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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/11/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R. Gen. N. 698/2023
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. PE NO Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. NA NE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 698/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 18 luglio 2023 e posta in decisione ai sensi dell'art.
275 bis all'udienza collegiale del 19 novembre 2025
OGGETTO: d a
Contratti bancari
(deposito bancario, etc)
con sede in Roma viale Europa n. 190, in Parte_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIANFRANCO DELL'AGLIO del Foro di Milano,
dell'Avvocatura interna della società, procuratore domiciliatario come da procura alle liti notarile in atti
APPELLANTE
c o n t r o Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Dolmetta del foro di Milano
e dall'avv. Rita Persico del Foro di Bergamo, in forza di procura alle liti ex art 83 cpc, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bergamo via Camozzi 118
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 98/2023
pubblicata il 19.01.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 98/2023 pubblicata il 19/01/2023 (dr.ssa Giraldi
- RG n. 7934/2021)) così giudicare:
In via principale,
- in accoglimento del 1° motivo di appello, accertare e dichiarare – in applicazione del D.M. 13.6.1986 – infondata in fatto e in diritto la
(maggior) pretesa di pagamento avanzata da parte attorea nei confronti di relativamente all'applicazione dei rendimenti ai Parte_1
buoni postali oggetto della controversia e, conseguentemente, limitare la pretesa di pagamento alle somme quantificate dalla convenuta presso l'ufficio postale e quantificate nell'allegato doc. n. 6 (fasc. di parte nel giudizio di 1° grado), pertanto rigettare ogni ulteriore richiesta;
In ogni caso, - in accoglimento del 2° motivo di appello, accertare e dichiarare, l'errata ed ingiusta condanna di a corrispondere, sulle somme Parte_1
dovute a controparte, gli interessi legali nella misura prevista ex art. 1284,
comma 4, c.c.;
conseguentemente:
- condannare la signora alla restituzione della Controparte_1
maggior somma nel frattempo corrisposta da in Parte_1
esecuzione della decisione di primo grado, per il suddetto buono postale della serie “Q”;
- Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Dell'appellata
La difesa della signora nel termine assegnato da codesta Controparte_1
Ecc.ma Corte rassegna le seguenti conclusioni.
IN VIA PRINCIPALE
respingere in quanto infondata in fatto e in diritto l'impugnazione promossa dalla società e, per effetto, confermare Parte_1
integralmente la sentenza n. 98/2023 - n. 7934/2021 R.G., emessa in data
18.1.2023 dal Tribunale di Bergamo e pubblicata il successivo 19.1.2023.
IN VIA SUBORDINATA
nel denegato caso di accoglimento dell'appello avversario, condannare l'appellante alla corresponsione in favore della signora Controparte_1
della somma pari a euro 28.914,07 (cfr. domanda formulata in primo grado in via di estremo subordine) oltre interessi ex art. 1284, 1 co., c.c. dalla data di invio della diffida all'introduzione del giudizio ed ex art. 1284, 4
co., c.c. dall'introduzione della domanda all'effettivo saldo.
IN OGNI CASO
spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.10.2021 Controparte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Bergamo, la società
[...]
rappresentando di aver acquistato il buono postale fruttifero Parte_1
n 000 032 serie P/Q del valore di £ 5.000.000 acquistato in data
09.01.1990.
Esponeva che nel luglio 2021 al momento della richiesta di riscossione aveva offerto il pagamento della somma di euro 28.914,06, Parte_1
di molto inferiore rispetto a quella calcolata sulla scorta delle condizioni cartolari, pari ad euro 62.151,55. Chiedeva pertanto il rimborso del buono nel rispetto delle condizioni economiche riportate a tergo dello stesso e nel rispetto della normativa fiscale e, in via subordinata, chiedeva il risarcimento del danno per violazione dei doveri di informazione nei confronti del risparmiatore nonché degli obblighi di buona fede.
Costituitasi ritualmente nell'ambito del predetto giudizio, Parte_1
contestava le avverse allegazioni, chiedendo al Tribunale adito, in
[...]
applicazione del D.M. 13.6.1986 e dei principi in tema di ritenuta fiscale,
di respingere la maggior pretesa di pagamento avanzata da
[...] in quanto infondata in fatto e in diritto. CP_1
Con sentenza n. 98/2023 pubblicata il 19 gennaio 2023 il Tribunale di
Bergamo accoglieva la domanda attorea e condannava Parte_1
al pagamento della somma di euro 58.709,71, oltre interessi legali
[...]
dalla data della costituzione in mora alla data della proposizione della domanda giudiziale e di cui all'art. 1284, IV comma c.c., da tale ultima data al saldo, e a rifondere le spese di lite.
Ha proposto appello sulla base di due motivi di gravame. Parte_1
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma integrale della sentenza impugnata.
Alla prima udienza del 22.11.2023 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e la causa è stata rinviata all'udienza del 6 maggio 2026.
Con provvedimento del Consigliere istruttore in data 14.10.2025 è stata disposta l'anticipazione della predetta udienza al giorno 19.11.2025 per la discussione e decisione ex art. 275 bis cpc.
All'udienza così fissata, sulle conclusioni delle parti precisate nelle note scritte depositate telematicamente, la Corte ha riservato il deposito della sentenza nei termini previsti dall'art 275 bis cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che non ha censurato la Controparte_1
sentenza impugnata, sicché il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha statuito che la ritenuta fiscale va applicata secondo il principio di competenza e non di cassa è ormai coperto da giudicato.
Con il primo motivo d'appello censura la sentenza Parte_1 impugnata per avere il primo giudice ritenuto che il sottoscrittore avesse diritto al rimborso del buono postale fruttifero indicato con la serie Q
sulla base dei rendimenti indicati sul buono medesimo, non avendo
[...]
apposto sul retro del buono il timbro recante la misura dei nuovi Pt_1
tassi, omettendo di variare i tassi e i rendimenti ivi indicati.
