TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/12/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1992/2023 del R.G. Trib. in data 02/11/2023 promossa d a
- , nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(PN), in Via A. Diaz n. 45, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
NI TT
r i c o r r e n t e contro
- n persona del legale rappresentante p.t. dottor Controparte_1 Controparte_2 con sede in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 27 (p.iva ), rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Fiammetta Bottos
r e s i s t e n t e
- , residente a [...], C.F.: Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Maristella Bellistri C.F._2
r e s i s t e n t e
avente per oggetto: responsabilità professionale trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 14/10/25, sostituita con note scritte con cui le parti hanno richiamato le seguenti
1 CONCLUSIONI
- per parte ricorrente (come da ricorso introduttivo):
“Nel merito:
Accertata e dichiarata la responsabilità dei resistenti e dott. CP_1 CP_3
che ebbero in cura il signor a far data dall'agosto 2018 per le
[...] Parte_1 lesioni indicate in premessa, condannarsi gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, ammontanti a complessivi
€ 27.699,57, oltre alla rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al saldo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno del dovuto al saldo, salva la diversa determinazione di giustizia.
Spese di lite e di C.T.U. integralmente rifuse anche per la fase ex art. 696-bis c.p.c. (doc.
15).
Ordinanza provvisoriamente esecutiva ex lege.
In via istruttoria. Disporsi l'acquisizione agli atti del presente giudizio del fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c incardinato avanti il Tribunale di Pordenone e rubricato al n. 1455/2021 R.G.. All'occorrenza, se ed in quanto non si ritenessero pacifiche, già dimostrate per tabulas o superate dagli accertamenti contenuti nella consulenza del Collegio di CTU, si chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze capitolate in premessa sub n.ri da 1 a 38. Si indicano
a testi i signori: 1) c/o TA MB 2) di Testimone_1 Testimone_2
Cavasso Nuovo 3) , di Cavasso Nuovo.” Testimone_3
- per parte resistente come da comparsa di costituzione): Controparte_1
“In via principale, nel merito.
Per tutte le ragioni esposte in atti, respingersi ogni avversa domanda nei confronti della società convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via subordinata
- Accertata la responsabilità esclusiva del dott. nella causazione del danno CP_3 lamentato dal sig. , dichiarare il predetto odontoiatra responsabile esclusivo dei Pt_1 danni lamentati dal ricorrente e per l'effetto condannare il medesimo a manlevare la da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalla soccombenza, Controparte_1
2 anche parziale, rispetto alle pretese di parte attrice o a restituire quanto eventualmente la suddetta società sia condannata a pagare a qualsiasi titolo.
In via ulteriormente subordinata
1) Accertata l'esclusiva responsabilità del dott. nella causazione del danno CP_3 lamentato dal signor , dichiarare la sussistenza in capo alla società Pt_1 Controparte_1 del diritto di esercitare l'azione di regresso/rivalsa nei confronti del predetto odontoiatra qualora la suddetta società sia condannata in solido al pagamento di qualsiasi somma a titolo di risarcimento del danno oltre che di spese di lite.
2) qualora sia dichiarata la responsabilità a qualsiasi titolo della con la Controparte_1 conseguente condanna al risarcimento del danno lamentato dal ricorrente, dichiarare la sussistenza in capo alla predetta società del diritto di agire in regresso/rivalsa nei confronti del dott. in proporzione alla misura delle rispettive colpe che CP_3 dovessero venire accertate in corso di causa.
- In ogni caso spese, diritti ed onorari integralmente rifusi.”
- per parte resistente (come da comparsa di costituzione): CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis,
- In via principale, previa conferma del danno nella somma definita dai CCTTUU in corso di A.T.P., condannare la struttura sanitaria, all'integrale risarcimento del Controparte_1 danno nei confronti dell'attore, con reiezione dell'azione di rivalsa nei confronti del Dott.
; CP_3
- In via subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi in cui il primo motivo non dovesse trovare accoglimento, ove venisse ritenuta una responsabilità al 50%, dare atto che il Dott. ha già versato spontaneamente la somma di euro 3.000,00, che CP_3 andrà defalcata dal 50% del danno imputato, assorbito per l'intero;
- Sempre in via subordinata: in ogni caso, respingere la domanda del ricorrente volta al recupero dei compensi, essendo dette somme percepite direttamente dalla struttura CP_ sanitaria TA
- Stante l'ingiustificata richiesta risarcitoria avanzata, dichiarare compensate le spese di lite relativamente al sig. e condannare la struttura al pagamento delle spese legali, Pt_1 in caso di accoglimento della domanda principale, oltre c.p.a, I.V.A. e rimborso delle spese generali, come per legge”.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha convenuto in giudizio la struttura sanitaria Parte_1
e l'odontoiatra per ottenerne la condanna in Controparte_1 Controparte_3 solido al risarcimento dei danni conseguiti ai dedotti profili di colpa nell'esecuzione di interventi odontoiatrici. Ricostruite natura ed evoluzione di tali interventi, menzionate altresì le risultanze di una consulenza medicolegale di parte che aveva evidenziato gli errori tecnici commessi dai sanitari e aveva stimato le conseguenze lesive derivatene, il ricorrente ha richiamato, a fondamento della propria pretesa, le conclusioni della consulenza tecnica preventiva svolta in contraddittorio con le odierne parti resistenti ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.. Sugli esiti della C.T.U., ha chiesto il Parte_1 risarcimento del danno, nella misura di € 30.699,57, di cui € 5.440,50 per danno non patrimoniale e il resto per danno patrimoniale, suddiviso tra spese mediche (per € 12.200) e spese medicolegali (per € 13.059,07). Dall'importo complessivo è stata detratta la somma
(€ 3.000,00) corrisposta dal dr. e trattenuta a titolo di acconto, per cui la CP_3 richiesta risarcitoria finale è stata quantificata in € 27.699,57 (ammontare peraltro ridimensionato dalla parte ricorrente in € 17.833,55 nelle note scritte finali).
