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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:31 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
BLASI CA MARIA, Relatore
EO OL, DI
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6469/2022 spedito il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 565/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 09/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJKM001502 IVA-ALTRO 2009
- sull'appello n. 186/2023 depositato il 11/01/2023 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 565/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 09/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJKM001502 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato la ricorrente, in qualità di erede di Nominativo_1, si opponeva all'avviso di accertamento in epigrafe, concernente la mancata dichiarazione per il periodo d'imposta 2009 di redditi da fabbricati derivanti da contratti di locazione, deducendo:
- la risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. per clausola risolutiva espressa;
- la risoluzione del contratto a seguito di diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civ..
L'ente accertatore si costituiva tempestivamente rilevando l'infondatezza del ricorso.
Con sentenza n. 1322/2015 la CTP di Latina dichiarava la propria incompetenza per territorio ma, a seguito di appello dell'ente accertatore, la CTR del Lazio con sentenza 7347/2019 riformava la detta sentenza di primo grado e dichiarava la competenza della CTP di Latina.
In sede di riassunzione venivano ribadite le difese delle parti.
La sentenza qui impugnata respingeva il ricorso e compensava le spese tra le parti.
La contribuente proponeva dapprima appello cartaceo, iscritto con il n. RGA 6469/2022, reiterandolo poi in forma digitale, iscritto con il n. RGA 186/2023. Motivi di appello
- In via preliminare, nullità della sentenza per mancata partecipazione del ricorrente - regolarmente costituito
- all'udienza (pubblica o da remoto) per la trattazione del ricorso RGR 281/2020
- Nullità della sentenza per falsa applicazione della legge, con riferimento alla parte della motivazione dove si precisa che "la diffida ad adempiere e la clausola risolutiva espressa non sono atti che determinano il venire meno del contratto di locazione non risultando di per se comprovato l'inadempimento del conduttore"
- Nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione riguardante il computo dei giorni utili alla determinazione della maggiore imposta accertata.
Chiede l'annullamento della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
In via preliminare, l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità dell'appello notificato alla Direzione Provinciale il
27/12/2022, oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata avvenuto in data 9 maggio
2022 (art. 327 c.p.c.).
Ribatte inoltre punto su punto alle contestazioni dell'appellante e chiede il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Memoria dell'appellante
Ribadisce che il ricorso è tempestivo e che la sentenza è nulla;
comunica l'adesione alla definizione delle liti pendenti e chiede l'estinzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente riunire il giudizio RGA 6469/2022, basato sulla documentazione acquisita in forma cartacea, con l'omologo RGA 186/2023, in versione digitale.
Parte contribuente chiede nella memoria illustrativa del 28/11/2025 che venga dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art 46 D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546, disponendo la compensazione delle spese di lite, in quanto nelle more del giudizio ha aderito alla procedura di definizione delle liti pendenti prevista dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197 art. 1 commi da 186 a 202.
Dal fascicolo risulta che la domanda di definizione è stata inviata telematicamente in data 2/10/2023; il relativo pagamento delle somme dovute è stato regolarmente effettuato.
All'odierna udienza di trattazione le parti concordi hanno peraltro confermato che vi è stata la definizione agevolata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sez. 11
- visto l'art. 46 D.Lgs 546/92
- riuniti i giudizi RGA 6469/2022 e RGA 186/2023
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese a carico di chi le ha anticipate. Il DI estensore
LU MA BL
Il Presidente Franco Lunerti
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:31 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
BLASI CA MARIA, Relatore
EO OL, DI
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6469/2022 spedito il 12/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 565/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 09/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJKM001502 IVA-ALTRO 2009
- sull'appello n. 186/2023 depositato il 11/01/2023 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 565/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 09/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJKM001502 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato la ricorrente, in qualità di erede di Nominativo_1, si opponeva all'avviso di accertamento in epigrafe, concernente la mancata dichiarazione per il periodo d'imposta 2009 di redditi da fabbricati derivanti da contratti di locazione, deducendo:
- la risoluzione del contratto di locazione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. per clausola risolutiva espressa;
- la risoluzione del contratto a seguito di diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civ..
L'ente accertatore si costituiva tempestivamente rilevando l'infondatezza del ricorso.
Con sentenza n. 1322/2015 la CTP di Latina dichiarava la propria incompetenza per territorio ma, a seguito di appello dell'ente accertatore, la CTR del Lazio con sentenza 7347/2019 riformava la detta sentenza di primo grado e dichiarava la competenza della CTP di Latina.
In sede di riassunzione venivano ribadite le difese delle parti.
La sentenza qui impugnata respingeva il ricorso e compensava le spese tra le parti.
La contribuente proponeva dapprima appello cartaceo, iscritto con il n. RGA 6469/2022, reiterandolo poi in forma digitale, iscritto con il n. RGA 186/2023. Motivi di appello
- In via preliminare, nullità della sentenza per mancata partecipazione del ricorrente - regolarmente costituito
- all'udienza (pubblica o da remoto) per la trattazione del ricorso RGR 281/2020
- Nullità della sentenza per falsa applicazione della legge, con riferimento alla parte della motivazione dove si precisa che "la diffida ad adempiere e la clausola risolutiva espressa non sono atti che determinano il venire meno del contratto di locazione non risultando di per se comprovato l'inadempimento del conduttore"
- Nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione riguardante il computo dei giorni utili alla determinazione della maggiore imposta accertata.
Chiede l'annullamento della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.
Controdeduzioni
In via preliminare, l'Ufficio eccepisce l'inammissibilità dell'appello notificato alla Direzione Provinciale il
27/12/2022, oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata avvenuto in data 9 maggio
2022 (art. 327 c.p.c.).
Ribatte inoltre punto su punto alle contestazioni dell'appellante e chiede il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Memoria dell'appellante
Ribadisce che il ricorso è tempestivo e che la sentenza è nulla;
comunica l'adesione alla definizione delle liti pendenti e chiede l'estinzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente riunire il giudizio RGA 6469/2022, basato sulla documentazione acquisita in forma cartacea, con l'omologo RGA 186/2023, in versione digitale.
Parte contribuente chiede nella memoria illustrativa del 28/11/2025 che venga dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art 46 D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 546, disponendo la compensazione delle spese di lite, in quanto nelle more del giudizio ha aderito alla procedura di definizione delle liti pendenti prevista dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197 art. 1 commi da 186 a 202.
Dal fascicolo risulta che la domanda di definizione è stata inviata telematicamente in data 2/10/2023; il relativo pagamento delle somme dovute è stato regolarmente effettuato.
All'odierna udienza di trattazione le parti concordi hanno peraltro confermato che vi è stata la definizione agevolata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sez. 11
- visto l'art. 46 D.Lgs 546/92
- riuniti i giudizi RGA 6469/2022 e RGA 186/2023
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
spese a carico di chi le ha anticipate. Il DI estensore
LU MA BL
Il Presidente Franco Lunerti