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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/09/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. Antonio
Angelo Guagnano, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 854/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele D'Elia come da mandato in Parte_1 atti
ATTRICE
CONTRO già in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Carbone come da mandato in atti
CONVENUTA
e . _3 Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale e così come riportate nei rispettivi atti, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 12.02.2024, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
oggi nonché e , Controparte_2 Controparte_1 _3 Controparte_4 per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data 22.03.2022 in Taranto.. Esponeva la attrice: che, alle ore 15:00 circa, , alla guida dell'autovettura Fiat Panda tg. EZ953NM di Controparte_4 proprietà di (assicurata per la RCA con la , _3 Controparte_5 proveniente da via Dante, omettendo arrestarsi al segnale di “STOP” posto sulla sua direttiva, impegnava la intersezione con via Minniti, andando così ad impattare violentemente contro la
1 autovettura Fiat Panda tg. EZ696YJ, di proprietà e condotta da , che CP_6 sopraggiungeva ed aveva precedenza e che, in conseguenza del violento urto, perdeva il controllo della stessa deviando la sua traiettoria, investiva essa attrice , in quel Parte_1 momento intenta ad attraversare la predetta Via Minniti in corrispondenza dello stesso attraversamento pedonale che veniva pertanto sospinta per terra, riportando lesioni fisiche riscontrate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale “SS. Annunziata” di Taranto, ove veniva trasportata con ambulanza del 118. Ritenendo la esclusiva responsabilità di _3 conducente della Fiat Panda tg. EZ953NM, concludeva chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti, che quantificava in complessivi € 48.460.77 oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.
Si costituiva la oggi che negava esservi Controparte_2 Controparte_1 stato contatto ed investimento e sosteneva la esclusiva o concorsuale responsabilità della attrice, per essere in concreto caduta da sola. Contestava pertanto la domanda attorea, chiedendone il rigetto integrale ovvero, subordinatamente, riconoscere una responsabilità concorsuale della stessa attrice e ridurre il danno nei limiti del dovuto.
Per tutti, come da rispettive conclusioni, cui si fa più ampio e puntuale riferimento e che si abbiano qui per riportate e trascritte.
e restavano invece contumaci. _3 Controparte_4
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., espletate CTU tecnico-ricostruttiva e medica, precisate le conclusioni, la causa è stata infine riservata in decisione previa discussione orlale ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda appare adeguatamente fondata e provata e può trovare accoglimento per quanto di ragione.
La dinamica del sinistro, peraltro già in parte riportata nel verbale redatto dalla Polizia
Municipale intervenuta, è stata poi in concreto acclarata dalla perizia ricostruttiva operata dal nominato CTU Per. Ass. . Questi, infatti, mediante un meticoloso esame del Persona_1 video ritraente il sinistro e dei singoli fotogrammi, ha infine potuto ricostruire la seguente dinamica: il giorno 22.03.2022 in Taranto, alle ore 15:00 circa, , alla guida Controparte_4 dell'autovettura Fiat Panda tg. EZ953NM di colore rosso, di proprietà di _3
(assicurata per la RCA con la , percorrendo la via Dante in direzione Controparte_5
Lungomare, giunto alla intersezione con Via Minniti, ometteva di arrestarsi al segnale di
“STOP” orizzontale e verticale posto sulla sua direttiva ed impegnava l'incrocio andando ad impattare violentemente contro la autovettura Fiat Panda tg. EZ696YJ di colore bianco, di
2 proprietà e condotta da , che sopraggiungeva percorrendo la detta Via Minniti CP_6 con diritto di precedenza;
a seguito del violento urto, quest'ultima perdeva il controllo dell'auto che veniva sospinta e deviava la propria traiettoria di marcia verso la propria sx. in diagonale, andando a collidere contro la fiancata sinistra della autovettura Fiat Stilo, ferma in sosta irregolare, e contro il pedone , intenta ad attraversare la predetta Via Minniti Pt_1 sulle strisce pedonali, la quale indietreggiava per evitare di essere investita in pieno, rovinando tuttavia al suolo e subendo le lesioni fisiche di cui chiede il ristoro.
Tale dinamica, evincibile anche dall'esame del video ritraente il sinistro, appare sostanzialmente attendibile e condivisibile.
Da ciò, consegue la responsabilità di , per aver omesso di arrestarsi al segnale Controparte_4 di “STOP” orizzontale e verticale posto su Via Dante sulla sua direttiva di marcia ed aver impegnato l'incrocio con la Via Minniti, causando la collisione con la Fiat Panda tg. EZ696YJ, di proprietà e condotta da , avente diritto di precedenza, e la successiva CP_6 collisione contro la Fiat Stilo e la persona fisica della attrice . Parte_1
Per mera completezza di motivazione, va peraltro osservato che la medesima responsabilità non verrebbe meno neppure ove non vi fosse stata effettiva collisione con la attrice. E' infatti evidente che, nella concitazione e repentinità dell'evento (si tratta di attimi),la è stata Pt_1 costretta ad interrompere l'attraversamento stradale, modificando il suo intento e la sua traiettoria ed indietreggiando in tutta fretta al solo ed unico scopo di evitare di essere investita in pieno dalla Fiat Panda tg. EZ696YJ, che sopraggiungeva ormai fuori controllo e che ha finito per schiantarsi contro la Fiat Stilo.
Sicchè, in tale ipotesi, la caduta sarebbe stata comunque conseguenza del sinistro causato dal e della necessità della di adoperarsi in pochi attimi per sottrarsi al pericolo CP_4 Pt_1 di essere investita e subire ben più gravi lesioni.
In ordine alla entità del danno patito, soccorre la CTU espletata dal Dott. , che Persona_2 appare precisa, chiara ed esaustiva ed esente da vizi logici e giuridici ed alla quale, pertanto, si fa integrale riferimento. Previa visita della perizianda ed in risposta ai quesiti postigli, il
Consulente ha accertato un danno biologico permanente nella misura del 10%, senza alcun riflesso negativo sulla generica capacità lavorativa e sulle consuete attività extra lavorative, con una Inabilità Temporanea Assoluta di gg 42 ed una Inabilità Temporanea Parziale di gg
140 al 50% e gg 20 al 25%. Sulla base di tali determinazioni, quindi, il danno non patrimoniale subito da può così quantificarsi secondo Tabella Unica Nazionale del Danno Parte_1
Biologico attualmente vigente: € 22.185,52 per I.P, comprensivo di danno morale medio;
€
3 3.364,12 per ITT;
€ 5.606,86 per ITP al 50%; € 400,49 per ITP al 25%; nessun'altro adeguamento o personalizzazione può riconoscersi in mancanza di specifica prova di un effettivo e maggior pregiudizio. Per un Danno Patrimoniale totale così di 31.556,99 alla attualità, oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo. Oltre ancora ad € 1.324.77 per spese mediche ritenute congrue, oltre interessi dal singolo esborso al soddisfo.
Per complessivi € 32.881,76 oltre interessi come precisato.
Le spese di lite vanno liquidate in ragione di quanto effettivamente riconosciuto. Unitamente al costo delle due CTU.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto - II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della (già Parte_1 Controparte_1
, nonché e , ogni diversa Controparte_2 _3 Controparte_4 eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la esclusiva responsabilità di nella verificazione del sinistro Controparte_4 de quo.
2) Per l'effetto, condanna (già , Controparte_1 Controparte_2 nonché e , in solido tra loro, al pagamento e _3 Controparte_4 risarcimento in favore di della complessiva somma di € 32.881,76 oltre Parte_1 interessi sino al soddisfo, come precisato in motivazione.
3) Condanna i medesimi convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della attrice, che liquida nella misura di € 7.045,00 – di cui € 545,00 per esborsi ed €
6.500,00 per compenso, oltre RSG del 15%, CAP 4% ed IVA se dovuta. Oltre al costo delle due CTU come liquidato.
Così deciso in Taranto in data 15.09.2025
Il Giudice
Dott.. Antonio Angelo Guagnano
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