Le parti resistenti si sono costituite e hanno entrambe contestato la domanda risarcitoria del ricorrente. ha dedotto la colpa grave dell'odontoiatra e la sua esclusiva Controparte_1 responsabilità nella causazione del danno, di cui ha anche contestato la misura richiesta.
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda nei propri confronti e, in subordine, la condanna del professionista alla manleva, o in ulteriore subordine l'accertamento del proprio diritto all'azione di regresso o di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria.
Il dr. , pur contestando i profili di colpa dedotti a suo carico, ha rappresentato CP_3 di aver “preso per buone” le risultanze peritali e, al solo “scopo di facilitare la risoluzione della controversia”, di aver corrisposto al paziente la somma di € 3.000,00, comunque superiore all'importo della metà del danno che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sarebbe eventualmente stato tenuto a versare, non potendo gravare su di lui l'obbligo restitutorio delle somme pagate dal paziente a titolo contrattuale,
4 incassate esclusivamente dalla società. Il professionista ha contestato, ai sensi della nuova disciplina introdotta dalla legge , il diritto di rivalsa invocato da CP_4 nei suoi confronti, e in ogni caso ha dedotto profili di Controparte_1 responsabilità della struttura sanitaria per fatto proprio, per effetto di omissioni direttamente imputabili al direttore. In definitiva, ha chiesto, in via Controparte_3 principale, la condanna di ll'integrale risarcimento del danno nei Controparte_1 confronti del paziente, e in via subordinata, nel caso di ritenuta sua paritaria e concorrente responsabilità, la presa d'atto del già intervenuto integrale risarcimento per effetto di quanto spontaneamente versato, in ogni caso con rigetto, nei suoi confronti, della domanda restitutoria del corrispettivo pagato dal paziente.
2. Sciogliendo la riserva assunta nella prima udienza, il giudice precedente assegnatario ha formulato una proposta conciliativa, accettata dal ricorrente e da Controparte_1 ma non dal resistente . CP_3
Nel prosieguo è stato chiesto un chiarimento al C.T.U., all'esito del quale è stata fissata udienza di discussione, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La relazione di C.T.U., integrata con i chiarimenti resi in questo procedimento, fornisce alcuni punti fermi da cui procedere nella valutazione delle domande.
Le conclusioni peritali sono condivisibili, perché sono state esposte in modo logico, argomentato e documentato, né sono state tecnicamente contestate.
Innanzitutto, è stata rilevata, nel caso in esame, una violazione da parte dell'odontoiatra delle linee guida ministeriali, per omessi approfondimenti diagnostici iniziali e quindi per la non adeguata valutazione del paziente prima della formulazione del piano di trattamento.
Più in particolare, non risultano essere stati eseguiti sondaggi parodontali, né esami radiografici endorali. I consulenti hanno rilevato che non sono state svolte sedute di igiene dentale atte a preservare gli elementi dentari residui, né è stato proposto un piano di trattamento alternativo alle estrazioni ed alla sostituzione con impianti.
Conseguentemente, sono stati delineati i seguenti profili di imperizia, nell'ambito di prestazioni che, secondo il C.T.U., non avevano implicato la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ai sensi dell'art. 2236 c.c.: a) ingiustificate rimozione degli impianti
5 preesistenti, con conseguente perdita d'osso; b) ingiustificata estrazione di elementi dentari che, pur parzialmente compromessi, avrebbero potuto essere mantenuti.
Per effetto di tale condotta colposa, è stato valutato un danno iatrogeno quantificato nella misura del 2% per invalidità permanente e, a seguito dei richiesti chiarimenti, nella misura di giorni 6 per inabilità temporanea al 50%, di giorni 40 per inabilità temporanea al 25%, di giorni 90 per inabilità temporanea al 10%.
La riportata quantificazione non è stata oggetto di contestazioni in sede di contraddittorio tecnico ed infatti è stata assunta quale presupposto delle valutazioni e delle conclusioni di tutte le parti. Non è assolutamente condivisibile la generica argomentazione di parte ricorrente, proposta per la prima volta solo con le note scritte finali e priva di qualsiasi supporto tecnico di natura medicolegale, secondo la quale dovrebbe essere conteggiato quale inabilità temporanea da risarcire tutto il periodo compreso tra l'intervento viziato e il risarcimento, perché, come chiarito dal C.T.U., la tesi procede dall'erroneo presupposto per il quale costituirebbe danno da inabilità temporanea la condizione patologica preesistente, non conseguente all'intervento e quindi non qualificabile come danno iatrogeno.
4. Parte ricorrente ha agito nei confronti della struttura sanitaria e dell'esercente la professione sanitaria.
Entrambi i convenuti rispondono ai sensi dell'art. 7 della legge 24/2017, anche se la loro responsabilità si fonda su titoli diversi, qualificandosi come contrattuale quella della struttura e come extracontrattuale quella del professionista, sempre che quest'ultimo non abbia agito a sua volta nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale, circostanza non emersa nella fattispecie concreta in esame.
