Ordinanza cautelare 12 maggio 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/12/2025, n. 7858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7858 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07858/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02029/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2029 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell'istanza per il rilascio della licenza di vendita di oggetti preziosi ai sensi dell'art. 127 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS - Regio decreto 18.6.1931 n. 773), recante protocollo n. -OMISSIS-/ng, a firma del Questore di Napoli, notificato in data 27.1.2025, e di ogni altro presupposto, antecedente e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Questura di Napoli;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. GI Di TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 25.3.2025 e depositato il 18.4.2025 era impugnato il decreto di rigetto della domanda di rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di commercio di oggetti preziosi ex art. 127 del R.D. n. 773/1931, emesso dalla Questura di Napoli e notificato in data 27.1.2025;
- l’atto reiettivo si fondava sulla carenza del requisito di cui all’art. 11, comma 2, del T.U.L.P.S., particolarmente rilevante in un settore di estrema delicatezza ordinamentale come il commercio di oggetti preziosi, e la ritenuta inaffidabilità del richiedente era desunta dai seguenti elementi a carico dell’istante: i) adozione di un avviso di conclusione indagini in data 5.4.2021 nell’ambito di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Salerno per reati inerenti il codice dei beni culturali e il paesaggio ed il testo unico in materia edilizia; ii) sentenza di condanna del Tribunale di Nola, divenuta irrevocabile il 29.5.2008, per il reato di ricettazione di assegni;
- in punto di diritto il ricorrente lamentava violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili evidenziando, in sintesi, che la contestazione riferita alla pendenza del procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Salerno sarebbe frutto di errore materiale in quanto scaturita da un caso di omonimia, con conseguente difetto di istruttoria; sottolineava, inoltre, che l’ulteriore ragione ostativa riguardava una pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di ricettazione del 2008 che, per un verso, si riferisce a fatti risalenti nel tempo, dall’altro denoterebbe la presa di coscienza della gravità del fatto da parte dell’istante, desumibile dalla scelta del rito (patteggiamento) che implica ammissione della responsabilità penale; in ogni caso il fatto non sarebbe particolarmente grave come si desume dalla concessione della sospensione condizionale della pena e delle attenuanti generiche riconosciute all’istante;
- si costituiva in giudizio l’amministrazione per resistere al gravame proposto ex adverso;
- il T.A.R. accoglieva la domanda cautelare ai fini del riesame con ordinanza n. -OMISSIS- del 12.5.2025 con la seguente motivazione: “il ricorso non appare privo di fumus con riferimento ai vizi di difetto di istruttoria e carenza di motivazione, in ragione della risalenza della condizione ostativa rappresentata dall’amministrazione, dell’assenza di ulteriori controindicazioni al rilascio della licenza commerciale e della mancanza di correlazione tra l’unica condanna riportata dall’istante ed il settore di attività commerciale per il quale è stata richiesta la licenza; Considerato che, alla luce del periculum in mora dedotto dal ricorrente, può essere accolta la domanda cautelare ai fini del riesame da parte dell’amministrazione che, entro e non oltre giorni 15 dalla notifica o, se anteriore, dalla comunicazione del presente provvedimento, dovrà rideterminarsi con nuovo provvedimento emendato dai motivi di illegittimità di cui sopra” ;
- in data 27.5.2025 il Ministero depositava una nota con cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere allegando, all’esito del riesame, una comunicazione via mail che sembrerebbe attestare il rilascio del titolo di polizia in favore del ricorrente;
Ritenuto che:
- il difensore di parte ricorrente comparso alla udienza pubblica del 18.11.2025, confermando l’intervenuta emanazione del provvedimento favorevole all’esito del disposto riesame, si è associato alla richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere avanzata dal Ministero;
- per l’effetto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere che, ai sensi dell'art. 34, comma 5 c.p.a., presuppone che la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta in conseguenza dell'operato della parte pubblica successivo all'introduzione del giudizio (Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2023, n. 1196), poiché il ricorrente ha conseguito il bene della vita al quale aspira;
- quanto alla regolazione delle spese di giudizio, il riconoscimento della pretesa, unitamente all’accoglimento della domanda cautelare, giustificano la condanna dell’amministrazione al relativo pagamento nella misura indicata in dispositivo, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1426/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI ZZ, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
GI Di TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI Di TA | RI ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.