Decreto cautelare 31 dicembre 2025
Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 29/01/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00181/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02132/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2132 del 2025, proposto da CDC Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Novi Velia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
dell'ordinanza prot. n. 7445/2025 n. 26 del 28 ottobre 2025, emessa dal Sindaco del Comune di Novi Velia, avente ad oggetto la revoca delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di protezione civile n. 26 del 24 dicembre 2024 e n. 27 del 27 dicembre 2024, con le quali lo stesso Sindaco, a seguito dell'evento idrogeologico occorso il 24 dicembre 2024, aveva disposto misure cautelari a salvaguardia della pubblica e privata incolumità lungo la Strada Ponte Torna - Frazione Monte Sacro, con divieto dell’attività di ristorazione presso l'immobile commerciale denominato "La Montanara";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Novi Velia, del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Salerno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile;
Visto il decreto monocratico presidenziale n. 588/2025 del 31.12.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa NA SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso
che tra il 23.12.2024 e il 24.12.2024, a seguito di un grave fenomeno franoso occorso in una zona del Comune di Novi Velia, che ha interessato l’area in cui è insediato il ristorante denominato “La Montanara”, di cui risulta titolare la “CDC GROUP S.r.l.”, sono stati adottati dal Sindaco di quel Comune, nell’ambito delle funzioni di protezione civile a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, due provvedimenti contingibili e urgenti (n. 26 del 24.12.2024 e n. 27 del 27.12.2024) con cui è stata disposta l’interdizione del traffico veicolare e pedonale della Strada comunale Ponte Torna – Frazione Monte Sacro nel tratto compreso tra la centrale idroelettrica e la Frazione Monte Sacro, in entrambi i sensi di marcia, nonché l’interdizione dell’accesso e delle attività presso il citato locale “La Montanara”, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza del pendio sovrastante il medesimo locale;
che, con ordinanza n. 26 - prot. n. 7445/2025 – del 28.10.2025, sulla scorta di relazione tecnica attestante la riduzione del rischio, le suddette ordinanze interdittive n. 26/2024 e n. 27/2024, sono state revocate, impartendo contestualmente ai privati e, dunque, alla società deducente, una serie di prescrizioni configurate come “condizioni” del provvedimento revocatorio;
che, ritenendo illegittimo il provvedimento del Sindaco di Novi Velia n. 26/2025 - in quanto violativo delle disposizioni in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, nonché viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, deficit motivazionale nonché per illogicità ed irragionevolezza - la società ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione;
Considerato
che il ricorso è affidato a plurime ed articolate censure sostanzialmente volte a teorizzare l’illegittimità del provvedimento gravato per aver con esso il Sindaco di Novi Velia revocato in autotutela le precedenti ordinanze interdittive n. 26/2024 e n. 27/2024, pur permanendo la situazione di grave pericolo che aveva indotto all’adozione delle stesse e senza che nelle more sia stata eseguito alcun intervento risolutivo ma solo interventi di somma urgenza - con la rimozione del terreno franato e la realizzazione di un fosso di guardia – che non modificherebbero la vulnerabilità e l’esposizione dell’area al rischio di dissesto idrogeologico;
che in data 02.01.2026 si è costituito il Comune di Novi Velia;
che in data 22.01.2026 si sono altresì costituite le Amministrazioni statali - Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Interno - chiedendo di essere estromesse dal giudizio ed evidenziando come, non essendo stata dichiarata emergenza di livello nazionale in relazione agli eventi franosi descritti, le attività amministrative contestate con l’odierno gravame siano da ricondurre esclusivamente alla sfera di competenze del Comune di Novi Velia, e neppure in parte a quella delle Amministrazioni statali;
Rilevato
che, con decreto presidenziale n. 588/2025 del 31.12.2025, è stata disposta la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza sindacale avversata, con la seguente motivazione: “ ritenuto, ad una prima sommaria delibazione: quanto al requisito del fumus boni iuris, che le censure dedotte si prestano ad una prognosi favorevole, sia il profilo sostanziale che procedimentale, palesandosi un deficit istruttorio circa le condizioni di rischio idrogeologico dell’area posta a monte del ristorante gestito dalla società ricorrente, la quale non è stata peraltro posta in grado di interloquire con l’Autorità amministrativa, ancorché sia stata individuata quale destinataria di atipici obblighi di facere senza peraltro la fissazione di un termine finale; quanto al periculum in mora, che nelle more della camera di consiglio destinata all’esame collegiale di questa Sezione (nonché dell’espletamento della perizia tecnica nel procedimento di accertamento tecnico preventivo già instaurato innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania con R.G. 223/2025), appare maggiormente rispondente al principio di precauzione ed al canone di comune prudenza mantenere l’assetto determinato con le ordinanze (n. 26 del 24 dicembre 2024 e n. 27 del 27 dicembre 2024) oggetto di revoca ”;
che, con memoria del 22.01.2026, il Comune resistente ha rappresentato che in data 15.01.2026, è stata emessa dal Sindaco di Novi Velia l’ordinanza sindacale n. 2/2026 (depositata agli atti di causa), con la quale è stata annullata in autotutela la gravata ordinanza n. 26 del 28.10.2025 e che, con nota prot. 386 del 19.01.2026, è stata altresì data comunicazione al sig. MA IC (proprietario della struttura) ed alla «CDC GROUP S.r.l.» (titolare dell’attività di ristorazione), del’“ l’avvio del procedimento diretto all’adozione di un’ordinanza “sostitutiva” con la quale, in relazione all’area interessata dall’evento franoso verificatosi nella notte fra il 23 e il 24 dicembre 2024, disporre una diversa e più attenuata misura di tutela della pubblica e privata incolumità rispetto a quella disposta con le ordinanze n. 26 del 24 dicembre 2024 e n. 27 del 27 dicembre 2024 ”;
Ritenuto
che, a cagione di detta sopravvenienza, confermata dalla parte ricorrente con memoria del 23.01.2026, il Collegio non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame, per sopravvenuto difetto di interesse in capo alla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
che, alla luce della tempestività con cui la civica amministrazione è intervenuta per porre rimedio alla situazione sopradescritta ed oggetto di causa, possano compensarsi le spese di lite, al netto del contributo unificato da porre a carico del Comune di Novi Velia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede staccata di Salerno, (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese del giudizio.
Condanna il Comune di Novi Velia al rimborso del contributo unificato, con attribuzione al difensore della società ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI SO, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
NA SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA SA | PI SO |
IL SEGRETARIO