Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/04/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 60/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c. da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, E_ C.F._1 dall'Avv. Raffaele Boninfante (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio in Auletta (SA) alla via Principi di Piemonte n. 151
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._3 dall'Avv. Paola Varuzza (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._4
in (84092) Bellizzi (SA) alla via 25 Aprile 1945 n. 1
RICORRENTE
NONCHÉ
IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per le parti, come da note scritte ex art 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025 depositate per in data 21/02/2025 e per in data 23/03/2025; per il E_ CP_1
P.M. “Visto” in data 04/04/2024. pagina 1 di 7
Con ricorso cumulativo ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 22/01/2024,
e deducevano di aver contratto matrimonio con rito religioso E_ CP_1
concordatario in data 16/08/2009 in PO (SA), ritualmente trascritto presso il Registro degli Atti di matrimonio del medesimo Comune al numero 13, Parte II, Serie A, Volume 1; che il regime patrimoniale della famiglia era quello della separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati
, in data 16/05/2011, e , in data 13/01/2014; che entrambi i coniugi Persona_1 Persona_2
svolgevano attività lavorativa ed erano economicamente indipendenti. Rappresentavano che si erano determinate, per sopravvenute evenienze, gravi difficoltà nella convivenza coniugale. Ricorrevano, quindi, all'adito Tribunale chiedendo di omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni: “PIANO GENITORIALE - AFFIDAMENTO 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) e verranno affidati ad entrambi i genitori, in regime di PE Per_2
affidamento condiviso, con collocazione presso la madre, che continuerà ad abitare la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. 3) i figli minori e staranno con il padre il CP_1 PE Per_2 martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola e sino al mattino successivo, allorché questi li riaccompagnerà a scuola, e un fine settimana alternato, andandoli a prendere all'ora di pranzo del sabato sino alle ore 19.00 della domenica, quando li riaccompagnerà a casa;
4) durante il periodo di chiusura scolastica, e rimarranno con il genitore con cui hanno pernottato sino alle ore PE Per_2
22,00; 5) nel caso di impossibilità per il sig. di tenere con sé i ragazzi, per motivi di lavoro, CP_1 quest'ultimo si impegna a comunicarlo alla sig.ra con almeno 24 ore di anticipo, in modo E_ che quest'ultima possa organizzarsi a propria volta;
6) le parti, di volta in volta trascorreranno con i figli ad anni alterni le festività di Carnevale, 25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 01/11, 08/12, 26/12 a condizione che, le stesse, non siano coincidenti con il sabato e/o domenica di spettanza. La festa del papà, e quella della mamma, sarà trascorsa con il genitore da festeggiare indipendentemente dal giorno di spettanza. Per il compleanno dei bambini, le parti stabiliranno, con congruo anticipo, le modalità di festeggiamento;
7) durante il periodo estivo trascorreranno nei mesi di luglio ed agosto 10 giorni consecutivi con un genitore nei primi quindici giorni del mese e 10 giorni consecutivi con l'altro nella seconda metà del mese, alternandosi ogni anno e con obbligo di comunicazione dell'esatto periodo entro il 31 maggio precedente;
8) durante le festività Natalizie i bambini trascorreranno, con pernottamento, la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, alternando gli stessi di anno in anno così come il 31 dicembre e il giorno di Capodanno;
9) durante le festività
Pasquali, si alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis;
10) le parti concordano nell'interesse dei figli di riconoscere e confermare alla nonna materna il Parte_2
pagina 2 di 7 ruolo da essa da sempre svolto in favore dei piccoli e , quale figura positiva per il loro PE Per_2
accrescimento, per la loro assistenza e cura durante gli orari in cui i genitori sono impegnati. Pertanto stabiliscono che, durante gli orari lavorativi in cui la madre è impegnata, la nonna E_
materna si dedichi a loro, accompagnandoli a scuola e conducendoli presso la propria abitazione, dopo gli orari scolastici, facendo loro da mangiare, aiutandoli nello studio, assistendoli nei giochi in continuità con quanto fatto fino a oggi;
altrettanto sarà consentito per i congiunti del padre
[...]
attraverso l'aiuto della nonna paterna, sig.ra , che si occuperà dei CP_1 Parte_3
bambini quando il padre sarà impossibilitato per motivi di lavoro. 11) il tutto salvo migliori e diversi accordi che i genitori saranno liberi di concordare, purché si garantisca il principio della bigenitorialità e si rispettino tempi e volontà di e;
12) le parti danno infine atto che le PE Per_2
predette condizioni potranno subire modificazioni, consensuali, con la crescita di e , le PE Per_2
loro nuove eventuali necessità sia scolastiche che abitative (doc. 03, piano genitoriale);
MANTENIMENTO 13) il sig. lavoratore autonomo titolare di un'azienda artigiana, CP_1
produce un reddito mensile di circa euro 2.000,00 (doc. 04, ultime tre dichiarazioni redditi sig.
