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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47280/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47280/2023 promossa da:
nato in [...] il [...] (CF. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Bacchion, presso il cui studio è elettivamente C.F._1 domiciliato in Verona, via Terre, n. 6
Ricorrente contro
E_
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex
[...] lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12
Resistente
Oggetto: diniego visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso telematicamente depositato il 21.10.2023 il ricorrente, cittadino dello Sri Lanka, ha chiesto l'accertamento del suo diritto al ricongiungimento familiare con la moglie ( Controparte_2
, nata in [...] il [...]), nonché la dichiarazione di illegittimità, e per l'effetto di annullamento,
[...] del provvedimento di diniego del visto n. 20220001246 del 14.04.2023 emesso dalla competente CP_1
a
[...] CP_1
Tale diniego è stato emesso sulla base della seguente motivazione: “La S.V. non è stata in grado di fornire alcuna evidenza del matrimonio (es. fotografie del matrimonio, rimesse valutarie, etc)”.
Il ricorrente, a sostegno della domanda, ha ribadito la completezza della documentazione prodotta e dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 16.04.2024, chiedendo il rigetto del ricorso e ribadendo la legittimità dell'operato della competente . E_
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 17.04.2024, disponendo la trattazione della stessa in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Successivamente, la causa è stata rinviata all'udienza del 16.10.2024, al fine di effettuare l'interrogatorio libero del ricorrente, e poi differita al 05.02.2025 per i medesimi incombenti.
All'esito di tale udienza il Giudice ha assegnato termine per il deposito di documenti sino al 28.2.2025, scaduto il quale la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le considerazioni di seguito indicate.
La richiesta avanzata da parte ricorrente di accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la coniuge è senz'altro da dichiararsi ammissibile, alla luce dell'art. 29 d.lgs 286/1998, che riconosce il diritto dello straniero al ricongiungimento familiare con determinate categorie di familiari, tra cui il coniuge;
del resto,
l'art. 29 della Costituzione garantisce il diritto all'unità familiare, quale diritto fondamentale a sostegno del nucleo essenziale della società: la famiglia, gruppo sociale in cui la persona si forma e sviluppa i suoi diritti inviolabili.
Ciò posto, la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima dinanzi allo Sportello
Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, avente ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio (se richiesti), nonché
l'assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza, mentre la seconda dinanzi alla Rappresentanza
Consolare che, invece, ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, il ricorrente ha regolarmente domandato ed ottenuto in data 12.10.2020 il nulla osta per il ricongiungimento della moglie presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Mantova.
Ciò premesso, in data 17.04.2023 l' a ha rigettato la richiesta del visto presentata E_ CP_1 dalla moglie del ricorrente, sulla base delle considerazioni sopra riportate.
Le considerazioni svolte dall'Amministrazione resistente non appaiono, tuttavia, condivisibili.
L'Amministrazione resistente pone a fondamento del diniego di visto l'assenza di evidenze del matrimonio, stante la mancata produzione di documentazione quale, ad esempio, fotografie della cerimonia e rimesse valutarie.
In primo luogo, occorre rilevare che il vincolo di coniugio risulta esistente, in quanto dimostrato dalla documentazione allegata, e, peraltro, non contestato in sé nel provvedimento impugnato.
Inoltre, quanto dichiarato dal ricorrente all'udienza del 05.02.2025 – ossia di aver contratto matrimonio nel
2019, di essersi recato in Sri Lanka ad ottobre 2019, per dieci giorni circa, e negli anni seguenti;
di non essere in possesso di foto della cerimonia, essendo il matrimonio stato celebrato senza l'organizzazione di festeggiamenti;
di sostenere economicamente la moglie - trova pieno riscontro nella copiosa documentazione prodotta nel corso del presente giudizio.
Infatti, dal passaporto in atti risulta che il ricorrente si è effettivamente recato in Sri Lanka una prima volta nell'ottobre 2019. Durante tale soggiorno, in data 18.10.2029 egli ha regolarmente contratto matrimonio con dinanzi all'Ufficio di Stato Civile, come risulta dal Controparte_2 Persona_1 certificato di matrimonio allegato, debitamente tradotto. Le limitazioni alla mobilità imposte dalla pandemia, diffusasi nel periodo immediatamente successivo al matrimonio, hanno, poi, certamente limitato la possibilità del ricorrente di visitare la moglie;
tuttavia, risulta agli atti come egli si sia recato nuovamente in Sri Lanka nell'aprile 2023 e nell'aprile 2024 (cfr. passaporto in atti).
