Sentenza 14 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di canoni di concessione di derivazione delle acque destinate al servizio idrico integrato, l'omogeneità di disciplina sul territorio nazionale prevista dall'art. 154, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 implica che la normativa secondaria di attuazione ha lo scopo di perseguire un'uniformità di tutela, intesa non già come pedissequa identità di criteri e canoni su tutto il territorio nazionale, ma come parità di trattamento "coeteris paribus" in relazione alla disponibilità e all'uso delle risorse idriche nei singoli ambiti territoriali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, reputando legittimi e conformi alla vigente normativa nazionale e regionale i criteri di determinazione della parte variabile della tariffa adottati dalla delibera del Consiglio provinciale di Pisa del 15 dicembre 2011, n. 99).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/01/2015, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente di Sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - rel. Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21561-2013 proposto da:
ACQUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 573 77, presso lo studio dell'avvocato BARNESCHI GIANLUCA, rappresentata e difesa dall'avvocato BIMBI LUIGI, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA DI PISA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo STUDIO LEGALE PANUNZIO E ROMANO, rappresentata e difesa dagli avvocati MORRONE CORRADO, ANTONIANI MARIA ANTONIETTA, ROMANO SALVATORE ALBERTO, SALVINI SILVIA, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
AUTORITÀ IDRICA TOSCANA;
REGIONE TOSCANA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 110/2013 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 04/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2014 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
uditi gli avvocati Luigi BIMBI, Corrado MORRONE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a Tribunale Superiore delle Acque pubbliche (AP) la società Acque s.p.a. - gestore del S.I.I. nella provincia di IS e titolare, per lo svolgimento di detta attività, di n. 42 concessioni nel territorio provinciale di IS, giusta convenzione a suo tempo stipulata con l'(ora soppressa) Autorità d'ambito Ottimale del luogo - ha impugnato la Delib. consiliare 15 dicembre 2011, n. 99 della provincia di IS (di seguito, brevemente, anche "la Provincia"), contenente modifiche al Regolamento per la gestione del demanio idrico provinciale (emanato dalla medesima Provincia in data 26.03.2009) nella parte relativa alla determinazione dei canoni di concessione di acque pubbliche, che, relativamente all'anno 2010, erano già stati oggetto di contestazione da parte della suddetta società con impugnazione innanzi al TRAP di Firenze della deliberazione di pagamento di Euro 353.737,96.
Nel contraddittorio della provincia di IS che ha resistito al ricorso, nonché della Regione Toscana e dell'Autorità Idrica della Toscana n. 2 Basso Valdarno, con sentenza n. 110 in data 04.06.2013, il AP - previa qualificazione dell'Autorità Idrica della Toscana quale interveniente ad adiuvandum - ha rigettato il ricorso con compensazione delle spese.
Il AP ha ritenuto infondate sia le censure di incompetenza della Provincia a dettare nuove regole sui canoni (per la considerazione che, in difetto di normativa nazionale di attuazione prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 154, comma 3 risulta adottabile, in applicazione del principio di sussidiarietà verticale ex art. 118 Cost. la regolamentazione locale, in forza della competenza assegnata alla Provincia dalla L.R. Toscana n. 91 del 1998, art. 14, lett. g e del disposto della L. n. 106 del 2011, art. 10, comma 14 che riserva alle Regioni di provvedere in materia di consumi di acqua diversa da quella idropotabile), sia le censure di eccessiva onerosità sopravvenuta della convenzione per inidoneità del gestore del SII a ridurre le perdite della rete preesistenti al suo subentro nella gestione nell'anno 2002, sia, infine, le doglianze afferenti l'asserita incongruità dei canoni, così come rivisti dalla delibera impugnata.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione le Acque s.p.a. svolgendo cinque articolati motivi.
Ha resistito la provincia di IS, depositando controricorso e deducendo l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso. Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte della Regione Toscana e dell'Autorità Idrica della Toscana.
