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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/12/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RGAC 3332/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 10/12/2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.3332/2025, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CERRITO PAOLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-ricorrente
E
Controparte_1
[...]
, in persona
[...] del legale rappresentante p.t., rappresentato in giudizio a mezzo di propri funzionari, giusta delega da parte dell'Avvocatura dello Stato, giusta procura in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. ha Parte_1 convenuto in giudizio il , in Controparte_1 persona del p.t.- e ha chiesto in via cautelare di “In via CP_2 principale, il diritto della ricorrente alla nomina in ruolo nel profilo di Assistente Amministrativo nell'anno scolastico 2024/2025 con pari diritto al trattenimento in servizio sino al compimento di anni 70 o comunque sino al raggiungimento dei contributi minimi per la pensione, con condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli adempimenti necessari alla suddetta nomina in ruolo con decorrenza dal 1.9.2024; In via subordinata e riservato gravame, il diritto di essere mantenuta/ re-inserita a pieno titolo nella Graduatoria ATA 24 mesi ( ex art. 554 del DLGS 297 del 1994) nel profilo di Assistente Amministrativo, Provincia di con posizione CP_1
e punteggio ad essa spettanti in base al BANDO, con condanna dell'Amministrazione resistente ad effettuare il suddetto inserimento con ogni conseguenza giuridica, ivi compresa la stipula dei contratti a tempo determinato spettanti alla ricorrente secondo il punteggio di graduatoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- di appartenere al Personale ATA (precario), profilo di Assistente Amministrativo;
- di aver compiuto 67 anni in data 26 febbraio 2025;
- che è stata regolarmente e utilmente inserita, dall'anno scolastico 2022/2023 sino all'anno scolastico 2024/2025, nella graduatoria permanente 24 mesi – ex art. 554 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994 utile sia per le nomine in ruolo che per le nomine a tempo determinato - della Provincia di Frosinone, profilo di assistente Amministrativo, in posizione n. 8 con punti 38,5 (come da stralcio della Graduatoria a.s. 2024/2025 pubblicata il 22 agosto 2024 - doc. n.1-);
- che in virtù della sua posizione nella graduatoria di cui sopra ha lavorato con incarichi a tempo determinato nel profilo di Assistente Amministrativo negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2024, 2024/2025 (stato matricolare – doc. n. 2 -);
- che in data 15 maggio 2025 ha presentato in forma cartacea in quanto il sistema informatico non le ha permesso l'invio telematico, formale e tempestiva domanda di aggiornamento della suddetta graduatoria ATA 24 mesi per l'anno scolastico 2025/2026 (doc.ti nn. 3 e 4) ai sensi del Bando D.M. n. 484 del 17 aprile 2025 (doc. n.5);
- che la ricorrente, poi, in data 21 maggio 2025 ebbe anche a segnalare, via pec, di avere inviato la domanda di aggiornamento in forma cartacea evidenziando quindi il suo diritto alla permanenza in graduatoria al fine di raggiungere la contribuzione utile per la pensione ed allegando la documentazione dell'INPS (doc. n. 6);
- che in data 24 luglio 2025 veniva pubblicata la graduatoria provvisoria dalla quale però la ricorrente risultava esclusa (doc. n. 7);
- di aver proposto reclamo, che è stato respinto;
-che però il reclamo veniva rigettato e la ricorrente veniva esclusa anche dalla graduatoria definitiva pubblicata il 11 agosto 2025 (doc. n. 9);
- che la suddetta esclusione, così come le è stato riferito per le vie brevi, è avvenuta per la mancanza del requisito di cui all'art. 6 del Bando, e quindi esclusa per il raggiungimento del limite di età anagrafica per la pensione di vecchiaia (che comporta il collocamento a riposo d'ufficio, al compimento di anni 67, per il personale a tempo indeterminato ex Legge 214 del 2011);
- che nell'anno scolastico 2024/2025 ella occupava la posizione n. 8 (con punti 38,5) nella graduatoria (doc. n.1), ed in data 30 agosto 2024 sono stati immessi in ruolo ben 18 aspiranti anche in posizione deteriore a quella dell'istante (doc. n. 11- Elenco nominati in ruolo).
Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto che nell'anno scolastico 2024/ 2025 aveva diritto ad ottenere la nomina in ruolo nel suo profilo di Assistente Amministrativo in quanto sono stati immessi in ruolo ben 18 aspiranti anche in posizione deteriore a quella della sig. . Pt_1
Parte ricorrente ha inoltre allegato che l'esclusione è ingiusta oltre che illegittima in quanto la ricorrente non ha ancora maturato i requisiti per la pensione al minimo, con suo conseguente diritto all'inserimento nella suddetta graduatoria sino ad anni 70 o, comunque, sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione al minimo.
La ricorrente ha in particolare evidenziato che ha compiuto 67 anni il 26 Febbraio 2025, e quindi di aver un'anzianità contributiva, alla data del 31 agosto 2025, di anni 14 e giorni 29, di cui 4 anni e 6 mesi nel settore privato, e 9 anni, 6 mesi e 26 giorni nel settore pubblico (in tal senso vedasi l'estratto contributivo INPS – doc. n. 10- e lo stato matricolare - doc. n. 2-).