In particolare, la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui si espressa come segue: <…la modifica della serie del buono è stata
correttamente apportata sul fronte del buono, perfino cancellando la 'P'
e lasciando la sola indicazione 'Q' (…) Nessuna correzione è stata
apportata a tergo del modulo. Non è dunque stata rispettata l'indicazione
di cui all'art. 5 del d.m. 13.6.1986 che recita espressamente: 'Sono, a tutti
gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi
contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal
Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1°
luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali,
due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro,
sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi (…) A questa
inosservanza consegue certamente un contrasto di interpretazione del
titolo. Ed infatti non vi è dubbio che il titolo appartenga alla serie Q, ma
non vi è altresì dubbio che i tassi riportati a tergo non siano relativi a tale
serie, ma a quella preesistente P. (…) Ed allora occorre verificare se nella
specie possa farsi applicazione dei principi espressi dalle recenti
pronunzie della Suprema Corte (Cass. 4834 e 23453/22) relative tuttavia
a casi nei quali a tergo del titolo era stato apposto un timbro relativo a diversi tassi rispetto a quelli appartenenti alla serie P, benchè non
interamente esteso alla tabella ed alle indicazioni riportate ivi. (…) deve
preliminarmente osservarsi che il titolo in questione non è formato
secondo le indicazioni di cui al citato d.m. e che quindi non può ritenersi
' a tutti gli effetti' titolo della nuova serie ordinaria Q poiché privo delle
indicazioni imposte dallo stesso decreto ministeriale 13.6.1986. (…) Tale
peraltro è il caso esaminato e risolto dalla nota sentenza della Suprema
Corte a Sezioni Unite n.13979/2007 nella quale il Collegio ha ribadito che
'solo i rapporti già in essere ma ancora in corso possono risentire delle
nuove disposizioni, mentre ai rapporti già del tutto esauriti (quali quelli
dei quali si tratta nella presente causa) restano applicabili le disposizioni
precedenti'. (…) Il caso in questione è dunque diverso da quello esaminato
dalle recenti sentenze della Suprema Corte. L'amministrazione postale, in
particolare, certamente ha inteso emettere un buono della serie Q con il
conseguente regime, mentre il cliente, che evidentemente non conosceva
le differenze tra le diverse serie dei buoni postali (né alcun elemento di
prova è stato fornito in atti) non poteva percepire alcun errore nel modulo
e confidava nel regolamento economico indicato a tergo dello stesso. Ed
allora nel dubbio interpretativo non può che farsi riferimento al disposto
di cui all'art. 1370 c.c. (in mancanza di altre utili disposizioni
interpretative di cui agli artt.1262 e ss. c.c.) trattandosi di buoni emessi
tramite moduli predisposti dall'ente convenuto con la conseguenza che le
clausole dubbie si devono interpretare a favore del soggetto non
predisponente, ovvero il cliente. Deve dunque trovare applicazione il regolamento negoziale posto a tergo del buono.>>.
Lamenta che così argomentando la sentenza impugnata Parte_1
sarebbe incorsa in violazione dell'art. 173 DPR n. 156/1973 e del D.M.
del 13.06.1986, e sarebbe in contrasto con i principi di diritto recentemente sanciti dalla Suprema Corte che (cfr ord 4383/2022 del 10.02.22) ha escluso l'applicazione di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza del 2007 citata dal primo giudice, vertendo l'ipotesi allora in esame sul caso di un buono serie “AA” cui non era neppure stato apposto il timbro “AB/AA”, così impedendo in modo assoluto la riconducibilità
del buono alla serie i cui tassi avrebbe voluto vedere Parte_1
applicati; nel caso odierno, invece, l'apposizione anche del solo timbro a fronte “Q” permetterebbe un chiaro discrimen rispetto all'ipotesi allora al vaglio del Supremo Consesso, escludendo qualsiasi affidamento da tutelare.
Sul punto si difende parte appellata che, nel chiedere la conferma della sentenza impugnata, ribadisce come non si possa in alcun modo ritenere che il buono con il timbro della serie “Q” oggetto del presente grado di giudizio soddisfi i requisiti di forma previsti dall'art. 5 d.m. 13.6.1986,
laddove la norma in questione espressamente prescrive l'apposizione di duplice timbro “uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P",
l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”, mentre nella specie nessun timbro è stato apposto sul retro, dovendone discendere l'applicazione dei tassi previsti per la serie “P” , non sostituiti o cancellati.
Ritiene che la propria ricostruzione in diritto risulti avvalorata dalle quattro ordinanze rese dalla Corte di Cassazione in punto buoni postali fruttiferi serie “Q/P” (Cass. 4384/2022; 4748/2022; 4751/2022;
4763/2022), in particolare non potendosi applicare la conclusione a cui sono giunti i giudici di legittimità al caso di specie, stante che lì si discuteva di buoni che riportavano a retro, seppur incompleto, un timbro recante la misura dei nuovi tassi per i primi 20 anni, mentre il caso odierno riguarda un buono che non indicava neppure parziariamente quali sarebbero stati gli interessi corrisposti a termine.
Il motivo è fondato e va accolto.
La questione oggetto della presente impugnazione riguarda la disciplina normativa applicabile per la quantificazione degli interessi relativi all'ultimo decennio dei buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie Q/P,
emessi nel vigore del DM 13.6.1986 (nella specie il buono postale fruttifero è stato acquistato in data 9.1.1990, è stato emesso sul modulo della precedente serie “P” ma detta indicazione è stata cancellata con il timbro apposto che reca la dicitura relativa alla serie “Q”).
Il buono postale fruttifero oggetto in causa è stato istituito dal D.M. del 13
giugno 1986 del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28
giugno 1986 n. 148.
Tale Decreto all'articolo 4 ha disposto che “Con effetto dal 1° luglio 1986,
è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera
"Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle
tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente
dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo
dei buoni medesimi”.
Il successivo art. 5 ha aggiunto che “Sono, a tutti gli effetti, titoli della
nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con
la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i
buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi
ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla
parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore,
recante la misura dei nuovi tassi”.
Infine, l'art. 6 ha previsto che “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di
tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q",
compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero,
maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla
stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni
della serie "Q". Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al
30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si
applicheranno sul montante maturato a questa ultima data. I buoni di cui
al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione
degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al
secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo
gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto. Gli interessi sono
corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni”.
Le sopracitate disposizioni normative costituiscono pertanto la normativa applicabile ai buoni serie Q/P.
La giurisprudenza di legittimità è frequentemente intervenuta in materia di buoni postali fruttiferi: secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale “i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29
marzo 1973, n. 156, non sono titoli di credito, ma meri titoli di
legittimazione” (S.U. n. 13979/2007, S.U. n. 3963/2019).
