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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14514 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
DI GH GI
ANDREA MARCHESI GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14514/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. TRAININI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
AZ GI (c.f. , con l'avv. PEDRETTI ELENA C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Che l'intestato Tribunale di Brescia, previa fissazione dell'udienza che si richiede espressamente venga sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., Voglia pronunciare declaratoria di scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in data 10.12.2012 nel Comune di Marcheno (Bs) e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 8 parte I anno 2012, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del ridetto Comune di Marcheno (Bs) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza di scioglimento del matrimonio a margine dell'atto di matrimonio che ratifichi le conclusioni che seguono alle quali i coniugi sono addivenuti di comune accordo, adattate alla situazione attuale, con particolare riguardo agli impegni assunti in sede di separazione oggi modificati e non più attuali e pertanto: nulla disporsi in termini di affidamento, collocamento e diritto di visita dell'unico figlio della coppia divenuto maggiorenne ma ad oggi non finanziariamente autonomo. Persona_1
1 Statuire l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento del figlio versando la somma di Per_2
€ 700,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione a far data dal mese e anno successivi alla pubblicazione della sentenza di divorzio) entro il giorno 15 di ogni mese per dodici mensilità
e con le seguenti modalità: - quanto ad € 400,00 con bonifico diretto in favore del figlio sulla carta di credito poste pay evolution accesa presso allo stesso intestata n. 533174924295025 alle seguenti CP_1 coordinate bancarie codice iban [...] - Quanto ad € 300,00 in via indiretta alla madre con accredito sulla carta poste pay evolution accesa presso intestata alla stessa alle CP_1 seguenti coordinate bancarie: [...].
Ciò fino alla raggiunta indipendenza economica del ragazzo, ma con l'obbligo in capo al figlio di Per_1 informare il padre del regolare e buon andamento del percorso di studi che il ragazzo intenderà concludere e/o della eventuale sua raggiunta indipendenza economica.
In deroga al Protocollo vigente e successive modifiche e integrazioni in uso alla sezione famiglia di codesto
Tribunale di Brescia le parti concordano che la somma di € 700,00 corrisposta dal padre deve considerarsi omnicomprensiva di qualsivoglia spesa di carattere straordinario.
Confermare che l'assegno unico erogato dall'INPS in favore del figlio verrà percepito nella misura del
100% dalla madre.
Confermare che la casa coniugale sita nel Comune di Marcheno (Bs) Via Pozzo n. 19 di proprietà del sig.
ZA GI rimarrà allo stesso comprensiva degli arredi ivi presenti e con rinuncia dello stesso a richiedere alla moglie le somme dalla stessa non pagate per le utenze domestiche a suo carico e relative al periodo di occupazione ossia dal febbraio 2023 al 20 dicembre 2024.
Statuire che i coniugi sono finanziariamente autonomi e pertanto reciprocamente rinunciano a qualsivoglia assegno divorzile.
Statuire in capo alla moglie sig.ra (detta ) l'impegno a garantire e manlevare il Parte_1 Per_3 marito da ogni richiesta di pagamento che anche in via solidale dovesse essere formulata dall'Istituto scolastico privato Luzzago di per rette non pagate e imputabili alla quota parte a carico della madre. Per_2
Darsi atto che il marito ha corrisposto a mezzo di assegno circolare alla moglie la somma di € 4.565,00 anche a titolo di liquidazione una tantum e che la stessa ha provveduto alla restituzione della vettura modello
BMW serie tre targata KK527LV funzionante ed in perfetto stato di manutenzione, priva di difetti e danni di qualsivoglia natura sia visibili che occulti.
Darsi atto che le parti dichiarano concordemente di aver risolto ogni altra questione di carattere economico e comunque connessa al loro rapporto di coniugio, salvo l'obbligo economico a carico del padre in favore del figlio , i coniugi dichiarano di nulla più avere reciprocamente a che pretendere l'una nei confronti Per_1 dell'altro, per qualsivoglia titolo ragione o causa dedotte e deducibili dal rapporto coniugale.
Con espressa rinuncia reciproca, all'impugnazione della sentenza di scioglimento del matrimonio nei confronti della quale i coniugi prestano piena acquiescenza.
Le spese legali del presente procedimento interamente compensate tra le parti.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.7.2025 e AZ GI proponevano Parte_1 domanda di divorzio in relazione al matrimonio celebrato in data 10.12.2012 nel Comune di
Marcheno (Bs) premettendo che, dopo la comparizione dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di
Brescia nel giudizio di separazione, il 31.7.2024 veniva omologata la separazione e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza avanti al Giudice delegato celebrata a trattazione scritta il 25.9.2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione (2024), è decorso il termine di legge, la sentenza di separazione risulta passata in giudicato e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse e alle esigenze della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e AZ GI Parte_1 celebrato in data 10.12.2012 nel Comune di Marcheno (Bs), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2012 al n. 8 parte I anno 2012;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
3 5) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Presidente est.