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto alla nomina in ruolo nel profilo di Assistente Amministrativo nell'anno scolastico 2024/2025, nonché il suo diritto a suo diritto al trattenimento in servizio sino al compimento di anni 70 o comunque sino al raggiungimento dei contributi minimi per la pensione, con condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli adempimenti necessari alla suddetta nomina in ruolo con decorrenza dal 1.9.2024.
In subordine, ha chiesto di accertare il suo diritto, previa disapplicazione dell'art 6 del ad essere mantenuta/re- CP_3 inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sino al compimento di anni 70 o, comunque, sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione minima (con 20 anni di contribuzione).
Il , in persona del Controparte_1 CP_4 si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso in
[...] quanto infondato in fatto e diritto.
Ha in via preliminare eccepito l'omessa notifica del presente ricorso ai litisconsorti necessari.
Contr Nel merito, il ha sottolineato la correttezza del proprio operato.
Con ordinanza cautelare del 31.10.2025 ha accertato “il diritto della ricorrente alla nomina in ruolo nel profilo di Assistente Amministrativo nell'anno scolastico 2024/2025, con pari diritto al trattenimento in servizio sino al compimento di anni 70 o comunque sino al raggiungimento dei contributi minimi per la Contr pensione, con condanna del ad adottare tutti gli adempimenti necessari alla suddetta nomina in ruolo con decorrenza dal 1.9.2024”.
Così integrato il contraddittorio tra le parti, ritenuta la causa documentalmente istruita, all'udienza del 10/12/2025 le parti hanno discusso la causa, che è stata decisa come da separata sentenza.
MOTIVI
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Con il presente giudizio, parte ricorrente, premesso di appartenere al Personale ATA della scuola, come precaria, già utilmente inserita dall'anno scolastico 2022/2023 sino all'anno scolastico 2024/2025 nella graduatoria permanente 24 mesi – ex art. 554 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, rivendica il riconoscimento del suo diritto ad essere reinserita nelle predette Graduatorie dalle quale è stata esclusa in virtù dell'art. 6, punto b del bando di concorso 774/2024.
Nel merito, giova inquadrare brevemente la disciplina applicabile al caso di specie.
L'art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 1994 prevede che: “
1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del , la Controparte_6 quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.
2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore”.
Il comma 4 precisa che “Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni”.
I successivi commi 7 e 8 statuiscono inoltre “Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggiocomplessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso” (comma 7) e “Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati” (comma 8).
Con il Bando di concorso n.774 del 2024 l
[...]
ha indetto un concorso per titoli per Parte_2
l'aggiornamento e dell'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, utili per l'a.s. 2025/2026, relative al profilo professionale di assistente amministrativo del personale ATA statale degli istituti e delle scuole di primo e secondo grado, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.
L'art. 6 lett. b del Bando prevede tra Requisiti generali di ammissione, tra l'altro, che l'aspirante abbia una “età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 e mesi 7 (attuale requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia)”.
La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie in esame ed è stata esclusa per mancanza dei requisiti dell'art. 6, lett. b) del Bando e in particolare per il superamento dei 67 anni di età.
Si ritiene che l'esclusione della parte ricorrente dalle Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi sia illegittima perché in contrasto con le norme di rango superiore (di legge e costituzionali) che garantiscono il diritto alla pensione al minimo.
In particolare, il Decreto Legge n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, ha disposto l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni oltre il limite di età, con limitate eccezioni finalizzate al raggiungimento della minima anzianità contributiva (in tal senso anche la Circolare n. 2 del 2015 Funzione Pubblica - doc. n. 13 ricorso).
A seguito della modifica legislativa, volta a favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni, pertanto, al raggiungimento dell'età limite ordinamentale (oggi 67 anni), l'amministrazione pubblica deve obbligatoriamente collocare a riposo d'ufficio il dipendente. In alcuni casi eccezionali l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente anche oltre il limite ordinamentale per la permanenza in servizio. Ciò si verifica, in particolare, laddove, al compimento dell'età limite ordinamentale o del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, il lavoratore non abbia raggiunto il requisito contributivo minimo per ottenere la pensione.
In tali casi, infatti, come chiarito dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 282 del 1991 e 33 del 2013, l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite, ma sempre non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita), per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso alla pensione (in questo senso sentenza del Tribunale di Cassino del 4.11.2020).
Se questa è la finalità della deroga introdotta al principio dell'obbligatorietà del collocamento a riposo, è evidente che intanto il lavoratore può chiedere il trattenimento in servizio oltre il limite di età ordinamentale, in quanto detta prosecuzione del rapporto lavorativo gli consenta di raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione entro il compimento del 70 esimo anno di età.
Il diritto alla pensione minima costituisce, infatti, un bene costituzionalmente protetto conformemente all'art. 38 comma 2 della Costituzione secondo cui “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” (cfr. Corte Cost. n. 33 del 2013 cit.).
Per il personale scolastico a tempo indeterminato è previsto, dall'art. 509, comma 3, del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico della Scuola), il trattenimento in servizio oltre il predetto limite di età (67 anni) al fine del raggiungimento del numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione e fino al conseguimento di tale anzianità minima, comunque non oltre il settantesimo anno di età.