La diversa qualificazione della responsabilità comporta, nei due casi, la differente ripartizione dell'onere probatorio. La differenza non assume però concreto rilievo nel caso in esame, perché il ricorrente ha fornito la prova di entrambe le responsabilità.
Con particolare riguardo alla responsabilità extracontrattuale, la documentazione acquisita agli atti e le valutazioni medicolegali sopra riassunte, infatti, hanno fornito evidenza sia della condotta colposa (e specificamente imperita) dell'odontoiatra, valutata ai sensi degli artt. 5 L.24/2017 e 590-sexies c.p., sia del nesso causale con il danno ingiusto riportato dal paziente.
6 La responsabilità della struttura sanitaria consegue al rapporto contrattuale con il paziente e ai profili di colpa dell'esercente la professione sanitaria che ha lavorato per conto della struttura, cagionando il danno da risarcire.
Le due parti resistenti rispondono in solido, ai sensi dell'art. 2055 c.c., poiché “per la responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate.” (tra le altre, Cass. 1070/2019).
Per effetto della riconosciuta solidarietà, vanno rigettate le domande di entrambe le parti resistenti, nella parte in cui hanno reciprocamente richiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'altra.
5. L'ammontare del danno non patrimoniale da risarcire risulta, ai sensi dell'art. 7 comma 4
L. 24/2017, dall'applicazione dei valori unitari di cui alla tabella ex art. 139 D.lgs.
209/2005, come da ultimo aggiornata con D.M. 18/7/25, ai punti di invalidità e ai giorni di inabilità temporanea quantificati dal C.T.U..
Avendo utilizzato tali criteri di quantificazione, è corretto il calcolo riportato dal ricorrente nelle ultime note scritte.
Per l'invalidità permanente (2%), considerata l'età, l'importo è di € 1.653,19. Per
l'inabilità temporanea, considerato l'importo unitario giornaliero di € 56,18, si ottiene un valore finale di € 1.235,96 [(56,18x6x0,5) + (56,18x40x0,25) + (56,18x90x0,1)]. Il totale del danno non patrimoniale ammonta a € 2.889,15 (1,653,19 + 1.253,96).
Non può essere disposto l'aumento del risarcimento ai sensi dell'art. 139 comma 3 D.lgs.
209/2005, richiesto da parte ricorrente nella misura massima del 20%. Per ottenere la cosiddetta personalizzazione del danno non patrimoniale, infatti, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare le peculiari e del tutto anomale conseguenze dell'illecito nel caso concreto (incidenti in maniera rilevante su aspetti dinamico- relazionali o determinanti una sofferenza psico-fisica di particolare intensità), diverse da quelle che ordinariamente
7 derivano da un pregiudizio dello stesso grado sofferto da pazienti nelle stesse condizioni.
La personalizzazione, è bene sottolinearlo, avrebbe dovuto essere ricondotta al danno derivante dalla responsabilità sanitaria e quindi al danno iatrogeno. Invece, sono state allegate (e avrebbero voluto essere provate mediante testimonianze, che dunque sono state ritenute irrilevanti) conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla patologia preesistente, non dalla condotta sanitaria imperita. Infatti, con specifico riferimento al danno iatrogeno, il
C.T.U. ha attestato l'esistenza di un livello di sofferenza lieve, sia in ordine al danno temporaneo, sia in ordine a quello permanente.
5.2. Il ricorrente ha anche chiesto il risarcimento del danno patrimoniale costituito dalle spese mediche e dalle spese medicolegali.
5.2.1. Quanto alla prima voce di danno patrimoniale, va considerato che il ricorrente, pur non avendo proposto domanda restitutoria, ha comunque diritto all'integrale risarcimento del danno, costituito dalla diminuzione patrimoniale data dalla differenza tra il valore attuale del suo patrimonio e il valore che presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta.
Sulla premessa che “nei contratti a prestazioni corrispettive, se, a fronte dell'inadempimento della controparte, il contraente adempiente si limita a domandare il risarcimento del danno senza invocare la risoluzione, il corrispettivo dallo stesso inutilmente versato è utilizzabile quale parametro per l'integrale liquidazione del danno”
(Cass.36497/2023), si deve rilevare, nel caso in esame, che l'importo pagato a
(€ 9.700,00) costituisce integralmente danno patrimoniale, perché Controparte_1
è stato corrisposto a fronte di una prestazione totalmente inadempiuta, che non ha risolto i problemi sanitari ed anzi li ha aggravati (danno iatrogeno). Il C.T.U., sul punto, ha chiarito che la struttura “... non ha soddisfatto le richieste ... essendo poi fallito il trattamento implanto-protesico posto in essere ...”.
Anche l'ulteriore importo di € 2.500,00 stimato dal C.T.U. costituisce una perdita patrimoniale e quindi danno patrimoniale emergente risarcibile, perché, essendo destinato non a sanare la patologia preesistente, ma a rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della prestazione viziata (“... per la rimozione degli impianti compromessi e per
8 l'esecuzione di chirurgia ossea rigenerativa ...”), rappresenta un esborso certo e diretto che il danneggiato dovrà affrontare a causa dell'inadempimento.