Sono state depositate memorie da parte della soc. Acque e della provincia di IS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si impone preliminarmente una precisazione in ordine all'oggetto del contendere, dal momento che nel ricorso e nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. parte ricorrente continua a far riferimento, per quanto occorrer possa, alla Delib. Consiglio provinciale IS 26 marzo 2009, n. 34 di approvazione del regolamento per la gestione del demanio idrico, nonché alla Delib. Giunta provinciale IS 26 maggio 2009, di determinazione dei canoni di derivazione di acque pubbliche, sollecitandone l'annullamento. Invero, ad onta di siffatti richiami, il thema decidendum deve ritenersi esclusivamente circoscritto all'impugnativa della Delib. Consiglio provinciale IS 15 dicembre 2011, n. 99 contenente modifica al suddetto regolamento, segnatamente laddove ha sdoppiato la parte variabile della tariffa dei canoni in due voci, l'una basata sulla portata massima di acqua richiesta nel lungo periodo, l'altra in funzione della portata d'acqua che il concessionario reputa di utilizzare per ciascun anno, in modo da tener conto pure delle perdite dell'acqua prelevata. E ciò in quanto il AP, procedendo alla qualificazione della domanda ed evidenziando la tempestività dell'impugnazione (esclusivamente) con riguardo a quest'ultima delibera, ha ritenuto, con statuizione immune da censure sul punto, che, nonostante certe ambiguità espressive (soprattutto nell'epigrafe dell'atto), il ricorso non riguardasse la determinazione dei canoni concessori provinciali in quanto tali - e, cioè, il regolamento per l'intero - bensì soltanto la novella apportata al medesimo regolamento con la cit. Delib. n. 99 del 2011. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 117 Cost., comma 2, lett. e) ed s), commi 3 e 6 e dell'art. 118 Cost., comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 154, 170, 175 e 176, del D.M. 24 novembre 2000, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21, comma 20 (conv. in L. 12 luglio 2011, n. 106), della L.R. Toscana n. 91 del 1998, art. 14, lett. g) e artt.
12 e 13 bis (nel testo storico e in quello vigente) e della L.R. Toscana 28 dicembre 2011, n. 69, art. 27, dell'art. 15 preleggi;
nonché motivazione apparente;
e ciò in relazione al primo motivo di impugnazione proposto innanzi al AP (con cui erano stati censurati gli artt. 23 e 24 del regolamento per avere disatteso il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 154 e, in genere, la legislazione statale in materia di canoni di concessione per uso idropotabile) e al quarto motivo di impugnazione (con cui si era censurata la competenza in sè della provincia di IS, in relazione alla L.R. Toscana 28 dicembre 2011, n. 69, art. 27 nel testo all'epoca vigente e al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 154 comma 3 a disciplinare i canoni ad uso acquedottistico). In particolare, sotto il profilo della completezza della motivazione, la ricorrente si duole che il AP - nell'esaminare congiuntamente i suddetti motivi - abbia omesso di pronunciarsi su alcuni profili di impugnazione e, segnatamente: a) sul punto della perdurante validità delle previsioni attuative della L. n. 36 del 1994, art. 18 (con riguardo all'ammontare in concreto dei canoni di derivazione), b) sul mancato riconoscimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 154 quantomeno quali principi fondamentali della materia;
c) sul valore (quantomeno) di interpretazione autentica della L.R. Toscana n. 69 del 2011, art. 27. Mentre, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge, la ricorrente si duole: che il AP - nel rinvenire il fondamento della competenza provinciale nella L.R. Toscana n. 91 del 1998, art. 14, lett. g) che subdelegava alle province le funzioni attribuite alla Regione Toscana dal D.Lgs n. 112 del 1998 - non abbia considerato che la disposizione doveva intendersi riferita, alla luce della successiva normativa speciale statale (D.Lgs. n. 152 del 2006), alle materie dei canoni diverse da quelle contemplate dalla specifica disciplina statale;
che, inoltre, il AP, surrettiziamente assorbendo il primo motivo di ricorso nel quarto, abbia omesso di considerare che il costo della risorsa "acqua" costituiva una componente della tariffa del servizio e che ogni diversa disciplina delie tariffe invade le materie dell'ambiente e della tutela della concorrenza riservate allo Stato dall'art. 117 Cost., comma 2, lett. e) ed s), con la conseguenza che anche la potestà regolamentare deve ritenersi riservata in via esclusiva allo Stato. In particolare, contrariamente a quanto rilevato dal AP, il D.L. n. 70 del 2011, art. 10, comma 14 riserverebbe allo Stato (A.E.E.G.) la predisposizione del metodo tariffario per i servizi idrici valido in tutta Italia.
