Ordinanza collegiale 19 giugno 2025
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 16/04/2026, n. 6886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6886 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06886/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05345/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5345 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Arnese D'Atteo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti
-del provvedimento di diniego di visto per lavoro n. prot. 505, adottato dal responsabile del procedimento del Consolato Generale d’Italia di Casablanca, in data 23.01.2025, notificato al ricorrente in data 03.02.2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. NI RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Il ricorrente, cittadino marocchino, ha agito per l'annullamento del provvedimento di diniego di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale D’Italia a Casablanca in data 3 febbraio 2025 sulla base della seguente motivazione: «il suo nominativo è presente nella lista dei segnalati locali dei Partner Schengen».
Il ricorrente ha affidato il ricorso introduttivo del giudizio a due motivi così rubricati:
«1.1 Violazione art. 24, 97 e 111 Cost., Violazione artt. 8 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n.241/1990 e dell’art. 4 D. lgs. 298/1998; 1.2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifeste, difetto di motivazione»;
«2.1 Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Regolamento CE n.810/2009 (Regolamento Visti); Eccesso di potere per travisamento dei fatti; falsità del presupposto manifesta ingiustizia».
3. Costituitosi in giudizio, il Ministero resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando una relazione sulla vicenda per cui è causa, redatta dalla Sede diplomatica, ove si legge, per quanto di interesse, quanto segue: «La segnalazione nella lista dei segnalati locali, a differenza di quella SIS, è uno strumento utilizzato tra i partner Schengen per poter valutare in modo coerente e logico le domande di visto alla luce dei documenti presentati dagli istanti. Il sistema viene alimentato dalle autorità diplomatico-consolari dei paesi Schengen e dalle organizzazioni internazionali. A titolo di esempio, sono presenti nominativi segnalati dall’ONU per motivi di sicurezza internazionale. Il cittadino marocchino -OMISSIS- è presente in questa lista per aver presentato documenti falsi per ottenere un visto dalla Francia (…). La stringa di motivazione dal sistema è stata inserita a beneficio della sicurezza delle frontiere Schengen ed in coerenza con la superiore giurisprudenza del Consiglio di Stato (….) Non trattandosi quindi di una vera segnalazione Schengen questo Ufficio non era tenuto ad indicare il Paese segnalante».
3. In esito all’udienza camerale del 17 giugno 2025, la domanda cautelare proposta dal ricorrente è stata respinta. Successivamente, alla luce della produzione documentale dell’amministrazione, il ricorrente ha proposto, tramite ricorso per motivi aggiunti, nuove ragioni a sostegno della propria domanda, lamentando «Eccesso di potere per falsità e/o erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria in relazione agli artt. 9 e 10 L. 241/1990, conseguente difetto procedimentale, genericità della motivazione».
4. Si è svolta dunque l’udienza camerale del 2 dicembre 2025, al cui esito il Collegio, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato per la trattazione del merito della causa l’udienza pubblica del 14 aprile 2026. In tale occasione, preceduta dal deposito di memorie da parte del ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto.
6. Nei motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, in estrema sintesi il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto privo di riferimenti allo Stato europeo segnalante ed alla natura dei fatti oggetto della segnalazione.
Il motivo è meritevole di accoglimento.
La questione deve essere risolta riferendosi alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 24 novembre 2020 (ECLI:EU:C:2020:951, cause riunite C-225/19 e C-226/19); con tale pronuncia la Corte ha stabilito, nell’interpretare l'articolo 32, paragrafi 2 e 3, del Codice dei visti (Regolamento CE 810/2009), che «uno Stato membro che adotta una decisione di diniego di visto Schengen, a causa di un'obiezione sollevata da un altro Stato membro, deve indicare in tale decisione l'identità di tale Stato membro e il motivo specifico di diniego basato su tale obiezione, corredato, se del caso, delle ragioni di tale obiezione».
Tale indicazione, nell’interpretazione conforme data dalla Corte Europea data alle disposizioni del Codice Visti, è necessaria per l’esercizio di diritto ad un giusto processo, previsto dall’art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, in quanto permette all'interessato di difendere le proprie ragioni, con piena cognizione di causa, esercitando il controllo sulla legittimità della decisione nazionale in questione (v., in tal senso, sentenze del 15 ottobre 1987, YL e a., 222/86, EU:C:1987:442, punto 15, nonché del 4 giugno 2013, ZZ, C-300/11, EU:C:2013:363, punto 53).