5.2.2. Quanto alle residue voci di danno emergente, vi rientrano innanzitutto le spese sostenute per la consulenza medicolegale di parte (delle quali è documentato in parte l'esborso, in parte il debito, che costituisce comunque posta passiva del patrimonio del danneggiato), delle quali vanno considerate sia la necessità a fini di tutela del diritto, sia la congruità, secondo valutazione confermata dallo stesso C.T.U..
Le stesse considerazioni valgono per “Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art.
696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate.” (tra le altre, Cass. 30854/23). La somma di tali spese è di € 6.003,40 (€
1.450 di CTP + € 2.147,20 per ciascun CTU + € 259 per contributo unificato). Al contrario, non è stato provato il sostenimento di esborsi per spese legali, per le quali è stato depositato un semplice preavviso di fattura.
5.3. L'ammontare del danno patrimoniale è di € 18.203,40 (€ 12.200 per spese mediche + €
6.003,40 per le spese di ATP).
Il danno complessivo (patrimoniale e non patrimoniale) ammonta dunque ad € 21.092,55
(18.203,40 + 2.889,15), dal quale va detratto l'acconto ricevuto dal danneggiato, per €
3.000,00, per un residuo risarcitorio dovuto di € 18.092,55, al pagamento del quale le parti resistenti devono essere condannate in solido.
Sull'importo capitale liquidato, espresso già in valori attuali, debbono essere riconosciuti, così come richiesto, gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano però non sulla somma finale in valori attuali, bensì sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo considerato.
Poiché la somma capitale è stata liquidata in valori attuali, per il calcolo degli interessi l'importo riconosciuto dovrà essere devalutato alla data del sinistro. Eseguita la
9 devalutazione, gli interessi andranno calcolati sulla somma da rivalutare di anno in anno.
Infine, sull'importo complessivo e finale saranno dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo.
6. Se, come sopra anticipato, l'an della responsabilità non è sostanzialmente contestato, è invece controverso se la colpa dell'esercente la professione sanitaria possa qualificarsi grave, qualificazione rilevante in tema di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, che ai sensi dell'art. 9 comma 1 L. 24/2017 può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
La colpa del professionista sanitario, per qualificarsi come grave, deve risolversi nella totale difformità del trattamento praticato dal nucleo di regole tecniche codificate che costituiscono il necessario corredo dello specialista.
Nel caso in esame, non è stata fornita la prova che lo scostamento dal modello di diligenza professionale di riferimento sia stato a tal punto evidente, da costituire colpa grave.
Il C.T.U. ha evidenziato la difformità della condotta del sanitario dalle linee guida ministeriali per la sola fase iniziale diagnostica, di pianificazione e di preparazione dell'intervento, quindi ha rilevato uno scostamento parziale. Nella relazione, ancora, è stata censurata la decisione di procedere all'estrazione di due impianti preesistenti, ritenuta dal consulente “non completamente giustificata” (pag.23). Quindi, l'errore sul punto non è stato giudicato a tal punto evidente da essere del tutto inescusabile. Analogamente,
l'estrazione degli elementi dentari inferiori è stata censurata, oltre che per il tipo di scelta, soprattutto perché non si è proceduto a interventi differiti, che avrebbero reso più confortevole per il paziente il periodo di guarigione. Nemmeno sotto questo profilo, dunque, la scelta terapeutica, pur censurabile e censurata, è stata considerata espressione di una imperizia macroscopica e quindi straordinaria, tale da rilevare in termini di gravità.
In definitiva, non risulta agli atti che l'esercente la professione sanitaria sia rimasto al di sotto del minimo grado di diligenza che tutti i professionisti sanitari dovrebbero osservare, tale da qualificare in termini di gravità i profili colposi della condotta.
Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto della domanda di rivalsa proposta da ei confronti del dott. . Controparte_1 CP_3
10 Analogamente, non può essere accolta la domanda di manleva, di cui nemmeno è stato dedotto un titolo contrattuale.
7. L'accoglimento della domanda risarcitoria di parte ricorrente e il rigetto di tutte le domande delle parti resistenti comporta la soccombenza di queste ultime e la conseguente loro condanna in solido alla rifusione delle spese legali a favore della parte ricorrente.
La liquidazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e successivi aggiornamenti, secondo valori medi per tutte le fasi, tenuto conto del valore della causa e senza procedere ad alcun aumento ex art. 4 comma 2 D.M. citato.
Le spese legali per la consulenza tecnica preventiva (comunque indimostrate e dunque non liquidate come danno emergente) non possono essere liquidate quale spese giudiziali del presente procedimento.
P. Q. M.
Il giudice monocratico dott. Giorgio Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1992/23
R.G., così decide:
1) accertata e dichiarata, nei termini di cui alla motivazione, la responsabilità della struttura sanitaria e del professionista sanitario convenuti, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente condanna in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3 pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di € 18.092,55, Parte_1 oltre agli interessi compensativi nei termini di cui alla motivazione e oltre agli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) rigetta tutte le domande proposte dalle parti resistenti e Controparte_1 [...]