L'art. 517 del predetto Testo Unico, poi, precisa che le norme del testo unico riferite al personale scolastico di ruolo si applicano, in quanto compatibili, anche al personale non di ruolo ("Si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale'').
Il Bando di concorso n. 774/2024 per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti concernente il profilo professionale di Assistente Amministrativo ha previsto che possono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie coloro di età “non inferiore ad anni 18 e non superiore non superiore ad anni 66 e mesi 7”. Alla luce delle osservazioni descritte, si ritiene che la predetta previsione regolamentare sia illegittima in quanto in contrasto con le norme di legge e costituzionali cit. in riferimento alla eventuale esclusione di coloro che, alla data del raggiungimento del limite di età predetto, non abbiano ancora raggiunto l'anzianità contributiva per la pensione minima, fermo restando il limite massimo dei 70 anni di età.
Ancora va evidenziato che l'art. 3, comma 6, della L. 127/1997, dispone che la “la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non è soggetto a limiti di età”, ma fa salve le “deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione”.
Tale disposizione, ancorché dettata in materia di concorsi, è da reputarsi applicabile anche alla disciplina della graduatoria ATA24 mesi in considerazione della finalità che accomuna quest'ultima alle procedure concorsuali e cioè la stipulazione di un contratto di lavoro con la P.A. in favore di coloro che all'esito della selezione o del concorso si trovino in posizione utile.
Orbene, le deroghe al principio generale stabilito dall'art. 3, comma 6, della L. 127/1997 devono essere giustificate dalla "natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione” che non ricorrono nel caso di specie.
Inoltre, anche l'art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 1994, sopra cit., al comma 4 prevede che “Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni”.
Nell'attuale sistema scolastico, fermo restando il limite di età di 70 anni, un docente e/o il personale ATA di ruolo può continuare a svolgere l'attività lavorativa oltre i 67 anni per il conseguimento del minimo della pensione. Ne deriva che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 509 comma 3 del T.U. della Scuola, letto in combinato disposto con l'art. 517, impone di garantire il mantenimento e/o l'inserimento nella graduatoria anche per coloro che, pur avendo compiuto i 67 anni, non abbiano ancora maturato i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione al minimo, tenuto conto che trattasi di un bene costituzionalmente protetto (così cfr. Tribunale di Cassino, sentenza del 4.11.2020 cit.; Tribunale di Palmi, ordinanza del 6 gennaio 2021, Tribunale di Frosinone n. 1022/2022).
Peraltro, ritiene il Giudicante che l'opportunità del trattenimento in servizio oltre il predetto limite di età, espressamente previsto per il personale di ruolo, deve a maggior ragione valere, al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento, per il mantenimento della mera iscrizione nelle graduatorie del personale precario, proprio in ragione del fatto che si tratta di una situazione di precarietà in una fase della vita dell'iscritto in cui la collocazione in altri ambiti lavorativi risulta preclusa, impedendo quindi al lavoratore precario il raggiungimento del bene costituzionalmente protetto quale quello del diritto alla pensione al minimo.
Come detto, l'art. 6, lett. b del bando cit. (D.M. n. 484 del 17 aprile 2025 - doc. n. 5 ricorso) laddove prevede l'esclusione automatica di coloro che abbiano raggiunto i 66 e mesi 7 di età senza però avere il minimo di contributi per la pensione, contrasta con la descritta normativa di rango primario e va quindi disapplicato (fermo restando comunque il limite massimo dei 70 anni di età).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente, che ha compiuto ha compito 67 anni il 26 febbraio 2025, ha un'anzianità contributiva, alla data del 31 agosto 2025, di anni 14 e giorni 29, di cui 4 anni e 6 mesi nel settore privato, e 9 anni, 6 mesi e 26 giorni nel settore pubblico (cfr estratto contributivo INPS – doc. n. 10- e lo stato matricolare - doc. n. 2-).
Alla ricorrente, quindi manca un anno per ottenere la pensione di vecchiaia (con 15 anni di contributi) nella gestione separata, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 282 del 1996 e così come anche chiarito dalla circolare dell'INPS n. 184 del 18 novembre 2015 in atti.
Infatti, è pacifico che il suddetto D.M. prevede il diritto alla pensione di vecchiaia nella gestione separata per coloro che versino almeno un contributo mensile presso la gestione separata, che abbiano contributi per almeno 15 anni di cui 5 anni versati successivamente al 1° gennaio 1996, insieme alla contribuzione ante 1996 e che hanno una contribuzione inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, come appunto la ricorrente. Al riguardo si evidenzia che a nulla rileva che la ricorrente non abbia ancora fatto detto contributo mensile e ciò, peraltro, in quanto in attesa di vedersi accertato il diritto al mantenimento/reinserimento in graduatoria.
Inoltre, deve osservarsi che emerge altresì, sulla base di una cognizione sommaria che caratterizza la presente fase di giudizio, la ricorrente nell'anno scolastico 2024/2025 aveva pieno diritto ad ottenere la nomina in ruolo nel suo profilo di Assistente Amministrativo.
Invero, risulta documentalmente che nell'anno scolastico 2024/2025 la ricorrente occupava la posizione n. 8 (con punti 38,5) di graduatoria (doc. n.1 ricorso), ed in data 30 agosto 2024 sono stati immessi in ruolo 18 aspiranti anche in posizione deteriore a quella dell'istante (cfr doc. n. 11 ricorso). A titolo esemplificativo, sono stati immessi in ruolo in ruolo le sigg.re Persona_1
, con punti 38,33, e , con punti 37,57.
