP_1
; sentite le parti all'udienza del 18/12/2024, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione,
[...]
rimettendola al Collegio;
con decreto collegiale del 18/12/2024 il Tribunale ha ritenuto, in via provvisoria, di accogliere l'accordo economico raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza, ponendo a carico del padre l'onere di versare mensilmente alla madre l'importo di e. 300,00 per il mantenimento del figlio , con suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
in via istruttoria, ha accolto la Per_1
richiesta di audizione del minore formulata da ambo le parti, riservando all'esito la decisione Per_1
sugli ulteriori mezzi istruttori chiesti delle parti;
quindi, ha fissato udienza avanti al Giudice delegato per il giorno 14/01/2025 per l'espletamento dell'incombente; a detta udienza si è proceduto all'ascolto del minore, all'esito del quale le parti hanno concluso come in epigrafe riportato.
2. Quanto alla richiesta istruttoria formulata da parte resistente di disporre CTU sulla idoneità genitoriale delle parti, la stessa deve essere rigettata, stante la perdurante vigenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna a carico del padre emessa a carico dell in data CP_3
2/9/2024 (proc. penale n. 11337/24 RGNR) e della ferma la volontà del minore, espressa in sede di ascolto, di non voler incontrare il padre, neanche previa CTU (v. verbale di udienza 14/01/2025:
“Giudice: “il tuo BB ha proposto una consulenza tecnica in modo da vedere se si riesce ad aggiustare la situazione. Se noi facessimo un tentativo saresti disponibile?” ADR: “No, perché quando sta con me non fa nulla, quando deve giocare con me lo fa con violenza ed è una cosa che non apprezzo…ad esempio le coccole… mi sento come violentato e mi dà fastidio.” Giudice: “che tipi di giochi fate assieme?” ADR: “nessuno, non ho mai giocato con lui;
ha alzato la voce tante volte con me;
mi ha messo le mani addosso;
mi ha anche minacciato per non aver fatto la doccia, rincorrendomi per la casa con una cintura;
questo episodio è accaduto circa un anno/due anni fa;
da quando se ne è andato di casa, la mia vita è molto più tranquilla e vado meglio anche a scuola;
prima se dovevo studiare insieme a lui non avevo un metodo di studio”; quanto alla domanda di prova orale capitolata dal resistente nella comparsa di costituzione, avente come teste la figlia di primo letto CP_3
(“1) DCV che lei ha assistito a discussioni tra suo padre e la Sig.ra e che in tali occasioni non ha Pt_1
visto il Sig. minacciare o avere comportamenti aggressivi verso la moglie ma anzi ha assistito a CP_3
pagina 3 di 7 comportamenti aggressivi posti in essere dalla Sig.ra nei confronti di suo padre”), la stessa deve Pt_1
essere rigettata, essendo le circostanze di fatto ricomprese ed assorbite nella imputazione penale elevata al resistente per la quale è in atto misura cautelare penale.
3. Passando al tema dell'affidamento del minore, appare opportuno riportare in via preliminare quanto dichiarato dal minore in sede di ascolto: “Giudice: “ti va di parlarmi un po' del BB? sai che tua madre ha fatto ricorso al Tribunale per la regolamentazione dei rapporti. Tu come ti poni rispetto alla possibilità di vedere il BB?” ADR: “non voglio stare con mio padre per quello che ha fatto nei confronti di mia madre;
ho sentito mio padre l'ultima volta lo scorso anno prima di Natale tramite messaggi e niente più; non voglio più recuperare il rapporto con mio padre, non ho intenzione più di incontrarlo.” Giudice: “non vuoi più vedere né tuo BB né tua RE ?” … “Giudice: “che CP_3 tipi di giochi fate assieme?” ADR: “nessuno, non ho mai giocato con lui;
ha alzato la voce tante volte con me;
mi ha messo le mani addosso;
mi ha anche minacciato per non aver fatto la doccia, rincorrendomi per la casa con una cintura;
questo episodio è accaduto circa un anno/due anni fa;
da quando se ne è andato di casa, la mia vita è molto più tranquilla e vado meglio anche a scuola;
prima se dovevo studiare insieme a lui non avevo un metodo di studio”. Giudice: “attualmente ti scrive messaggi?” ADR: “Sì, mi scrive messaggi, ma io lo ignoro;
ha messo le mani addosso a mamma e l'ha picchiata con una sedia;
ha anche rotto una porta”.
Ne consegue che, alla luce dell'ascolto del minore (v. verbale di udienza del 14/01/2025) e delle emergenze documentali (v. riproduzioni fotografiche relative allo stato dei luoghi datate 1/08/2024 e dal certificato di pronto soccorso del 1/11/2024 attestante gg. 7 di prognosi ai danni di Parte_1
docc. 2 e 5 allegati al ricorso) in ordine alle condotte aggressive poste in essere dall ai
[...] CP_3
danni della ex compagna, alla presenza del figlio minore , di dover disporre l'affidamento Per_1
super - esclusivo del bambino alla madre con collocamento dello stesso presso Parte_1
l'abitazione materna, sita in sita in Borgo San Lorenzo Via Battiloro 24, che deve essere assegnata alla ricorrente, atteso che lo stesso minore ha confermato all'udienza del 14/01/2024 i comportamenti inadeguati e violenti del padre, come posti alla base della misura cautelare in atto;
quanto alla possibilità di prevedere una frequentazione tra padre e figlio, si deve osservare che gli agìti del padre, riferito dal minore in sede di ascolto, risultano aver molto ferito il bambino, il quale ha spiegato che i comportamenti aggressivi del genitore e della figlia di primo letto nei confronti della propria CP_4
madre lo hanno portato a non voler avere più rapporti con detti soggetti;
ne consegue che deve essere accolta la domanda della ricorrente di sospensione degli incontri padre/figlio, apparendo, allo stato, inopportuno coartare la volontà espressa dal minore in sede di ascolto;
contestualmente, va disposta la pagina 4 di 7 presa in carico del minore da parte dell' di riferimento per l'attivazione di un percorso di Pt_2
sostegno psicologico, anche al fine di individuare gli interventi opportuni per la ricostruzione del rapporto con il padre;
va, infine, disposto che i SS.SS., i quali hanno evidenziato la necessità di
“favorire la socializzazione e lo scambio con i pari del minore, progettando l'inserimento in un centro diurno del territorio, anche per offrire al minore uno spazio più sereno vista l'attuale situazione di conflittualità tra i genitori” di provvedere all'inserimento del minore presso un centro diurno;
infine, va prevista la presa in carico di per essere avviato ad un percorso psicologico di CP_1
sostegno alle capacità genitoriali.
4. Quanto al contributo paterno per il sostentamento del minore, nulla osta alla conferma delle statuizioni economiche adottate dal Tribunale in via provvisoria sull'accordo delle parti, non essendo emerso o stato dedotto alcun elemento nuovo sopravvenuto;
ne consegue, che va disposto che CP_1
versi a entro il giorno 5 del mese, l'importo mensile di e. 300,00, oltre a
[...] Parte_1
rivalutazione annuale Istat, quale contributo per il mantenimento del figlio minore;
Parte_3 inoltre, va posto a carico dei genitori l'onere di provvedere al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie per il minore, da individuarsi secondo le Linee Guida del CNF del 2017;
5. Quanto alla domanda accessoria formulata dalla ricorrente di prevedere che “il convenuto intraprenda un percorso Centro Uomini Maltrattanti al fine di elaborare gli agiti emersi in corso di causa”, la stessa deve essere dichiarata inammissibile, trattandosi di previsione che potrà, se del caso, essere adottata in sede penale in sede di condanna.
6. Le spese processuali, in ossequio al principio di soccombenza, vanno integralmente posate a carico di , venendo liquidate in favore dell'IO (essendo parte ricorrente ammessa al gratuito CP_1
patrocinio) nella misura di e. 2800,00, oltre 15% per spese generali forfettarie, IVA e CAP come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
- dispone l'affido super - esclusivo del minore alla madre. con collocamento dello Parte_3
stesso presso l'abitazione familiare, sita in Borgo San Lorenzo Via Battiloro 24, che viene assegnata alla ricorrente;
- dispone la sospensione degli incontri padre/figlio;
pagina 5 di 7 - dispone la presa in carico del minore da parte dell' di riferimento per Persona_2 Pt_2
l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico;
- delega i SS.SS. di riferimento a provvedere all'inserimento del minore presso un Persona_2
centro diurno;
- dispone la presa in carico di per essere avviato ad un percorso psicologico di sostegno CP_1
alle capacità genitoriali;
- dispone che versi a entro il giorno 5 del mese, l'importo di e. CP_1 Parte_1
300,00, oltre a rivalutazione annuale Istat, quale contributo per il mantenimento del figlio minore
; Per_1
- pone a carico dei genitori l'onere di provvedere al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie necessarie per il minore, da individuarsi secondo le Linee Guida del CNF del 2017;
- dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di prevedere che il convenuto intraprenda un percorso presso il Centro Uomini Maltrattanti;
– condanna a rifondere all'IO le spese di lite, che vengono liquidate nella misura di CP_1
e. 2800,00, oltre 15% per spese generali forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 28/02/2025.
La Presidente
dott.ssa Monica Tarchi
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