CP_3
3) condanna le parti resistenti e in solido tra Controparte_1 Controparte_3 loro, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 5.077,00 per compenso di avvocato e in € 545,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali ed oltre agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
11 Così deciso in Pordenone, il 9 dicembre 2025
12
Il Giudice Dr. Giorgio Cozzarini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1992/2023 del R.G. Trib. in data 02/11/2023 promossa d a
- , nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(PN), in Via A. Diaz n. 45, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
NI TT
r i c o r r e n t e contro
- n persona del legale rappresentante p.t. dottor Controparte_1 Controparte_2 con sede in Treviso, Piazza delle Istituzioni n. 27 (p.iva ), rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Fiammetta Bottos
r e s i s t e n t e
- , residente a [...], C.F.: Controparte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Maristella Bellistri C.F._2
r e s i s t e n t e
avente per oggetto: responsabilità professionale trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 14/10/25, sostituita con note scritte con cui le parti hanno richiamato le seguenti
1 CONCLUSIONI
- per parte ricorrente (come da ricorso introduttivo):
“Nel merito:
Accertata e dichiarata la responsabilità dei resistenti e dott. CP_1 CP_3
che ebbero in cura il signor a far data dall'agosto 2018 per le
[...] Parte_1 lesioni indicate in premessa, condannarsi gli stessi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, ammontanti a complessivi
€ 27.699,57, oltre alla rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al saldo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno del dovuto al saldo, salva la diversa determinazione di giustizia.
Spese di lite e di C.T.U. integralmente rifuse anche per la fase ex art. 696-bis c.p.c. (doc.
15).
Ordinanza provvisoriamente esecutiva ex lege.
In via istruttoria. Disporsi l'acquisizione agli atti del presente giudizio del fascicolo del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c incardinato avanti il Tribunale di Pordenone e rubricato al n. 1455/2021 R.G.. All'occorrenza, se ed in quanto non si ritenessero pacifiche, già dimostrate per tabulas o superate dagli accertamenti contenuti nella consulenza del Collegio di CTU, si chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze capitolate in premessa sub n.ri da 1 a 38. Si indicano
a testi i signori: 1) c/o TA MB 2) di Testimone_1 Testimone_2
Cavasso Nuovo 3) , di Cavasso Nuovo.” Testimone_3
- per parte resistente come da comparsa di costituzione): Controparte_1
“In via principale, nel merito.
Per tutte le ragioni esposte in atti, respingersi ogni avversa domanda nei confronti della società convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via subordinata
- Accertata la responsabilità esclusiva del dott. nella causazione del danno CP_3 lamentato dal sig. , dichiarare il predetto odontoiatra responsabile esclusivo dei Pt_1 danni lamentati dal ricorrente e per l'effetto condannare il medesimo a manlevare la da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dalla soccombenza, Controparte_1
2 anche parziale, rispetto alle pretese di parte attrice o a restituire quanto eventualmente la suddetta società sia condannata a pagare a qualsiasi titolo.
In via ulteriormente subordinata
1) Accertata l'esclusiva responsabilità del dott. nella causazione del danno CP_3 lamentato dal signor , dichiarare la sussistenza in capo alla società Pt_1 Controparte_1 del diritto di esercitare l'azione di regresso/rivalsa nei confronti del predetto odontoiatra qualora la suddetta società sia condannata in solido al pagamento di qualsiasi somma a titolo di risarcimento del danno oltre che di spese di lite.
2) qualora sia dichiarata la responsabilità a qualsiasi titolo della con la Controparte_1 conseguente condanna al risarcimento del danno lamentato dal ricorrente, dichiarare la sussistenza in capo alla predetta società del diritto di agire in regresso/rivalsa nei confronti del dott. in proporzione alla misura delle rispettive colpe che CP_3 dovessero venire accertate in corso di causa.
- In ogni caso spese, diritti ed onorari integralmente rifusi.”
- per parte resistente (come da comparsa di costituzione): CP_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reictis,
- In via principale, previa conferma del danno nella somma definita dai CCTTUU in corso di A.T.P., condannare la struttura sanitaria, all'integrale risarcimento del Controparte_1 danno nei confronti dell'attore, con reiezione dell'azione di rivalsa nei confronti del Dott.
; CP_3
- In via subordinata, nelle denegata e non creduta ipotesi in cui il primo motivo non dovesse trovare accoglimento, ove venisse ritenuta una responsabilità al 50%, dare atto che il Dott. ha già versato spontaneamente la somma di euro 3.000,00, che CP_3 andrà defalcata dal 50% del danno imputato, assorbito per l'intero;
- Sempre in via subordinata: in ogni caso, respingere la domanda del ricorrente volta al recupero dei compensi, essendo dette somme percepite direttamente dalla struttura CP_ sanitaria TA
- Stante l'ingiustificata richiesta risarcitoria avanzata, dichiarare compensate le spese di lite relativamente al sig. e condannare la struttura al pagamento delle spese legali, Pt_1 in caso di accoglimento della domanda principale, oltre c.p.a, I.V.A. e rimborso delle spese generali, come per legge”.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha convenuto in giudizio la struttura sanitaria Parte_1
e l'odontoiatra per ottenerne la condanna in Controparte_1 Controparte_3 solido al risarcimento dei danni conseguiti ai dedotti profili di colpa nell'esecuzione di interventi odontoiatrici. Ricostruite natura ed evoluzione di tali interventi, menzionate altresì le risultanze di una consulenza medicolegale di parte che aveva evidenziato gli errori tecnici commessi dai sanitari e aveva stimato le conseguenze lesive derivatene, il ricorrente ha richiamato, a fondamento della propria pretesa, le conclusioni della consulenza tecnica preventiva svolta in contraddittorio con le odierne parti resistenti ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c.. Sugli esiti della C.T.U., ha chiesto il Parte_1 risarcimento del danno, nella misura di € 30.699,57, di cui € 5.440,50 per danno non patrimoniale e il resto per danno patrimoniale, suddiviso tra spese mediche (per € 12.200) e spese medicolegali (per € 13.059,07). Dall'importo complessivo è stata detratta la somma
(€ 3.000,00) corrisposta dal dr. e trattenuta a titolo di acconto, per cui la CP_3 richiesta risarcitoria finale è stata quantificata in € 27.699,57 (ammontare peraltro ridimensionato dalla parte ricorrente in € 17.833,55 nelle note scritte finali).
