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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5110 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 4658/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 714/2019 del 18.4.2019, avente ad oggetto appalto di servizi e vertente:
TRA
procedura del Tribunale di Napoli n. 216/2016 (c.f. n. Parte_1
), in persona del curatore p.t. (P.IVA n. ), rappresentata e difesa P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. Luca Tozzi (c.f. n. ), per mandato in calce all'atto di appello nel C.F._1 fascicolo telematico, giusta autorizzazione del GD in data 1.7.2019 (allegata in atti), elettivamente domiciliato nello studio del predetto procuratore, in Napoli, alla via Toledo 323, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazione del presente procedimento al numero fax 081427074 o all' indirizzo P.E.C. ; Email_1
APPELLANTE
E 2
in persona del l.r.p.t. (c.f. n. , Controparte_1 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carmela Mignone (c.f. n. ), per C.F._2 mandato in calce alla comparsa di costituzione nel fascicolo telematico, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luigi Abate, in Napoli, alla via Cavour 168, fax n. 0824359698 e indirizzo P.E.C. Email_2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, tempestivamente notificato, il (d'ora in poi Controparte_1
, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento, n. CP_1
487/2013, nei suoi confronti, su ricorso della per attività di trattamento e recupero Parte_1 materiali eseguite negli anni 2010 e 2011, in favore di terzi committenti, quando l'istante era consorziata (essendo stata esclusa il 10.10.2012), per il complessivo importo di € 52.556.71, contabilizzato in n. 17 fatture allegate.
Chiedeva: “1. In accoglimento delle eccezioni proposte in via preliminare revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 487/2013 e, dunque, la proposta domanda monitoria perché inammissibile, improponibile, nonché infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provata;
accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del rapporto consortile de quo, attesa la grave responsabilità della per aver violato lo Statuto ed il regolamento Parte_1 consortile ed, in ogni caso, per aver compiuto atti di concorrenza sleale e violato i principi di correttezza e buona fede delle somme indebitamente riscosse, ed al risarcimento dei danni subiti e subendi;
considerati gli indebiti ed il grave inadempimento di controparte accertare e dichiarare legittima e fondata la sospensione da parte del C.C.S. dell'adempimento delle proprie obbligazioni, in virtù del principio di autotutela sancito dall'art. 1460 cc, attesa la sollevata eccezione inademplmenti non est adimplendum, quanto all'esecuzione delle residue prestazioni di pagamento a carico dell'opponente ; condannare in ogni caso parte opposta al risarcimento dei danni CP_1
a titolo di penale nell'importo quantificato dall'adito Tribunale e comunque opposto in compensazione alle somme richieste da controparte”, con vittoria di spese con attribuzione al difensore anticipatario.
Deduceva il l'inammissibilità ed improponibilità della domanda, in quanto ai sensi CP_1 dell'art. 7 del regolamento consortile, “il ha l'obbligo di pagare i consorziati per i lavori CP_1 eseguiti dagli stessi per conto del entro 15 gg. lavorativi decorrenti dalla data di effettiva CP_1 3
disponibilità dei fondi, intesa quale maturazione di saldo contabile liquido di c/c bancario”, mentre il credito per cui agiva la riguardava prestazioni erogate in favore del Parte_1 CP_2
e Consorzio Unico di Bacino non ancora pagate dalle committenti, pendendo giudizio al
[...]
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il recupero dei relativi corrispettivi. Eccepiva, inoltre, un illegittimo frazionamento del credito avendo la medesima consorziata depositato il 31.1.2013 analogo ricorso monitorio per € 327.726,64 ottenendone l'emissione. Infine, deduceva il grave inadempimento della consorziata la quale aveva partecipato ad un bando di gara, in autonomia (non con il ), in concorrenza con il C.C.S., violando l'art. 14 dello Statuto e venendo perciò CP_1 esclusa dal il 10.10.2012. Riteneva tale violazione come inadempimento grave al CP_1 regolamento consortile, paralizzante il pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti, per il quale il C.C.S. invocava dunque l'eccezione di inadempimento fondata sul principio di autotutela, e proponendo domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione per causa imputabile all'opposta.
In subordine contestava la negligente esecuzione delle prestazioni per cui si chiedeva corrispettivo
(ritardo, omessa consegna del carteggio ed altro), ed infine il difetto di prova, non essendo stato fornito prova del conferimento dell'incarico e della diligente esecuzione, e di eccessività della somma richiesta, a fronte degli acconti erogati (precisamente quelli relativi alla fattura 104/2010).
Si costituiva la contestando i fatti e le ragioni a base della opposizione. Premetteva di Parte_1 essere entrata a far parte del dal 2000 e di aver svolto diversi lavori dal 2004 al 2010 CP_1 senza ricevere i corrispettivi, ragione per cui aveva avanzato richiesta di recesso dal ex CP_1 art. 15 regolamento. Il rispondeva opponendo la valenza dell'art. 7 regolamento, e quindi CP_1
l'esigibilità dei pagamenti solo dopo la ricezione degli importi da parte del dalle CP_1 committenti.
Insisteva nella richiesta dei compensi, deducendo al riguardo che nel giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere RG n. 1078/2012, proposto dal C.C.S. nei confronti del committente
Consorzio Unico di Bacino si dava atto della ricezione di un acconto di circa € 230.000,00, dimostrando la disponibilità liquida del qui ingiunto. CP_1
Contestava l'eccezione ex art. 1460 c.c. deducendo che nella delibera di esclusione era stato espressamente previsto “fatte salve le posizioni debitorie e creditorie in essere”, dovendosi ritenere la proposizione dell'eccezione contraria alla buona fede. Ne contestava il fondamento visto che la gara a cui si imputa la partecipazione in violazione del divieto di concorrenza era stata successiva alla fuoriuscita dal (nell'agosto 2012) e la sua fuoriuscita era per giusta causa, ovvero CP_1 mancato pagamento compensi da varie prestazioni, anche risalenti. 4
Rispondeva sull'illegittimo frazionamento del credito, chiedendo l'eventuale riunione dei procedimenti afferenti alle diverse prestazioni rimaste inadempiute e contestava l'eccezione ex art. 1460 c.c. evidenziando la risalenza nel tempo degli inadempimenti del C.C.S., anche per prestazioni rese nel 2004, dunque ben prima l'uscita dal e la partecipazione in concorrenza con CP_1 questo alle gare.
Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, in via gradata la riunione con il giudizio per altri corrispettivi di cui all'eccezione di frazionamento.
Respinta l'istanza volta a concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ritenuta, alla luce della natura documentale, la causa matura per la decisione, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni. Nelle more interveniva il fallimento della comunicato con istanza fuori udienza proposta dal C.C.S., e il giudice, acquisita la Parte_1 sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale di Napoli, dichiarava l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 43 l.f.. Riassunto il procedimento dal C.C.S., il giudizio proseguiva con la costituzione della curatela del fallimento, confermato il precedente difensore.