A ciò si aggiunga che le numerose rimesse di denaro in atti, relative a versamenti effettuati dal ricorrente in favore della moglie a partire dal 2021, per la loro frequenza, nonché per il loro cospicuo ammontare, sono da considerarsi indice dell'effettivo mantenimento economico della stessa da parte del marito.
Ebbene, pur in assenza di fotografie della cerimonia, tali documenti afferenti al sostentamento economico della moglie possono senza dubbio costituire – unitamente ai documenti afferenti alle visite del ricorrente in Sri
Lanka – indizi dell'effettiva sussistenza della comunione affettiva e materiale tra il ricorrente e la moglie e, di conseguenza, evidenze del matrimonio, cui fa riferimento il provvedimento impugnato.
In conclusione, dato atto della sussistenza di tutta la documentazione necessaria al rilascio del visto, può ritenersi accertata la violazione del diritto soggettivo del ricorrente a ricongiungersi con la moglie. Pertanto, deve disporsi l'annullamento del provvedimento di diniego del visto impugnato ed emesso dall' CP_1
a con il conseguente obbligo della parte resistente di rilasciare il visto in favore della coniuge
[...] CP_1 del richiedente.
Le spese di lite devono essere tuttavia compensate, considerato che la documentazione decisiva ai fini dell'odierna pronuncia è stata prodotta solo nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
• accoglie il ricorso nei confronti del e, E_ per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento di diniego del visto n. 20220001246 del
14.04.2023 emesso dall' a e di ogni provvedimento ad esso conseguente;
E_ CP_1
• ordina al , in persona del legale CP_1 E_ rappresentante, il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore di Controparte_2
nata in [...] il [...], moglie del ricorrente CP_2 Parte_1
, nato in [...] il [...] (CF. );
[...] C.F._1
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 3.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47280/2023 promossa da:
nato in [...] il [...] (CF. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Bacchion, presso il cui studio è elettivamente C.F._1 domiciliato in Verona, via Terre, n. 6
Ricorrente contro
E_
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex
[...] lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12
Resistente
Oggetto: diniego visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso telematicamente depositato il 21.10.2023 il ricorrente, cittadino dello Sri Lanka, ha chiesto l'accertamento del suo diritto al ricongiungimento familiare con la moglie ( Controparte_2
, nata in [...] il [...]), nonché la dichiarazione di illegittimità, e per l'effetto di annullamento,
[...] del provvedimento di diniego del visto n. 20220001246 del 14.04.2023 emesso dalla competente CP_1
a
[...] CP_1
Tale diniego è stato emesso sulla base della seguente motivazione: “La S.V. non è stata in grado di fornire alcuna evidenza del matrimonio (es. fotografie del matrimonio, rimesse valutarie, etc)”.
Il ricorrente, a sostegno della domanda, ha ribadito la completezza della documentazione prodotta e dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 16.04.2024, chiedendo il rigetto del ricorso e ribadendo la legittimità dell'operato della competente . E_
Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 17.04.2024, disponendo la trattazione della stessa in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Successivamente, la causa è stata rinviata all'udienza del 16.10.2024, al fine di effettuare l'interrogatorio libero del ricorrente, e poi differita al 05.02.2025 per i medesimi incombenti.
All'esito di tale udienza il Giudice ha assegnato termine per il deposito di documenti sino al 28.2.2025, scaduto il quale la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le considerazioni di seguito indicate.
La richiesta avanzata da parte ricorrente di accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la coniuge è senz'altro da dichiararsi ammissibile, alla luce dell'art. 29 d.lgs 286/1998, che riconosce il diritto dello straniero al ricongiungimento familiare con determinate categorie di familiari, tra cui il coniuge;
del resto,
l'art. 29 della Costituzione garantisce il diritto all'unità familiare, quale diritto fondamentale a sostegno del nucleo essenziale della società: la famiglia, gruppo sociale in cui la persona si forma e sviluppa i suoi diritti inviolabili.
Ciò posto, la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima dinanzi allo Sportello
Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, avente ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio (se richiesti), nonché
l'assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza, mentre la seconda dinanzi alla Rappresentanza
Consolare che, invece, ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere.
Nel caso di specie, il ricorrente ha regolarmente domandato ed ottenuto in data 12.10.2020 il nulla osta per il ricongiungimento della moglie presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Mantova.
Ciò premesso, in data 17.04.2023 l' a ha rigettato la richiesta del visto presentata E_ CP_1 dalla moglie del ricorrente, sulla base delle considerazioni sopra riportate.
Le considerazioni svolte dall'Amministrazione resistente non appaiono, tuttavia, condivisibili.
L'Amministrazione resistente pone a fondamento del diniego di visto l'assenza di evidenze del matrimonio, stante la mancata produzione di documentazione quale, ad esempio, fotografie della cerimonia e rimesse valutarie.
In primo luogo, occorre rilevare che il vincolo di coniugio risulta esistente, in quanto dimostrato dalla documentazione allegata, e, peraltro, non contestato in sé nel provvedimento impugnato.
Inoltre, quanto dichiarato dal ricorrente all'udienza del 05.02.2025 – ossia di aver contratto matrimonio nel
2019, di essersi recato in Sri Lanka ad ottobre 2019, per dieci giorni circa, e negli anni seguenti;
di non essere in possesso di foto della cerimonia, essendo il matrimonio stato celebrato senza l'organizzazione di festeggiamenti;
di sostenere economicamente la moglie - trova pieno riscontro nella copiosa documentazione prodotta nel corso del presente giudizio.
Infatti, dal passaporto in atti risulta che il ricorrente si è effettivamente recato in Sri Lanka una prima volta nell'ottobre 2019. Durante tale soggiorno, in data 18.10.2029 egli ha regolarmente contratto matrimonio con dinanzi all'Ufficio di Stato Civile, come risulta dal Controparte_2 Persona_1 certificato di matrimonio allegato, debitamente tradotto. Le limitazioni alla mobilità imposte dalla pandemia, diffusasi nel periodo immediatamente successivo al matrimonio, hanno, poi, certamente limitato la possibilità del ricorrente di visitare la moglie;
tuttavia, risulta agli atti come egli si sia recato nuovamente in Sri Lanka nell'aprile 2023 e nell'aprile 2024 (cfr. passaporto in atti).
A ciò si aggiunga che le numerose rimesse di denaro in atti, relative a versamenti effettuati dal ricorrente in favore della moglie a partire dal 2021, per la loro frequenza, nonché per il loro cospicuo ammontare, sono da considerarsi indice dell'effettivo mantenimento economico della stessa da parte del marito.
Ebbene, pur in assenza di fotografie della cerimonia, tali documenti afferenti al sostentamento economico della moglie possono senza dubbio costituire – unitamente ai documenti afferenti alle visite del ricorrente in Sri
Lanka – indizi dell'effettiva sussistenza della comunione affettiva e materiale tra il ricorrente e la moglie e, di conseguenza, evidenze del matrimonio, cui fa riferimento il provvedimento impugnato.
In conclusione, dato atto della sussistenza di tutta la documentazione necessaria al rilascio del visto, può ritenersi accertata la violazione del diritto soggettivo del ricorrente a ricongiungersi con la moglie. Pertanto, deve disporsi l'annullamento del provvedimento di diniego del visto impugnato ed emesso dall' CP_1
a con il conseguente obbligo della parte resistente di rilasciare il visto in favore della coniuge
[...] CP_1 del richiedente.
Le spese di lite devono essere tuttavia compensate, considerato che la documentazione decisiva ai fini dell'odierna pronuncia è stata prodotta solo nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
• accoglie il ricorso nei confronti del e, E_ per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento di diniego del visto n. 20220001246 del
14.04.2023 emesso dall' a e di ogni provvedimento ad esso conseguente;
E_ CP_1
• ordina al , in persona del legale CP_1 E_ rappresentante, il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore di Controparte_2
nata in [...] il [...], moglie del ricorrente CP_2 Parte_1
, nato in [...] il [...] (CF. );
[...] C.F._1
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 3.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla