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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1217/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, TO
MA GIORGIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4563/2023 depositato il 20/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200054004426000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10/03/2023, che ha prodotto anche gli effetti di reclamo ai sensi dell'art. 17- bis del D.Lgs. n. 546/1992, e successivamente depositato in data 20/06/2023, il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 29320200054004426000, notificata in data 13/01/2023, emessa a seguito di controllo automatizzato sul Modello 770 relativo all'anno d'imposta 2016, recante importi riferiti, tra l'altro, ad addizionali IRPEF e ritenute alla fonte.
Il ricorrente deduceva l'insussistenza del debito erariale per intervenuta estinzione “per confusione”, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 159/2011 e dell'art. 1253 c.c., sul presupposto della confisca definitiva dei beni disposta nell'ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale n. 160/2015 RSS (decreto del Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione n. 160/2016 R.D. del 21/07/2016; conferma con decreto n.
120/2017 del 22/12/2017; definitività a seguito di sentenza della Corte di Cassazione del 30/01/2019).
Rappresentava, altresì, l'avvenuta presentazione di istanza di annullamento in autotutela, senza riscontro utile.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con controdeduzioni depositate in data 11/07/2023, eccependo in via preliminare la necessità di verificare la conformità tra reclamo e ricorso e la tempestività della costituzione, e nel merito l'infondatezza della pretesa estintiva, richiamando, tra l'altro,
i presupposti applicativi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 159/2011, le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 114/E del 2017 e n. 70/E del 2020, nonché giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 56/2019 e Cass. n.
1026/2023), sostenendo, in sintesi, che (i) non vi sarebbe prova della definitività della confisca, (ii) difetterebbe la prova della capienza del patrimonio confiscato e (iii) la natura dei crediti (ritenute/addizionali) escluderebbe, nel caso concreto, l'operatività dell'estinzione per confusione.
All'udienza pubblica del 01/12/2025, come da verbale, il difensore del ricorrente insisteva nelle tesi e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione di asserito sgravio;
l'Ufficio chiedeva rinvio per verifiche. La Corte rinviava la trattazione all'udienza del 19/01/2026.
All'udienza pubblica del 19/01/2026, come da verbale, il rappresentante dell'Ufficio dichiarava che, per quanto di propria conoscenza, la cartella non risultava oggetto di sgravio e insisteva nelle difese. La causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari dell'Ufficio non meritano accoglimento.
Quanto alla dedotta difformità tra reclamo e ricorso, dall'esame degli atti emerge che l'atto notificato in data
10/03/2023 – avente ad oggetto la medesima cartella e fondato sul medesimo nucleo argomentativo
(estinzione del credito erariale per confusione ex art. 50 D.Lgs. 159/2011) – coincide, nei profili essenziali di petitum e causa petendi, con l'atto depositato in segreteria. Non risultano, in concreto, introdotti motivi
“nuovi” tali da determinare l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n.
546/1992.
Parimenti non risulta fondata l'eccezione di intempestività della costituzione, atteso che la disciplina del reclamo-mediazione governa la procedibilità del ricorso fino al decorso del termine di legge;
nel caso di specie, la sequenza documentale e processuale non evidenzia una costituzione anticipata tale da imporre provvedimenti in rito, né l'Ufficio ha offerto elementi specifici idonei a dimostrare una concreta violazione dei termini con effetti decadenziali.
Nel merito, il ricorso è fondato. È pacifico in atti che il contribuente è stato destinatario di misura di prevenzione patrimoniale nell'ambito del procedimento n. 160/2015 RSS e che la confisca è divenuta definitiva a seguito della sentenza della
Corte di Cassazione del 30/01/2019, con effetti conformi al sistema delineato dal D.Lgs. n. 159/2011.
Costituisce, inoltre, elemento di particolare rilievo la documentazione proveniente dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata
(ANBSC), la quale – con nota indirizzata al coadiutore della procedura – ha espressamente richiamato l'art. 50 del D.Lgs. n. 159/2011 e le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 114/E del 2017 e n. 70/E del 2020, invitando alla predisposizione di istanza di sgravio volta a far valere l'estinzione dei crediti erariali per intervenuta confusione. Tale atto, proveniente dall'Autorità istituzionalmente competente in materia di gestione dei compendi sequestrati/confiscati, costituisce riscontro qualificato circa l'operatività, nel caso concreto, del meccanismo estintivo delineato dall'art. 50 cit.
Le difese dell'Ufficio, che invocano la necessità di verifica della capienza del patrimonio e contestano l'applicabilità dell'istituto in presenza di ritenute/addizionali, non conducono, nel caso di specie, al rigetto del ricorso.
In primo luogo, la giurisprudenza richiamata dall'Ufficio (ivi compresa Cass. n. 1026/2023) evidenzia che l'estinzione per confusione presuppone la definitività della confisca e la riconducibilità del credito alla sfera erariale, oltre alla valutazione della capienza del compendio confiscato;
tale valutazione, tuttavia, attiene fisiologicamente alla procedura di prevenzione e agli organi deputati alla gestione del patrimonio
(amministrazione giudiziaria/ANBSC), e non può essere trasformata, nel giudizio di impugnazione della cartella, in un onere probatorio “impossibile” in capo al contribuente, specie quando è prodotto un atto istituzionale (ANBSC) che, proprio alla luce del quadro normativo e di prassi, sollecita lo sgravio per estinzione.
In secondo luogo, quanto alla natura dei crediti iscritti a ruolo (ritenute e addizionali IRPEF anno 2016), va rilevato che la cartella impugnata è stata emessa nei confronti del contribuente in relazione a un periodo temporalmente ricompreso nella vicenda ablativa e nella gestione del compendio aziendale, sicché l'azione di riscossione nei confronti del proposto non può prescindere dalla disciplina speciale del Codice antimafia, che mira ad evitare che il compendio acquisito allo Stato permanga gravato da pesi ed oneri incompatibili con l'effetto acquisitivo e con il consolidamento del rapporto tributario in capo allo Stato-Erario, nei limiti e secondo le regole proprie dell'art. 50 del D.Lgs. n. 159/2011.
In tale contesto, le affermazioni dell'Ufficio circa l'asserita automatica esclusione, “in ogni caso”, dei crediti relativi alle ritenute non risultano decisive, poiché l'operatività dell'istituto va verificata in concreto alla luce della fase (ante/post sequestro), della riconducibilità del credito al compendio e delle determinazioni assunte dagli organi della procedura;
determinazioni che, nel caso di specie, risultano orientate – secondo quanto documentalmente rappresentato – nel senso della configurabilità dell'estinzione per confusione, con conseguente necessità di sgravio.
Da ultimo, deve escludersi la cessazione della materia del contendere, poiché all'udienza del 19/01/2026
l'Ufficio ha dichiarato che, per quanto di propria conoscenza, la cartella non è stata oggetto di sgravio. Ne consegue che permane l'interesse alla decisione nel merito.
Alla luce di quanto sopra, la pretesa azionata con la cartella impugnata deve ritenersi priva del necessario presupposto giuridico, dovendosi riconoscere l'operatività, nel caso concreto, dell'estinzione del credito erariale per intervenuta confusione ex art. 50 del D.Lgs. n. 159/2011, nei limiti propri dell'istituto e con gli effetti conseguenti sull'atto di riscossione impugnato.
Il ricorso, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento della cartella.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, definitivamente pronunciando sul ricorso n. R.G.
R. 004563/2023, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29320200054004426000, relativa all'anno d'imposta 2016, per intervenuta estinzione per confusione dei crediti erariali ex art. 50 D.Lgs. n.
159/2011;
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Catania, lì 19 gennaio 2025.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, TO
MA GIORGIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4563/2023 depositato il 20/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200054004426000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 10/03/2023, che ha prodotto anche gli effetti di reclamo ai sensi dell'art. 17- bis del D.Lgs. n. 546/1992, e successivamente depositato in data 20/06/2023, il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 29320200054004426000, notificata in data 13/01/2023, emessa a seguito di controllo automatizzato sul Modello 770 relativo all'anno d'imposta 2016, recante importi riferiti, tra l'altro, ad addizionali IRPEF e ritenute alla fonte.
Il ricorrente deduceva l'insussistenza del debito erariale per intervenuta estinzione “per confusione”, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 159/2011 e dell'art. 1253 c.c., sul presupposto della confisca definitiva dei beni disposta nell'ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale n. 160/2015 RSS (decreto del Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione n. 160/2016 R.D. del 21/07/2016; conferma con decreto n.
120/2017 del 22/12/2017; definitività a seguito di sentenza della Corte di Cassazione del 30/01/2019).
Rappresentava, altresì, l'avvenuta presentazione di istanza di annullamento in autotutela, senza riscontro utile.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con controdeduzioni depositate in data 11/07/2023, eccependo in via preliminare la necessità di verificare la conformità tra reclamo e ricorso e la tempestività della costituzione, e nel merito l'infondatezza della pretesa estintiva, richiamando, tra l'altro,
i presupposti applicativi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 159/2011, le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 114/E del 2017 e n. 70/E del 2020, nonché giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 56/2019 e Cass. n.
1026/2023), sostenendo, in sintesi, che (i) non vi sarebbe prova della definitività della confisca, (ii) difetterebbe la prova della capienza del patrimonio confiscato e (iii) la natura dei crediti (ritenute/addizionali) escluderebbe, nel caso concreto, l'operatività dell'estinzione per confusione.
All'udienza pubblica del 01/12/2025, come da verbale, il difensore del ricorrente insisteva nelle tesi e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione di asserito sgravio;
l'Ufficio chiedeva rinvio per verifiche. La Corte rinviava la trattazione all'udienza del 19/01/2026.
All'udienza pubblica del 19/01/2026, come da verbale, il rappresentante dell'Ufficio dichiarava che, per quanto di propria conoscenza, la cartella non risultava oggetto di sgravio e insisteva nelle difese. La causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari dell'Ufficio non meritano accoglimento.
