Art. 1.
A valere sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera d) dell'art. 2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30 ottobre 1956 (integrato con gli scambi di Note 7 gennaio 1957, 28 gennaio 1 febbraio 1957, 26 marzo 1957 e 2 aprile 1957) e' autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 15.875 di lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38 .
A valere sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera d) dell'art. 2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30 ottobre 1956 (integrato con gli scambi di Note 7 gennaio 1957, 28 gennaio 1 febbraio 1957, 26 marzo 1957 e 2 aprile 1957) e' autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 15.875 di lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38 .