Di conseguenza, secondo le indicazioni della Corte, va garantito:
- che il richiedente cui sia stato negato il rilascio di un visto a causa di un'obiezione sollevata da uno Stato membro per uno dei motivi di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), sub vi), del Codice Visti possa conoscere il motivo specifico di rifiuto sotteso a tale decisione nonché l'identità dello Stato membro che ha sollevato l'obiezione al rilascio di detto documento;
- che anche se la motivazione corrispondente alla sesta casella del modulo uniforme è predefinita, l'autorità nazionale competente sia tenuta «a precisare, nella rubrica intitolata «Osservazioni» del modulo uniforme, l'identità dello Stato membro o degli Stati membri che hanno sollevato un'obiezione al rilascio del visto e il motivo specifico di rifiuto basato su questa obiezione, corredato, se del caso, del contenuto essenziale dei motivi di detta obiezione»;
- che il controllo giurisdizionale del diniego, ferma la giurisdizione di altri giudici nazionali sulla legalità sostanziale dell’obiezione sollevata da un altro Stato membro, sia messo in condizione di «verificare se la decisione impugnata si fondi su una base di fatto sufficientemente solida e ad assicurarsi che essa non sia viziata da un errore manifesto» (v. in argomento sentenza Corte di Giustizia del 4 aprile 2017, Fahimian, C-544/15);
- che, in conclusione, lo Stato membro, che ha adottato una decisione definitiva di rifiuto di visto, preveda «norme procedurali che contribuiscano a garantire il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo dei richiedenti un visto, come la richiesta di informazioni alle autorità competenti degli Stati membri che si sono opposti al rilascio di un visto».
I suddetti principi, enunciati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con riferimento ad un “visto Schengen”, ad avviso del Collegio devono essere estesi anche alla fattispecie per cui è causa, riguardante un “visto nazionale” per motivi di lavoro subordinato. Essi, infatti, sono coerenti con la disciplina nazionale in materia di motivazione dei provvedimenti amministrativi; d’altra parte, ragionando a contrario, non si giustificherebbe, in termini di ragionevolezza della scelta, una diversità di trattamento tra le due ipotesi.
7. Ciò posto, e venendo alla fattispecie in esame, è pacifico che l’Ambasciata ha omesso di indicare nel provvedimento impugnato sia lo Stato segnalante che il motivo dell’obiezione, impendendo la possibilità di verificare le concrete ragioni sottese al diniego e dunque il pieno esercizio del diritto di difesa.
Anche prendendo in considerazione l’integrazione argomentativa contenuta nella relazione depositata agli atti e sopra riportata, essa risulta comunque generica e dunque inidonea a ritenere assolto l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione. Essa è infatti priva di riferimenti specifici all’episodio di falso ascritto al ricorrente, che non è neppure desumibile dalla sintetica schermata depositata agli atti (ove si legge unicamente “documentazione bancaria falsificata” e “fra”). Di tale episodio sarebbe invece opportuno apprezzare quantomeno le principali caratteristiche e la collocazione temporale, al fine di valutare la sua effettiva portata impeditiva rispetto alla richiesta di visto di ingresso in questione.
8. La soluzione qui accolta risulta peraltro coerente con gli approdi da ultimo raggiunti dalla Corte Costituzionale, la quale ha evidenziato che, in base all’attuale normativa europea in materia di Sistema di Informazione Schengen (regolamento n. 2018/1861/UE), «la segnalazione Schengen non soltanto non preclude agli Stati non segnalanti di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno, ma, tutt’al contrario, impone loro una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero, al quale potrà essere rilasciato o prorogato il titolo di soggiorno, nonostante la segnalazione, ogni qualvolta non lo si ritenga, in concreto, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica» (così Corte cost. sentenza n. 6/2026).
Si tratta di principi enunciati con riferimento alla segnalazione contemplata dall’art. 24 del regolamento n. 2018/1861/UE e che tuttavia devono trovare applicazione anche per la c.d. “lista dei segnalati locali”. La regolamentazione di quest’ultima infatti, al pari della segnalazione di cui all’art. 24 citato, deve contemperare la necessità di condivisione delle informazioni tra gli Stati, in particolare in materia di immigrazione e sicurezza, con l’esigenza di garanzia dei destinatari delle segnalazioni.
9. In conclusione il ricorso deve essere accolto e per l’effetto il provvedimento di diniego oggetto di impugnativa deve essere annullato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato versato, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC LL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
NI RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RO | NC LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.