Quanto alla dedotta difformità tra reclamo e ricorso, dall'esame degli atti emerge che l'atto notificato in data
10/03/2023 – avente ad oggetto la medesima cartella e fondato sul medesimo nucleo argomentativo
(estinzione del credito erariale per confusione ex art. 50 D.Lgs. 159/2011) – coincide, nei profili essenziali di petitum e causa petendi, con l'atto depositato in segreteria. Non risultano, in concreto, introdotti motivi
“nuovi” tali da determinare l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n.
546/1992.
Parimenti non risulta fondata l'eccezione di intempestività della costituzione, atteso che la disciplina del reclamo-mediazione governa la procedibilità del ricorso fino al decorso del termine di legge;
nel caso di specie, la sequenza documentale e processuale non evidenzia una costituzione anticipata tale da imporre provvedimenti in rito, né l'Ufficio ha offerto elementi specifici idonei a dimostrare una concreta violazione dei termini con effetti decadenziali.
Nel merito, il ricorso è fondato. È pacifico in atti che il contribuente è stato destinatario di misura di prevenzione patrimoniale nell'ambito del procedimento n. 160/2015 RSS e che la confisca è divenuta definitiva a seguito della sentenza della
Corte di Cassazione del 30/01/2019, con effetti conformi al sistema delineato dal D.Lgs. n. 159/2011.
Costituisce, inoltre, elemento di particolare rilievo la documentazione proveniente dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata
(ANBSC), la quale – con nota indirizzata al coadiutore della procedura – ha espressamente richiamato l'art. 50 del D.Lgs. n. 159/2011 e le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 114/E del 2017 e n. 70/E del 2020, invitando alla predisposizione di istanza di sgravio volta a far valere l'estinzione dei crediti erariali per intervenuta confusione. Tale atto, proveniente dall'Autorità istituzionalmente competente in materia di gestione dei compendi sequestrati/confiscati, costituisce riscontro qualificato circa l'operatività, nel caso concreto, del meccanismo estintivo delineato dall'art. 50 cit.
Le difese dell'Ufficio, che invocano la necessità di verifica della capienza del patrimonio e contestano l'applicabilità dell'istituto in presenza di ritenute/addizionali, non conducono, nel caso di specie, al rigetto del ricorso.
In primo luogo, la giurisprudenza richiamata dall'Ufficio (ivi compresa Cass. n. 1026/2023) evidenzia che l'estinzione per confusione presuppone la definitività della confisca e la riconducibilità del credito alla sfera erariale, oltre alla valutazione della capienza del compendio confiscato;
tale valutazione, tuttavia, attiene fisiologicamente alla procedura di prevenzione e agli organi deputati alla gestione del patrimonio
(amministrazione giudiziaria/ANBSC), e non può essere trasformata, nel giudizio di impugnazione della cartella, in un onere probatorio “impossibile” in capo al contribuente, specie quando è prodotto un atto istituzionale (ANBSC) che, proprio alla luce del quadro normativo e di prassi, sollecita lo sgravio per estinzione.
In secondo luogo, quanto alla natura dei crediti iscritti a ruolo (ritenute e addizionali IRPEF anno 2016), va rilevato che la cartella impugnata è stata emessa nei confronti del contribuente in relazione a un periodo temporalmente ricompreso nella vicenda ablativa e nella gestione del compendio aziendale, sicché l'azione di riscossione nei confronti del proposto non può prescindere dalla disciplina speciale del Codice antimafia, che mira ad evitare che il compendio acquisito allo Stato permanga gravato da pesi ed oneri incompatibili con l'effetto acquisitivo e con il consolidamento del rapporto tributario in capo allo Stato-Erario, nei limiti e secondo le regole proprie dell'art. 50 del D.Lgs. n. 159/2011.
In tale contesto, le affermazioni dell'Ufficio circa l'asserita automatica esclusione, “in ogni caso”, dei crediti relativi alle ritenute non risultano decisive, poiché l'operatività dell'istituto va verificata in concreto alla luce della fase (ante/post sequestro), della riconducibilità del credito al compendio e delle determinazioni assunte dagli organi della procedura;
determinazioni che, nel caso di specie, risultano orientate – secondo quanto documentalmente rappresentato – nel senso della configurabilità dell'estinzione per confusione, con conseguente necessità di sgravio.
Da ultimo, deve escludersi la cessazione della materia del contendere, poiché all'udienza del 19/01/2026
l'Ufficio ha dichiarato che, per quanto di propria conoscenza, la cartella non è stata oggetto di sgravio. Ne consegue che permane l'interesse alla decisione nel merito.
Alla luce di quanto sopra, la pretesa azionata con la cartella impugnata deve ritenersi priva del necessario presupposto giuridico, dovendosi riconoscere l'operatività, nel caso concreto, dell'estinzione del credito erariale per intervenuta confusione ex art. 50 del D.Lgs. n. 159/2011, nei limiti propri dell'istituto e con gli effetti conseguenti sull'atto di riscossione impugnato.
Il ricorso, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento della cartella.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, definitivamente pronunciando sul ricorso n. R.G.
R. 004563/2023, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29320200054004426000, relativa all'anno d'imposta 2016, per intervenuta estinzione per confusione dei crediti erariali ex art. 50 D.Lgs. n.
159/2011;
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Catania, lì 19 gennaio 2025.