Del pari, nella sentenza n. 3963 del 2019, resa a Sezioni Unite, la Suprema
Corte ha affermato che l'articolo 173 del codice postale è norma cogente,
operante secondo il congegno dell'articolo 1339 c.c. giacché altrimenti esso non potrebbe incidere sull'accordo negoziale delle parti;
inoltre,
quest'ultimo accordo avrebbe altrimenti forza di legge ai sensi dell'articolo 1372 c.c.; non rileva, infine, che il congegno che ha sostituito ab externo la misura degli interessi originariamente pattuiti operi per effetto di un provvedimento ministeriale, giacché esso ripete evidentemente la sua autorità dalla primaria fonte normativa.
A seguito della ricostruzione normativa e giurisprudenziale effettuata, la
Corte ritiene che anche il caso odierno, pur prendendo avvio da un'ipotesi fattuale in parte dissimile, debba essere risolto nel solco tracciato dalle quattro ordinanze gemelle della Corte di Cassazione del 4 febbraio 2022,
nn. 4384/2022; 4748/2022; 4751/2022; 4763/2022 a cui questa Corte di
Appello ormai da tempo si è conformata.
E' infatti pacifico nonché documentale che il buono postale fruttifero oggetto di causa, pur presentando la chiara e incontrovertibile apposizione della stampigliatura “Q” a fronte del titolo, non rechi alcun timbro a retro che indichi i nuovi tassi applicabili.
Cionondimeno ritiene il Collegio come tale mancata apposizione risulti irrilevante proprio alla luce dei principi di diritto affermati dalle ordinanze di cui supra.
Come affermato nelle citate pronunce e in quelle successive della SC (cfr.
nello stesso senso le successive Cass.
3.1.2023 n. 87; Cass.
4.1.2023 n.
122 ; Cass. 11.02.2023 n. 567), infatti, non può considerarsi conferente il richiamo (operato anche dal primo giudice) al principio dettato dalle
Sezioni Unite n. 13979/2007, né a diversa conclusione permette di giungere la successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 3963/2019.
Con quest'ultima pronuncia le Sezioni Unite hanno regolato il caso, invero differente, della modifica dei tassi di interesse previsti per i buoni della serie “P” ad opera del successivo d.m. 13.6.1986.
Parimenti, con quella del 2007 esse hanno regolato un'ipotesi diversa da quella che occupa il Collegio, trattandosi allora del diverso caso di buoni della serie “AB/AA” in cui , utilizzando buoni della Parte_1
precedente serie “AA”, aveva omesso ogni stampigliatura prescritta in ordine alla serie, rendendo così effettivamente impossibile per il risparmiatore ricondurre il buono alla effettiva serie di appartenenza,
ingenerando di fatto un legittimo, e del tutto incolpevole, affidamento. Al
Co riguardo la , con le predette ordinanze del 2022 ha affermato che
“…l'esigenza di tutela dell'affidamento, incolpevole beninteso,
certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti ad
una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non
manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse
desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e
condizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che
spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto
normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato ― per il
solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di
nuovi ― recasse l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie
«Q/P», tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso
un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente (… …) E
dunque non v'è nessuno spazio per applicare l'argomento svolto dalle
Sezioni Unite nel 2007, nel caso allora considerato, al caso, totalmente
diverso, oggi in esame.”
Secondo la Suprema Corte, infatti, “non sembra si possa seriamente
dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla
precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a
coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè
una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del
timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche
lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà
concludente, rilevante sul piano negoziale”. Peraltro, ha precisato la
Suprema Corte, “… al medesimo risultato si perviene attraverso l'impiego
delle regole di ermeneutica contrattuale. E cioè, la pretesa di far
discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie «Q», provvisoriamente emessi per
mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie
«Q/P», con la disciplina prevista per i buoni della serie «P», non ha alcun
fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei
principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della
lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'articolo 1362 c.c.,
giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q», e
l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie «Q»,
si applica anche alla serie «Q/P», di modo che sul documento viene
apposta la sigla «Q/P», ciò sta a testimoniare che l'applicazione della
disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa.”.
Ora, nel caso che occupa il Collegio il buono presenta incontrovertibilmente la stampigliatura “Q”, e non quella “Q/P”, essendo stata cancellata la indicazione “P” sia nella parte in alto a sinistra che in quella in basso a destra del buono, ed è stato sottoscritto nel vigore del d.m. 13.6.1986, di modo che, in ossequio ai predetti principi, alcun dubbio poteva insorgere in capo al risparmiatore in ordine a quale fosse la serie di appartenenza (serie Q e non P) e, conseguentemente, la normativa applicabile, e cioè l'art. 5 del citato d.m. 13.6.1986.
Pertanto, se nel caso di apposizione su un buono con la indicazione di
“Q/P” di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura,
perciò fisicamente inidoneo a coprirla integralmente e tale da lasciare apparentemente invariati i tassi spettanti dal 21esimo al 30esimo anno, la
Suprema Corte ha ritenuto “palesemente esclusa” l'applicabilità della disciplina dei “defunti” buoni della serie “P” in forza della preminente riconducibilità dei titoli alla serie “Q/P”, allora non si vede come, a maggior ragione nel caso di specie, possano applicarsi i tassi originari a fronte della inequivoca imputazione dei buoni alla serie “Q” (vd. timbro a fronte).
Si consideri poi che a seguito dell'efficacia cogente delle disposizioni disciplinanti la materia dei buoni postali fruttiferi (nello specifico art. 173
del D.P.R. n. 156/73, art. 4,5,6 D.M. 13 giugno 1986) non è poi rinvenibile in capo a alcun dovere informativo in ordine ai tassi Parte_1
di cui al d.m. 1986, poiché la conoscibilità da parte del risparmiatore di tali disposizioni normative consegue direttamente dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, avuto riguardo ai principi generali di autonomia contrattuale, e segnatamente al principio dell'art. 1322 c.c. secondo il quale “Le parti
possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti
imposti dalla legge e dalle norme corporative”, non Parte_1
avrebbe in alcun modo potuto disattendere, o eventualmente introdurre,
disposizioni difformi alla specifica disciplina prevista per i Buoni della serie Q o Q/P, perché ciò avrebbe finito per realizzare interessi non meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (data la difformità del trattamento conseguente rispetto a quello stabilito per le altre serie di buoni).
Né, infine, appare conferente il precedente di questa Corte n. 388/22 del
29.6.22 emesso nel proc. n.1294/19, che riguarda il ben diverso caso in cui i buoni, pur emessi dopo l'entrata in vigore del d.m. 13.06.1986,
riportavano la indicazione della serie “P” non essendo stato dall'ufficio apposto alcun timbro, né a fronte nè a tergo del titolo.