Con sentenza n. 714/2019 del 18.4.2019, il Tribunale di Benevento accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il fallimento alle spese di lite con distrazione.
Riteneva il giudice che la già prima del suo fallimento, nel costituirsi nel giudizio di Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo ometteva di depositare, anche entro il termine preclusivo delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il fascicolo della produzione della fase monitoria, nonostante fosse suo onere. In mancanza, tali documenti non potevano entrare nel fascicolo del giudizio di opposizione d'ufficio e dunque non potevano essere utilizzati dal giudice. Ciò comportava, stante il ruolo sostanziale di attore della società ex consorziata, che il giudice doveva valutare la fondatezza della pretesa in assenza di quei documenti. Tale carenza induceva a non ritenere provata la ragione del credito con revoca del decreto ingiuntivo e condanna alle spese.
Con atto di appello notificato il 28.10.2019, il fallimento impugnava la predetta Parte_1 sentenza chiedendo in totale riforma della predetta decisione: “in via principale, confermare il decreto ingiuntivo n. 487/2013, e per l'effetto condannare il C.C.S. al pagamento nei confronti del della somma ivi ingiunta pari ad € 52.556,17 oltre interessi D.lgs. Parte_1
231/2002, in via subordinata, revocare il D.I. 487/2013, e condannare il C.C.S. al pagamento nei confronti del fallimento della diversa somma che risulterà di giustizia”, con vittoria dei Parte_1 due gradi di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. 5
Con il primo motivo di doglianza lamentava l'error in procedendo relativo alla omessa acquisizione d'ufficio del fascicolo monitorio di parte, violando il carattere unitario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il principio di non dispersione della prova, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella pronuncia n. 14475/2015, sui cui principi, riteneva di dover considerare i documenti offerti al giudicante della fase monitoria, già ritualmente prodotti in giudizio, e dunque acquisiti direttamente dalla cancelleria nel fascicolo dell'opposizione. Dunque era errata la pronuncia in cui il decidente, non solo non disponeva l'acquisizione d'ufficio, ma rigettava la domanda proprio ritenendola non provata per mancanza di quei documenti.
Con il secondo motivo, lamentava un error in iudicando consistente nella omessa pronuncia ed errata valutazione di circostanze di fatto e diritto emergenti dagli atti, dai quali, ai sensi dell'art. 115
c.p.c., emergeva la mancata contestazione da parte del debitore dell'esistenza del credito CP_1 ingiunto, avendone solo escluso l'esigibilità per l'art. 7 dello statuto consortile.
Con il terzo motivo, in realtà, premesso che non ricorrevano gli estremi per la rimessione al primo giudice, riportava le difese già spese a confutazione delle opposte eccezioni.
Con riferimento alla condizione sospensiva di cui all'art. 7 statuto consortile: l'appellante sottolineava il dato letterale dell'art. 7, e in particolare la condizione sospensiva, consistente solo nella presenza di fondi, senza specificarne la provenienza (dal committente del per quelle CP_1 medesima opere, come sostenuto dal debitore), e tale prova era stata fornite deducendo il pagamento di acconti, nonché dagli atti del giudizio pendente al Tribunale sammaritano RG n.
1078/2012, dove si era dato atto del parziale pagamento di € 230.000,00 da parte del Consorzio
Unico di Bacino.
Con riferimento all'illegittimo frazionamento, la riteneva superata dalla chiesta riunione, non accolta dal giudice.
Con riferimento alla prova del credito: l'appellante procedura, dovendo provare solo l'esistenza del credito, e ribadiva di esservi prova fondata dell'esistenza del credito, per la non contestazione delle prestazioni eseguite dalla consorziata nonché per la sussistenza di fondi, integranti la condizione prevista dall'art. 7 del regolamento consortile – come interoretata dall'appellante – contenuta nel verbale del giudizio proposto dal C.C.S. contro l'inadempiente Consorzio unico di bacino.
Ancora, controeccepiva la genericità ed incongruenza dell'eccezione di inadempimento avversa: fondato sulla violazione dell'obbligo statutario di non concorrenza, omessa consegna di carteggio inerente le prestazioni affidate, negata disponibilità alla partecipazione a gare di appalto, omesse 6
comunicazioni sulle attività eseguite, tutte circostanze imprecise e vaghe tale da rendere l'eccezione inefficace. Con particolare riferimento alla violazione del divieto di concorrenza, nella delibera di esclusione del 10.10.2012, per la asserita violazione del divieto di concorrenza, lo stesso CP_1 faceva salvi i diritti di credito e debito tra le parti, escludendo la rilevanza del comportamento della consorziata sugli obblighi di pagamento nascenti dai precedenti affidamenti di servizi.
Infine riteneva doversi applicare al credito gli interessi ex D.lgs 231/2002 trattandosi di rapporti di natura commerciale. Contestava la richiesta di risarcimento del danno a titolo di penale avanzata contro la Parte_1
In via istruttoria, ritenendo necessario acquisire il fascicolo monitorio, con riferimento alla produzione del creditore istante, ne chiedeva l'acquisizione d'ufficio e, essendogli risultato smarrito, essere autorizzato alla ricostruzione.
Contr Si costituiva tempestivamente il ritenendo l'appello del tutto infondato.
Negava la pertinenza del primo motivo, risultando la pronuncia della Cassazione invocata, riferibile alla precedente versione dell'art. 345 c.p.c., non vigente al momento del giudizio.
Negava l'applicabilità dell'art. 115 c.p.c. ritenendo di aver sempre premesso la contestazione degli incarichi conferiti alla e del loro diligente espletamento, ancor prima dell'argomento Parte_1 dell'art. 7 dello statuto consortile, contestando al contempo l'interpretazione di tale norma fatta dall'appellante, in quanto detta clausola condizionava il pagamento della consorziata esecutrice all'incasso dal cliente terzo e non da qualsiasi disponibilità liquida in cassa.
Riteneva di aver circostanziato gli inadempimenti della consorziata a fondamento dell'eccezione ex art. 1460 c.c nei capitoli di prova per interrogatorio formale e testimoni, non ammessi in primo grado e qui ribadite in caso di ritenuta rilevanza e necessità delle stesse (richiamando anche i documenti già prodotti a riscontro di tali circostanze) mentre la violazione del divieto di concorrenza era ampiamente provato dal verbale di esclusione della consorziata.
Infine, deduceva che proprio la pendenza del giudizio dimostrava la carenza di disponibilità e incassi per il pagamento della e il richiamo agli acconti ricevuti non aveva pertinenza. Parte_1
Contestava qualsiasi pretesa degli interessi ex Dlgs 231/2002 non proposta già in primo grado.
Chiedeva dichiarare: “in via preliminare dichiararsi inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello per i motivi esposti nel presente atto;
nel merito rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto e in diritto, e comunque non provato e per l'effetto confermare in ogni sua parte la 7
sentenza resa in primo grado;
in via subordinata in accoglimento delle eccezioni proposte in primo grado e qui ribadite revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e dunque la proposta domanda monitoria perché inammissibile, improponibile nonché infondata in fatto e in diritto ed, in ogni caso, non provata e dunque: accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del rapporto consortile de quo, attesa la grave responsabilità della per aver violato lo Parte_1
Statuto ed il regolamento consortile ed, in ogni caso, per aver compiuto atti di concorrenza sleale e violato i principi di correttezza e buona fede delle somme indebitamente riscosse ed al risarcimento dei danni subiti e subendi;
considerati gli indebiti ed il grave inadempimento di controparte Contr accertare e dichiarare legittima e fondata la sospensione da parte del dell'adempimento delle proprie obbligazioni, in virtù del principio di autotutela sancito dall'art. 1460 cc, attesa la sollevata eccezione inademplmenti non est adimplendum quanto all'esecuzione delle residue prestazioni di pagamento a carico dell'opponente ; condannare in ogni caso parte opposta al CP_1 risarcimento dei danni a titolo di penale nell'importo quantificato dall'adito Tribunale e comunque opposto in compensazione alle somme richieste da controparte”, con vittoria delle spese del doppio grado i spese con attribuzione al difensore anticipatario.
Inizialmente assegnato il procedimento alla ottava sezione civile di questa Corte con ordinanza del
7.2.2020 si rinviava in prosieguo di trattazione, sollecitando l'acquisizione del fascicolo di primo grado nonché il fascicolo del monitorio, “salva ed impregiudicata ogni valutazione in merito alla questione di diritto prospettata con l'atto di appello”. Acquisito il fascicolo di primo grado e la ricostruzione effettuata dall'avv. Tozzi della produzione del monitorio in quanto smarrito, ritenuta non necessaria altra istruttoria, il fascicolo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
A seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, il presente procedimento perveniva dalla ottava Sezione alla presente, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano in data 22.1.2025.
Alla udienza del 30.9.2025, nelle note dell'udienza cartolare le parti precisavano le conclusioni e rinunciavano espressamente ai termini per il deposito successivo delle memorie conclusionali e repliche, e la Corte con successiva ordinanza comunicata, assegnava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE 8
L'appello proposto dal fallimento della è infondato e, pertanto, va rigettato con piena Parte_1 conferma della statuizione del primo grado, sebbene la motivazione della pronuncia vada integrata e modificata come di seguito esposto.
Sciogliendo la riserva assunta nel corso della presente fase di giudizio, i documenti posti a base del fascicolo monitorio, qui prodotti a seguito di ricostruzione (per avvenuto smarrimento dell'originaria produzione), sono senz'altro ammissibili, aderendo alla citata pronuncia della
Cassazione a SSUU n. 14475/2015, secondo la quale “i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte agli effetti dell'art. 638 comma 3 c.p.c., seppure non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in virtù del principio di non dispersione della prova ormai acquisito al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove successivamente allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio devono essere considerati ammissibili”. In tal senso la massima riprodotta, sebbene pronunciata in un procedimento sottoposto alla disciplina ex L.
353/1990 non perde di attualità, focalizzando sulla parte dell'art. 345 c.p.c. rimasta inalterata anche nel successivo, e nell'attuale regime, volta a non consentire l'ingresso di prove e documenti
“nuovi”: la decisione citata, facendo leva sulla previsione dell'art. 638 comma 3 c.p.c. la quale vieta il ritiro di tale produzione fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto monitorio, a norma dell'art. 641 c.p.c., rileva come tale documentazione sia stata resa preventivamente disponibile alle parti ingiunte, di tal che indipendentemente dall'andamento del primo grado (loro materiale produzione), se presentati in appello, non saranno considerati nuovi, e pertanto, ammissibili (in questo solco le successive Cass. 20548/2019, Cass. 9676/2019, Cass. 16340/2020).
Ciò ha ripercussione anche sullo specifico motivo di doglianza, ma va esaminato il caso di specie.
La nel costituirsi in giudizio, con la comparsa di costituzione richiamava la Parte_1 documentazione offerta in monitorio, sollecitandone l'acquisizione disposta dal giudice tramite cancelleria, richiesta del tutto ignorata dal giudice, il quale non procedeva né a rispondere all'istanza evidenziando l'onere come a carico della parte opposta, né disponendo l'acquisizione.
Tuttavia a tale omissione, evidente dalla consultazione degli atti, la parte interessata avrebbe dovuto e potuto porre rimedio, depositando il fascicolo materialmente con le seconde memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. o insistendo nell'acquisizione officiosa, (e anche oltre non potendosi ritenere nuovi al contraddittorio, proprio in virtù della disposizione già vista dell'art. 638 comma 3 c.p.c., cfr.
Cass. 20584/2019). Pertanto ritenendo quei documenti come già a disposizione dell'ingiunto e compresi nella sfera di cognizione del giudice (cfr. cass. SSUU 14475/2015 e Cass. 20584/2019), è ben vero che al momento della redazione della sentenza, gli stessi, ancora in formato cartaceo, non 9
erano materialmente inseriti nel fascicolo, dovendo in tal caso il giudice, come nell'ipotesi del mancato deposito della produzione di parte, decidere la causa senza poterli utilizzare.
Purtuttavia, il giudice ha frettolosamente rigettato la domanda della consorziata creditrice sulla base della mancanza di documentazione, senza valutare gli altri aspetti ed elementi probanti, il cui esame conduce alla fine alla conferma della decisione ma a seguito di diversa motivazione.
Ed invero appare corretto ritenere provate le prestazioni rese dalla per il C.C.S. in Parte_1 favore del Consorzio Unico di Bacino sulla base della mancata contestazione ai sensi dell'art. 115
c.p.c. risultando “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Ed invero, il C.C.S. nella citazione in opposizione si dilungava sulla non esigibilità dei crediti per mancata riscossione del compenso dal cliente terzo come previsto dall'art. 7 del regolamento consortile, limitandosi al punto
4) dell'atto a dichiarare: “le attività oggetto di causa in ogni caso non sono state diligentemente né validamente espletate dall'opposta la quale, nell'esecuzione delle prestazioni, si è resa responsabile di gravi e numerose omissioni e negligenze (ritardi nell'esecuzione dei trasporti, omessa consegna del carteggio inerente alle prestazioni concordate, negata disponibilità alla partecipazione alle gare di appalto con conseguente violazione delle norme statutarie, omessa comunicazione delle attività eseguite e dei comportamenti posti in essere in ambiti consortile)”. Si tratta al più di una non esatta esecuzione, peraltro descritta in modo assolutamente generico e non circostanziato, ma non si nega né il conferimento degli incarichi, né il loro espletamento da parte della . Pt_1
Viene dedotta e non provata – pur essendo un fatto estintivo, ad onere del debitore – il pagamento della fattura n. 104/2010 del 27.2.2010.