[...] Persona_2
Risulta quindi che la ricorrente aveva diritto alla data del 30 agosto 2024, ad essere nominata in ruolo per l'a. s. 2024/2025.
Il ha motivato la mancata immissione in ruolo della CP_1 ricorrente sulla base della circostanza che già nell'anno 2024-2025 quest'ultima aveva compiuto 65 anni e non avrebbe potuto sin da allora accedere al ruolo, in applicazione del limite ordinamentale per il pensionamento dei dipendenti pubblici, potendo solo, come di fatto è avvenuto, ottenere supplenze, nello specifico, con incarico annuale presso l'I.p.s.s.e.o.a. "M. Buonarroti" di Fiuggi, trovandosi entro il limite del 67° anno d'età.
Sul punto, deve osservarsi che il bando a.s. 2024/2025, allegato dalla parte ricorrente, prevedeva, all'art. 6, comma, lett. b) per i requisiti di accesso “b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio”.
Orbene, deve considerarsi che alla stregua di quanto disposto dall'art. 24 del d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011 (cd. Riforma Fornero) il limite anagrafico per la pensione di vecchiaia era stato innalzato, anche per le donne nell'ambito del pubblico impiego, a 66 anni di età già decorrere dal (omissis) per poi essere ulteriormente aumentato a 66 anni e 7 mesi nel 2016.
Il suddetto limite di età risulta infine essere stato ulteriormente aumentato a 67 anni a decorrere dal (omissis) per effetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5/12/2017 di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.
Come detto, l'art. 554 del d.lgs. 297/1994, nel disciplinare specificamente l'accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale del personale ATA dispone al comma 4 che “ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni”.
In tale contesto normativo il limite di età per l'accesso del personale ATA al rapporto di impiego a tempo indeterminato tramite le procedure di cui all'art. 554 del d.lgs n. 297/1994 deve quindi ritenersi coincidente con l'età costituente il limite massimo previsto dalla normativa vigente per il pensionamento di vecchiaia.
Come osservato recentemente dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4706/24, “il limite ordinamentale per la permanenza in servizio è fissato, in via generale, per i dipendenti dello Stato, ex art. 4, comma 1, del d.P.R. 1092/1973, in 65 anni (“Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età ...”) norma quest'ultima, come noto, dichiarata illegittima costituzionalmente, con sentenza C. Cost. n. 282/1991 “nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70° anno di età”. Come precisato dall'art. 2, comma 5, del dl 101/2013, conv. in l. 125/2013 (“Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale”) che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del dl. n. 201/2011, nei casi di cui allo stesso art. 24, comma 4, tale limite non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall'articolo 24, comma 6, del citato dl 201/2011. Il limite ordinamentale per la permanenza in servizio, che anche per il personale ATA è di 65 anni, può, tuttavia, essere superato solo per consentire al lavoratore il perfezionamento del diritto ad una prestazione pensionistica. Allo stato attuale, pertanto, le pubbliche amministrazioni devono collocare in pensione d'ufficio a 65 anni (cioè al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio) il personale che a tale età, ha maturato un qualsiasi diritto a pensione. In caso contrario il rapporto di lavoro prosegue sino all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia. Oltre tale data il rapporto non può piu' protrarsi ad eccezione del caso in cui il lavoratore non abbia maturato i 20 anni di contributi (cioè il requisito contributivo necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia), circostanza quest'ultima in cui è prevista, in via eccezionale, la possibilità di permettere il proseguimento dell'impiego fino ai 70 anni (più l'adeguamento alla stima di vita) solo se tale prolungamento consente al lavoratore di perfezionare il requisito contributivo utile per la pensione di vecchiaia”.
Nel caso di specie, deve osservarsi che la ricorrente ha compiuto 67 anni nel febbraio 2025, e quindi deve escludersi che alla data del 1.9.2024 avesse un'età anagrafica tale da comportare il suo pensionamento non avendo ancora maturato il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità (circostanza pacifica e non contestata).
Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, la ricorrente sig.ra , per la sua posizione in graduatoria, aveva Pt_1 diritto alla nomina in ruolo alla data del 30.08.2024.
Sulla base delle conclusioni di cui sopra, il ricorso va accolto.
Le spese di lite per entrambe le fasi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti del Parte_1 [...]
, - Controparte_1 [...]
Controparte_7 [...]
, nella causa iscritta al n. 3332/25 Controparte_1
R.G.A.C.:
a) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla nomina in ruolo nel profilo di Assistente Amministrativo nell'anno scolastico 2024/2025, con pari diritto al trattenimento in servizio sino al compimento di anni 70 o comunque sino al raggiungimento dei Contr contributi minimi per la pensione, con condanna del ad adottare tutti gli adempimenti necessari alla suddetta nomina in ruolo con decorrenza dal 1.9.2024;
b) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite a favore della parte ricorrente che liquida per la presente fase, nonché per la fase di cautelare in complessivi € 4689,00 oltre accessori e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 10/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 10/12/2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.3332/2025, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CERRITO PAOLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-ricorrente
E
Controparte_1
[...]