1.2. Il motivo di ricorso ripropone la tesi che ha costituito i filo conduttore dell'impugnazione e, in specie, del primo e quarto motivo, secondo cui per effetto dell'emanazione del T.U. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) - e segnatamente dell'art. 154 che "al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale" riserva allo Stato di fissare, per il tramite di decreti ministeriali, "i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza dell'acqua pubblica" - sarebbe venuto meno il potere di normazione secondaria della Provincia in relazione alla determinazione dei canoni di acque destinate al S.I.I.. In particolare l'impugnazione della delibera risulta essere stata articolata sia sotto il profilo della violazione di legge o dell'eccesso di potere (primo motivo di impugnazione), sia sotto il profilo dell'incompetenza in sè della Provincia, in difetto del previo intervento della Regione Toscana, previsto dallo stesso art. 154 (quarto motivo di impugnazione).
Orbene la tesi - sostanzialmente incentrata sull'assunto che la delibera impugnata, modificando la parte variabile del canone di derivazione, abbia inciso sulla tariffa relativa al servizio idrico integrato, intervenendo in una materia, qual è quella della tutela dell'ambiente e della concorrenza, riservata ex art. 118 Cost. all'esclusiva legislazione statale e, comunque, operando in difformità dai criteri fissati dalla legislazione statale - risulta, innanzitutto, inammissibile laddove, attraverso la congiunta censura di motivazione apparente e di omessa pronuncia, profila un deficit motivazionale su questioni di diritto;
è, altresì, infondata sotto il profilo della violazione di legge in relazione alla duplice contestazione dell'an e del quomodo del potere di normazione secondaria della Provincia;
è, infine, comunque indimostrata nei suoi presupposti fattuali, laddove profila che la novella abbia inciso sulla tariffa relativa ai servizi idrici, violando i principi fissati dall'art. 154 cit..
1.2.1. Sotto il primo profilo afferente la censura motivazionale - premesso che l'inadeguatezza delle ragioni giustificatrici della decisione può assumere rilievo solo con riguardo alla quaestio facti e non riveste, invece, alcuna autonomia se riferita a questioni di diritto, a fronte del potere del giudice di legittimità di procedere direttamente alla loro sostituzione, integrazione o correzione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2 (ex plurimis: Cass., Sez. un., 10 gennaio 2003, n. 261) - si osserva, innanzitutto, che la tecnica espositiva seguita dal AP, allorché ha "accorpato" l'esame del primo e del quarto motivo di impugnazione, è consequenziale alla stretta connessione, se non anche alla ripetitività delle censure a sostegno dell'uno e dell'altro motivo (confermata anche dai contenuti di quello all'esame) e, comunque, non è andata a discapito della completezza e, soprattutto, della correttezza del percorso argomentativo.
In realtà la censura di motivazione apparente - come quella analoga svolta anche con il secondo e il quinto motivo - è esclusivamente funzionale a riproporre in questa sede i medesimi motivi di impugnazione, già esaminati dal AP sotto tutti gli aspetti rilevanti nel caso specifico.
In disparte si osserva che, ove la denuncia di motivazione apparente intendesse profilare un vizio di omessa pronunzia su una domanda - così come più punti dell'articolato motivo di ricorso all'esame lascerebbero intendere - ricorrerebbe un'ulteriore ragione di inammissibilità; ciò in quanto la violazione dal principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 204, comma 2 (T.U. delle acque), costituente disciplina speciale applicabile nel caso che ci occupa per il rinvio recettizio al codice previgente, è deducibile non già con ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione, previsto dagli artt. 200-202 del medesimo T.U., bensì con l'istanza di rettificazione rivolta al medesimo Tribunale superiore, (cfr. ex plurimis Cass. Sez. un. 10 settembre 2009, n. 19448).
1.2.2. Sotto l'altro profilo della violazione di legge, si osserva che la decisione impugnata segue un percorso logico-giuridico ineccepibile, evidenziando, con riguardo alla contestata legittimazione della Provincia a provvedere alla modifica regolamentare, da un lato, l'insussistenza di una premessa indispensabile della tesi di parte ricorrente - e, cioè, la mancanza, all'epoca dell'emanazione della contestata delibera, dei decreti ministeriali attuativi previsti dall'art. 154 cit. - e, dall'altro lato, la genericità del dato testuale emergente dall'art. 154 cit., che non distingue tra i diversi tipi di uso della risorsa idrica;
con la duplice conseguenza, che, da un lato, non poteva ritenersi venuta meno la competenza gestionale, in virtù del criterio di sussidiarietà verticale, degli enti locali (nella specie, della Provincia, avuto riguardo alla specifica competenza ad essa attribuita dalla L.R. Toscana n. 91 del 1998, art. 14, lett. g in materia di gestione del demanio idrico e, in specie, nella regolazione dei canoni di concessione, riguardata anche alla luce della L. n. 70 del 2011, art. 10) e, dall'altro, che legittimamente la Provincia, almeno in assenza del continuum normativo previsto dall'art. 154 cit., non riconosceva al gestore del S.I.I., solo per questo suo compito, un trattamento più favorevole di quello che la norma statale gli assegnerebbe.
Contrariamente a quanto opinato da parte ricorrente, la decisione impugnata non contrasta con la riconducibilità della disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 154, almeno in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e della concorrenza, e, quindi, a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, atteso che - ferma e indiscussa la mancata emanazione all'epoca della contestata delibera dei decreti ministeriali, previsti dal T.U. n. 152 del 2006, art. 154 - essa risulta coerente con un sistema avanzato di ripartizione di competenze tra Stato ed enti locali territoriali, in ragione del quale sono conservati al primo, nell'ambito delle suindicate competenze legislative esclusive, la funzione di fissare livelli uniformi di tutela dell'ambiente, assicurando nel contempo l'equilibrio economico-finanziario della gestione e l'efficienza ed affidabilità del servizio, mentre resta ai secondi la gestione degli interventi sul territorio, alla stregua del principio di sussidiarietà verticale attinente al riparto fra i diversi livelli di governo dell'esercizio delle funzioni amministrative.
1.2.3. Sotto l'ultimo profilo sopra evidenziato, dell'assertività degli assunti a sostegno della tesi difensiva, si osserva che le deduzioni della ricorrente, in punto di difformità della novella ai principi fissati dalla norma cit., si infrangono contro l'ineccepibile rilievo svolto nella sentenza impugnata, in ragione del quale l'uniformità della tutela, che è lo scopo della normazione secondaria, non implica pedissequa identità di criteri e canoni su tutto il territorio nazionale, ma parità di trattamento coeteris paribus in relazione alla disponibilità e all'uso concreto di tali risorsa nei singoli ambiti territoriali, nonché contro l'ulteriore considerazione della legittimità rebus sic stantibus della tariffa anche nei confronti del gestore del S.I.I.; e ciò sia per quanto riguarda l'assenza di riduzioni della tariffa nei confronti del gestore in quanto tale (posto che depurare le acque reflue in modo che abbiano le caratteristiche previste dalla legge non equivale a restituire le acque all'ambiente, con le medesime caratteristiche di quelle prelevate, secondo il rigoroso criterio qualitativo previsto dall'art. 154 cit., comma 3), sia per quanto riguarda la previsione di riduzioni al gestore che adotti accorgimenti per la restituzione e il riuso dell'acqua (trattandosi di previsione perfettamente coerente con l'obiettivo di abbattimento dei costi ambientali, ancorché il livello minimo di riduzione non risulti prefissato per l'assenza dei decreti attuativi). In definitiva il motivo di ricorso va rigettato.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 152 del 2006, artt. 149 e 151 e dell'art. 2051 cod. civ., nonché motivazione apparente in relazione al secondo motivo di impugnazione (con cui si era censurato l'illogicità e irragionevolezza delle previsioni di cui all'art. 24 co. 4 e segg. del regolamento per la gestione del demanio idrico della provincia di IS). Al riguardo parte ricorrente si duole che il AP - nel rigettare il rilievo di inesigibilità per il gestore dell'obbligo di ridurre le perdite di rete idrica per impianti costruiti da precedenti gestori - abbia fatto leva, da un lato, sulla considerazione che Acque s.p.a., aveva assunto il servizio nello stato di fatto in cui si trovavano gli impianti (accettandolo, a quanto risultava, senza riserve e, quindi, assumendone le relative responsabilità) e, dall'altro, sul rilievo che era la stessa convenzione di affidamento ad imporre l'obbligo di miglioramento della rete idrica, considerato anche ai fini della tariffa;
e ciò senza considerare che l'obbligo nei confronti dell'Autorità di Ambito sussisteva nei limiti dei programmi e delle risorse all'uopo stanziate dal piano d'ambito e che dalla responsabilità civilistica ex art. 2051 cod. civ. non può derivare una responsabilità ambientale.
2.1. Anche il presente motivo non merita accoglimento. Richiamato quanto appena rilevato sub 1.2.3. in ordine alla legittimità (rebus sic stantibus) delle agevolazioni previste, si rileva che il motivo, sostanzialmente ripetitivo di censure già adeguatamente valutate, non attinge la ratio della decisione impugnata, laddove, lungi dal profilare una responsabilità del gestore ex art. 2051 cod. civ., evidenzia come - anche a prescindere dall'impugnato regolamento - la ricorrente fosse impegnata, in forza della convenzione di affidamento del S.I.I. a perseguire il miglioramento costante dell'efficienza della rete idrica;
in tal modo correttamente inferendone la conferma che l'onere di riduzione delle perdite non era ne' impossibile da raggiungere, ne' tantomeno irrilevante sotto l'aspetto ambientale e finanziano.
3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione (sotto altro profilo) del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 154 e del R.D. n. 1775 del 1933, artt. 35 e 40 nonché dell'art. 15
preleggi in relazione al terzo motivo di impugnazione (con il quale si era censurato l'art. 23, commi 9 e 9 bis del regolamento provinciale, nella parte in cui determinata, la cd. parte variabile del canone in relazione al volume annuo concesso, anziché al volume effettivamente prelevato). A parere della ricorrente la decisione impugnata - richiamando le norme di cui al R.D. n. 1775 del 1933, artt. 35 e 40 in ragione delle quali il canone annuo è commisurato alla portata concessa e non a quella effettivamente prelevata - avrebbe omesso di confrontarsi con la portata innovativa del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 154 in ragione del quale la determinazione del canone non può prescindere da un criterio che consenta di "misurare" la risorsa effettivamente prelevata.
3.1. Il motivo non merita accoglimento.
Innanzitutto si osserva che il precedente di queste Sezioni Unite (n. 15234/2009) richiamato da parte ricorrente non è pertinente al caso di specie perché riferito alle concessioni idroelettriche;
in ogni caso la decisione impugnata non contrasta con i principi, affermati nella cit. sentenza, dell'onerosità della concessione e della proporzionalità del canone all'effettiva entità dello sfruttamento delle risorse pubbliche, posto che la ratio decidendi si rinviene nel rilievo che il concessionario ha la totale disponibilità della portata d'acqua che gli è stata concessionata e nell'ulteriore considerazione che l'onerosità della concessione implica sempre il corrispettivo per l'utilità in sè retraibile dalla concessione (per l'appunto, corrispondente alla complessiva portata d'acqua riconosciuta in via esclusiva al gestore) e non già per l'uso che il titolare faccia di questa di volta in volta.
È appena il caso di aggiungere che il principio dell'onerosità della concessione non è stato abbandonato e, comunque, non è in contrasto con il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 154 cit.. 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 149, 151, 153 e 154, del D.L. 13 maggio 2011, art. 10, comma 14 (conv. in L. 12 luglio 2011, n. 106) e dell'art. 1467 cod. civ., nonché del D.M. 24 novembre 2000 in relazione al quinto motivo di impugnazione (con il quale era stato invocata l'alterazione del principio di raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario che presidia la gestione del servizio idrico integrato). Parte ricorrente deduce, ai riguardo, che il canone del servizio non costituisce una componente tariffaria, con la conseguenza che l'aumento del primo, non essendo recuperabile in tariffa, viene ad aggiungersi al costo di concessione, con evidente alterazione dell'equilibrio economico finanziario che deve presiedere alla gestione del servizio;
si duole, quindi, che il AP, nonostante il riconoscimento, in fatto, delle deduzioni di essa ricorrente, abbia escluso che le previsioni normative e convenzionali sopra menzionate siano opponibili alla Provincia. In particolare non sarebbe fondato il richiamo alle previsioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 153, comma 1 in ragione del quale gli oneri previsti dalla concessione gravano sul gestore del SII, trattandosi di oneri che al momento della concessione erano regolati dal D.M. 24 novembre 2000 e che, quindi, non erano previsti in tale entità.
4.1. Anche il presente motivo non merita accoglimento. Innanzitutto la tesi, di un'eccessiva onerosità sopravvenuta degli oneri assunti con la convenzione regolante la concessione del S.I.I. - a parte gli inammissibili profili di novità per il riferimento al D.M. 24 novembre 2000 - è assolutamente indimostrata e non risulta, affatto, convalidata dal AP, laddove si limita ad osservare "sotto un profilo meramente materiale, il canone di concessione imposto dalla provincia intimata costituisce) a sua volta un onere aggiuntivo".
In ogni caso il motivo non infirma la ratio decidendi imperniata sul rilievo che il rapporto intercorrente tra Acque e AATO è estraneo alla Provincia e ad essa non opponibile e che (quale che fossero le clausole dedotte nella convenzione con l'AATO) i rimedi contro la paventata situazione avrebbero dovuto trovare soluzione nell'ambito di tale rapporto e non già nei confronti della Provincia, tenuto conto anche della gratuità dell'uso delle infrastrutture prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 153. 5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 149, 151, 153 e 154, del D.L. 13 maggio 2011, art. 10, comma 14 (conv. in L. 12 luglio 2011, n. 106) in relazione al sesto motivo di ricorso (con cui si erano censurate le previsioni regolamentari per alterazione del principio di "unitarietà" e "corri spetti vita" della tariffa, conseguente alla lamentata impossibilità di una "revisione tariffaria" in dipendenza dell'aumento del canone di concessione). Secondo il ricorrente il AP - affermando che il canone di concessione evidentemente s'incorpora nella struttura della tariffa del SII - avrebbe fornito una motivazione apparente dal momento che sarebbe vero il contrario;
osserva, in particolare, che - come osservato dal TRAP di Firenze nel giudizio relativo alla richiesta di pagamento - il canone di derivazione non è remunerato dalla tariffa del SII di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 10, comma 14, lett. c) e d).
5.1. Il motivo non merita accoglimento.
Richiamate le considerazioni sopra svolte in ordine all'irrilevanza della censura di motivazione apparente, si osserva che non sussistono neppure le dedotte violazioni di legge e segnatamente la violazione dei principi di uguaglianza e universalità nei confronti degli utenti del servizio idrico assunta da parte ricorrente. Invero il motivo, sostanzialmente ripetitivo di una censura già stigmatizzata dal AP per il tenore non perspicuo, elude l'argomento centrale della decisione al riguardo, laddove si evidenzia che non è prefigurabile alcuna violazione dei suddetti principi nei confronti degli utenti del servizio idrico residenti fuori della provincia di IS;
e ciò perché, se ai non residenti viene emunta acqua attinta nella stessa provincia, il costo (per il gestore del S.I.I.) della concessione peserà come per i residenti, mentre, se ai non residenti dovesse essere conferita acqua emunta altrove rispetto alla provincia di IS, si applicherebbero canoni diversi.
L'affermazione è, del resto, immediatamente correlata all'altra, anch'essa ineccepibile, per cui uniformità della tutela delle risorse idriche non vuoi dire identità di criteri e canoni, bensì uguaglianza di trattamento a parità di risorse e usi. In definitiva la decisione resiste alle critiche di parte ricorrente, per cui il ricorso va rigettato.
La complessità e la novità delle questioni, già evidenziate dal AP, inducono anche in questa sede a compensare per l'intero tra le parti le spese processuali.
La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - cd. altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2015