IC SI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
DI GH GI
ANDREA MARCHESI GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14514/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. TRAININI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
AZ GI (c.f. , con l'avv. PEDRETTI ELENA C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Che l'intestato Tribunale di Brescia, previa fissazione dell'udienza che si richiede espressamente venga sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., Voglia pronunciare declaratoria di scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in data 10.12.2012 nel Comune di Marcheno (Bs) e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 8 parte I anno 2012, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del ridetto Comune di Marcheno (Bs) di procedere alla trascrizione della emananda sentenza di scioglimento del matrimonio a margine dell'atto di matrimonio che ratifichi le conclusioni che seguono alle quali i coniugi sono addivenuti di comune accordo, adattate alla situazione attuale, con particolare riguardo agli impegni assunti in sede di separazione oggi modificati e non più attuali e pertanto: nulla disporsi in termini di affidamento, collocamento e diritto di visita dell'unico figlio della coppia divenuto maggiorenne ma ad oggi non finanziariamente autonomo. Persona_1
1 Statuire l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento del figlio versando la somma di Per_2
€ 700,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione a far data dal mese e anno successivi alla pubblicazione della sentenza di divorzio) entro il giorno 15 di ogni mese per dodici mensilità
e con le seguenti modalità: - quanto ad € 400,00 con bonifico diretto in favore del figlio sulla carta di credito poste pay evolution accesa presso allo stesso intestata n. 533174924295025 alle seguenti CP_1 coordinate bancarie codice iban [...] - Quanto ad € 300,00 in via indiretta alla madre con accredito sulla carta poste pay evolution accesa presso intestata alla stessa alle CP_1 seguenti coordinate bancarie: [...].
Ciò fino alla raggiunta indipendenza economica del ragazzo, ma con l'obbligo in capo al figlio di Per_1 informare il padre del regolare e buon andamento del percorso di studi che il ragazzo intenderà concludere e/o della eventuale sua raggiunta indipendenza economica.
In deroga al Protocollo vigente e successive modifiche e integrazioni in uso alla sezione famiglia di codesto
Tribunale di Brescia le parti concordano che la somma di € 700,00 corrisposta dal padre deve considerarsi omnicomprensiva di qualsivoglia spesa di carattere straordinario.
Confermare che l'assegno unico erogato dall'INPS in favore del figlio verrà percepito nella misura del
100% dalla madre.
Confermare che la casa coniugale sita nel Comune di Marcheno (Bs) Via Pozzo n. 19 di proprietà del sig.
ZA GI rimarrà allo stesso comprensiva degli arredi ivi presenti e con rinuncia dello stesso a richiedere alla moglie le somme dalla stessa non pagate per le utenze domestiche a suo carico e relative al periodo di occupazione ossia dal febbraio 2023 al 20 dicembre 2024.
Statuire che i coniugi sono finanziariamente autonomi e pertanto reciprocamente rinunciano a qualsivoglia assegno divorzile.
Statuire in capo alla moglie sig.ra (detta ) l'impegno a garantire e manlevare il Parte_1 Per_3 marito da ogni richiesta di pagamento che anche in via solidale dovesse essere formulata dall'Istituto scolastico privato Luzzago di per rette non pagate e imputabili alla quota parte a carico della madre. Per_2
Darsi atto che il marito ha corrisposto a mezzo di assegno circolare alla moglie la somma di € 4.565,00 anche a titolo di liquidazione una tantum e che la stessa ha provveduto alla restituzione della vettura modello
BMW serie tre targata KK527LV funzionante ed in perfetto stato di manutenzione, priva di difetti e danni di qualsivoglia natura sia visibili che occulti.
Darsi atto che le parti dichiarano concordemente di aver risolto ogni altra questione di carattere economico e comunque connessa al loro rapporto di coniugio, salvo l'obbligo economico a carico del padre in favore del figlio , i coniugi dichiarano di nulla più avere reciprocamente a che pretendere l'una nei confronti Per_1 dell'altro, per qualsivoglia titolo ragione o causa dedotte e deducibili dal rapporto coniugale.
Con espressa rinuncia reciproca, all'impugnazione della sentenza di scioglimento del matrimonio nei confronti della quale i coniugi prestano piena acquiescenza.
Le spese legali del presente procedimento interamente compensate tra le parti.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10.7.2025 e AZ GI proponevano Parte_1 domanda di divorzio in relazione al matrimonio celebrato in data 10.12.2012 nel Comune di
Marcheno (Bs) premettendo che, dopo la comparizione dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di
Brescia nel giudizio di separazione, il 31.7.2024 veniva omologata la separazione e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza avanti al Giudice delegato celebrata a trattazione scritta il 25.9.2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione (2024), è decorso il termine di legge, la sentenza di separazione risulta passata in giudicato e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse e alle esigenze della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e AZ GI Parte_1 celebrato in data 10.12.2012 nel Comune di Marcheno (Bs), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2012 al n. 8 parte I anno 2012;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
3 5) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Presidente est.
IC SI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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