, in persona
[...] del legale rappresentante p.t., rappresentato in giudizio a mezzo di propri funzionari, giusta delega da parte dell'Avvocatura dello Stato, giusta procura in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c. ha Parte_1 convenuto in giudizio il , in Controparte_1 persona del p.t.- e ha chiesto in via cautelare di “In via CP_2 principale, il diritto della ricorrente alla nomina in ruolo nel profilo di Assistente Amministrativo nell'anno scolastico 2024/2025 con pari diritto al trattenimento in servizio sino al compimento di anni 70 o comunque sino al raggiungimento dei contributi minimi per la pensione, con condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli adempimenti necessari alla suddetta nomina in ruolo con decorrenza dal 1.9.2024; In via subordinata e riservato gravame, il diritto di essere mantenuta/ re-inserita a pieno titolo nella Graduatoria ATA 24 mesi ( ex art. 554 del DLGS 297 del 1994) nel profilo di Assistente Amministrativo, Provincia di con posizione CP_1
e punteggio ad essa spettanti in base al BANDO, con condanna dell'Amministrazione resistente ad effettuare il suddetto inserimento con ogni conseguenza giuridica, ivi compresa la stipula dei contratti a tempo determinato spettanti alla ricorrente secondo il punteggio di graduatoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- di appartenere al Personale ATA (precario), profilo di Assistente Amministrativo;
- di aver compiuto 67 anni in data 26 febbraio 2025;
- che è stata regolarmente e utilmente inserita, dall'anno scolastico 2022/2023 sino all'anno scolastico 2024/2025, nella graduatoria permanente 24 mesi – ex art. 554 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994 utile sia per le nomine in ruolo che per le nomine a tempo determinato - della Provincia di Frosinone, profilo di assistente Amministrativo, in posizione n. 8 con punti 38,5 (come da stralcio della Graduatoria a.s. 2024/2025 pubblicata il 22 agosto 2024 - doc. n.1-);
- che in virtù della sua posizione nella graduatoria di cui sopra ha lavorato con incarichi a tempo determinato nel profilo di Assistente Amministrativo negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2024/2024, 2024/2025 (stato matricolare – doc. n. 2 -);
- che in data 15 maggio 2025 ha presentato in forma cartacea in quanto il sistema informatico non le ha permesso l'invio telematico, formale e tempestiva domanda di aggiornamento della suddetta graduatoria ATA 24 mesi per l'anno scolastico 2025/2026 (doc.ti nn. 3 e 4) ai sensi del Bando D.M. n. 484 del 17 aprile 2025 (doc. n.5);
- che la ricorrente, poi, in data 21 maggio 2025 ebbe anche a segnalare, via pec, di avere inviato la domanda di aggiornamento in forma cartacea evidenziando quindi il suo diritto alla permanenza in graduatoria al fine di raggiungere la contribuzione utile per la pensione ed allegando la documentazione dell'INPS (doc. n. 6);
- che in data 24 luglio 2025 veniva pubblicata la graduatoria provvisoria dalla quale però la ricorrente risultava esclusa (doc. n. 7);
- di aver proposto reclamo, che è stato respinto;
-che però il reclamo veniva rigettato e la ricorrente veniva esclusa anche dalla graduatoria definitiva pubblicata il 11 agosto 2025 (doc. n. 9);
- che la suddetta esclusione, così come le è stato riferito per le vie brevi, è avvenuta per la mancanza del requisito di cui all'art. 6 del Bando, e quindi esclusa per il raggiungimento del limite di età anagrafica per la pensione di vecchiaia (che comporta il collocamento a riposo d'ufficio, al compimento di anni 67, per il personale a tempo indeterminato ex Legge 214 del 2011);
- che nell'anno scolastico 2024/2025 ella occupava la posizione n. 8 (con punti 38,5) nella graduatoria (doc. n.1), ed in data 30 agosto 2024 sono stati immessi in ruolo ben 18 aspiranti anche in posizione deteriore a quella dell'istante (doc. n. 11- Elenco nominati in ruolo).
Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto che nell'anno scolastico 2024/ 2025 aveva diritto ad ottenere la nomina in ruolo nel suo profilo di Assistente Amministrativo in quanto sono stati immessi in ruolo ben 18 aspiranti anche in posizione deteriore a quella della sig. . Pt_1
Parte ricorrente ha inoltre allegato che l'esclusione è ingiusta oltre che illegittima in quanto la ricorrente non ha ancora maturato i requisiti per la pensione al minimo, con suo conseguente diritto all'inserimento nella suddetta graduatoria sino ad anni 70 o, comunque, sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione al minimo.
La ricorrente ha in particolare evidenziato che ha compiuto 67 anni il 26 Febbraio 2025, e quindi di aver un'anzianità contributiva, alla data del 31 agosto 2025, di anni 14 e giorni 29, di cui 4 anni e 6 mesi nel settore privato, e 9 anni, 6 mesi e 26 giorni nel settore pubblico (in tal senso vedasi l'estratto contributivo INPS – doc. n. 10- e lo stato matricolare - doc. n. 2-).
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare il suo diritto alla nomina in ruolo nel profilo di Assistente Amministrativo nell'anno scolastico 2024/2025, nonché il suo diritto a suo diritto al trattenimento in servizio sino al compimento di anni 70 o comunque sino al raggiungimento dei contributi minimi per la pensione, con condanna dell'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli adempimenti necessari alla suddetta nomina in ruolo con decorrenza dal 1.9.2024.
In subordine, ha chiesto di accertare il suo diritto, previa disapplicazione dell'art 6 del ad essere mantenuta/re- CP_3 inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sino al compimento di anni 70 o, comunque, sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione minima (con 20 anni di contribuzione).
Il , in persona del Controparte_1 CP_4 si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso in
[...] quanto infondato in fatto e diritto.
Ha in via preliminare eccepito l'omessa notifica del presente ricorso ai litisconsorti necessari.
Contr Nel merito, il ha sottolineato la correttezza del proprio operato.
Con ordinanza cautelare del 31.10.2025 ha accertato “il diritto della ricorrente alla nomina in ruolo nel profilo di Assistente Amministrativo nell'anno scolastico 2024/2025, con pari diritto al trattenimento in servizio sino al compimento di anni 70 o comunque sino al raggiungimento dei contributi minimi per la Contr pensione, con condanna del ad adottare tutti gli adempimenti necessari alla suddetta nomina in ruolo con decorrenza dal 1.9.2024”.
Così integrato il contraddittorio tra le parti, ritenuta la causa documentalmente istruita, all'udienza del 10/12/2025 le parti hanno discusso la causa, che è stata decisa come da separata sentenza.
MOTIVI
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Con il presente giudizio, parte ricorrente, premesso di appartenere al Personale ATA della scuola, come precaria, già utilmente inserita dall'anno scolastico 2022/2023 sino all'anno scolastico 2024/2025 nella graduatoria permanente 24 mesi – ex art. 554 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, rivendica il riconoscimento del suo diritto ad essere reinserita nelle predette Graduatorie dalle quale è stata esclusa in virtù dell'art. 6, punto b del bando di concorso 774/2024.
Nel merito, giova inquadrare brevemente la disciplina applicabile al caso di specie.
L'art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 1994 prevede che: “
1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del , la Controparte_6 quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.
2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore”.
Il comma 4 precisa che “Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni”.
I successivi commi 7 e 8 statuiscono inoltre “Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggiocomplessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso” (comma 7) e “Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati” (comma 8).
Con il Bando di concorso n.774 del 2024 l
[...]
ha indetto un concorso per titoli per Parte_2
l'aggiornamento e dell'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, utili per l'a.s. 2025/2026, relative al profilo professionale di assistente amministrativo del personale ATA statale degli istituti e delle scuole di primo e secondo grado, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.
L'art. 6 lett. b del Bando prevede tra Requisiti generali di ammissione, tra l'altro, che l'aspirante abbia una “età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66 e mesi 7 (attuale requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia)”.
La ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie in esame ed è stata esclusa per mancanza dei requisiti dell'art. 6, lett. b) del Bando e in particolare per il superamento dei 67 anni di età.
Si ritiene che l'esclusione della parte ricorrente dalle Graduatorie Permanenti ATA 24 mesi sia illegittima perché in contrasto con le norme di rango superiore (di legge e costituzionali) che garantiscono il diritto alla pensione al minimo.
In particolare, il Decreto Legge n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, ha disposto l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni oltre il limite di età, con limitate eccezioni finalizzate al raggiungimento della minima anzianità contributiva (in tal senso anche la Circolare n. 2 del 2015 Funzione Pubblica - doc. n. 13 ricorso).
A seguito della modifica legislativa, volta a favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni, pertanto, al raggiungimento dell'età limite ordinamentale (oggi 67 anni), l'amministrazione pubblica deve obbligatoriamente collocare a riposo d'ufficio il dipendente. In alcuni casi eccezionali l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente anche oltre il limite ordinamentale per la permanenza in servizio. Ciò si verifica, in particolare, laddove, al compimento dell'età limite ordinamentale o del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, il lavoratore non abbia raggiunto il requisito contributivo minimo per ottenere la pensione.
In tali casi, infatti, come chiarito dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 282 del 1991 e 33 del 2013, l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite, ma sempre non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita), per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso alla pensione (in questo senso sentenza del Tribunale di Cassino del 4.11.2020).
Se questa è la finalità della deroga introdotta al principio dell'obbligatorietà del collocamento a riposo, è evidente che intanto il lavoratore può chiedere il trattenimento in servizio oltre il limite di età ordinamentale, in quanto detta prosecuzione del rapporto lavorativo gli consenta di raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione entro il compimento del 70 esimo anno di età.
Il diritto alla pensione minima costituisce, infatti, un bene costituzionalmente protetto conformemente all'art. 38 comma 2 della Costituzione secondo cui “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” (cfr. Corte Cost. n. 33 del 2013 cit.).
Per il personale scolastico a tempo indeterminato è previsto, dall'art. 509, comma 3, del D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico della Scuola), il trattenimento in servizio oltre il predetto limite di età (67 anni) al fine del raggiungimento del numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione e fino al conseguimento di tale anzianità minima, comunque non oltre il settantesimo anno di età.
