Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/02/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est.- riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 684/2023 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Tuccillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA)
– Località Lago Patria-Parco Palumbo, al Viale degli Oleandri, n. 40;
RICORRENTE
E
, c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo CP_1 C.F._2
Ricciardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), al Corso Arnaldo
Lucci, n.137;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 19.01.2023, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in Caivano (NA) il 23.07.2004 con , che dall'unione con CP_1 quest'ultima nasceva in data 30.08.2004 un figlio, maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente e che con sentenza (recante nr. 11478/2013) pubblicata il 17.10.2013 il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale dei coniugi, deduceva di lavorare dal 2017 presso la “Società Allestimenti Navali di Giunta Marcello”, con sede in Viareggio, percependo un reddito annuo di circa 18.000,00 euro ( pari ad euro
1
Rappresentava, inoltre, che anche la sig.ra aveva intrapreso una nuova relazione CP_1 sentimentale e che la giovane età della stessa le consentiva di reperire facilmente un'occupazione.
Per tali motivi chiedeva: -pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- accertare e dichiarare che alla sig.ra nulla spetta a titolo di assegno divorzile;
- CP_1 ridurre l'importo del mantenimento in favore del figlio determinandolo in euro Per_1
150,00, partecipando al pagamento delle spese straordinarie in favore di quest'ultimo nella misura del 50%; - confermare per il resto le statuizioni della sentenza di separazione;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con decreto depositato in data 13.02.2023 il Presidente f.f. fissava per la comparizione personale dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 28.06.2023, onerando le parti al deposito delle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni o dell'Attestazione Negativa dell'Agenzia delle Entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione attestante la propria situazione patrimoniale.
si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data CP_1
16.06.2023, a mezzo della quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, contestava le avverse pretese, chiedendo, in via riconvenzionale, riconoscersi in proprio favore un assegno divorzile pari ad euro 200,00 mensili e un assegno di mantenimento in favore del figlio per euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1 il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
La resistente negava, in specie, di aver intrapreso relazioni stabili e di vivere insieme al figlio in un immobile sito in Caivano condotto in locazione per un canone mensile Per_1 di euro 280,00. Deduceva, poi, di essere priva di redditi e di percepire il reddito di cittadinanza con revoca prevista per il mese di agosto, rappresentando come il marito non avesse mai provveduto al pagamento del mantenimento per sé e per il figlio fino Per_1
a gennaio 2023. In merito alla possibilità di reperire un'occupazione, rilevava come possedesse la sola licenza elementare e fosse prossima al compimento del cinquantesimo anno di età. In ordine alla domanda ex adverso formulata di riduzione dell'importo del mantenimento per il figlio ne chiedeva la reiezione, dovendosi tener conto Per_1 dell'età e delle esigenze del figlio, allo stato iscritto presso un liceo privato la cui retta
2 annuale ammonta ad euro 3.000,00.
Entrambe le parti comparivano in data 28.06.2023 innanzi al Presidente f.f., il quale, a seguito dell'audizione dei coniugi, si riservava.
A scioglimento della predetta riserva, il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui alla contestuale ordinanza in atti, qui di seguito trascritti:
Designato, poi, quale giudice istruttore sé stesso, fissava per il prosieguo del giudizio l'udienza del 30.01.2024.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore, all'udienza del 30.01.2024, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito di note di trattazione scritta, il giudice istruttore
3 concedeva i termini di cui all'art. 183, co.6, c.p.c. e fissava l'udienza cartolare del
17.09.2024 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., all'udienza del 17.09.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice istruttore, ritenute inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.10.2024.
All'udienza che precede, il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al collegio concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ridotti a 20+20).
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Rileva questo Tribunale che nel caso di specie deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e non la cessazione degli effetti civili come richiesto in ricorso, in quanto, dall'esame dell'estratto di matrimonio, emerge che l'atto è stato registrato nella sezione I, ove vengono trascritti gli atti di matrimonio celebrati innanzi all'ufficiale dello stato civile, ex art. 124 r.d. n. 1238/1939, in relazione ai quali, in caso di domanda di divorzio, va pronunciato lo scioglimento e non la cessazione degli effetti civili come richiesto.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (n.11478/2013) del 25.06.2013 pubblicata il 17.10.2013 con attestazione del passaggio in giudicato del 22.12.2022, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
STATUIZIONI ECONOMICHE
ASSEGNO DIVORZILE
In merito ai provvedimenti accessori, avuto riguardo agli aspetti economici, va osservato che, quanto all'assegno divorzile, l'art. 5 comma 6 della legge 898/1970 come modificato dalla L. n. 74 del 1987 prevede tra l'altro che "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
4 matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Di recente è intervenuta in materia la sentenza della Corte di Cassazione, che il Collegio ritiene di condividere, che alla luce di un'interpretazione dell'art. 5 comma 6 L 898/1970 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost, ha riconosciuto all'assegno di divorzio, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, così richiedendo l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cass. SSUU n. 18287/2018).
