Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1217
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Estinzione del debito erariale per confusione

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, riconoscendo l'operatività dell'estinzione del credito erariale per intervenuta confusione ex art. 50 del D.Lgs. n. 159/2011. Ha valorizzato la documentazione proveniente dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), che ha richiamato l'art. 50 cit. e le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, invitando alla predisposizione di istanza di sgravio. La Corte ha escluso che la valutazione della capienza del patrimonio confiscato possa costituire un onere probatorio impossibile in capo al contribuente nel giudizio di impugnazione della cartella, e ha ritenuto che l'azione di riscossione non possa prescindere dalla disciplina speciale del Codice antimafia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1217
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1217
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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