L'art. 517 del predetto Testo Unico, poi, precisa che le norme del testo unico riferite al personale scolastico di ruolo si applicano, in quanto compatibili, anche al personale non di ruolo ("Si applicano altresì, in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale'').
Il Bando di concorso n. 774/2024 per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti concernente il profilo professionale di Assistente Amministrativo ha previsto che possono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie coloro di età “non inferiore ad anni 18 e non superiore non superiore ad anni 66 e mesi 7”. Alla luce delle osservazioni descritte, si ritiene che la predetta previsione regolamentare sia illegittima in quanto in contrasto con le norme di legge e costituzionali cit. in riferimento alla eventuale esclusione di coloro che, alla data del raggiungimento del limite di età predetto, non abbiano ancora raggiunto l'anzianità contributiva per la pensione minima, fermo restando il limite massimo dei 70 anni di età.
Ancora va evidenziato che l'art. 3, comma 6, della L. 127/1997, dispone che la “la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non è soggetto a limiti di età”, ma fa salve le “deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione”.
Tale disposizione, ancorché dettata in materia di concorsi, è da reputarsi applicabile anche alla disciplina della graduatoria ATA24 mesi in considerazione della finalità che accomuna quest'ultima alle procedure concorsuali e cioè la stipulazione di un contratto di lavoro con la P.A. in favore di coloro che all'esito della selezione o del concorso si trovino in posizione utile.
Orbene, le deroghe al principio generale stabilito dall'art. 3, comma 6, della L. 127/1997 devono essere giustificate dalla "natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione” che non ricorrono nel caso di specie.
Inoltre, anche l'art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 1994, sopra cit., al comma 4 prevede che “Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni”.
Nell'attuale sistema scolastico, fermo restando il limite di età di 70 anni, un docente e/o il personale ATA di ruolo può continuare a svolgere l'attività lavorativa oltre i 67 anni per il conseguimento del minimo della pensione. Ne deriva che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 509 comma 3 del T.U. della Scuola, letto in combinato disposto con l'art. 517, impone di garantire il mantenimento e/o l'inserimento nella graduatoria anche per coloro che, pur avendo compiuto i 67 anni, non abbiano ancora maturato i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione al minimo, tenuto conto che trattasi di un bene costituzionalmente protetto (così cfr. Tribunale di Cassino, sentenza del 4.11.2020 cit.; Tribunale di Palmi, ordinanza del 6 gennaio 2021, Tribunale di Frosinone n. 1022/2022).
Peraltro, ritiene il Giudicante che l'opportunità del trattenimento in servizio oltre il predetto limite di età, espressamente previsto per il personale di ruolo, deve a maggior ragione valere, al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento, per il mantenimento della mera iscrizione nelle graduatorie del personale precario, proprio in ragione del fatto che si tratta di una situazione di precarietà in una fase della vita dell'iscritto in cui la collocazione in altri ambiti lavorativi risulta preclusa, impedendo quindi al lavoratore precario il raggiungimento del bene costituzionalmente protetto quale quello del diritto alla pensione al minimo.
Come detto, l'art. 6, lett. b del bando cit. (D.M. n. 484 del 17 aprile 2025 - doc. n. 5 ricorso) laddove prevede l'esclusione automatica di coloro che abbiano raggiunto i 66 e mesi 7 di età senza però avere il minimo di contributi per la pensione, contrasta con la descritta normativa di rango primario e va quindi disapplicato (fermo restando comunque il limite massimo dei 70 anni di età).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente, che ha compiuto ha compito 67 anni il 26 febbraio 2025, ha un'anzianità contributiva, alla data del 31 agosto 2025, di anni 14 e giorni 29, di cui 4 anni e 6 mesi nel settore privato, e 9 anni, 6 mesi e 26 giorni nel settore pubblico (cfr estratto contributivo INPS – doc. n. 10- e lo stato matricolare - doc. n. 2-).
Alla ricorrente, quindi manca un anno per ottenere la pensione di vecchiaia (con 15 anni di contributi) nella gestione separata, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 282 del 1996 e così come anche chiarito dalla circolare dell'INPS n. 184 del 18 novembre 2015 in atti.
Infatti, è pacifico che il suddetto D.M. prevede il diritto alla pensione di vecchiaia nella gestione separata per coloro che versino almeno un contributo mensile presso la gestione separata, che abbiano contributi per almeno 15 anni di cui 5 anni versati successivamente al 1° gennaio 1996, insieme alla contribuzione ante 1996 e che hanno una contribuzione inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, come appunto la ricorrente. Al riguardo si evidenzia che a nulla rileva che la ricorrente non abbia ancora fatto detto contributo mensile e ciò, peraltro, in quanto in attesa di vedersi accertato il diritto al mantenimento/reinserimento in graduatoria.
Inoltre, deve osservarsi che emerge altresì, sulla base di una cognizione sommaria che caratterizza la presente fase di giudizio, la ricorrente nell'anno scolastico 2024/2025 aveva pieno diritto ad ottenere la nomina in ruolo nel suo profilo di Assistente Amministrativo.