Nonostante ciò la domanda non può essere accolta in quanto dal regolamento consortile offerto da entrambe le parti, e come dedotto dall'opponente, il diritto al compenso non nasceva dalla mera esecuzione dell'incarico affidato dal ma era condizionato all'incasso da parte del CP_1
del corrispettivo versato dal committente terzo. CP_1
Sul punto è emersa una diversa interpretazione delle parti della clausola regolamentare convenzionale.
L'art. 7 comma 3 del regolamento consortile stabilisce: “i corrispettivi delle attività riscossi dal
, per conto dei consorziati come qualsiasi altro provento connesso con l'attività indicata CP_1 nell'art. 3, saranno accreditati in proporzione delle rispettive quote di partecipazione alle attività. In particolare per le prestazioni continuative, i consorziati dovranno datare ed emettere fatture entro e non oltre il mese di riferimento. Le prestazioni non continuative andranno fatturate al termine della 10
prestazione e non al momento dell'incasso del corrispettivo. Il ha l'obbligo di pagare i CP_1 consorziati per i lavori eseguiti dagli stessi per conto del nei 15 giorni lavorativi CP_1 decorrenti dalla data di effettiva disponibilità dei fondi intesa quale maturazione di saldo contabile liquido di c/c bancario”.
Appare preferibile aderire all'interpretazione data dal C.C.S., in quanto la lettura dell'intero periodo mostra per le attività consortili uno schema fondato su due rapporti bilaterali, l'uno tra il C.C.S. e il terzo committente, in cui le parti pattuiscono l'esecuzione di un servizio, il si impegna ad CP_1 eseguirlo tramite una propria consorziata e, effettuata la prestazione, sempre il incassa il CP_1 corrispettivo dal committente. Nel secondo rapporto, tra il e la consorziata, conferito a CP_1 quest'ultima l'incarico, sarà sempre quest'ultima ad eseguirlo e poi fatturare il proprio compenso al
C.C.S. e non al terzo committente, con cui non ha vincoli negoziali diretti. Appare logica conseguenza il pagamento della fattura alla , all'esito dell'incasso dei corrispettivi dal Pt_1 committente. Così è infatti indicato nella prima frase della disposizione esaminata. La lettura del solo ultimo periodo, effettivamente non chiaro, non consente una univoca lettura se non inquadrato nello schema suddetto.
Su questo punto, ovvero il preventivo incasso del C.C.S. dal terzo committente, la su Parte_1 cui gravava il relativo onere probatorio, trattandosi di elemento costitutivo delle proprie ragioni
(Cass. 25597/2016 e Cass. 9679/2019), non ha fornito validi.
Ed infatti è pacifico tra le parti che il C.C.S. ingiungeva a sua volta al Consorzio Unico di Bacino la somma di € 2.706.138,66 per attività di prelievo, trasporto e smaltimento percolato, tra cui quelle eseguite dalla , provvedimento opposto con giudizio pendente (al momento dello Pt_1 svolgimento del primo grado) al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Questo fatto, dedotto da entrambe le parti è parzialmente provato dall'atto di opposizione e da alcuni verbali. È dunque palese dal tenore del giudizio che i corrispettivi per le prestazioni oggetto della presente causa, insieme evidentemente a molti altri, non erano stati pagati. Né peraltro, come dedotto dalla Pt_1
risulta certo il versamento almeno dell'importo di € 230.000,00, in quanto alle dichiarazioni in
[...] tal senso del C.U.B., si oppone la contestazione proprio del difensore del C.C.S. nella successiva pagina – alle ultime righe prima del provvedimento del G.I..
Inoltre accedendo alla superiore interpretazione si sarebbe anche dovuto appurare che le fatture del
C.C.S. nei confronti del C.U.B. asseritamente pagate (ma ciò è, come detto contestato) si riferiscano alle prestazioni per cui è causa. 11
Non è chi non veda che anche nell'interpretazione fornita dalla consorziata creditrice, peraltro, non vi è certezza comunque dell'incasso di tali somme e dunque della presenza di liquidità di qualsiasi provenienza per far fronte agli impegni.
Pertanto la domanda non può trovare accoglimento.
Per mera completezza, va dichiarata infondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. proposta dal CCS, con riferimento alle inesattezze delle prestazioni dedotte nella richiesta di corrispettivi per l'assoluta genericità delle contestazioni, non potendosi aggiustare il tiro, specificando la domanda direttamente con le richieste istruttorie contenute nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., nella vigenza della precedente disciplina, in cui seguivano la determinazione definitiva delle domande ed eccezioni con la prima memoria. Né detta eccezione può fondarsi sulla violazione del divieto di concorrenza in quanto detta prestazione, pur scaturita dal regolamento consortile, non è in posizione di corrispettività sinallagmatica con l'esecuzione degli incarichi conferiti dal . CP_1
Devono poi ritenersi inammissibili le ulteriori richieste dell'appellata, segnatamente, “accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del rapporto consortile de quo, attesa la grave responsabilità della per aver violato lo Statuto ed il regolamento consortile ed, in ogni caso, per aver Parte_1 compiuto atti di concorrenza sleale e violato i principi di correttezza e buona fede delle somme indebitamente riscosse ed al risarcimento dei danni subiti e subendi;
condannare in ogni caso parte opposta al risarcimento dei danni a titolo di penale nell'importo quantificato dall'adito Tribunale e comunque opposto in compensazione alle somme richieste da controparte”, domande proposte in primo grado e su cui non vi è stata alcuna pronuncia, e reiterate qui nelle conclusioni della comparsa di costituzione senza alcuna critica del diniego o deduzioni sulla fondatezza. Ma quand'anche si volesse dar seguito, appare evidente la avvenuta esclusione della con Parte_1 delibera del 10.10.2012, peraltro mai impugnata e riferita anche dalla stessa società ex consorziata, mentre la richiesta di risarcimento del danno, come penale, è assolutamente sprovvista di deduzioni sul danno patito e sulle violazioni imputabili alla consorziata ed eziologicamente connesse con il danno stesso.
In ordine al governo delle spese di lite, osserva il Collegio come l'accertamento dello svolgimento degli incarichi e delle prestazioni da parte della per quanto non renda esigibile il Parte_1 compenso, induce a ravvisare quelle gravi ragioni per compensare interamente le spese di questo grado di giudizio tra le parti. 12
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 nei confronti del
Controparte_3 Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento n. 71472019 del 18.4.2019, nei confronti del ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, così decide: Controparte_1
A) Rigetta l'appello, confermando in ogni sua previsione l'appellata sentenza;
B) Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
C) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti del fallimento Parte_1
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo civile di appello, iscritto al n. 4658/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 714/2019 del 18.4.2019, avente ad oggetto appalto di servizi e vertente:
TRA
procedura del Tribunale di Napoli n. 216/2016 (c.f. n. Parte_1
), in persona del curatore p.t. (P.IVA n. ), rappresentata e difesa P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. Luca Tozzi (c.f. n. ), per mandato in calce all'atto di appello nel C.F._1 fascicolo telematico, giusta autorizzazione del GD in data 1.7.2019 (allegata in atti), elettivamente domiciliato nello studio del predetto procuratore, in Napoli, alla via Toledo 323, il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazione del presente procedimento al numero fax 081427074 o all' indirizzo P.E.C. ; Email_1
APPELLANTE
E 2
in persona del l.r.p.t. (c.f. n. , Controparte_1 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carmela Mignone (c.f. n. ), per C.F._2 mandato in calce alla comparsa di costituzione nel fascicolo telematico, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luigi Abate, in Napoli, alla via Cavour 168, fax n. 0824359698 e indirizzo P.E.C. Email_2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, tempestivamente notificato, il (d'ora in poi Controparte_1
, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Benevento, n. CP_1
487/2013, nei suoi confronti, su ricorso della per attività di trattamento e recupero Parte_1 materiali eseguite negli anni 2010 e 2011, in favore di terzi committenti, quando l'istante era consorziata (essendo stata esclusa il 10.10.2012), per il complessivo importo di € 52.556.71, contabilizzato in n. 17 fatture allegate.
Chiedeva: “1. In accoglimento delle eccezioni proposte in via preliminare revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 487/2013 e, dunque, la proposta domanda monitoria perché inammissibile, improponibile, nonché infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provata;
accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del rapporto consortile de quo, attesa la grave responsabilità della per aver violato lo Statuto ed il regolamento Parte_1 consortile ed, in ogni caso, per aver compiuto atti di concorrenza sleale e violato i principi di correttezza e buona fede delle somme indebitamente riscosse, ed al risarcimento dei danni subiti e subendi;
considerati gli indebiti ed il grave inadempimento di controparte accertare e dichiarare legittima e fondata la sospensione da parte del C.C.S. dell'adempimento delle proprie obbligazioni, in virtù del principio di autotutela sancito dall'art. 1460 cc, attesa la sollevata eccezione inademplmenti non est adimplendum, quanto all'esecuzione delle residue prestazioni di pagamento a carico dell'opponente ; condannare in ogni caso parte opposta al risarcimento dei danni CP_1
a titolo di penale nell'importo quantificato dall'adito Tribunale e comunque opposto in compensazione alle somme richieste da controparte”, con vittoria di spese con attribuzione al difensore anticipatario.
Deduceva il l'inammissibilità ed improponibilità della domanda, in quanto ai sensi CP_1 dell'art. 7 del regolamento consortile, “il ha l'obbligo di pagare i consorziati per i lavori CP_1 eseguiti dagli stessi per conto del entro 15 gg. lavorativi decorrenti dalla data di effettiva CP_1 3
disponibilità dei fondi, intesa quale maturazione di saldo contabile liquido di c/c bancario”, mentre il credito per cui agiva la riguardava prestazioni erogate in favore del Parte_1 CP_2
e Consorzio Unico di Bacino non ancora pagate dalle committenti, pendendo giudizio al
[...]
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il recupero dei relativi corrispettivi. Eccepiva, inoltre, un illegittimo frazionamento del credito avendo la medesima consorziata depositato il 31.1.2013 analogo ricorso monitorio per € 327.726,64 ottenendone l'emissione. Infine, deduceva il grave inadempimento della consorziata la quale aveva partecipato ad un bando di gara, in autonomia (non con il ), in concorrenza con il C.C.S., violando l'art. 14 dello Statuto e venendo perciò CP_1 esclusa dal il 10.10.2012. Riteneva tale violazione come inadempimento grave al CP_1 regolamento consortile, paralizzante il pagamento dei corrispettivi per i lavori eseguiti, per il quale il C.C.S. invocava dunque l'eccezione di inadempimento fondata sul principio di autotutela, e proponendo domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione per causa imputabile all'opposta.
In subordine contestava la negligente esecuzione delle prestazioni per cui si chiedeva corrispettivo
(ritardo, omessa consegna del carteggio ed altro), ed infine il difetto di prova, non essendo stato fornito prova del conferimento dell'incarico e della diligente esecuzione, e di eccessività della somma richiesta, a fronte degli acconti erogati (precisamente quelli relativi alla fattura 104/2010).
Si costituiva la contestando i fatti e le ragioni a base della opposizione. Premetteva di Parte_1 essere entrata a far parte del dal 2000 e di aver svolto diversi lavori dal 2004 al 2010 CP_1 senza ricevere i corrispettivi, ragione per cui aveva avanzato richiesta di recesso dal ex CP_1 art. 15 regolamento. Il rispondeva opponendo la valenza dell'art. 7 regolamento, e quindi CP_1
l'esigibilità dei pagamenti solo dopo la ricezione degli importi da parte del dalle CP_1 committenti.
Insisteva nella richiesta dei compensi, deducendo al riguardo che nel giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere RG n. 1078/2012, proposto dal C.C.S. nei confronti del committente
Consorzio Unico di Bacino si dava atto della ricezione di un acconto di circa € 230.000,00, dimostrando la disponibilità liquida del qui ingiunto. CP_1
Contestava l'eccezione ex art. 1460 c.c. deducendo che nella delibera di esclusione era stato espressamente previsto “fatte salve le posizioni debitorie e creditorie in essere”, dovendosi ritenere la proposizione dell'eccezione contraria alla buona fede. Ne contestava il fondamento visto che la gara a cui si imputa la partecipazione in violazione del divieto di concorrenza era stata successiva alla fuoriuscita dal (nell'agosto 2012) e la sua fuoriuscita era per giusta causa, ovvero CP_1 mancato pagamento compensi da varie prestazioni, anche risalenti. 4
Rispondeva sull'illegittimo frazionamento del credito, chiedendo l'eventuale riunione dei procedimenti afferenti alle diverse prestazioni rimaste inadempiute e contestava l'eccezione ex art. 1460 c.c. evidenziando la risalenza nel tempo degli inadempimenti del C.C.S., anche per prestazioni rese nel 2004, dunque ben prima l'uscita dal e la partecipazione in concorrenza con CP_1 questo alle gare.
Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, in via gradata la riunione con il giudizio per altri corrispettivi di cui all'eccezione di frazionamento.
Respinta l'istanza volta a concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c., ritenuta, alla luce della natura documentale, la causa matura per la decisione, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni. Nelle more interveniva il fallimento della comunicato con istanza fuori udienza proposta dal C.C.S., e il giudice, acquisita la Parte_1 sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale di Napoli, dichiarava l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 43 l.f.. Riassunto il procedimento dal C.C.S., il giudizio proseguiva con la costituzione della curatela del fallimento, confermato il precedente difensore.
Con sentenza n. 714/2019 del 18.4.2019, il Tribunale di Benevento accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il fallimento alle spese di lite con distrazione.
Riteneva il giudice che la già prima del suo fallimento, nel costituirsi nel giudizio di Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo ometteva di depositare, anche entro il termine preclusivo delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., il fascicolo della produzione della fase monitoria, nonostante fosse suo onere. In mancanza, tali documenti non potevano entrare nel fascicolo del giudizio di opposizione d'ufficio e dunque non potevano essere utilizzati dal giudice. Ciò comportava, stante il ruolo sostanziale di attore della società ex consorziata, che il giudice doveva valutare la fondatezza della pretesa in assenza di quei documenti. Tale carenza induceva a non ritenere provata la ragione del credito con revoca del decreto ingiuntivo e condanna alle spese.
Con atto di appello notificato il 28.10.2019, il fallimento impugnava la predetta Parte_1 sentenza chiedendo in totale riforma della predetta decisione: “in via principale, confermare il decreto ingiuntivo n. 487/2013, e per l'effetto condannare il C.C.S. al pagamento nei confronti del della somma ivi ingiunta pari ad € 52.556,17 oltre interessi D.lgs. Parte_1
231/2002, in via subordinata, revocare il D.I. 487/2013, e condannare il C.C.S. al pagamento nei confronti del fallimento della diversa somma che risulterà di giustizia”, con vittoria dei Parte_1 due gradi di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. 5
Con il primo motivo di doglianza lamentava l'error in procedendo relativo alla omessa acquisizione d'ufficio del fascicolo monitorio di parte, violando il carattere unitario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il principio di non dispersione della prova, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, nella pronuncia n. 14475/2015, sui cui principi, riteneva di dover considerare i documenti offerti al giudicante della fase monitoria, già ritualmente prodotti in giudizio, e dunque acquisiti direttamente dalla cancelleria nel fascicolo dell'opposizione. Dunque era errata la pronuncia in cui il decidente, non solo non disponeva l'acquisizione d'ufficio, ma rigettava la domanda proprio ritenendola non provata per mancanza di quei documenti.
Con il secondo motivo, lamentava un error in iudicando consistente nella omessa pronuncia ed errata valutazione di circostanze di fatto e diritto emergenti dagli atti, dai quali, ai sensi dell'art. 115
c.p.c., emergeva la mancata contestazione da parte del debitore dell'esistenza del credito CP_1 ingiunto, avendone solo escluso l'esigibilità per l'art. 7 dello statuto consortile.
Con il terzo motivo, in realtà, premesso che non ricorrevano gli estremi per la rimessione al primo giudice, riportava le difese già spese a confutazione delle opposte eccezioni.
Con riferimento alla condizione sospensiva di cui all'art. 7 statuto consortile: l'appellante sottolineava il dato letterale dell'art. 7, e in particolare la condizione sospensiva, consistente solo nella presenza di fondi, senza specificarne la provenienza (dal committente del per quelle CP_1 medesima opere, come sostenuto dal debitore), e tale prova era stata fornite deducendo il pagamento di acconti, nonché dagli atti del giudizio pendente al Tribunale sammaritano RG n.
1078/2012, dove si era dato atto del parziale pagamento di € 230.000,00 da parte del Consorzio
Unico di Bacino.
Con riferimento all'illegittimo frazionamento, la riteneva superata dalla chiesta riunione, non accolta dal giudice.
Con riferimento alla prova del credito: l'appellante procedura, dovendo provare solo l'esistenza del credito, e ribadiva di esservi prova fondata dell'esistenza del credito, per la non contestazione delle prestazioni eseguite dalla consorziata nonché per la sussistenza di fondi, integranti la condizione prevista dall'art. 7 del regolamento consortile – come interoretata dall'appellante – contenuta nel verbale del giudizio proposto dal C.C.S. contro l'inadempiente Consorzio unico di bacino.
Ancora, controeccepiva la genericità ed incongruenza dell'eccezione di inadempimento avversa: fondato sulla violazione dell'obbligo statutario di non concorrenza, omessa consegna di carteggio inerente le prestazioni affidate, negata disponibilità alla partecipazione a gare di appalto, omesse 6
comunicazioni sulle attività eseguite, tutte circostanze imprecise e vaghe tale da rendere l'eccezione inefficace. Con particolare riferimento alla violazione del divieto di concorrenza, nella delibera di esclusione del 10.10.2012, per la asserita violazione del divieto di concorrenza, lo stesso CP_1 faceva salvi i diritti di credito e debito tra le parti, escludendo la rilevanza del comportamento della consorziata sugli obblighi di pagamento nascenti dai precedenti affidamenti di servizi.
Infine riteneva doversi applicare al credito gli interessi ex D.lgs 231/2002 trattandosi di rapporti di natura commerciale. Contestava la richiesta di risarcimento del danno a titolo di penale avanzata contro la Parte_1
In via istruttoria, ritenendo necessario acquisire il fascicolo monitorio, con riferimento alla produzione del creditore istante, ne chiedeva l'acquisizione d'ufficio e, essendogli risultato smarrito, essere autorizzato alla ricostruzione.
Contr Si costituiva tempestivamente il ritenendo l'appello del tutto infondato.
Negava la pertinenza del primo motivo, risultando la pronuncia della Cassazione invocata, riferibile alla precedente versione dell'art. 345 c.p.c., non vigente al momento del giudizio.
Negava l'applicabilità dell'art. 115 c.p.c. ritenendo di aver sempre premesso la contestazione degli incarichi conferiti alla e del loro diligente espletamento, ancor prima dell'argomento Parte_1 dell'art. 7 dello statuto consortile, contestando al contempo l'interpretazione di tale norma fatta dall'appellante, in quanto detta clausola condizionava il pagamento della consorziata esecutrice all'incasso dal cliente terzo e non da qualsiasi disponibilità liquida in cassa.
Riteneva di aver circostanziato gli inadempimenti della consorziata a fondamento dell'eccezione ex art. 1460 c.c nei capitoli di prova per interrogatorio formale e testimoni, non ammessi in primo grado e qui ribadite in caso di ritenuta rilevanza e necessità delle stesse (richiamando anche i documenti già prodotti a riscontro di tali circostanze) mentre la violazione del divieto di concorrenza era ampiamente provato dal verbale di esclusione della consorziata.
Infine, deduceva che proprio la pendenza del giudizio dimostrava la carenza di disponibilità e incassi per il pagamento della e il richiamo agli acconti ricevuti non aveva pertinenza. Parte_1
Contestava qualsiasi pretesa degli interessi ex Dlgs 231/2002 non proposta già in primo grado.
