Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01068/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01764/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1764 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
del provvedimento in data 9 maggio 2025 - notificato in data 1° luglio 2025 – con il quale la Questura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale, presentata dal ricorrente in data 19 luglio 2024;
nonché per la condanna dell’Amministrazione a rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno provvisorio e al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. AN De OL e uditi i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, espone in fatto che: A) è entrato regolarmente nel territorio nazionale in data 19 febbraio 2024, in forza di nulla osta al lavoro rilasciato in data 27 marzo 2023; B) ha presentato un’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale in data 19 luglio 2024, allegando il contratto di soggiorno stipulato il 18 luglio 2024 e il Mod. 209; C) in data 24 febbraio 2025 ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con una connazionale; D) in data 1° marzo 2025 ha presentato alla Prefettura di -OMISSIS- la domanda di nulla osta alla conversione permesso di soggiorno, da stagionale a subordinato; E) in data 20 aprile 2025 ha presentato alla Questura di -OMISSIS- l’istanza di conversione del permesso soggiorno, ma il successivo 1° luglio 2025 la Questura, previa comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno, avendo rilevato il superamento del periodo massimo di soggiorno e la mancata definizione del procedimento per il rilascio del nulla osta alla conversione, ancora «in istruttoria» presso la Prefettura di -OMISSIS-.
2. In particolare, come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, il diniego si basa sul fatto che: A) sono decorsi i termini di cui all’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998 ( «il cittadino straniero, in possesso delle ricevute postali di inoltro del kit postale, ha già usufruito delle condizioni di soggiorno nel territorio nazionale e ad oggi risulta aver già fruito del periodo di soggiorno indicato dalla suindicata normativa di riferimento» ), B) il permesso per lavoro stagionale può essere convertito in permesso per lavoro subordinato solo previa presentazione di un’istanza di conversione in costanza di un valido permesso di soggiorno; C) il ricorrente, pur avendo presentato «la richiesta di verificazione di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato» ( «istanza che risulta in istruttoria» ), non dispone di un titolo valido e la procedura di conversione in corso non è sufficiente a legittimare la permanenza in Italia.
3. Del suddetto provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento, deducendone l’illegittimità: A) per eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, della carenza istruttoria e della violazione del giusto procedimento. In particolare, l’Amministrazione si sarebbe limitata a riportare una motivazione meramente apparente e stereotipata, senza svolgere alcuna concreta valutazione della situazione personale e lavorativa dell’interessato, in violazione degli artt. 3, 4 e 7 della l. n. 241 del 1990;
B) per manifesta illogicità e irragionevolezza, nella parte in cui il diniego risulta fondato su circostanze non imputabili all’interessato, quali il ritardo nella definizione della procedura di conversione del permesso di soggiorno da parte della Prefettura e ciò senza considerare la sussistenza di un rapporto di lavoro e il percorso di integrazione già avviato nel territorio nazionale, elementi che avrebbero imposto una diversa valutazione discrezionale;
C) per violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e imparzialità dell’azione amministrativa, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nonché dei diritti fondamentali riconosciuti anche allo straniero, con particolare riferimento alla tutela della vita privata e familiare e al divieto di discriminazione, di cui agli artt. 8 e 14 CEDU;
D) per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, rimarcando che la Questura avrebbe omesso di considerare la pendenza della procedura di conversione del titolo di soggiorno e gli elementi favorevoli emergenti dalla posizione del ricorrente.
Infine, lo stesso ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione a rilasciargli un permesso di soggiorno a titolo provvisorio e al risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall’illegittimità del provvedimento impugnato, da quantificare a mezzo di un’apposita CTU.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, eccependone l’inammissibilità per genericità delle censure, nonché l’infondatezza.
5. Questo Tribunale con l’ordinanza n. 520 in data 29 ottobre 2025 ha accolto la domanda cautelare al fine di consentire all’Amministrazione il riesame della posizione del ricorrente, rilevando, in particolare, che: A) «il ritardo nella definizione procedimento per il rilascio del nulla osta alla conversione, da parte della Prefettura di -OMISSIS-, non può essere posto a carico del ricorrente, il quale ha presentato l’istanza nei termini e in costanza di regolare rapporto di lavoro» ; B) «la conversione del permesso di soggiorno può essere disposta anche oltre il periodo di validità del visto per lavoro stagionale, purché la domanda sia tempestiva e sussista uno stabile inserimento lavorativo e sociale…» ; C) «ai sensi dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, il lavoratore stagionale che abbia svolto attività lavorativa per almeno tre mesi può richiedere la conversione del titolo, senza che la norma preveda termini decadenziali o preclusioni legate alla vigenza del permesso originario…».
6. L’Amministrazione, in esecuzione della predetta ordinanza cautelare, ha depositato in data 26 febbraio 2026 la comunicazione in data 26 novembre 2025 con la quale la Prefettura, Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha avviato la procedura di rigetto dell’istanza “Modello VB – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato” . A parere della Prefettura di -OMISSIS-, «l’istanza di conversione sia validamente presentata se effettuata entro la scadenza del periodo di soggiorno indicato dall’art. 24 comma 7 e 8 del d. lgs. 286 del 1998 (nove mesi di lavoro in un periodo di dodici mesi di permanenza sul territorio italiano a partire dall’ingresso) o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso (come previsto appunto dall’art. 5, comma 9-bis del d.lgs. 286 del 1998). Nell’istanza oggetto dell’istruttoria, la domanda di conversione è stata presentata oltre tale limite: l’utente è entrato in Italia in data 19/02/2024…è stato assunto in data 18/07/2024… l’istanza di conversione oggetto dell’istruttoria è stata effettuata in data 01/03/2025» .
