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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 185/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CATTAFI ALESSANDRO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CANNIZZARO ELIO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 2) Ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni espresse in fatto ed in diritto ed in accoglimento dei motivi di appello, infondata l'opposizione spiegata da confermando il decreto ingiuntivo n. 434/2016 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Palmi, oltre ad interessi legali e/o interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dovuto e fino a saldo avvenuto;
3) Nel merito ritenere e dichiarare dovute le somme richieste in decreto ingiuntivo
(sorte capitale € 40.065,30), a titolo di prestito effettuato nei confronti di CP_1
come dallo stesso confermato in atti e verbali di causa del procedimento di
[...]
primo grado. 4) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre IVA , CPA e spese generali al 15%.
per parte appellata:
1. Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 13.12.2016, si opponeva la DI n. 434/2016, con il quale gli veniva ingiunto il Controparte_1 pagamento della somma di € 40.065,30 oltre interessi e spese in favore di T_
, per credito fondato su assegni bancari non incassati.
[...]
L'opponente eccepiva l'alterazione di due degli assegni posti a base del procedimento monitorio, in quanto modificati unilateralmente dall'opposto nella “data” e “importo”
(l'assegno n.9302500007-08 di € 12.750,00 datato 31.7.2009 diveniva di € 14.845,45 e datato 30.6.2011, l'assegno 930250000-06 di € 24.052,00 datato 30/06/2009 diveniva di
€ 25.219,85 e datato 30.6.2011). Inoltre, precisava che gli assegni erano stati consegnati a garanzia e dovevano essere restituiti all'opponente successivamente all'effettivo rimborso del prestito, avvenuta tramite la corresponsione di acconti già versati, con assegni bancari, assegni postali e contanti, per un totale complessivo di € 34.664,45.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale voler “Dichiarare l'infondatezza della domanda proposta da controparte con il ricorso per decreto ingiuntivo per inesistenza del credito azionato in quanto lo stesso è stato rimborsato dall'opponente; rimborso provato dalle ricevute di pagamento allegate al fascicolo di parte e non contestate dall'opposto, e dichiarare per l'effetto la nullità del decreto ingiuntivo opposto con conseguenziale revoca dello stesso.
- Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo in quanto fondato su assegni postdatati prestati in garanzia e contrari a norme imperative per come sopra spiegato.
pag. 2/9 - Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo in quanto fondato su assegni manomessi e non idonei a costituire titolo.
In via gradata, nell'ipotesi di non accoglimento delle precedenti conclusioni si chiede che il Giudice disponga che il sig. rimborsi al sig. la sola somma di € CP_1 T_
2.137,55, risultante per differenza da quanto già dallo stesso versato e dichiarato ab origine.”
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto, affermando di non aver alterato gli assegni, che erano stati invece compilati inizialmente a matita e poi completati a penna prima della consegna a cura del debitore.
Con sentenza n. 120/2020 il Tribunale di Palmi accoglieva l'opposizione, ritenendo nulli gli assegni anche quali promesse di pagamento, revocando quindi il DI opposto.
Con atto di citazione notificato il 9.3.2020, impugnava la sentenza n. Parte_1
120/2020 del Tribunale di Palmi, ritenendola ingiusta ed errata nella ricostruzione in fatto e nella valutazione in diritto degli elementi probatori forniti.
L'appellante deduceva, con l'unico ed articolato motivo di appello, l'errata valutazione della documentazione e delle risultanze istruttorie, nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo dichiarato nullo l'assegno sia quale garanzia del prestito sia quale promessa di pagamento, evidenziando altresì che la prova dell'estinzione del rapporto sottostante doveva essere fornita dal debitore;
concludeva pertanto nei termini riportati in epigrafe
Si costituiva l'appellato, che chiedeva il rigetto dell'appello, affermando che l'istruttoria svolta aveva chiaramente dimostrato l'alterazione degli assegni e la restituzione delle somme da parte del mutuatario.
Nel corso del procedimento l'appellato chiedeva l'interruzione del giudizio per decesso dell'appellante. Per l'udienza di rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., nella formulazione applicabile ex art. 23 bis della legge 56/2024, solo la parte appellante depositava note scritte, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pag. 3/9 2. Giova premettere che, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata
(rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale. (Cass.
