Art. 7.
Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in piu' dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.
Identico impegno assumono verso lo Stato i Consorzi agrari provinciali e la Federazione italiana dei consorzi agrari.
Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre la misura del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle aziende finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali le somme eventualmente riscosse in piu' dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.
Identico impegno assumono verso lo Stato i Consorzi agrari provinciali e la Federazione italiana dei consorzi agrari.