7. In assenza di ulteriori difese delle parti, all’udienza pubblica del 6 maggio 2026 la causa è passata in decisione.
DI
1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi è infondata, atteso che l’atto introduttivo individua in termini sufficientemente specifici i vizi dedotti e le ragioni di illegittimità del provvedimento impugnato, così consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’Amministrazione resistente.
2. Passando al merito, i motivi di ricorso, suscettibili di un esame congiunto, sono fondati alla luce dei precedenti conformi di questo Tribunale ai quali il OLlegio rinvia anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., ( ex multis , T.A.R. Veneto, Sez. III, 26 marzo 2026, n. 706).
3. Il rigetto dell’istanza del permesso di soggiorno è motivata con riferimento al superamento del periodo massimo di soggiorno di cui all’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 e alla ritenuta tardività della domanda di conversione del titolo.
Tale impostazione, però, si pone in contrasto: A) con l’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, che riconosce al lavoratore stagionale che abbia svolto regolare attività lavorativa per almeno tre mesi la facoltà di chiedere la conversione del titolo ( “Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato” ); B) con l’art. 5, comma 5, dello stesso decreto legislativo che impone all’Amministrazione di valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli all’interessato prima della definizione del procedimento, mentre nel caso in esame la Questura non ha dato il giusto rilievo alla circostanza che il ricorrente ha presentato la «richiesta di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato», come peraltro testualmente affermato nella motivazione del provvedimento impugnato.
È ben vero - come pure si legge nella motivazione del provvedimento impugnato - che il ricorrente «ha già usufruito delle condizioni di regolarità di soggiorno nel territorio nazionale e, ad oggi, risulta aver già fruito del periodo di soggiorno indicato dalla suindicata normativa di riferimento» ; osserva, tuttavia, il OLlegio che l’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998, laddove dispone che “il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi” , non giustifica - a differenza di quanto ritenuto dalla Questura - il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente in data 19 luglio 2024 per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.
Difatti, dal combinato disposto dei commi 7 e 10 dell’art. 24 del d.lgs. n. 286/1998 con l’art. 5, comma 3 bis del medesimo decreto - nella parte in cui dispone che “Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare: a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi” - si evince che il soggiorno per motivi di lavoro stagionale costituisce non soltanto un titolo di soggiorno per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale, ma anche un titolo che consente, al lavoratore stagionale, “che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato” , di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
4. In tal senso, è consolidato l’orientamento secondo cui la scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non costituisce elemento automaticamente ostativo alla conversione del titolo ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 10 ottobre 2016, n. 4168), non essendo previsto alcun termine decadenziale dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 e dovendo l’Amministrazione valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli ai sensi dell’art. 5, comma 5, del medesimo decreto.
In forza di tale interpretazione il superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non è un ostacolo alla conversione del titolo, laddove venga data dimostrazione dei presupposti sostanziali legittimanti il conseguimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quali, in particolare l’offerta di un contratto di lavoro che assicuri mezzi di sostentamento adeguati (Cons. Stato, Sez. III, 7 giugno 2023, n. 5604).
5. Ciò posto, dalla documentazione versata in atti risulta che: A) il ricorrente ha svolto attività lavorativa per oltre tre mesi; B) ha presentato l’istanza di conversione in data 20 aprile 2025; C) ha documentato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
A fronte di tali elementi, l’Amministrazione si è limitata a rappresentare che l’istanza suddetta era «in fase di istruttoria» presso la Prefettura di -OMISSIS-, senza procedere alla valutazione della domanda di conversione.
Né può assumere rilievo dirimente il mero decorso del termine massimo di permanenza collegato al titolo stagionale, laddove – come nel caso in esame - l’interessato abbia tempestivamente attivato i procedimenti amministrativi necessari al rilascio e alla conversione del titolo e il ritardo nella relativa definizione sia imputabile esclusivamente all’Amministrazione procedente.
6. Il provvedimento impugnato risulta pertanto illegittimo e dev’essere annullato per violazione dell’art. 24, comma 10, e dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione.
7. Dev’essere invece respinta la domanda diretta al rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio, trattandosi di un titolo di soggiorno non previsto dalla normativa di settore.
8. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di definire, nei termini di legge, il procedimento relativo alla domanda di conversione del titolo di soggiorno mediante l’adozione di un provvedimento espresso, non potendo attribuirsi natura conclusiva del procedimento alla comunicazione dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- contenente il preavviso di rigetto dell’istanza di conversione del titolo.
9. Anche la domanda risarcitoria dev’essere respinta, non avendo il ricorrente assolto l’onere della prova relativo all’ an e al quantum debeatur .
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, ferme restando le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo LI, Presidente
AN De OL, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AN De OL | Carlo LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.