Sez. 3, 07/05/2021, n. 12183, Rv. 661327 - 01). L'appellato, pertanto, non può chiedere la pronuncia della interruzione del procedimento per l'avvenuto decesso dell'appellante, regolarmente costituito in giudizio.
Non possono essere nuovamente concessi i termini ex art. 190 c.p.c., vista l'applicazione dell'art. 352 nella formulazione modificata dal D.lgs 149/2022, determinata dall'inclusione del procedimento tra quelli oggetto dell'applicazione straordinaria per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, ai sensi dell'art. 23 bis della legge n. 26/2024. I termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche sono stati concessi con ordinanza del 24.09.2024, regolarmente comunicata alle parti costituite, e l'udienza del 20.02.2025 era stata fissata ai fini della rimessione della causa in decisione.
2.1. L'appello è ammissibile, risultando rispettati i requisiti dell'art. 342 c.p.c.:
l'appellante ha indicato le parti della sentenza oggetto del gravame, il motivo dell'appello e la diversa ricostruzione di fatto e diritto, nonché le modifiche richieste alla pronuncia.
2.2. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato.
La motivazione della sentenza impugnata sulla nullità dell'assegno bancario rilasciato a garanzia non è in contestazione, avendo l'appellante contestato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto provata la alterazione degli assegni ed ha escluso la validità degli stessi quale promessa di pagamento.
Quest'ultima censura coglie nel segno, poiché l'esclusione del valore dell'assegno quale promessa di pagamento viene ricondotta dal giudice di prime cure alla alterazione degli assegni ed alla mancata decurtazione degli acconti, ossia ad aspetti che si riferiscono alla prova del credito ingiunto e non alla validità dell'assegno quale promessa di pagamento.
pag. 4/9 È pacifico, ed è affermato anche nella sentenza impugnata, che l'assegno in bianco o postdatato rilasciato a fini di garanzia dell'esatto adempimento di un'obbligazione - ancorché nullo in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D.
n. 1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c. o come titolo pagabile a vista, implicando l'adempimento dell'obbligazione garantita l'obbligo del creditore di restituire l'importo da esso portato.
Non è in contestazione che gli assegni su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto siano stati offerti in garanzia, né che sussista il rapporto di mutuo alla base del rilascio degli assegni, trattandosi di circostanza ammessa dallo stesso opponente.
La contestazione riguarda unicamente l'importo indicato negli assegni ed il pagamento
(parziale) del debito in data antecedente alla proposizione del ricorso.
Contrariamente a quanto affermato nella sentenza appellata, la Corte ritiene che gli assegni siano una promessa di pagamento, per l'importo indicato dall'opponente nell'atto di opposizione e con riferimento alle date in esso indicate.
Non possono, invece, assumersi come valide promesse di pagamento per gli importi scritti a penna e per le date di emissione alterate, avendo l'emittente contestato la compilazione in assenza di un patto di riempimento. L'opponente ha infatti affermato di aver compilato a matita gli assegni per la parte relativa alla data ed alla cifra, a garanzia dei prestiti ricevuti, indicando per l'assegno n. 9302500005-06 la data del 30.06.2009 e l'importo di 24.052,50, e per l'assegno n. 9302500007-08 la data del 31.7.2009 e l'importo di 12.750,00. Gli assegni, sempre a detta dell'opponente, erano stati rilasciati a copertura del residuo prestito antecedentemente contratto e del prestito aggiuntivo richiesto nel 2009, ed erano stati accettati dal in sostituzione di quelli datati T_
2008 e 2009, già consegnati all'opposto a garanzia dei prestiti più risalenti.
Le affermazioni dell'opponente ed attuale appellato trovano riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, le cui risultanze non sono contestate dalle parti e che appunto confermano la presenza di annotazioni a matita, poi cancellate e parzialmente modificate nella versione compilata a penna.
Secondo la relazione del ctu, gli assegni sono stati certamente oggetto di compilazione a matita prima e poi a penna, ed in particolare i due assegni su cui è fondato il DI opposto presentano alterazioni per l'importo e per la data di rilascio, che era inizialmente pag. 5/9 indicata nel 2009 con tratto a matita, poi modificata in 2011 per almeno uno degli assegni. Il ctu ha anche accertato che entrambi gli assegni sono stati oggetto di abrasioni determinate dalla cancellazione dei tratti impressi con grafite, sulle quali sono stati apposti caratteri e numeri a penna.
L'assegno n. 9302500005-06 è stato alterato per cifre e lettere dell'importo da T_
, mentre le alterazioni dell'assegno 9302500007-08 non sono attribuibili
[...]
all'appellante.
L'interrogatorio formale dell'appellante dimostra che il mutuante riceveva degli assegni compilati a matita e che gli importi e le date venivano inseriti successivamente. Le affermazioni dell'appellante nel corso dell'interrogatorio formale costituiscono prova solo per le dichiarazioni favorevoli alla controparte, poiché il mezzo di prova è teso a provocare la confessione della parte e mentre non hanno il medesimo valore probatorio le dichiarazioni favorevoli all'interpellato. Le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie. (Cass. Sez. 3, 16/09/2024, n. 24799, Rv. 672523
- 01).
L'appellante, dopo aver ammesso che gli assegni erano consegnati scritti a matita, h sostenuto che gli assegni venivano compilati a penna dagli incaricati del debitore prima della consegna. Le affermazioni (che possono essere liberamente valutate dalla Corte in quanto favorevoli al dichiarante) non sono convincenti. Questa versione dei fatti è in contrasto sia con il tipo di funzione che le parti intendevano attribuire all'assegno, sia con la comprovata alterazione delle date e degli importi, di cui una attribuibile proprio al . T_
Si può quindi concludere che gli assegni venivano consegnati con cifre e data scritte a matita: non avrebbe avuto alcun senso, infatti, consegnare gli assegni precompilati a matita all'intermediario e poi lasciare a quest'ultimo il compito di cancellare e modificare a penna i dati al momento della consegna in garanzia, perché sarebbe stato sufficiente delegare l'intermediario direttamente alla compilazione prima della consegna al Piccolo. Inoltre, la tesi è smentita dalla compilazione dell'importo del primo assegno a cura proprio del . T_
pag. 6/9 La versione dei fatti fornita dall'opponente non appare contraddittoria nei termini indicati da parte appellante, relativamente alla tempistica dell'incontro tra il CP_1
ed il . L'opponente, infatti, sosteneva di non aver incontrato personalmente il T_
prima del 2011, limitandosi ad inviare gli assegni tramite la moglie ed il T_
, datore di lavoro della moglie e “intermediario” rispetto al rapporto di mutuo, e Pt_2
questa circostanza non è in alcun modo in contrasto con la data iniziale dei primi prestiti, antecedenti al 2009, trattandosi di contratti che non necessitano di forma scritta e possono essere stipulati a distanza, con la consegna del denaro al delegato del mutuatario.
L'alterazione nei termini sopra indicati non esclude, come già indicato, che gli assegni costituiscano una valida promessa di pagamento, per la parte di credito riconosciuta dal debitore.
2.3. Tenuto conto del riconoscimento dell'esistenza del credito per l'assegno n.
9302500005-06 con data 30.06.2009 per l'importo di 24.052,50, e per l'assegno n.
9302500007-08 con data del 31.7.2009 e per l'importo di 12.750,00 (a copertura del residuo prestito e del prestito aggiuntivo richiesto nel 2009), il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, spettando al debitore provare che il rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto.
La prova del pagamento doveva, pertanto, essere assolta dal debitore, che ha prodotto in giudizio copia degli assegni e documentazione relativa a versamenti.
Si devono escludere i pagamenti effettuati prima della data degli assegni rilasciati, data riconosciuta dal nel 30.06.2009. Difatti, se gli assegni erano stati accettati dal CP_1
in sostituzione di quelli datati 2008 e 2009 precedentemente consegnati sempre T_
a garanzia del prestito, è chiaro che l'importo in essi indicato (sempre nella versione ammessa dall'opponente) era l'importo della somma da rimborsare a quella data.
Il versamento di contanti è solo asserito dall'appellato ed è negato dal , per cui T_
non può ritenersi provato, se non per le somme indicate nelle ricevute sottoscritte dal e da questi non disconosciute. Analizzando la documentazione prodotta, T_
risultano dimostrati versamenti per € 775,00 (assegno 9302500006), € 750,00 (per contanti 31.7.2009), €3.000,00 (assegno 5023769434), € 7.000,00 (per contanti pag. 7/9 24.09.2009), € 1.185,00 (assegno 7121591178), € 1.523,45 (assegno della moglie del
23.04.2010), € 1.500,00 (per contanti 15.09.2010), € 600,00 (per contanti 28.02.2011), per un totale di € 16.333,45.
L'opposizione a decreto ingiuntivo doveva, pertanto, essere accolta limitatamente alla somma di € 16.333,45. Alla revoca del DI opposto deve seguire la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 20.469,05, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo. Non risultando convenuti interessi, infatti, né una precisa data di scadenza (visto che la data degli assegni corrisponde al periodo della consegna e non al termine della restituzione) si deve ritenere che questi decorrano dalla data in cui il creditore abbia messo in mora in debitore, ossia dal 15.02.2012.
3. L'accoglimento parziale dell'appello e della domanda di condanna nei confronti di consente la compensazione per metà delle spese del doppio grado di giudizio, CP_1 che per la restante metà vanno poste a carico dell'appellato. Le spese vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore fino ad € 26.000,00 (in relazione al credito riconosciuto) dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 2.540,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale); € 2.906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, €461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 120/2020 così provvede:
[...]
1. accoglie, per quanto di ragione l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento della somma di € 20.469,05 in favore di Controparte_1
, oltre interessi dal 15.02.2012 al soddisfo;
Parte_1
2. compensa per metà le spese di lite del doppio grado di giudizio;
pag. 8/9 3. condanna al pagamento, in favore di , della metà Controparte_1 Parte_1
spese del doppio grado del giudizio, che liquida (già nella percentuale del 50%) in €
2.723,00 per compensi ed € 402,00 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 07/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 185/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CATTAFI ALESSANDRO
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CANNIZZARO ELIO
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 2) Ritenere e dichiarare, per tutte le ragioni espresse in fatto ed in diritto ed in accoglimento dei motivi di appello, infondata l'opposizione spiegata da confermando il decreto ingiuntivo n. 434/2016 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Palmi, oltre ad interessi legali e/o interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dovuto e fino a saldo avvenuto;
3) Nel merito ritenere e dichiarare dovute le somme richieste in decreto ingiuntivo
(sorte capitale € 40.065,30), a titolo di prestito effettuato nei confronti di CP_1
come dallo stesso confermato in atti e verbali di causa del procedimento di
[...]
primo grado. 4) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre IVA , CPA e spese generali al 15%.
per parte appellata:
1. Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 13.12.2016, si opponeva la DI n. 434/2016, con il quale gli veniva ingiunto il Controparte_1 pagamento della somma di € 40.065,30 oltre interessi e spese in favore di T_
, per credito fondato su assegni bancari non incassati.
[...]
L'opponente eccepiva l'alterazione di due degli assegni posti a base del procedimento monitorio, in quanto modificati unilateralmente dall'opposto nella “data” e “importo”
(l'assegno n.9302500007-08 di € 12.750,00 datato 31.7.2009 diveniva di € 14.845,45 e datato 30.6.2011, l'assegno 930250000-06 di € 24.052,00 datato 30/06/2009 diveniva di
€ 25.219,85 e datato 30.6.2011). Inoltre, precisava che gli assegni erano stati consegnati a garanzia e dovevano essere restituiti all'opponente successivamente all'effettivo rimborso del prestito, avvenuta tramite la corresponsione di acconti già versati, con assegni bancari, assegni postali e contanti, per un totale complessivo di € 34.664,45.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale voler “Dichiarare l'infondatezza della domanda proposta da controparte con il ricorso per decreto ingiuntivo per inesistenza del credito azionato in quanto lo stesso è stato rimborsato dall'opponente; rimborso provato dalle ricevute di pagamento allegate al fascicolo di parte e non contestate dall'opposto, e dichiarare per l'effetto la nullità del decreto ingiuntivo opposto con conseguenziale revoca dello stesso.
- Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo in quanto fondato su assegni postdatati prestati in garanzia e contrari a norme imperative per come sopra spiegato.
pag. 2/9 - Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo in quanto fondato su assegni manomessi e non idonei a costituire titolo.
In via gradata, nell'ipotesi di non accoglimento delle precedenti conclusioni si chiede che il Giudice disponga che il sig. rimborsi al sig. la sola somma di € CP_1 T_
2.137,55, risultante per differenza da quanto già dallo stesso versato e dichiarato ab origine.”
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto, affermando di non aver alterato gli assegni, che erano stati invece compilati inizialmente a matita e poi completati a penna prima della consegna a cura del debitore.
Con sentenza n. 120/2020 il Tribunale di Palmi accoglieva l'opposizione, ritenendo nulli gli assegni anche quali promesse di pagamento, revocando quindi il DI opposto.
Con atto di citazione notificato il 9.3.2020, impugnava la sentenza n. Parte_1
120/2020 del Tribunale di Palmi, ritenendola ingiusta ed errata nella ricostruzione in fatto e nella valutazione in diritto degli elementi probatori forniti.
L'appellante deduceva, con l'unico ed articolato motivo di appello, l'errata valutazione della documentazione e delle risultanze istruttorie, nonché l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo dichiarato nullo l'assegno sia quale garanzia del prestito sia quale promessa di pagamento, evidenziando altresì che la prova dell'estinzione del rapporto sottostante doveva essere fornita dal debitore;
concludeva pertanto nei termini riportati in epigrafe
Si costituiva l'appellato, che chiedeva il rigetto dell'appello, affermando che l'istruttoria svolta aveva chiaramente dimostrato l'alterazione degli assegni e la restituzione delle somme da parte del mutuatario.
Nel corso del procedimento l'appellato chiedeva l'interruzione del giudizio per decesso dell'appellante. Per l'udienza di rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., nella formulazione applicabile ex art. 23 bis della legge 56/2024, solo la parte appellante depositava note scritte, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pag. 3/9 2. Giova premettere che, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata
(rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale. (Cass.
Sez. 3, 07/05/2021, n. 12183, Rv. 661327 - 01). L'appellato, pertanto, non può chiedere la pronuncia della interruzione del procedimento per l'avvenuto decesso dell'appellante, regolarmente costituito in giudizio.
Non possono essere nuovamente concessi i termini ex art. 190 c.p.c., vista l'applicazione dell'art. 352 nella formulazione modificata dal D.lgs 149/2022, determinata dall'inclusione del procedimento tra quelli oggetto dell'applicazione straordinaria per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, ai sensi dell'art. 23 bis della legge n. 26/2024. I termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche sono stati concessi con ordinanza del 24.09.2024, regolarmente comunicata alle parti costituite, e l'udienza del 20.02.2025 era stata fissata ai fini della rimessione della causa in decisione.
2.1. L'appello è ammissibile, risultando rispettati i requisiti dell'art. 342 c.p.c.:
l'appellante ha indicato le parti della sentenza oggetto del gravame, il motivo dell'appello e la diversa ricostruzione di fatto e diritto, nonché le modifiche richieste alla pronuncia.
2.2. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato.
La motivazione della sentenza impugnata sulla nullità dell'assegno bancario rilasciato a garanzia non è in contestazione, avendo l'appellante contestato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto provata la alterazione degli assegni ed ha escluso la validità degli stessi quale promessa di pagamento.
Quest'ultima censura coglie nel segno, poiché l'esclusione del valore dell'assegno quale promessa di pagamento viene ricondotta dal giudice di prime cure alla alterazione degli assegni ed alla mancata decurtazione degli acconti, ossia ad aspetti che si riferiscono alla prova del credito ingiunto e non alla validità dell'assegno quale promessa di pagamento.
pag. 4/9 È pacifico, ed è affermato anche nella sentenza impugnata, che l'assegno in bianco o postdatato rilasciato a fini di garanzia dell'esatto adempimento di un'obbligazione - ancorché nullo in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D.
n. 1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c. o come titolo pagabile a vista, implicando l'adempimento dell'obbligazione garantita l'obbligo del creditore di restituire l'importo da esso portato.
Non è in contestazione che gli assegni su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto siano stati offerti in garanzia, né che sussista il rapporto di mutuo alla base del rilascio degli assegni, trattandosi di circostanza ammessa dallo stesso opponente.
La contestazione riguarda unicamente l'importo indicato negli assegni ed il pagamento
(parziale) del debito in data antecedente alla proposizione del ricorso.
Contrariamente a quanto affermato nella sentenza appellata, la Corte ritiene che gli assegni siano una promessa di pagamento, per l'importo indicato dall'opponente nell'atto di opposizione e con riferimento alle date in esso indicate.
Non possono, invece, assumersi come valide promesse di pagamento per gli importi scritti a penna e per le date di emissione alterate, avendo l'emittente contestato la compilazione in assenza di un patto di riempimento. L'opponente ha infatti affermato di aver compilato a matita gli assegni per la parte relativa alla data ed alla cifra, a garanzia dei prestiti ricevuti, indicando per l'assegno n. 9302500005-06 la data del 30.06.2009 e l'importo di 24.052,50, e per l'assegno n. 9302500007-08 la data del 31.7.2009 e l'importo di 12.750,00. Gli assegni, sempre a detta dell'opponente, erano stati rilasciati a copertura del residuo prestito antecedentemente contratto e del prestito aggiuntivo richiesto nel 2009, ed erano stati accettati dal in sostituzione di quelli datati T_
2008 e 2009, già consegnati all'opposto a garanzia dei prestiti più risalenti.
Le affermazioni dell'opponente ed attuale appellato trovano riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, le cui risultanze non sono contestate dalle parti e che appunto confermano la presenza di annotazioni a matita, poi cancellate e parzialmente modificate nella versione compilata a penna.
Secondo la relazione del ctu, gli assegni sono stati certamente oggetto di compilazione a matita prima e poi a penna, ed in particolare i due assegni su cui è fondato il DI opposto presentano alterazioni per l'importo e per la data di rilascio, che era inizialmente pag. 5/9 indicata nel 2009 con tratto a matita, poi modificata in 2011 per almeno uno degli assegni. Il ctu ha anche accertato che entrambi gli assegni sono stati oggetto di abrasioni determinate dalla cancellazione dei tratti impressi con grafite, sulle quali sono stati apposti caratteri e numeri a penna.
L'assegno n. 9302500005-06 è stato alterato per cifre e lettere dell'importo da T_
, mentre le alterazioni dell'assegno 9302500007-08 non sono attribuibili
[...]
all'appellante.
L'interrogatorio formale dell'appellante dimostra che il mutuante riceveva degli assegni compilati a matita e che gli importi e le date venivano inseriti successivamente. Le affermazioni dell'appellante nel corso dell'interrogatorio formale costituiscono prova solo per le dichiarazioni favorevoli alla controparte, poiché il mezzo di prova è teso a provocare la confessione della parte e mentre non hanno il medesimo valore probatorio le dichiarazioni favorevoli all'interpellato. Le dichiarazioni a sé favorevoli, rese dall'interpellato in sede di interrogatorio formale, sono soggette al libero apprezzamento del giudice, il quale può trarne argomenti di prova nell'ambito della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie. (Cass. Sez. 3, 16/09/2024, n. 24799, Rv. 672523
- 01).
L'appellante, dopo aver ammesso che gli assegni erano consegnati scritti a matita, h sostenuto che gli assegni venivano compilati a penna dagli incaricati del debitore prima della consegna. Le affermazioni (che possono essere liberamente valutate dalla Corte in quanto favorevoli al dichiarante) non sono convincenti. Questa versione dei fatti è in contrasto sia con il tipo di funzione che le parti intendevano attribuire all'assegno, sia con la comprovata alterazione delle date e degli importi, di cui una attribuibile proprio al . T_
Si può quindi concludere che gli assegni venivano consegnati con cifre e data scritte a matita: non avrebbe avuto alcun senso, infatti, consegnare gli assegni precompilati a matita all'intermediario e poi lasciare a quest'ultimo il compito di cancellare e modificare a penna i dati al momento della consegna in garanzia, perché sarebbe stato sufficiente delegare l'intermediario direttamente alla compilazione prima della consegna al Piccolo. Inoltre, la tesi è smentita dalla compilazione dell'importo del primo assegno a cura proprio del . T_
pag. 6/9 La versione dei fatti fornita dall'opponente non appare contraddittoria nei termini indicati da parte appellante, relativamente alla tempistica dell'incontro tra il CP_1
ed il . L'opponente, infatti, sosteneva di non aver incontrato personalmente il T_
prima del 2011, limitandosi ad inviare gli assegni tramite la moglie ed il T_
, datore di lavoro della moglie e “intermediario” rispetto al rapporto di mutuo, e Pt_2
questa circostanza non è in alcun modo in contrasto con la data iniziale dei primi prestiti, antecedenti al 2009, trattandosi di contratti che non necessitano di forma scritta e possono essere stipulati a distanza, con la consegna del denaro al delegato del mutuatario.
L'alterazione nei termini sopra indicati non esclude, come già indicato, che gli assegni costituiscano una valida promessa di pagamento, per la parte di credito riconosciuta dal debitore.
2.3. Tenuto conto del riconoscimento dell'esistenza del credito per l'assegno n.
9302500005-06 con data 30.06.2009 per l'importo di 24.052,50, e per l'assegno n.
9302500007-08 con data del 31.7.2009 e per l'importo di 12.750,00 (a copertura del residuo prestito e del prestito aggiuntivo richiesto nel 2009), il destinatario della dichiarazione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, spettando al debitore provare che il rapporto non sia mai sorto o sia invalido o si sia estinto.
La prova del pagamento doveva, pertanto, essere assolta dal debitore, che ha prodotto in giudizio copia degli assegni e documentazione relativa a versamenti.
Si devono escludere i pagamenti effettuati prima della data degli assegni rilasciati, data riconosciuta dal nel 30.06.2009. Difatti, se gli assegni erano stati accettati dal CP_1
in sostituzione di quelli datati 2008 e 2009 precedentemente consegnati sempre T_
a garanzia del prestito, è chiaro che l'importo in essi indicato (sempre nella versione ammessa dall'opponente) era l'importo della somma da rimborsare a quella data.
Il versamento di contanti è solo asserito dall'appellato ed è negato dal , per cui T_
non può ritenersi provato, se non per le somme indicate nelle ricevute sottoscritte dal e da questi non disconosciute. Analizzando la documentazione prodotta, T_
risultano dimostrati versamenti per € 775,00 (assegno 9302500006), € 750,00 (per contanti 31.7.2009), €3.000,00 (assegno 5023769434), € 7.000,00 (per contanti pag. 7/9 24.09.2009), € 1.185,00 (assegno 7121591178), € 1.523,45 (assegno della moglie del
23.04.2010), € 1.500,00 (per contanti 15.09.2010), € 600,00 (per contanti 28.02.2011), per un totale di € 16.333,45.
L'opposizione a decreto ingiuntivo doveva, pertanto, essere accolta limitatamente alla somma di € 16.333,45. Alla revoca del DI opposto deve seguire la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 20.469,05, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo. Non risultando convenuti interessi, infatti, né una precisa data di scadenza (visto che la data degli assegni corrisponde al periodo della consegna e non al termine della restituzione) si deve ritenere che questi decorrano dalla data in cui il creditore abbia messo in mora in debitore, ossia dal 15.02.2012.
3. L'accoglimento parziale dell'appello e della domanda di condanna nei confronti di consente la compensazione per metà delle spese del doppio grado di giudizio, CP_1 che per la restante metà vanno poste a carico dell'appellato. Le spese vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore fino ad € 26.000,00 (in relazione al credito riconosciuto) dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 2.540,00 per il primo grado (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale); € 2.906,00 per il presente grado (€ 567,00 per la fase di studio, €461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 120/2020 così provvede:
[...]
1. accoglie, per quanto di ragione l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento della somma di € 20.469,05 in favore di Controparte_1
, oltre interessi dal 15.02.2012 al soddisfo;
Parte_1
2. compensa per metà le spese di lite del doppio grado di giudizio;
pag. 8/9 3. condanna al pagamento, in favore di , della metà Controparte_1 Parte_1
spese del doppio grado del giudizio, che liquida (già nella percentuale del 50%) in €
2.723,00 per compensi ed € 402,00 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 07/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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