Chiedeva dichiarare: “in via preliminare dichiararsi inammissibile e/o manifestamente infondato l'appello per i motivi esposti nel presente atto;
nel merito rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto e in diritto, e comunque non provato e per l'effetto confermare in ogni sua parte la 7
sentenza resa in primo grado;
in via subordinata in accoglimento delle eccezioni proposte in primo grado e qui ribadite revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo e dunque la proposta domanda monitoria perché inammissibile, improponibile nonché infondata in fatto e in diritto ed, in ogni caso, non provata e dunque: accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del rapporto consortile de quo, attesa la grave responsabilità della per aver violato lo Parte_1
Statuto ed il regolamento consortile ed, in ogni caso, per aver compiuto atti di concorrenza sleale e violato i principi di correttezza e buona fede delle somme indebitamente riscosse ed al risarcimento dei danni subiti e subendi;
considerati gli indebiti ed il grave inadempimento di controparte Contr accertare e dichiarare legittima e fondata la sospensione da parte del dell'adempimento delle proprie obbligazioni, in virtù del principio di autotutela sancito dall'art. 1460 cc, attesa la sollevata eccezione inademplmenti non est adimplendum quanto all'esecuzione delle residue prestazioni di pagamento a carico dell'opponente ; condannare in ogni caso parte opposta al CP_1 risarcimento dei danni a titolo di penale nell'importo quantificato dall'adito Tribunale e comunque opposto in compensazione alle somme richieste da controparte”, con vittoria delle spese del doppio grado i spese con attribuzione al difensore anticipatario.
Inizialmente assegnato il procedimento alla ottava sezione civile di questa Corte con ordinanza del
7.2.2020 si rinviava in prosieguo di trattazione, sollecitando l'acquisizione del fascicolo di primo grado nonché il fascicolo del monitorio, “salva ed impregiudicata ogni valutazione in merito alla questione di diritto prospettata con l'atto di appello”. Acquisito il fascicolo di primo grado e la ricostruzione effettuata dall'avv. Tozzi della produzione del monitorio in quanto smarrito, ritenuta non necessaria altra istruttoria, il fascicolo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
A seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, il presente procedimento perveniva dalla ottava Sezione alla presente, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano in data 22.1.2025.
Alla udienza del 30.9.2025, nelle note dell'udienza cartolare le parti precisavano le conclusioni e rinunciavano espressamente ai termini per il deposito successivo delle memorie conclusionali e repliche, e la Corte con successiva ordinanza comunicata, assegnava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE 8
L'appello proposto dal fallimento della è infondato e, pertanto, va rigettato con piena Parte_1 conferma della statuizione del primo grado, sebbene la motivazione della pronuncia vada integrata e modificata come di seguito esposto.
Sciogliendo la riserva assunta nel corso della presente fase di giudizio, i documenti posti a base del fascicolo monitorio, qui prodotti a seguito di ricostruzione (per avvenuto smarrimento dell'originaria produzione), sono senz'altro ammissibili, aderendo alla citata pronuncia della
Cassazione a SSUU n. 14475/2015, secondo la quale “i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte agli effetti dell'art. 638 comma 3 c.p.c., seppure non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in virtù del principio di non dispersione della prova ormai acquisito al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove successivamente allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio devono essere considerati ammissibili”. In tal senso la massima riprodotta, sebbene pronunciata in un procedimento sottoposto alla disciplina ex L.
353/1990 non perde di attualità, focalizzando sulla parte dell'art. 345 c.p.c. rimasta inalterata anche nel successivo, e nell'attuale regime, volta a non consentire l'ingresso di prove e documenti
“nuovi”: la decisione citata, facendo leva sulla previsione dell'art. 638 comma 3 c.p.c. la quale vieta il ritiro di tale produzione fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto monitorio, a norma dell'art. 641 c.p.c., rileva come tale documentazione sia stata resa preventivamente disponibile alle parti ingiunte, di tal che indipendentemente dall'andamento del primo grado (loro materiale produzione), se presentati in appello, non saranno considerati nuovi, e pertanto, ammissibili (in questo solco le successive Cass. 20548/2019, Cass. 9676/2019, Cass. 16340/2020).
Ciò ha ripercussione anche sullo specifico motivo di doglianza, ma va esaminato il caso di specie.
La nel costituirsi in giudizio, con la comparsa di costituzione richiamava la Parte_1 documentazione offerta in monitorio, sollecitandone l'acquisizione disposta dal giudice tramite cancelleria, richiesta del tutto ignorata dal giudice, il quale non procedeva né a rispondere all'istanza evidenziando l'onere come a carico della parte opposta, né disponendo l'acquisizione.
Tuttavia a tale omissione, evidente dalla consultazione degli atti, la parte interessata avrebbe dovuto e potuto porre rimedio, depositando il fascicolo materialmente con le seconde memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. o insistendo nell'acquisizione officiosa, (e anche oltre non potendosi ritenere nuovi al contraddittorio, proprio in virtù della disposizione già vista dell'art. 638 comma 3 c.p.c., cfr.
Cass. 20584/2019). Pertanto ritenendo quei documenti come già a disposizione dell'ingiunto e compresi nella sfera di cognizione del giudice (cfr. cass. SSUU 14475/2015 e Cass. 20584/2019), è ben vero che al momento della redazione della sentenza, gli stessi, ancora in formato cartaceo, non 9
erano materialmente inseriti nel fascicolo, dovendo in tal caso il giudice, come nell'ipotesi del mancato deposito della produzione di parte, decidere la causa senza poterli utilizzare.
Purtuttavia, il giudice ha frettolosamente rigettato la domanda della consorziata creditrice sulla base della mancanza di documentazione, senza valutare gli altri aspetti ed elementi probanti, il cui esame conduce alla fine alla conferma della decisione ma a seguito di diversa motivazione.
Ed invero appare corretto ritenere provate le prestazioni rese dalla per il C.C.S. in Parte_1 favore del Consorzio Unico di Bacino sulla base della mancata contestazione ai sensi dell'art. 115
c.p.c. risultando “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Ed invero, il C.C.S. nella citazione in opposizione si dilungava sulla non esigibilità dei crediti per mancata riscossione del compenso dal cliente terzo come previsto dall'art. 7 del regolamento consortile, limitandosi al punto
4) dell'atto a dichiarare: “le attività oggetto di causa in ogni caso non sono state diligentemente né validamente espletate dall'opposta la quale, nell'esecuzione delle prestazioni, si è resa responsabile di gravi e numerose omissioni e negligenze (ritardi nell'esecuzione dei trasporti, omessa consegna del carteggio inerente alle prestazioni concordate, negata disponibilità alla partecipazione alle gare di appalto con conseguente violazione delle norme statutarie, omessa comunicazione delle attività eseguite e dei comportamenti posti in essere in ambiti consortile)”. Si tratta al più di una non esatta esecuzione, peraltro descritta in modo assolutamente generico e non circostanziato, ma non si nega né il conferimento degli incarichi, né il loro espletamento da parte della . Pt_1
Viene dedotta e non provata – pur essendo un fatto estintivo, ad onere del debitore – il pagamento della fattura n. 104/2010 del 27.2.2010.