Per le considerazioni che precedono il motivo va, pertanto, accolto dovendo trovare applicazione al buono per cui è causa, anche per l'arco temporale compreso tra ventunesimo e trentesimo anno dall'emissione, i tassi di interesse previsti dal D.M. del 13 giugno 1986.
Con il secondo motivo di appello lamenta il Parte_1
riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284, VI comma, cc a decorrere dalla domanda giudiziale al saldo.
Sostiene che nella specie il mancato pagamento della somma dovuta in base al dm 13.6.1986 non è ad essa imputabile in quanto l'art. 208 del DPR
n. 256/1898 che disciplina il procedimento di rimborso dei titoli richiede come indispensabile la restituzione dei titoli originali e che la richiesta di sottoscrizione dei moduli in corrispondenza della dicitura “a saldo” non costituisce elemento idoneo a giustificare il rifiuto da parte del titolare del buono della somma offerta, trattandosi di mera dichiarazione di scienza volta ad attestare l'effettività dell'operazione e del quantum ricevuto dal cliente e non comporta alcuna limitazione del diritto di adire in un secondo momento le vie legali.
Aggiunge che il comma 4 dell'art. 1284 cc trova applicazione solo con riguardo alle obbligazioni che trovano la loro fonte genetica nel contratto e/o comunque nell'inadempimento contrattuale, mentre i rendimenti dei buoni postali fruttiferi sono previsti ex lege e nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio degli interessi.
Il motivo è infondato.
L'art. 208 del DPR n. 256/1989 che regolamenta la procedura per il rimborso dei buoni postali fruttiferi, sebbene preveda che il pagamento avvenga a fronte della restituzione dei titoli in originale quietanzati che invia poi al Ministero per poterne ottenere il rimborso, Parte_1
non impone il rilascio della quietanza a saldo e, quindi, non impedisce che essa possa essere rilasciata anche in acconto del maggior dovuto.
Inoltre la sottoscrizione della quietanza liberatoria “a saldo” chiesta da avrebbe reso quanto meno più gravoso l'onere probatorio del titolare Pt_1
del buono, in caso di contestazione della sua natura non già di semplice dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale (cfr. Cass.
21.2.2017 n. 44420; Cass. 19.5.2023 n. 21400) bensì di negozio di rinunzia o transazione.
Sotto il secondo profilo, rileva la Corte che sebbene i rendimenti siano stabiliti da decreti ministeriali, il rapporto che si instaura tra il risparmiatore e ha, senza dubbio, natura contrattuale (Cass. Parte_1
civ. SS. UU. 13979/2007; Cass. civ. SS. UU. 3963/2019; Cass. civ., sez. I
4761/2018; Cass. civ., sez I, 33033/2021), con conseguente applicabilità
dei principi sulla mora del debitore e sulla misura e decorrenza degli interessi moratori previsti dall'art. 1284 cc.
Il motivo va pertanto respinto.
In parziale riforma della sentenza impugnata, era Parte_1 pertanto tenuta al pagamento della minor somma di euro 28.914,06, oltre interessi dalla costituzione in mora alla data della proposizione della domanda giudiziale e di cui all'art. 1284, IV comma cc, da tale momento al saldo.
Per l'effetto, la va condannata a restituire la maggior somma CP_1
pagata da il 1.3.2023 (cfr. assegno postale in atti) in Parte_1
esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Quanto al regime di regolamentazione delle spese di lite, la riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite.
In ogni caso, si impongono alcune precisazioni che valgono per entrambi i gradi del giudizio.
La parte vittoriosa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (cfr. Cass. 1572/2018,
26918/2018).
Quanto alla compensazione, essa può essere disposta , oltre che nei casi in cui vi sia “soccombenza reciproca”, anche nelle ipotesi di “assoluta novità
della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n.
77 della Corte costituzionale – anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, e cioè altre sopravvenienze relative a questioni dirimenti o di “assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cassazione civile sez. VI,
10/04/2020, n.7782).
Ritiene il Collegio che avuto riguardo al contegno extraprocessuale e processuale tenuto dalle parti possa essere disposta la parziale compensazione delle spese.
L'appellante ha dedotto di avere dovuto agire anche per il riconoscimento della minore somma determinata in base agli interessi calcolati in conformità al d.m. 13 giugno 1986, avendole proposto di Parte_1
incassare la somma calcolata sulla base del D.M. previa sottoscrizione di una dichiarazione con la quale si impegnava a non avanzare alcuna maggior istanza in sede giudiziale;
tale somma, peraltro, non è stata giammai offerta quanto meno informalmente (art. 1220 cod.civ.) da
[...]
prima del giudizio, e sebbene essa abbia contestato solo i Parte_1
maggiori interessi pretesi, ha provveduto al pagamento della somma non contestata solo in forza della pronuncia di primo grado.
Alla luce di quanto sin qui esposto, il Collegio dispone la compensazione per metà delle spese di lite per ambo i gradi del giudizio e condanna la società al pagamento della restante metà, spese che si Parte_1
liquidano per l'intero applicando i parametri medi (ad eccezione della fase istruttoria per cui si liquidano i parametri minimi avuto conto all'effettiva attività svolta) del decreto ministeriale 147/22 (scaglione da 26.000,00 e
52.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata il Parte_1
19.01.2023 n. 98/2023:
- condanna al pagamento della minor somma di € Parte_1
28.914,06 a favore di oltre interessi legali dalla Controparte_1
costituzione in mora alla data della proposizione della domanda giudiziale e di cui all'art. 1284, VI comma, cc da tale ultima data al saldo;
-per l'effetto condanna a restituire a la Controparte_1 Parte_1
maggior somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art 1284, I comma, cc, dalla data del pagamento (1.3.2023) al saldo;
- compensa nella misura del 50% tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio e pone la residua parte a carico di ed in Parte_1
favore di , spese che, per l'intero, liquida in euro 1701,00 Controparte_1
per la fase di studio, euro 1204,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase istruttoria ed euro 2905,00 per la fase decisoria per il giudizio di primo grado, ed in euro 2058,00 per la fase di studio, euro 1418,00 per la fase introduttiva ed euro 1.523,00 per la fase istruttoria ed euro 3470,00
per la fase decisoria per il presente grado, oltre contributo unificato ove corrisposto, spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
NA NE PE NO
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. PE NO Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. NA NE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 698/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 18 luglio 2023 e posta in decisione ai sensi dell'art.