Le parti resistenti si sono costituite e hanno entrambe contestato la domanda risarcitoria del ricorrente. ha dedotto la colpa grave dell'odontoiatra e la sua esclusiva Controparte_1 responsabilità nella causazione del danno, di cui ha anche contestato la misura richiesta.
Ha quindi chiesto il rigetto della domanda nei propri confronti e, in subordine, la condanna del professionista alla manleva, o in ulteriore subordine l'accertamento del proprio diritto all'azione di regresso o di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria.
Il dr. , pur contestando i profili di colpa dedotti a suo carico, ha rappresentato CP_3 di aver “preso per buone” le risultanze peritali e, al solo “scopo di facilitare la risoluzione della controversia”, di aver corrisposto al paziente la somma di € 3.000,00, comunque superiore all'importo della metà del danno che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sarebbe eventualmente stato tenuto a versare, non potendo gravare su di lui l'obbligo restitutorio delle somme pagate dal paziente a titolo contrattuale,
4 incassate esclusivamente dalla società. Il professionista ha contestato, ai sensi della nuova disciplina introdotta dalla legge , il diritto di rivalsa invocato da CP_4 nei suoi confronti, e in ogni caso ha dedotto profili di Controparte_1 responsabilità della struttura sanitaria per fatto proprio, per effetto di omissioni direttamente imputabili al direttore. In definitiva, ha chiesto, in via Controparte_3 principale, la condanna di ll'integrale risarcimento del danno nei Controparte_1 confronti del paziente, e in via subordinata, nel caso di ritenuta sua paritaria e concorrente responsabilità, la presa d'atto del già intervenuto integrale risarcimento per effetto di quanto spontaneamente versato, in ogni caso con rigetto, nei suoi confronti, della domanda restitutoria del corrispettivo pagato dal paziente.
2. Sciogliendo la riserva assunta nella prima udienza, il giudice precedente assegnatario ha formulato una proposta conciliativa, accettata dal ricorrente e da Controparte_1 ma non dal resistente . CP_3
Nel prosieguo è stato chiesto un chiarimento al C.T.U., all'esito del quale è stata fissata udienza di discussione, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
3. La relazione di C.T.U., integrata con i chiarimenti resi in questo procedimento, fornisce alcuni punti fermi da cui procedere nella valutazione delle domande.
Le conclusioni peritali sono condivisibili, perché sono state esposte in modo logico, argomentato e documentato, né sono state tecnicamente contestate.
Innanzitutto, è stata rilevata, nel caso in esame, una violazione da parte dell'odontoiatra delle linee guida ministeriali, per omessi approfondimenti diagnostici iniziali e quindi per la non adeguata valutazione del paziente prima della formulazione del piano di trattamento.
Più in particolare, non risultano essere stati eseguiti sondaggi parodontali, né esami radiografici endorali. I consulenti hanno rilevato che non sono state svolte sedute di igiene dentale atte a preservare gli elementi dentari residui, né è stato proposto un piano di trattamento alternativo alle estrazioni ed alla sostituzione con impianti.
Conseguentemente, sono stati delineati i seguenti profili di imperizia, nell'ambito di prestazioni che, secondo il C.T.U., non avevano implicato la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ai sensi dell'art. 2236 c.c.: a) ingiustificate rimozione degli impianti
5 preesistenti, con conseguente perdita d'osso; b) ingiustificata estrazione di elementi dentari che, pur parzialmente compromessi, avrebbero potuto essere mantenuti.
Per effetto di tale condotta colposa, è stato valutato un danno iatrogeno quantificato nella misura del 2% per invalidità permanente e, a seguito dei richiesti chiarimenti, nella misura di giorni 6 per inabilità temporanea al 50%, di giorni 40 per inabilità temporanea al 25%, di giorni 90 per inabilità temporanea al 10%.
La riportata quantificazione non è stata oggetto di contestazioni in sede di contraddittorio tecnico ed infatti è stata assunta quale presupposto delle valutazioni e delle conclusioni di tutte le parti. Non è assolutamente condivisibile la generica argomentazione di parte ricorrente, proposta per la prima volta solo con le note scritte finali e priva di qualsiasi supporto tecnico di natura medicolegale, secondo la quale dovrebbe essere conteggiato quale inabilità temporanea da risarcire tutto il periodo compreso tra l'intervento viziato e il risarcimento, perché, come chiarito dal C.T.U., la tesi procede dall'erroneo presupposto per il quale costituirebbe danno da inabilità temporanea la condizione patologica preesistente, non conseguente all'intervento e quindi non qualificabile come danno iatrogeno.
4. Parte ricorrente ha agito nei confronti della struttura sanitaria e dell'esercente la professione sanitaria.
Entrambi i convenuti rispondono ai sensi dell'art. 7 della legge 24/2017, anche se la loro responsabilità si fonda su titoli diversi, qualificandosi come contrattuale quella della struttura e come extracontrattuale quella del professionista, sempre che quest'ultimo non abbia agito a sua volta nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale, circostanza non emersa nella fattispecie concreta in esame.
La diversa qualificazione della responsabilità comporta, nei due casi, la differente ripartizione dell'onere probatorio. La differenza non assume però concreto rilievo nel caso in esame, perché il ricorrente ha fornito la prova di entrambe le responsabilità.
Con particolare riguardo alla responsabilità extracontrattuale, la documentazione acquisita agli atti e le valutazioni medicolegali sopra riassunte, infatti, hanno fornito evidenza sia della condotta colposa (e specificamente imperita) dell'odontoiatra, valutata ai sensi degli artt. 5 L.24/2017 e 590-sexies c.p., sia del nesso causale con il danno ingiusto riportato dal paziente.
6 La responsabilità della struttura sanitaria consegue al rapporto contrattuale con il paziente e ai profili di colpa dell'esercente la professione sanitaria che ha lavorato per conto della struttura, cagionando il danno da risarcire.
Le due parti resistenti rispondono in solido, ai sensi dell'art. 2055 c.c., poiché “per la responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone ed anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate.” (tra le altre, Cass. 1070/2019).
Per effetto della riconosciuta solidarietà, vanno rigettate le domande di entrambe le parti resistenti, nella parte in cui hanno reciprocamente richiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'altra.
5. L'ammontare del danno non patrimoniale da risarcire risulta, ai sensi dell'art. 7 comma 4
L. 24/2017, dall'applicazione dei valori unitari di cui alla tabella ex art. 139 D.lgs.
209/2005, come da ultimo aggiornata con D.M. 18/7/25, ai punti di invalidità e ai giorni di inabilità temporanea quantificati dal C.T.U..
Avendo utilizzato tali criteri di quantificazione, è corretto il calcolo riportato dal ricorrente nelle ultime note scritte.
Per l'invalidità permanente (2%), considerata l'età, l'importo è di € 1.653,19. Per
l'inabilità temporanea, considerato l'importo unitario giornaliero di € 56,18, si ottiene un valore finale di € 1.235,96 [(56,18x6x0,5) + (56,18x40x0,25) + (56,18x90x0,1)]. Il totale del danno non patrimoniale ammonta a € 2.889,15 (1,653,19 + 1.253,96).
Non può essere disposto l'aumento del risarcimento ai sensi dell'art. 139 comma 3 D.lgs.
209/2005, richiesto da parte ricorrente nella misura massima del 20%. Per ottenere la cosiddetta personalizzazione del danno non patrimoniale, infatti, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare le peculiari e del tutto anomale conseguenze dell'illecito nel caso concreto (incidenti in maniera rilevante su aspetti dinamico- relazionali o determinanti una sofferenza psico-fisica di particolare intensità), diverse da quelle che ordinariamente
7 derivano da un pregiudizio dello stesso grado sofferto da pazienti nelle stesse condizioni.
La personalizzazione, è bene sottolinearlo, avrebbe dovuto essere ricondotta al danno derivante dalla responsabilità sanitaria e quindi al danno iatrogeno. Invece, sono state allegate (e avrebbero voluto essere provate mediante testimonianze, che dunque sono state ritenute irrilevanti) conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla patologia preesistente, non dalla condotta sanitaria imperita. Infatti, con specifico riferimento al danno iatrogeno, il
C.T.U. ha attestato l'esistenza di un livello di sofferenza lieve, sia in ordine al danno temporaneo, sia in ordine a quello permanente.
5.2. Il ricorrente ha anche chiesto il risarcimento del danno patrimoniale costituito dalle spese mediche e dalle spese medicolegali.
5.2.1. Quanto alla prima voce di danno patrimoniale, va considerato che il ricorrente, pur non avendo proposto domanda restitutoria, ha comunque diritto all'integrale risarcimento del danno, costituito dalla diminuzione patrimoniale data dalla differenza tra il valore attuale del suo patrimonio e il valore che presenterebbe se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta.
Sulla premessa che “nei contratti a prestazioni corrispettive, se, a fronte dell'inadempimento della controparte, il contraente adempiente si limita a domandare il risarcimento del danno senza invocare la risoluzione, il corrispettivo dallo stesso inutilmente versato è utilizzabile quale parametro per l'integrale liquidazione del danno”
(Cass.36497/2023), si deve rilevare, nel caso in esame, che l'importo pagato a
(€ 9.700,00) costituisce integralmente danno patrimoniale, perché Controparte_1
è stato corrisposto a fronte di una prestazione totalmente inadempiuta, che non ha risolto i problemi sanitari ed anzi li ha aggravati (danno iatrogeno). Il C.T.U., sul punto, ha chiarito che la struttura “... non ha soddisfatto le richieste ... essendo poi fallito il trattamento implanto-protesico posto in essere ...”.
Anche l'ulteriore importo di € 2.500,00 stimato dal C.T.U. costituisce una perdita patrimoniale e quindi danno patrimoniale emergente risarcibile, perché, essendo destinato non a sanare la patologia preesistente, ma a rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della prestazione viziata (“... per la rimozione degli impianti compromessi e per
8 l'esecuzione di chirurgia ossea rigenerativa ...”), rappresenta un esborso certo e diretto che il danneggiato dovrà affrontare a causa dell'inadempimento.
5.2.2. Quanto alle residue voci di danno emergente, vi rientrano innanzitutto le spese sostenute per la consulenza medicolegale di parte (delle quali è documentato in parte l'esborso, in parte il debito, che costituisce comunque posta passiva del patrimonio del danneggiato), delle quali vanno considerate sia la necessità a fini di tutela del diritto, sia la congruità, secondo valutazione confermata dallo stesso C.T.U..
Le stesse considerazioni valgono per “Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art.
696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate.” (tra le altre, Cass. 30854/23). La somma di tali spese è di € 6.003,40 (€
1.450 di CTP + € 2.147,20 per ciascun CTU + € 259 per contributo unificato). Al contrario, non è stato provato il sostenimento di esborsi per spese legali, per le quali è stato depositato un semplice preavviso di fattura.
5.3. L'ammontare del danno patrimoniale è di € 18.203,40 (€ 12.200 per spese mediche + €
6.003,40 per le spese di ATP).
Il danno complessivo (patrimoniale e non patrimoniale) ammonta dunque ad € 21.092,55
(18.203,40 + 2.889,15), dal quale va detratto l'acconto ricevuto dal danneggiato, per €
3.000,00, per un residuo risarcitorio dovuto di € 18.092,55, al pagamento del quale le parti resistenti devono essere condannate in solido.
Sull'importo capitale liquidato, espresso già in valori attuali, debbono essere riconosciuti, così come richiesto, gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano però non sulla somma finale in valori attuali, bensì sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo considerato.
Poiché la somma capitale è stata liquidata in valori attuali, per il calcolo degli interessi l'importo riconosciuto dovrà essere devalutato alla data del sinistro. Eseguita la
9 devalutazione, gli interessi andranno calcolati sulla somma da rivalutare di anno in anno.
Infine, sull'importo complessivo e finale saranno dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, che rende liquido il credito, al saldo.
6. Se, come sopra anticipato, l'an della responsabilità non è sostanzialmente contestato, è invece controverso se la colpa dell'esercente la professione sanitaria possa qualificarsi grave, qualificazione rilevante in tema di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, che ai sensi dell'art. 9 comma 1 L. 24/2017 può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
La colpa del professionista sanitario, per qualificarsi come grave, deve risolversi nella totale difformità del trattamento praticato dal nucleo di regole tecniche codificate che costituiscono il necessario corredo dello specialista.
Nel caso in esame, non è stata fornita la prova che lo scostamento dal modello di diligenza professionale di riferimento sia stato a tal punto evidente, da costituire colpa grave.
Il C.T.U. ha evidenziato la difformità della condotta del sanitario dalle linee guida ministeriali per la sola fase iniziale diagnostica, di pianificazione e di preparazione dell'intervento, quindi ha rilevato uno scostamento parziale. Nella relazione, ancora, è stata censurata la decisione di procedere all'estrazione di due impianti preesistenti, ritenuta dal consulente “non completamente giustificata” (pag.23). Quindi, l'errore sul punto non è stato giudicato a tal punto evidente da essere del tutto inescusabile. Analogamente,
l'estrazione degli elementi dentari inferiori è stata censurata, oltre che per il tipo di scelta, soprattutto perché non si è proceduto a interventi differiti, che avrebbero reso più confortevole per il paziente il periodo di guarigione. Nemmeno sotto questo profilo, dunque, la scelta terapeutica, pur censurabile e censurata, è stata considerata espressione di una imperizia macroscopica e quindi straordinaria, tale da rilevare in termini di gravità.
In definitiva, non risulta agli atti che l'esercente la professione sanitaria sia rimasto al di sotto del minimo grado di diligenza che tutti i professionisti sanitari dovrebbero osservare, tale da qualificare in termini di gravità i profili colposi della condotta.
Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto della domanda di rivalsa proposta da ei confronti del dott. . Controparte_1 CP_3
10 Analogamente, non può essere accolta la domanda di manleva, di cui nemmeno è stato dedotto un titolo contrattuale.
7. L'accoglimento della domanda risarcitoria di parte ricorrente e il rigetto di tutte le domande delle parti resistenti comporta la soccombenza di queste ultime e la conseguente loro condanna in solido alla rifusione delle spese legali a favore della parte ricorrente.
La liquidazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e successivi aggiornamenti, secondo valori medi per tutte le fasi, tenuto conto del valore della causa e senza procedere ad alcun aumento ex art. 4 comma 2 D.M. citato.
Le spese legali per la consulenza tecnica preventiva (comunque indimostrate e dunque non liquidate come danno emergente) non possono essere liquidate quale spese giudiziali del presente procedimento.
P. Q. M.
Il giudice monocratico dott. Giorgio Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1992/23
R.G., così decide:
1) accertata e dichiarata, nei termini di cui alla motivazione, la responsabilità della struttura sanitaria e del professionista sanitario convenuti, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente condanna in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3 pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo di € 18.092,55, Parte_1 oltre agli interessi compensativi nei termini di cui alla motivazione e oltre agli ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
2) rigetta tutte le domande proposte dalle parti resistenti e Controparte_1 [...]
CP_3
3) condanna le parti resistenti e in solido tra Controparte_1 Controparte_3 loro, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 5.077,00 per compenso di avvocato e in € 545,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali ed oltre agli ulteriori accessori, se e in quanto dovuti per legge.
11 Così deciso in Pordenone, il 9 dicembre 2025
12
Il Giudice Dr. Giorgio Cozzarini