Invero, risulta documentalmente che nell'anno scolastico 2024/2025 la ricorrente occupava la posizione n. 8 (con punti 38,5) di graduatoria (doc. n.1 ricorso), ed in data 30 agosto 2024 sono stati immessi in ruolo 18 aspiranti anche in posizione deteriore a quella dell'istante (cfr doc. n. 11 ricorso). A titolo esemplificativo, sono stati immessi in ruolo in ruolo le sigg.re Persona_1
, con punti 38,33, e , con punti 37,57.
[...] Persona_2
Risulta quindi che la ricorrente aveva diritto alla data del 30 agosto 2024, ad essere nominata in ruolo per l'a. s. 2024/2025.
Il ha motivato la mancata immissione in ruolo della CP_1 ricorrente sulla base della circostanza che già nell'anno 2024-2025 quest'ultima aveva compiuto 65 anni e non avrebbe potuto sin da allora accedere al ruolo, in applicazione del limite ordinamentale per il pensionamento dei dipendenti pubblici, potendo solo, come di fatto è avvenuto, ottenere supplenze, nello specifico, con incarico annuale presso l'I.p.s.s.e.o.a. "M. Buonarroti" di Fiuggi, trovandosi entro il limite del 67° anno d'età.
Sul punto, deve osservarsi che il bando a.s. 2024/2025, allegato dalla parte ricorrente, prevedeva, all'art. 6, comma, lett. b) per i requisiti di accesso “b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio”.
Orbene, deve considerarsi che alla stregua di quanto disposto dall'art. 24 del d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011 (cd. Riforma Fornero) il limite anagrafico per la pensione di vecchiaia era stato innalzato, anche per le donne nell'ambito del pubblico impiego, a 66 anni di età già decorrere dal (omissis) per poi essere ulteriormente aumentato a 66 anni e 7 mesi nel 2016.
Il suddetto limite di età risulta infine essere stato ulteriormente aumentato a 67 anni a decorrere dal (omissis) per effetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5/12/2017 di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.
Come detto, l'art. 554 del d.lgs. 297/1994, nel disciplinare specificamente l'accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale del personale ATA dispone al comma 4 che “ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni”.
In tale contesto normativo il limite di età per l'accesso del personale ATA al rapporto di impiego a tempo indeterminato tramite le procedure di cui all'art. 554 del d.lgs n. 297/1994 deve quindi ritenersi coincidente con l'età costituente il limite massimo previsto dalla normativa vigente per il pensionamento di vecchiaia.
Come osservato recentemente dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4706/24, “il limite ordinamentale per la permanenza in servizio è fissato, in via generale, per i dipendenti dello Stato, ex art. 4, comma 1, del d.P.R. 1092/1973, in 65 anni (“Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età ...”) norma quest'ultima, come noto, dichiarata illegittima costituzionalmente, con sentenza C. Cost. n. 282/1991 “nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70° anno di età”. Come precisato dall'art. 2, comma 5, del dl 101/2013, conv. in l. 125/2013 (“Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale”) che ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del dl. n. 201/2011, nei casi di cui allo stesso art. 24, comma 4, tale limite non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia dall'articolo 24, comma 6, del citato dl 201/2011. Il limite ordinamentale per la permanenza in servizio, che anche per il personale ATA è di 65 anni, può, tuttavia, essere superato solo per consentire al lavoratore il perfezionamento del diritto ad una prestazione pensionistica. Allo stato attuale, pertanto, le pubbliche amministrazioni devono collocare in pensione d'ufficio a 65 anni (cioè al raggiungimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio) il personale che a tale età, ha maturato un qualsiasi diritto a pensione. In caso contrario il rapporto di lavoro prosegue sino all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia. Oltre tale data il rapporto non può piu' protrarsi ad eccezione del caso in cui il lavoratore non abbia maturato i 20 anni di contributi (cioè il requisito contributivo necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia), circostanza quest'ultima in cui è prevista, in via eccezionale, la possibilità di permettere il proseguimento dell'impiego fino ai 70 anni (più l'adeguamento alla stima di vita) solo se tale prolungamento consente al lavoratore di perfezionare il requisito contributivo utile per la pensione di vecchiaia”.
Nel caso di specie, deve osservarsi che la ricorrente ha compiuto 67 anni nel febbraio 2025, e quindi deve escludersi che alla data del 1.9.2024 avesse un'età anagrafica tale da comportare il suo pensionamento non avendo ancora maturato il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità (circostanza pacifica e non contestata).
Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, la ricorrente sig.ra , per la sua posizione in graduatoria, aveva Pt_1 diritto alla nomina in ruolo alla data del 30.08.2024.
Sulla base delle conclusioni di cui sopra, il ricorso va accolto.
Le spese di lite per entrambe le fasi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nei confronti del Parte_1 [...]
, - Controparte_1 [...]
Controparte_7 [...]
, nella causa iscritta al n. 3332/25 Controparte_1
R.G.A.C.:
a) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla nomina in ruolo nel profilo di Assistente Amministrativo nell'anno scolastico 2024/2025, con pari diritto al trattenimento in servizio sino al compimento di anni 70 o comunque sino al raggiungimento dei Contr contributi minimi per la pensione, con condanna del ad adottare tutti gli adempimenti necessari alla suddetta nomina in ruolo con decorrenza dal 1.9.2024;
b) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite a favore della parte ricorrente che liquida per la presente fase, nonché per la fase di cautelare in complessivi € 4689,00 oltre accessori e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 10/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore