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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5277/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 5277/ 2021 R.G., promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA,
VIALE SANTA PANAGIA N. 81/A, presso lo studio dell'avv. LO VECCHIO SALVATORE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice contro
(C.F. ), nato SIRACUSA (SR) Controparte_1 C.F._2
il 06/01/1989, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA LENTINI N. 28, presso lo studio dell'avv. MANGIAFICO VALENTINA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto con l'intervento del pubblico ministero (visto dell'1.4.2022); rimessa al collegio per la decisione sullo status all'esito dell'udienza del 20.3.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15/11/2021, chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili (rectius, lo scioglimento) del matrimonio che, in data 1 04/04/2013, aveva contratto con , nel corso del quale sono Controparte_1 nati i figli il 6.6.2006 e l'8.4.2014, alle medesime condizioni della separazione. Per_1 Per_2
In particolare, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Esponeva, altresì, la ricorrente di essersi separata dal marito con sentenza n. 1492/2021 emessa da questo Tribunale in data 14.7.2021, depositata in data 5.8.2021, e di non essersi più riconciliata con lui.
Con comparsa depositata in data 22.2.2022 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo a tutte le domande avanzate dalla ricorrente, ma chiedendo di
[...] regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno dei figli secondo le modalità indicate in comparsa.
Dinanzi al Presidente, in data 28.2.2022, comparivano le parti ed il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava con propria ordinanza i provvedimenti provvisori confermando le condizioni della separazione.
Depositate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale di e di Parte_1 Controparte_1
All'udienza dell'11.7.2024, entrambe le parti chiedevano pronunciarsi, ex art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, sentenza parziale di divorzio, dovendo invece il giudizio proseguire per le ulteriori statuizioni.
Alla successiva udienza del 20.3.2025, quindi, precisate le conclusioni sulla domanda avente ad oggetto la pronuncia della sentenza parziale di divorzio, la causa veniva rimessa al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, che hanno contratto matrimonio a LO GA il 04/04/2013, si sono separati con sentenza n. 1492/2021 emessa da questo Tribunale in data 14.7.2021, depositata in data 5.8.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge 898/70
(l'udienza Presidenziale risale al 23.05.2016 e il ricorso per il divorzio è stato depositato il
15/11/2021), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa
2 essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LO GA per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LO
GA il 04/04/2013, tra e Parte_1 Controparte_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
[...]
LO GA dell'anno 2013, al n. 4, della Parte I, Serie -;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di LO GA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4. riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20/03/2025.
IL GIUDICE REL/EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott. Veronica Milone
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 5277/ 2021 R.G., promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA,
VIALE SANTA PANAGIA N. 81/A, presso lo studio dell'avv. LO VECCHIO SALVATORE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice contro
(C.F. ), nato SIRACUSA (SR) Controparte_1 C.F._2
il 06/01/1989, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA LENTINI N. 28, presso lo studio dell'avv. MANGIAFICO VALENTINA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuto con l'intervento del pubblico ministero (visto dell'1.4.2022); rimessa al collegio per la decisione sullo status all'esito dell'udienza del 20.3.2025, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15/11/2021, chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili (rectius, lo scioglimento) del matrimonio che, in data 1 04/04/2013, aveva contratto con , nel corso del quale sono Controparte_1 nati i figli il 6.6.2006 e l'8.4.2014, alle medesime condizioni della separazione. Per_1 Per_2
In particolare, chiedeva di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Esponeva, altresì, la ricorrente di essersi separata dal marito con sentenza n. 1492/2021 emessa da questo Tribunale in data 14.7.2021, depositata in data 5.8.2021, e di non essersi più riconciliata con lui.
Con comparsa depositata in data 22.2.2022 si costituiva in giudizio Controparte_1
aderendo a tutte le domande avanzate dalla ricorrente, ma chiedendo di
[...] regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno dei figli secondo le modalità indicate in comparsa.
Dinanzi al Presidente, in data 28.2.2022, comparivano le parti ed il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava con propria ordinanza i provvedimenti provvisori confermando le condizioni della separazione.
Depositate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale di e di Parte_1 Controparte_1
All'udienza dell'11.7.2024, entrambe le parti chiedevano pronunciarsi, ex art. 4 comma 12 della legge n. 898/70, sentenza parziale di divorzio, dovendo invece il giudizio proseguire per le ulteriori statuizioni.
Alla successiva udienza del 20.3.2025, quindi, precisate le conclusioni sulla domanda avente ad oggetto la pronuncia della sentenza parziale di divorzio, la causa veniva rimessa al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, che hanno contratto matrimonio a LO GA il 04/04/2013, si sono separati con sentenza n. 1492/2021 emessa da questo Tribunale in data 14.7.2021, depositata in data 5.8.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge 898/70
(l'udienza Presidenziale risale al 23.05.2016 e il ricorso per il divorzio è stato depositato il
15/11/2021), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa
2 essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LO GA per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LO
GA il 04/04/2013, tra e Parte_1 Controparte_1
iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
[...]
LO GA dell'anno 2013, al n. 4, della Parte I, Serie -;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di LO GA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4. riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20/03/2025.
IL GIUDICE REL/EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott. Veronica Milone
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