275 bis all'udienza collegiale del 19 novembre 2025
OGGETTO: d a
Contratti bancari
(deposito bancario, etc)
con sede in Roma viale Europa n. 190, in Parte_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIANFRANCO DELL'AGLIO del Foro di Milano,
dell'Avvocatura interna della società, procuratore domiciliatario come da procura alle liti notarile in atti
APPELLANTE
c o n t r o Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Dolmetta del foro di Milano
e dall'avv. Rita Persico del Foro di Bergamo, in forza di procura alle liti ex art 83 cpc, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bergamo via Camozzi 118
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 98/2023
pubblicata il 19.01.2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Bergamo n. 98/2023 pubblicata il 19/01/2023 (dr.ssa Giraldi
- RG n. 7934/2021)) così giudicare:
In via principale,
- in accoglimento del 1° motivo di appello, accertare e dichiarare – in applicazione del D.M. 13.6.1986 – infondata in fatto e in diritto la
(maggior) pretesa di pagamento avanzata da parte attorea nei confronti di relativamente all'applicazione dei rendimenti ai Parte_1
buoni postali oggetto della controversia e, conseguentemente, limitare la pretesa di pagamento alle somme quantificate dalla convenuta presso l'ufficio postale e quantificate nell'allegato doc. n. 6 (fasc. di parte nel giudizio di 1° grado), pertanto rigettare ogni ulteriore richiesta;
In ogni caso, - in accoglimento del 2° motivo di appello, accertare e dichiarare, l'errata ed ingiusta condanna di a corrispondere, sulle somme Parte_1
dovute a controparte, gli interessi legali nella misura prevista ex art. 1284,
comma 4, c.c.;
conseguentemente:
- condannare la signora alla restituzione della Controparte_1
maggior somma nel frattempo corrisposta da in Parte_1
esecuzione della decisione di primo grado, per il suddetto buono postale della serie “Q”;
- Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Dell'appellata
La difesa della signora nel termine assegnato da codesta Controparte_1
Ecc.ma Corte rassegna le seguenti conclusioni.
IN VIA PRINCIPALE
respingere in quanto infondata in fatto e in diritto l'impugnazione promossa dalla società e, per effetto, confermare Parte_1
integralmente la sentenza n. 98/2023 - n. 7934/2021 R.G., emessa in data
18.1.2023 dal Tribunale di Bergamo e pubblicata il successivo 19.1.2023.
IN VIA SUBORDINATA
nel denegato caso di accoglimento dell'appello avversario, condannare l'appellante alla corresponsione in favore della signora Controparte_1
della somma pari a euro 28.914,07 (cfr. domanda formulata in primo grado in via di estremo subordine) oltre interessi ex art. 1284, 1 co., c.c. dalla data di invio della diffida all'introduzione del giudizio ed ex art. 1284, 4
co., c.c. dall'introduzione della domanda all'effettivo saldo.
IN OGNI CASO
spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.10.2021 Controparte_1
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Bergamo, la società
[...]
rappresentando di aver acquistato il buono postale fruttifero Parte_1
n 000 032 serie P/Q del valore di £ 5.000.000 acquistato in data
09.01.1990.
Esponeva che nel luglio 2021 al momento della richiesta di riscossione aveva offerto il pagamento della somma di euro 28.914,06, Parte_1
di molto inferiore rispetto a quella calcolata sulla scorta delle condizioni cartolari, pari ad euro 62.151,55. Chiedeva pertanto il rimborso del buono nel rispetto delle condizioni economiche riportate a tergo dello stesso e nel rispetto della normativa fiscale e, in via subordinata, chiedeva il risarcimento del danno per violazione dei doveri di informazione nei confronti del risparmiatore nonché degli obblighi di buona fede.
Costituitasi ritualmente nell'ambito del predetto giudizio, Parte_1
contestava le avverse allegazioni, chiedendo al Tribunale adito, in
[...]
applicazione del D.M. 13.6.1986 e dei principi in tema di ritenuta fiscale,
di respingere la maggior pretesa di pagamento avanzata da
[...] in quanto infondata in fatto e in diritto. CP_1
Con sentenza n. 98/2023 pubblicata il 19 gennaio 2023 il Tribunale di
Bergamo accoglieva la domanda attorea e condannava Parte_1
al pagamento della somma di euro 58.709,71, oltre interessi legali
[...]
dalla data della costituzione in mora alla data della proposizione della domanda giudiziale e di cui all'art. 1284, IV comma c.c., da tale ultima data al saldo, e a rifondere le spese di lite.
Ha proposto appello sulla base di due motivi di gravame. Parte_1
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma integrale della sentenza impugnata.
Alla prima udienza del 22.11.2023 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e la causa è stata rinviata all'udienza del 6 maggio 2026.
Con provvedimento del Consigliere istruttore in data 14.10.2025 è stata disposta l'anticipazione della predetta udienza al giorno 19.11.2025 per la discussione e decisione ex art. 275 bis cpc.
All'udienza così fissata, sulle conclusioni delle parti precisate nelle note scritte depositate telematicamente, la Corte ha riservato il deposito della sentenza nei termini previsti dall'art 275 bis cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che non ha censurato la Controparte_1
sentenza impugnata, sicché il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha statuito che la ritenuta fiscale va applicata secondo il principio di competenza e non di cassa è ormai coperto da giudicato.
Con il primo motivo d'appello censura la sentenza Parte_1 impugnata per avere il primo giudice ritenuto che il sottoscrittore avesse diritto al rimborso del buono postale fruttifero indicato con la serie Q
sulla base dei rendimenti indicati sul buono medesimo, non avendo
[...]
apposto sul retro del buono il timbro recante la misura dei nuovi Pt_1
tassi, omettendo di variare i tassi e i rendimenti ivi indicati.
In particolare, la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui si espressa come segue: <…la modifica della serie del buono è stata
correttamente apportata sul fronte del buono, perfino cancellando la 'P'
e lasciando la sola indicazione 'Q' (…) Nessuna correzione è stata
apportata a tergo del modulo. Non è dunque stata rispettata l'indicazione
di cui all'art. 5 del d.m. 13.6.1986 che recita espressamente: 'Sono, a tutti
gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi
contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal
Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1°
luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali,
due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro,
sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi (…) A questa
inosservanza consegue certamente un contrasto di interpretazione del
titolo. Ed infatti non vi è dubbio che il titolo appartenga alla serie Q, ma
non vi è altresì dubbio che i tassi riportati a tergo non siano relativi a tale
serie, ma a quella preesistente P. (…) Ed allora occorre verificare se nella
specie possa farsi applicazione dei principi espressi dalle recenti
pronunzie della Suprema Corte (Cass. 4834 e 23453/22) relative tuttavia
a casi nei quali a tergo del titolo era stato apposto un timbro relativo a diversi tassi rispetto a quelli appartenenti alla serie P, benchè non
interamente esteso alla tabella ed alle indicazioni riportate ivi. (…) deve
preliminarmente osservarsi che il titolo in questione non è formato
secondo le indicazioni di cui al citato d.m. e che quindi non può ritenersi
' a tutti gli effetti' titolo della nuova serie ordinaria Q poiché privo delle
indicazioni imposte dallo stesso decreto ministeriale 13.6.1986. (…) Tale
peraltro è il caso esaminato e risolto dalla nota sentenza della Suprema
Corte a Sezioni Unite n.13979/2007 nella quale il Collegio ha ribadito che
'solo i rapporti già in essere ma ancora in corso possono risentire delle
nuove disposizioni, mentre ai rapporti già del tutto esauriti (quali quelli
dei quali si tratta nella presente causa) restano applicabili le disposizioni
precedenti'. (…) Il caso in questione è dunque diverso da quello esaminato
dalle recenti sentenze della Suprema Corte. L'amministrazione postale, in
particolare, certamente ha inteso emettere un buono della serie Q con il
conseguente regime, mentre il cliente, che evidentemente non conosceva
le differenze tra le diverse serie dei buoni postali (né alcun elemento di
prova è stato fornito in atti) non poteva percepire alcun errore nel modulo
e confidava nel regolamento economico indicato a tergo dello stesso. Ed
allora nel dubbio interpretativo non può che farsi riferimento al disposto
di cui all'art. 1370 c.c. (in mancanza di altre utili disposizioni
interpretative di cui agli artt.1262 e ss. c.c.) trattandosi di buoni emessi
tramite moduli predisposti dall'ente convenuto con la conseguenza che le
clausole dubbie si devono interpretare a favore del soggetto non
predisponente, ovvero il cliente. Deve dunque trovare applicazione il regolamento negoziale posto a tergo del buono.>>.
Lamenta che così argomentando la sentenza impugnata Parte_1
sarebbe incorsa in violazione dell'art. 173 DPR n. 156/1973 e del D.M.
del 13.06.1986, e sarebbe in contrasto con i principi di diritto recentemente sanciti dalla Suprema Corte che (cfr ord 4383/2022 del 10.02.22) ha escluso l'applicazione di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza del 2007 citata dal primo giudice, vertendo l'ipotesi allora in esame sul caso di un buono serie “AA” cui non era neppure stato apposto il timbro “AB/AA”, così impedendo in modo assoluto la riconducibilità
del buono alla serie i cui tassi avrebbe voluto vedere Parte_1
applicati; nel caso odierno, invece, l'apposizione anche del solo timbro a fronte “Q” permetterebbe un chiaro discrimen rispetto all'ipotesi allora al vaglio del Supremo Consesso, escludendo qualsiasi affidamento da tutelare.
Sul punto si difende parte appellata che, nel chiedere la conferma della sentenza impugnata, ribadisce come non si possa in alcun modo ritenere che il buono con il timbro della serie “Q” oggetto del presente grado di giudizio soddisfi i requisiti di forma previsti dall'art. 5 d.m. 13.6.1986,
laddove la norma in questione espressamente prescrive l'apposizione di duplice timbro “uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P",
l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”, mentre nella specie nessun timbro è stato apposto sul retro, dovendone discendere l'applicazione dei tassi previsti per la serie “P” , non sostituiti o cancellati.
Ritiene che la propria ricostruzione in diritto risulti avvalorata dalle quattro ordinanze rese dalla Corte di Cassazione in punto buoni postali fruttiferi serie “Q/P” (Cass. 4384/2022; 4748/2022; 4751/2022;
4763/2022), in particolare non potendosi applicare la conclusione a cui sono giunti i giudici di legittimità al caso di specie, stante che lì si discuteva di buoni che riportavano a retro, seppur incompleto, un timbro recante la misura dei nuovi tassi per i primi 20 anni, mentre il caso odierno riguarda un buono che non indicava neppure parziariamente quali sarebbero stati gli interessi corrisposti a termine.
Il motivo è fondato e va accolto.
La questione oggetto della presente impugnazione riguarda la disciplina normativa applicabile per la quantificazione degli interessi relativi all'ultimo decennio dei buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie Q/P,
emessi nel vigore del DM 13.6.1986 (nella specie il buono postale fruttifero è stato acquistato in data 9.1.1990, è stato emesso sul modulo della precedente serie “P” ma detta indicazione è stata cancellata con il timbro apposto che reca la dicitura relativa alla serie “Q”).
Il buono postale fruttifero oggetto in causa è stato istituito dal D.M. del 13
giugno 1986 del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28
giugno 1986 n. 148.
Tale Decreto all'articolo 4 ha disposto che “Con effetto dal 1° luglio 1986,
è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera
"Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle
tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente
dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo
dei buoni medesimi”.
Il successivo art. 5 ha aggiunto che “Sono, a tutti gli effetti, titoli della
nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con
la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i
buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi
ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla
parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore,
recante la misura dei nuovi tassi”.
Infine, l'art. 6 ha previsto che “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di
tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q",
compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero,
maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla
stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni
della serie "Q". Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al
30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si
applicheranno sul montante maturato a questa ultima data. I buoni di cui
al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione
degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al
secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo
gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto. Gli interessi sono
corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni”.
Le sopracitate disposizioni normative costituiscono pertanto la normativa applicabile ai buoni serie Q/P.
La giurisprudenza di legittimità è frequentemente intervenuta in materia di buoni postali fruttiferi: secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale “i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29
marzo 1973, n. 156, non sono titoli di credito, ma meri titoli di
legittimazione” (S.U. n. 13979/2007, S.U. n. 3963/2019).
Del pari, nella sentenza n. 3963 del 2019, resa a Sezioni Unite, la Suprema
Corte ha affermato che l'articolo 173 del codice postale è norma cogente,
operante secondo il congegno dell'articolo 1339 c.c. giacché altrimenti esso non potrebbe incidere sull'accordo negoziale delle parti;
inoltre,
quest'ultimo accordo avrebbe altrimenti forza di legge ai sensi dell'articolo 1372 c.c.; non rileva, infine, che il congegno che ha sostituito ab externo la misura degli interessi originariamente pattuiti operi per effetto di un provvedimento ministeriale, giacché esso ripete evidentemente la sua autorità dalla primaria fonte normativa.
A seguito della ricostruzione normativa e giurisprudenziale effettuata, la
Corte ritiene che anche il caso odierno, pur prendendo avvio da un'ipotesi fattuale in parte dissimile, debba essere risolto nel solco tracciato dalle quattro ordinanze gemelle della Corte di Cassazione del 4 febbraio 2022,
nn. 4384/2022; 4748/2022; 4751/2022; 4763/2022 a cui questa Corte di
Appello ormai da tempo si è conformata.
E' infatti pacifico nonché documentale che il buono postale fruttifero oggetto di causa, pur presentando la chiara e incontrovertibile apposizione della stampigliatura “Q” a fronte del titolo, non rechi alcun timbro a retro che indichi i nuovi tassi applicabili.
Cionondimeno ritiene il Collegio come tale mancata apposizione risulti irrilevante proprio alla luce dei principi di diritto affermati dalle ordinanze di cui supra.
Come affermato nelle citate pronunce e in quelle successive della SC (cfr.
nello stesso senso le successive Cass.
3.1.2023 n. 87; Cass.
4.1.2023 n.
122 ; Cass. 11.02.2023 n. 567), infatti, non può considerarsi conferente il richiamo (operato anche dal primo giudice) al principio dettato dalle
Sezioni Unite n. 13979/2007, né a diversa conclusione permette di giungere la successiva pronuncia delle Sezioni Unite n. 3963/2019.
Con quest'ultima pronuncia le Sezioni Unite hanno regolato il caso, invero differente, della modifica dei tassi di interesse previsti per i buoni della serie “P” ad opera del successivo d.m. 13.6.1986.
Parimenti, con quella del 2007 esse hanno regolato un'ipotesi diversa da quella che occupa il Collegio, trattandosi allora del diverso caso di buoni della serie “AB/AA” in cui , utilizzando buoni della Parte_1
precedente serie “AA”, aveva omesso ogni stampigliatura prescritta in ordine alla serie, rendendo così effettivamente impossibile per il risparmiatore ricondurre il buono alla effettiva serie di appartenenza,
ingenerando di fatto un legittimo, e del tutto incolpevole, affidamento. Al
Co riguardo la , con le predette ordinanze del 2022 ha affermato che
“…l'esigenza di tutela dell'affidamento, incolpevole beninteso,
certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti ad
una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non
manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse
desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e
condizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che
spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto
normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato ― per il
solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di
nuovi ― recasse l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie
«Q/P», tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso
un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente (… …) E
dunque non v'è nessuno spazio per applicare l'argomento svolto dalle
Sezioni Unite nel 2007, nel caso allora considerato, al caso, totalmente
diverso, oggi in esame.”
Secondo la Suprema Corte, infatti, “non sembra si possa seriamente
dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla
precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a
coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè
una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del
timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche
lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà
concludente, rilevante sul piano negoziale”. Peraltro, ha precisato la
Suprema Corte, “… al medesimo risultato si perviene attraverso l'impiego
delle regole di ermeneutica contrattuale. E cioè, la pretesa di far
discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie «Q», provvisoriamente emessi per
mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie
«Q/P», con la disciplina prevista per i buoni della serie «P», non ha alcun
fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei
principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della
lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'articolo 1362 c.c.,
giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q», e
l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie «Q»,
si applica anche alla serie «Q/P», di modo che sul documento viene
apposta la sigla «Q/P», ciò sta a testimoniare che l'applicazione della
disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa.”.
Ora, nel caso che occupa il Collegio il buono presenta incontrovertibilmente la stampigliatura “Q”, e non quella “Q/P”, essendo stata cancellata la indicazione “P” sia nella parte in alto a sinistra che in quella in basso a destra del buono, ed è stato sottoscritto nel vigore del d.m. 13.6.1986, di modo che, in ossequio ai predetti principi, alcun dubbio poteva insorgere in capo al risparmiatore in ordine a quale fosse la serie di appartenenza (serie Q e non P) e, conseguentemente, la normativa applicabile, e cioè l'art. 5 del citato d.m. 13.6.1986.
Pertanto, se nel caso di apposizione su un buono con la indicazione di
“Q/P” di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura,
perciò fisicamente inidoneo a coprirla integralmente e tale da lasciare apparentemente invariati i tassi spettanti dal 21esimo al 30esimo anno, la
Suprema Corte ha ritenuto “palesemente esclusa” l'applicabilità della disciplina dei “defunti” buoni della serie “P” in forza della preminente riconducibilità dei titoli alla serie “Q/P”, allora non si vede come, a maggior ragione nel caso di specie, possano applicarsi i tassi originari a fronte della inequivoca imputazione dei buoni alla serie “Q” (vd. timbro a fronte).
Si consideri poi che a seguito dell'efficacia cogente delle disposizioni disciplinanti la materia dei buoni postali fruttiferi (nello specifico art. 173
del D.P.R. n. 156/73, art. 4,5,6 D.M. 13 giugno 1986) non è poi rinvenibile in capo a alcun dovere informativo in ordine ai tassi Parte_1
di cui al d.m. 1986, poiché la conoscibilità da parte del risparmiatore di tali disposizioni normative consegue direttamente dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, avuto riguardo ai principi generali di autonomia contrattuale, e segnatamente al principio dell'art. 1322 c.c. secondo il quale “Le parti
possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti
imposti dalla legge e dalle norme corporative”, non Parte_1
avrebbe in alcun modo potuto disattendere, o eventualmente introdurre,
disposizioni difformi alla specifica disciplina prevista per i Buoni della serie Q o Q/P, perché ciò avrebbe finito per realizzare interessi non meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (data la difformità del trattamento conseguente rispetto a quello stabilito per le altre serie di buoni).
Né, infine, appare conferente il precedente di questa Corte n. 388/22 del
29.6.22 emesso nel proc. n.1294/19, che riguarda il ben diverso caso in cui i buoni, pur emessi dopo l'entrata in vigore del d.m. 13.06.1986,
riportavano la indicazione della serie “P” non essendo stato dall'ufficio apposto alcun timbro, né a fronte nè a tergo del titolo.
Per le considerazioni che precedono il motivo va, pertanto, accolto dovendo trovare applicazione al buono per cui è causa, anche per l'arco temporale compreso tra ventunesimo e trentesimo anno dall'emissione, i tassi di interesse previsti dal D.M. del 13 giugno 1986.
Con il secondo motivo di appello lamenta il Parte_1
riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284, VI comma, cc a decorrere dalla domanda giudiziale al saldo.
Sostiene che nella specie il mancato pagamento della somma dovuta in base al dm 13.6.1986 non è ad essa imputabile in quanto l'art. 208 del DPR
n. 256/1898 che disciplina il procedimento di rimborso dei titoli richiede come indispensabile la restituzione dei titoli originali e che la richiesta di sottoscrizione dei moduli in corrispondenza della dicitura “a saldo” non costituisce elemento idoneo a giustificare il rifiuto da parte del titolare del buono della somma offerta, trattandosi di mera dichiarazione di scienza volta ad attestare l'effettività dell'operazione e del quantum ricevuto dal cliente e non comporta alcuna limitazione del diritto di adire in un secondo momento le vie legali.
Aggiunge che il comma 4 dell'art. 1284 cc trova applicazione solo con riguardo alle obbligazioni che trovano la loro fonte genetica nel contratto e/o comunque nell'inadempimento contrattuale, mentre i rendimenti dei buoni postali fruttiferi sono previsti ex lege e nemmeno in astratto è possibile ipotizzare un previo accordo tra le parti interessate circa il saggio degli interessi.
Il motivo è infondato.
L'art. 208 del DPR n. 256/1989 che regolamenta la procedura per il rimborso dei buoni postali fruttiferi, sebbene preveda che il pagamento avvenga a fronte della restituzione dei titoli in originale quietanzati che invia poi al Ministero per poterne ottenere il rimborso, Parte_1
non impone il rilascio della quietanza a saldo e, quindi, non impedisce che essa possa essere rilasciata anche in acconto del maggior dovuto.
Inoltre la sottoscrizione della quietanza liberatoria “a saldo” chiesta da avrebbe reso quanto meno più gravoso l'onere probatorio del titolare Pt_1
del buono, in caso di contestazione della sua natura non già di semplice dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale (cfr. Cass.
21.2.2017 n. 44420; Cass. 19.5.2023 n. 21400) bensì di negozio di rinunzia o transazione.
Sotto il secondo profilo, rileva la Corte che sebbene i rendimenti siano stabiliti da decreti ministeriali, il rapporto che si instaura tra il risparmiatore e ha, senza dubbio, natura contrattuale (Cass. Parte_1
civ. SS. UU. 13979/2007; Cass. civ. SS. UU. 3963/2019; Cass. civ., sez. I
4761/2018; Cass. civ., sez I, 33033/2021), con conseguente applicabilità
dei principi sulla mora del debitore e sulla misura e decorrenza degli interessi moratori previsti dall'art. 1284 cc.
Il motivo va pertanto respinto.
In parziale riforma della sentenza impugnata, era Parte_1 pertanto tenuta al pagamento della minor somma di euro 28.914,06, oltre interessi dalla costituzione in mora alla data della proposizione della domanda giudiziale e di cui all'art. 1284, IV comma cc, da tale momento al saldo.
Per l'effetto, la va condannata a restituire la maggior somma CP_1
pagata da il 1.3.2023 (cfr. assegno postale in atti) in Parte_1
esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Quanto al regime di regolamentazione delle spese di lite, la riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite.
In ogni caso, si impongono alcune precisazioni che valgono per entrambi i gradi del giudizio.
La parte vittoriosa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (cfr. Cass. 1572/2018,
26918/2018).
Quanto alla compensazione, essa può essere disposta , oltre che nei casi in cui vi sia “soccombenza reciproca”, anche nelle ipotesi di “assoluta novità
della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n.
77 della Corte costituzionale – anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, e cioè altre sopravvenienze relative a questioni dirimenti o di “assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cassazione civile sez. VI,
10/04/2020, n.7782).
Ritiene il Collegio che avuto riguardo al contegno extraprocessuale e processuale tenuto dalle parti possa essere disposta la parziale compensazione delle spese.
L'appellante ha dedotto di avere dovuto agire anche per il riconoscimento della minore somma determinata in base agli interessi calcolati in conformità al d.m. 13 giugno 1986, avendole proposto di Parte_1
incassare la somma calcolata sulla base del D.M. previa sottoscrizione di una dichiarazione con la quale si impegnava a non avanzare alcuna maggior istanza in sede giudiziale;
tale somma, peraltro, non è stata giammai offerta quanto meno informalmente (art. 1220 cod.civ.) da
[...]
prima del giudizio, e sebbene essa abbia contestato solo i Parte_1
maggiori interessi pretesi, ha provveduto al pagamento della somma non contestata solo in forza della pronuncia di primo grado.
Alla luce di quanto sin qui esposto, il Collegio dispone la compensazione per metà delle spese di lite per ambo i gradi del giudizio e condanna la società al pagamento della restante metà, spese che si Parte_1
liquidano per l'intero applicando i parametri medi (ad eccezione della fase istruttoria per cui si liquidano i parametri minimi avuto conto all'effettiva attività svolta) del decreto ministeriale 147/22 (scaglione da 26.000,00 e
52.000,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata il Parte_1
19.01.2023 n. 98/2023:
- condanna al pagamento della minor somma di € Parte_1
28.914,06 a favore di oltre interessi legali dalla Controparte_1
costituzione in mora alla data della proposizione della domanda giudiziale e di cui all'art. 1284, VI comma, cc da tale ultima data al saldo;
-per l'effetto condanna a restituire a la Controparte_1 Parte_1
maggior somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art 1284, I comma, cc, dalla data del pagamento (1.3.2023) al saldo;
- compensa nella misura del 50% tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio e pone la residua parte a carico di ed in Parte_1
favore di , spese che, per l'intero, liquida in euro 1701,00 Controparte_1
per la fase di studio, euro 1204,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase istruttoria ed euro 2905,00 per la fase decisoria per il giudizio di primo grado, ed in euro 2058,00 per la fase di studio, euro 1418,00 per la fase introduttiva ed euro 1.523,00 per la fase istruttoria ed euro 3470,00
per la fase decisoria per il presente grado, oltre contributo unificato ove corrisposto, spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
NA NE PE NO