Nonostante ciò la domanda non può essere accolta in quanto dal regolamento consortile offerto da entrambe le parti, e come dedotto dall'opponente, il diritto al compenso non nasceva dalla mera esecuzione dell'incarico affidato dal ma era condizionato all'incasso da parte del CP_1
del corrispettivo versato dal committente terzo. CP_1
Sul punto è emersa una diversa interpretazione delle parti della clausola regolamentare convenzionale.
L'art. 7 comma 3 del regolamento consortile stabilisce: “i corrispettivi delle attività riscossi dal
, per conto dei consorziati come qualsiasi altro provento connesso con l'attività indicata CP_1 nell'art. 3, saranno accreditati in proporzione delle rispettive quote di partecipazione alle attività. In particolare per le prestazioni continuative, i consorziati dovranno datare ed emettere fatture entro e non oltre il mese di riferimento. Le prestazioni non continuative andranno fatturate al termine della 10
prestazione e non al momento dell'incasso del corrispettivo. Il ha l'obbligo di pagare i CP_1 consorziati per i lavori eseguiti dagli stessi per conto del nei 15 giorni lavorativi CP_1 decorrenti dalla data di effettiva disponibilità dei fondi intesa quale maturazione di saldo contabile liquido di c/c bancario”.
Appare preferibile aderire all'interpretazione data dal C.C.S., in quanto la lettura dell'intero periodo mostra per le attività consortili uno schema fondato su due rapporti bilaterali, l'uno tra il C.C.S. e il terzo committente, in cui le parti pattuiscono l'esecuzione di un servizio, il si impegna ad CP_1 eseguirlo tramite una propria consorziata e, effettuata la prestazione, sempre il incassa il CP_1 corrispettivo dal committente. Nel secondo rapporto, tra il e la consorziata, conferito a CP_1 quest'ultima l'incarico, sarà sempre quest'ultima ad eseguirlo e poi fatturare il proprio compenso al
C.C.S. e non al terzo committente, con cui non ha vincoli negoziali diretti. Appare logica conseguenza il pagamento della fattura alla , all'esito dell'incasso dei corrispettivi dal Pt_1 committente. Così è infatti indicato nella prima frase della disposizione esaminata. La lettura del solo ultimo periodo, effettivamente non chiaro, non consente una univoca lettura se non inquadrato nello schema suddetto.
Su questo punto, ovvero il preventivo incasso del C.C.S. dal terzo committente, la su Parte_1 cui gravava il relativo onere probatorio, trattandosi di elemento costitutivo delle proprie ragioni
(Cass. 25597/2016 e Cass. 9679/2019), non ha fornito validi.
Ed infatti è pacifico tra le parti che il C.C.S. ingiungeva a sua volta al Consorzio Unico di Bacino la somma di € 2.706.138,66 per attività di prelievo, trasporto e smaltimento percolato, tra cui quelle eseguite dalla , provvedimento opposto con giudizio pendente (al momento dello Pt_1 svolgimento del primo grado) al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Questo fatto, dedotto da entrambe le parti è parzialmente provato dall'atto di opposizione e da alcuni verbali. È dunque palese dal tenore del giudizio che i corrispettivi per le prestazioni oggetto della presente causa, insieme evidentemente a molti altri, non erano stati pagati. Né peraltro, come dedotto dalla Pt_1
risulta certo il versamento almeno dell'importo di € 230.000,00, in quanto alle dichiarazioni in
[...] tal senso del C.U.B., si oppone la contestazione proprio del difensore del C.C.S. nella successiva pagina – alle ultime righe prima del provvedimento del G.I..
Inoltre accedendo alla superiore interpretazione si sarebbe anche dovuto appurare che le fatture del
C.C.S. nei confronti del C.U.B. asseritamente pagate (ma ciò è, come detto contestato) si riferiscano alle prestazioni per cui è causa. 11
Non è chi non veda che anche nell'interpretazione fornita dalla consorziata creditrice, peraltro, non vi è certezza comunque dell'incasso di tali somme e dunque della presenza di liquidità di qualsiasi provenienza per far fronte agli impegni.
Pertanto la domanda non può trovare accoglimento.
Per mera completezza, va dichiarata infondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. proposta dal CCS, con riferimento alle inesattezze delle prestazioni dedotte nella richiesta di corrispettivi per l'assoluta genericità delle contestazioni, non potendosi aggiustare il tiro, specificando la domanda direttamente con le richieste istruttorie contenute nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., nella vigenza della precedente disciplina, in cui seguivano la determinazione definitiva delle domande ed eccezioni con la prima memoria. Né detta eccezione può fondarsi sulla violazione del divieto di concorrenza in quanto detta prestazione, pur scaturita dal regolamento consortile, non è in posizione di corrispettività sinallagmatica con l'esecuzione degli incarichi conferiti dal . CP_1
Devono poi ritenersi inammissibili le ulteriori richieste dell'appellata, segnatamente, “accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del rapporto consortile de quo, attesa la grave responsabilità della per aver violato lo Statuto ed il regolamento consortile ed, in ogni caso, per aver Parte_1 compiuto atti di concorrenza sleale e violato i principi di correttezza e buona fede delle somme indebitamente riscosse ed al risarcimento dei danni subiti e subendi;
condannare in ogni caso parte opposta al risarcimento dei danni a titolo di penale nell'importo quantificato dall'adito Tribunale e comunque opposto in compensazione alle somme richieste da controparte”, domande proposte in primo grado e su cui non vi è stata alcuna pronuncia, e reiterate qui nelle conclusioni della comparsa di costituzione senza alcuna critica del diniego o deduzioni sulla fondatezza. Ma quand'anche si volesse dar seguito, appare evidente la avvenuta esclusione della con Parte_1 delibera del 10.10.2012, peraltro mai impugnata e riferita anche dalla stessa società ex consorziata, mentre la richiesta di risarcimento del danno, come penale, è assolutamente sprovvista di deduzioni sul danno patito e sulle violazioni imputabili alla consorziata ed eziologicamente connesse con il danno stesso.
In ordine al governo delle spese di lite, osserva il Collegio come l'accertamento dello svolgimento degli incarichi e delle prestazioni da parte della per quanto non renda esigibile il Parte_1 compenso, induce a ravvisare quelle gravi ragioni per compensare interamente le spese di questo grado di giudizio tra le parti. 12
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 nei confronti del
Controparte_3 Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento n. 71472019 del 18.4.2019, nei confronti del ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, così decide: Controparte_1
A) Rigetta l'appello, confermando in ogni sua previsione l'appellata sentenza;
B) Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
C) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti del fallimento Parte_1
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo