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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 267/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2974/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004004174000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004004174000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004004174000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004004174000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione Calabria per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020249004004174/00 contenente le seguenti cartelle di pagamento n. 03020180002880109000 emessa a titolo tasse auto anni 2013/2014; n.
03020220004722746000emessa a titolo tassa automobilistica anni 2017/2018. Al riguardo ha eccepito intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa impositiva – mancata notifica atti prodromici;
non debenza delle somme iscritte a ruolo. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituito il concessionario Agenzia delle Entrate riscossione che ha contestato i motivi di ricorso in quanto manifestamente infondati in fatto e in diritto. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione, la Corte osserva.
La cartella di pagamento n. 03020180002880109000 risulta essere stata oggetto di decisione da parte della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Catanzaro che con sentenza n. 954/2024 depositata in data
09.05.2024 ha annullato la pretesa impositiva. Decisione passata in giudicato. Pertanto, la pretesa incorportata nella cartella suindicata va dichiarata nulla.
Mentre la cartella di pagamento n. 03020220004722746000 risulta essere stata notificata in data 04.09.2022, senza che in ordine a ciò è stata proposta opposizione di sorta. In conseguenza di ciò, la pretesa è da ritenersi legittima, atteso che tra la data di notifica della cartella e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non è trascorso il termine triennale ovvero non sono stati notificati nel medio tempore atti interruttivi della prescrizione. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. L'accoglimento parziale del ricorso comporta la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro sez.
4- Giudice Monocratico, cosi provvede: accoglie parzialmente il ricorso dichiarando nulla la cartella n. 03020220004722746000. Rigetta nel resto spese compensate. Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 26.01.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio Maccarone
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2974/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004004174000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004004174000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004004174000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004004174000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 118/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione Calabria per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020249004004174/00 contenente le seguenti cartelle di pagamento n. 03020180002880109000 emessa a titolo tasse auto anni 2013/2014; n.
03020220004722746000emessa a titolo tassa automobilistica anni 2017/2018. Al riguardo ha eccepito intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa impositiva – mancata notifica atti prodromici;
non debenza delle somme iscritte a ruolo. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituito il concessionario Agenzia delle Entrate riscossione che ha contestato i motivi di ricorso in quanto manifestamente infondati in fatto e in diritto. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione, la Corte osserva.
La cartella di pagamento n. 03020180002880109000 risulta essere stata oggetto di decisione da parte della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Catanzaro che con sentenza n. 954/2024 depositata in data
09.05.2024 ha annullato la pretesa impositiva. Decisione passata in giudicato. Pertanto, la pretesa incorportata nella cartella suindicata va dichiarata nulla.
Mentre la cartella di pagamento n. 03020220004722746000 risulta essere stata notificata in data 04.09.2022, senza che in ordine a ciò è stata proposta opposizione di sorta. In conseguenza di ciò, la pretesa è da ritenersi legittima, atteso che tra la data di notifica della cartella e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non è trascorso il termine triennale ovvero non sono stati notificati nel medio tempore atti interruttivi della prescrizione. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. L'accoglimento parziale del ricorso comporta la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro sez.
4- Giudice Monocratico, cosi provvede: accoglie parzialmente il ricorso dichiarando nulla la cartella n. 03020220004722746000. Rigetta nel resto spese compensate. Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 26.01.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio Maccarone