Le Sezioni Unite hanno confermato che: a) il parametro (della conservazione) del tenore di vita non ha più cittadinanza nel nostro sistema;
b) l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente l'assegno, mentre in passato si poneva l'onere di provare l'insussistenza delle relative condizioni a carico del coniuge potenzialmente obbligato;
c) l'assegno svolge una finalità (anche o principalmente) assistenziale.
Per altro verso, le Sezioni Unite hanno: a) evidenziato l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa dell'assegno, nei casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass. n. 10781 e 10782 del 2019,
n. 6386 del 2019); b) le Sezioni Unite non hanno condiviso la rigida distinzione tra criteri
5 di attribuzione (an debeatur) e di quantificazione (quantum debeatur) dell'assegno, in tal modo innovando rispetto al precedente orientamento consolidato, con l'effetto che per l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive devono applicarsi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Da quanto premesso risulta essere stata confermata la imprescindibile finalità assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa.
In tutti i casi in cui l'assegno non sia riconosciuto, non ricorrendo in concreto le condizioni per valorizzare la predetta funzione compensativa, è perché il coniuge richiedente si trova in condizioni di "autosufficienza economica" (cfr. Cass. n. 6386 del 2019).
E' opportuno precisare che l'assegno non è comunque dovuto qualora entrambi i coniugi non abbiano mezzi propri adeguati per vivere dignitosamente, pure in presenza di un relativo squilibrio delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
La funzione assistenziale dell'assegno, come si è detto, può anche concorrere con (o essere assorbita dalla) funzione compensativa-perequativa, a determinate condizioni, entrambe costituenti espressione della solidarietà post-coniugale valorizzata dalle Sezioni Unite nella sentenza citata.
Il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma (art. 5, comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell'adeguatezza, con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto.
Nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Il mero dato della differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell'assegno nel mutato contesto.
Un esito interpretativo di questo genere si risolverebbe in una imposizione patrimoniale
6 priva di causa, che sarebbe arduo giustificare in nome della solidarietà post-coniugale.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione sono intervenute, poi, a definire la questione inerente la sorte dell'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole, qualora questo instauri una stabile convivenza more uxorio, statuendo che tale circostanza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto al predetto assegno.
La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad altra persona, tuttavia, alla luce del principio di autoresponsabilità, importa il venir meno del diritto alla liquidazione della componente assistenziale dell'assegno, persistendo quello alla liquidazione della componente compensativa, purché il coniuge beneficiario provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o di quello personale dell'ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio (Cass. SS.UU., 5 novembre 2021, n.32198)
Tanto premesso in punto di diritto, deve ritenersi che, nel caso di specie, siano da ravvisarsi i presupposti per riconoscere l'invocato assegno divorzile, incentrandosi la valutazione della debenza dello stesso nella sua componente assistenziale.
Osserva questo Tribunale come risulti, infatti, evidente una disparità tra le parti in ordine alle entrate di cui possono disporre, atteso che il sig. lavora dal 2017 come Pt_1 allestitore navale presso la società “Allestimenti Navali di Giunta Marcello” con sede in
Viareggio, percependo uno stipendio di circa 1.500,00 euro, mentre al momento della pronuncia di separazione guadagnava, a parità di mansioni, circa 2.300,00 euro occupandosi anche del settore estero (cfr.: dichiarazioni rese all'udienza presidenziale del
28.06.2023; modelli 730 relativi agli anni 2019,2020 e 2021, dai quali emerge un reddito lordo mensile di euro 1.797,00 (con reddito lordo annuo pari ad euro 17.903,00); nota informativa relativa alla posizione reddituale e patrimoniale depositata in data 11.03.2023 in ottemperanza al decreto del 13.02.2023) e risulta intestatario di n.2 autovetture, oltre ad avere un'esposizione debitoria per un importo di euro 23.910,33 (cfr. riscontro CRIF depositato in data 11.03.2023), ad essere onerato delle spese per la conduzione in locazione dell'immobile sito in Carrara per euro 540,00 a titolo di canone locatizio (cfr. contratto di locazione allegato al ricorso introduttivo) e delle spese connesse agli oneri familiari sopravvenuti inerenti i tre figli minori nati dalla relazione con la sig.ra _2
(casalinga), mentre la resistente non ha entrate personali (cfr. dichiarazione e attestazione negativa dell'agenzia delle entrate allegate alla memoria di costituzione), ha dichiarato di aver percepito il reddito di cittadinanza per euro 400,00 e di godere di aiuti economici dal padre (cfr. dichiarazioni rese all'udienza presidenziale del 28.06.2023), il che è indice della condizione di inadeguatezza dei mezzi economici, e corrisponde euro 280,00 al mese a titolo di canone per la conduzione in locazione di un immobile sito in Caivano (cfr. contratto
7 allegato alla memoria difensiva). Del pari provato, per tabulas, è che la sig.ra è CP_1 affetta da calcolosi renale (cfr.: documentazione medica depositata in sede di seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c.).