, mentre la sig.ra impiegata, percepisce uno stipendio di circa € 1.400,00 CP_1 E_
mensili (doc. 05, ultime tre dichiarazioni dei redditi sig.ra ; 14) essendo i coniugi E_
economicamente indipendenti, nulla è dovuto l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
15) alla sig.ra rimarrà il possesso esclusivo della casa coniugale, dove i minori E_ avranno la residenza;
il sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di € CP_1 E_
600,00, per il mantenimento di e , da versarsi entro il giorno 01 di ogni mese e da PE Per_2 rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese dell'anno successivo alla sentenza di omologa della separazione, salvo che l'assegno unico resti costante e non subisca diminuzioni dovuti all'introduzione di nuove norme in materia;
16) i genitori ripartiranno tra di loro al 50% le spese straordinarie. Il genitore che le avrà anticipate ne chiederà il rimborso all'altro che provvederà entro il mese successivo a quello della richiesta;
17) l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra 18) i coniugi si danno fin d'ora assenso per il rilascio dei documenti di E_ identità, patente e passaporto per l'espatrio; 19) all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, lascerà la casa coniugale.” Le parti chiedevano, altresì, una volta decorsi i termini di CP_1
legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Signor Presidente, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione, ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 3 di 7 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “PIANO
GENITORIALE - AFFIDAMENTO 20) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
21) e verranno affidata ad entrambi i genitori, in regime di affidamento condiviso, con PE Per_2
collocazione presso la madre, che continuerà ad abitare la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. 22) i figli minori e staranno con il padre il martedì e il giovedì, CP_1 PE Per_2 dall'uscita di scuola e sino al mattino successivo, allorché questi li riaccompagnerà a scuola, e un fine settimana alternato, andandoli a prendere all'ora di pranzo del sabato sino alle ore 19.00 della domenica, quando li riaccompagnerà a casa;
23) durante il periodo di chiusura scolastica, e PE
rimarranno con il genitore con cui hanno pernottato sino alle ore 22,00; 24) nel caso di Per_2 impossibilità per il sig. di tenere con sé i ragazzi, per motivi di lavoro, quest'ultimo si CP_1
impegna a comunicarlo alla sig.ra con almeno 24 ore di anticipo, in modo che E_ quest'ultima possa organizzarsi a propria volta;
25) le parti, di volta in volta trascorreranno con i figli ad anni alterni le festività di Carnevale, 25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 01/11, 08/12, 26/12 a condizione che, le stesse, non siano coincidenti con il sabato e/o domenica di spettanza. La festa del papà, e quella della mamma, sarà trascorsa con il genitore da festeggiare indipendentemente dal giorno di spettanza.
Per il compleanno dei bambini, le parti stabiliranno, con congruo anticipo, le modalità di festeggiamento;
26) durante il periodo estivo trascorreranno nei mesi di luglio ed agosto 10 giorni consecutivi con un genitore nei primi quindici giorni del mese e 10 giorni consecutivi con l'altro nella seconda metà del mese, alternandosi ogni anno e con obbligo di comunicazione dell'esatto periodo entro il 31 maggio precedente;
27) durante le festività Natalizie i bambini trascorreranno, con pernottamento, la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, alternando gli stessi di anno in anno così come il 31 dicembre e il giorno di Capodanno;
28) durante le festività
Pasquali, si alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis;
29) le parti concordano nell'interesse dei figli di riconoscere e confermare alla nonna materna il Parte_2
ruolo da essa da sempre svolto in favore dei piccoli e quale figura positiva per il loro PE Per_2
accrescimento, per la loro;
assistenza e cura durante gli orari in cui i genitori sono impegnati.
Pertanto stabiliscono che, durante gli orari lavorativi in cui la madre è impegnata, E_
la nonna materna, accompagnandoli a scuola e conducendoli presso le proprie abitazioni, dopo gli orari scolastici facendo loro da mangiare, aiutandoli nello studio, assistendoli nei giochi in continuità con quanto fatto fino a oggi;
altrettanto sarà consentito per i congiunti del padre , CP_1 attraverso l'aiuto della nonna paterna, sig.ra , che si occuperà dei bambini Parte_3
quando il padre sarà impossibilitato per motivi di lavoro. 30) il tutto salvo migliori e diversi accordi che i genitori saranno liberi di concordare, purché si garantisca il principio della bigenitorialità e si pagina 4 di 7 rispettino tempi e volontà di e;
31) le parti danno infine atto che le predette condizioni PE Per_2
potranno subire modificazioni, consensuali, con la crescita di e , le loro nuove eventuali PE Per_2
necessità sia scolastiche che abitative (doc. 03, piano genitoriale); MANTENIMENTO 32) il sig.
lavoratore autonomi titolare di un'azienda artigiana, produce un reddito mensile di CP_1
circa euro 2.000,00 (doc. 04, ultime tre dichiarazioni redditi sig. , mentre la sig.ra CP_1
impiegata, percepisce uno stipendio di circa € 1.400,00 mensili (doc. 05, ultime tre E_
dichiarazioni dei redditi sig.ra ; 33) essendo i coniugi economicamente indipendenti, E_ nulla è dovuto l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
34) alla sig.ra E_
rimarrà il possesso esclusivo della casa coniugale, dove i minori avranno la residenza;
il sig. CP_1 corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di € 600,00, per il mantenimento di e E_ PE
, da versarsi entro il giorno 01 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT a far Per_2 tempo dal mese dell'anno successivo alla sentenza di omologa della separazione salvo che l'assegno unico resti costante e non subisca diminuzioni dovuti all'introduzione di nuove norme in materia;
35) i genitori ripartiranno tra di loro al 50% le spese straordinarie. Il genitore che le avrà anticipate ne chiederà il rimborso all'altro che provvederà entro il mese successivo a quello della richiesta;
36)
l'assegno unico verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra 37) i coniugi si danno E_ fin d'ora assenso per il rilascio dei documenti di identità, patente e passaporto per l'espatrio; 38) all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, lascerà la casa coniugale.” CP_1
Le parti provvedevano al deposito della documentazione di cui all'art. 473- bis.12, comma 3 e con successive note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 20/05/2024, si riportavano al ricorso chiedendone l'accoglimento.
Con provvedimento del 22/05/2024 il Giudice relatore, rilevato che il Pubblico Ministero in data
04/04/2024 aveva emesso il proprio visto nulla opponendo in ordine alle richieste formulate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la stessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 7/2024 del 24/05/2024, il Tribunale di Lagonegro pronunciava la separazione dei coniugi e e, con separata ordinanza emessa in pari data, rimetteva la E_ CP_1
causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 11/02/2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare attestando il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Con ordinanza del 12/02/2025, il Tribunale onerava le parti al deposito della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 7/2024, resa dal Tribunale di Lagonegro, depositata nel presente procedimento in data 25/05/2024.
pagina 5 di 7 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 25/03/2025, le parti producevano la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale n.
7/2024, confermando la volontà di sentire dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità ex art. 473-bis.49 c.p.c. della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio. Ed invero risulta documentalmente provato il decorso di almeno sei mesi dalla cessazione di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
È parimenti provato ex actis il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risultante dalla documentazione depositata in data 21/02/2025.
Ciò posto, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Alla luce delle risultanze degli atti di causa, deve infatti ritenersi che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi, non essendo l'interruzione della separazione stata eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Le parti hanno inoltre dichiarato di voler regolare i loro rapporti inerenti alla prole e di natura economico/patrimoniale alle condizioni concordate in ricorso.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, ritiene il Tribunale che possano essere posti a fondamento della decisione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in PO (SA) in data 16/08/2009 tra nata a [...]
NTAR (SA) il 09/09/1981, e nato a [...] il [...], trascritto CP_1
agli atti di matrimonio del Comune di PO (SA) al N. 13, P. II, S. A, Vol. 1;
- nulla per le spese;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69
pagina 6 di 7 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 03/04/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Tedesco
pagina 7 di 7