Irrilevante sul punto è la convivenza more uxorio asseritamente intrapresa dalla sig.ra
, della quale non può ritenersi raggiunta la prova, dal momento che gli unici CP_1 elementi acquisiti al presente giudizio sul punto sono rappresentati dalle deduzioni svolte dal ricorrente nei propri scritti difensivi, in assenza di prova.
Peraltro, applicandosi al caso di specie le coordinate ermeneutiche tracciate dalle Sezioni
Unite nella citata pronuncia del 2021, anche laddove fosse stata accertata l'instaurazione da parte della di una nuova convivenza, detta circostanza non avrebbe comportato CP_1 la perdita automatica ed integrale del diritto alla percezione dell'assegno, ma solo alla componente perequativa, della quale era onere della fornire la prova. CP_1
In assenza di prova della sperequazione economica connessa a scelte condivise nell'interesse della famiglia, che avrebbero consentito la valorizzazione della componente perequativa dell'assegno, ritiene il tribunale che nella determinazione dell'assegno divorzile debba esser valorizzata la componente assistenziale.
Infatti, alla luce della situazione personale ed economico patrimoniale sopra descritta, sussistono difficoltà oggettive per la sig.ra , prossima al compimento del CP_1 cinquantesimo anno di età, a svolgere un'attività lavorativa e/ o di reperire un'occupazione in ragione dell'assenza di pregressa esperienza lavorativa, del possesso di un titolo di studio minimo (licenza elementare), nonchè delle problematiche di salute documentate.
Sicché, quanto meno sotto il profilo assistenziale, si giustifica la previsione di un assegno divorzile in suo favore a carico del ricorrente.
Quanto all'ammontare dell'assegno in questione, alla luce delle entrate del ricorrente e della durata della convivenza coniugale (circa 12 anni in base alle risultanze di causa), tenuto conto che non sono stati offerti elementi per dare corpo alla funzione perequativo- compensativa dell'assegno stesso, il Tribunale ritiene congruo prevedere che
[...]
sia obbligato a versare a favore di , a titolo di assegno divorzile, la Pt_1 CP_1 somma di € 100,00, somma da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il domicilio della resistente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
Quanto alla richiesta di corresponsione del contributo a carico del padre in favore della
8 per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente CP_1 Per_1 autosufficiente convivente con la madre, determinato in via provvisoria ed urgente in euro
250,00 (cfr. ordinanza depositata in data 28.06.2023), si osserva quanto segue.
Il figlio differentenmente da quanto affermato dal ricorrente non è allo stato Per_1 economicamente autosufficiente, avendo percepito minime entrate per euro 20-30 a settimana come affermato dalla resistente ed essendo in cerca di occupazione.
Orbene, ritiene il collegio che, tenuto conto dell'età e delle esigenze del figlio, il quale ha conseguito il diploma tecnico-commerciale nell'estate del 2024 e non ha avuto ancora accesso al mondo del lavoro eccettuato lo svolgimento di piccoli lavori saltuari retribuiti con compensi minimi all'epoca della fase presidenziale (cfr. dichiarazioni rese dalla resistente all'udienza del 28.06.2023), del tempo trascorso dalla separazione (occorsa nell'anno 2013), della circostanza che il ricorrente dopo la separazione ha avuto due nuovi figli dall'attuale relazione con la compagna (con la quale ha complessivamente tre figli minori) e della situazione reddituale del ricorrente passata in rassegna nel capo precedente, deve porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a titolo Parte_1 di mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente, l'assegno mensile pari ad euro 250,00 somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già previsto in sede presidenziale (cfr. ordinanza depositata in data 28.06.2023).
La suddetta somma dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese alla sig.ra , CP_1 presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste al 50% a carico di ogni genitore regolamentate come da protocollo del tribunale di Napoli nord del 25.10.2019 qui da intendersi integralmente recepito e trascritto.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio del matrimonio tra i coniugi
[...]
(c.f.: ), nato a [...] il [...], e Pt_1 C.F._1 CP_1
(c.f.: , nato a [...] il [...] - atto n.15, Parte I, Serie /,
[...] C.F._2
9 anno 2001 – celebrato in Caivano (NA) in data 23.07.2004;
-pone a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra , a Parte_1 CP_1 titolo di assegno divorzile, la somma mensile pari ad euro 100,00 nei termini di cui in parte motiva;
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra Parte_1
l'assegno mensile pari alla somma di euro 250,00 a titolo di mantenimento CP_1 del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle Per_1 spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
-ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caivano (NA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge
1/12/1970 n. 898;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, lì 17.2.2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
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