Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 14/04/2025, n. 7285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7285 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07285/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02900/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 2900 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Immediata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Occagna e Silvio Sbragaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensiva dell’efficacia,
- della deliberazione della Giunta Comunale -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente a oggetto la revoca della precedente deliberazione -OMISSIS- del -OMISSIS-di proroga triennale, dal 15/09/2025 al 15/09/2028, della Convenzione Rep. -OMISSIS-, sottoscritta in data -OMISSIS- tra il Comune di Civitavecchia e l’-OMISSIS-, relativa alla gestione dell’impianto sportivo comunale-OMISSIS-“-OMISSIS-”, sito in -OMISSIS-, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 17 della Convenzione stessa che recita: “ il Comune può disporre, altresì, la revoca della convenzione nei seguenti casi: realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo ”;
- della determinazione dirigenziale -OMISSIS-, con cui, preso atto della predetta deliberazione giuntale -OMISSIS-/2024, il Comune di Civitavecchia ha disposto, conseguentemente, la revoca delle determinazioni dirigenziali-OMISSIS- del -OMISSIS-e -OMISSIS-, “ nelle quali è stato dato atto che la proroga della Convenzione Rep. -OMISSIS- con scadenza il 15/09/2028, è avvenuta agli stessi patti e condizioni, salvo che per la durata ”, e ristabilito, “ per gli effetti, l’originaria scadenza al 15/09/2025 della Convenzione Rep. -OMISSIS- sottoscritta in data -OMISSIS- tra il Comune di Civitavecchia e l’-OMISSIS- […] relativa alla gestione dell’impianto sportivo comunale-OMISSIS-“-OMISSIS-” ”;
- nonché di ogni altro eventuale atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale ed esecutivo relativo ai suddetti provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitavecchia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione ricorrente, gestrice in concessione dell’impianto sportivo di proprietà comunale denominato “-OMISSIS- -OMISSIS-”, sito in -OMISSIS-, Civitavecchia, dopo avere premesso che, con determinazione dirigenziale-OMISSIS- del 16/05/2024, il medesimo Comune aveva prorogato il rapporto concessorio in atto con essa, avente scadenza il 15 settembre 2025 di ulteriori tre anni, quindi al 15 settembre 2028, conformemente alla presupposta deliberazione -OMISSIS- del 16/05/2024, con cui la Giunta Comunale aveva approvato la proposta “ di prorogare la convenzione in essere, così come previsto dall’art. 216, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, di ulteriori tre anni, con scadenza il 15/09/2028, agli stessi patti e condizioni ”, con ricorso notificato alla Controparte l’11 febbraio 2025 e depositato in giudizio il successivo 3 marzo 2025, ha impugnato gli atti e i provvedimenti meglio specificati in epigrafe.
2. Il 20 marzo 2025 il Comune di Civitavecchia, costituitosi in giudizio il 6 marzo 2025, ha depositato in giudizio una memoria difensiva con la quale, eccepita l’infondatezza del ricorso e dell’istanza cautelare con esso incidentalmente proposta, ne ha chiesto la reiezione.
3. Il 21 marzo 2025 la parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva con la quale ha insisto per l’accoglimento del ricorso.
4. Alla Camera di Consiglio del 26 marzo 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione con sentenza in forma semplificata.
5. Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
6. Osserva, infatti, il Collegio che la gravata revoca risulta ampiamente e persuasivamente fondata sulla scorta della condizione di gravissima incuria e negligenza nella quale l’impianto sportivo comunale, gestito in regime di concessione dalla odierna ricorrente, è stato rinvenuto in sede di ispezione effettuata presso il medesimo impianto dalla p.g. incaricata dall’A.G.O. nell’ambito di un procedimento-OMISSIS-già pendente a carico del legale rappresentante della medesima ricorrente.
6.1 È dirimente, infatti, osservare che a valle della proroga della concessione disposta in prima battuta dal Comune resistente, e precisamente il 23 luglio 2024, personale della Capitaneria di Porto del Comune di Civitavecchia, dell’A.S.L. di Roma 4, insieme con un funzionario del medesimo Comune, hanno eseguito presso la suddetta struttura sportiva un’ispezione - in esecuzione del Decreto emesso in data 27.06.2024, nell’ambito del procedimento-OMISSIS--OMISSIS-, dal Sost. Proc. […], a carico del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- […]. Art. 246 c.p.p.-, nel corso della quale sono emerse gravi carenze e irregolarità in materia di igiene e sicurezza, penalmente rilevanti.
In particolare, dal verbale redatto in occasione della predetta ispezione di luoghi e cose si evince che: “ si rilevano al piano terra e al primo piano della struttura cavi elettrici scoperti e danneggiati facilmente accessibili da chiunque, a bordo vasca sono presenti in entrambi i lati tribuna due cavi con presa esterna alimentata a 380V senza protezione, il quadro elettrico posto al piano primo risulta in cattivo stato di manutenzione e non facilmente accessibile in caso di emergenza, i locali tecnici a servizio dell’impianto sono parzialmente allegati e i quadri elettrici e alcuni cavi sono parzialmente interessati dall’allagamento. La caldaia presente per il riscaldamento dell’acqua di piscina, presenta alcune parti elettriche/elettroniche divelte. Le porte di emergenza, poste in entrambi i piani risultano non efficienti, non verificate, in cattivo stato di manutenzione, chiuse con delle corde, bloccate con ganci fermaporte e quindi non garantiscono il loro corretto utilizzo in caso di necessità. Le manichette antincendio risultano non verificate, in alcuni punti assenti e il loro stato di manutenzione non ne permette l’utilizzo in caso di necessità. L’impianto di areazione presente, al servizio dell’intero impianto, non è funzionante e manutenzionato. Nei locali w.c. per disabili, posti al primo piano, non è presente l’impianto di areazione e l’impianto di illuminazione non è funzionante. L’ascensore presente risulta non funzionante, e di conseguenza il piano superiore non è accessibile alle persone con disabilità motorie. I locali retrostanti il bar del primo piano, utilizzati come cucina, risultavano in condizioni igienico sanitarie scadenti; erano presenti dei fuochi alimentati da una bombola di gpl posizionata su una terrazza esterna. Il quadro elettrico presente nei locali retrostanti il bar di cui prima, risultava non accessibile a causa della presenza di materiale di vario genere accatastato alla rinfusa. Al piano terra, la tribuna lato Santa Marinella presentava nella parte laterale un visibile distacco della maiolicatura per circa due metri quadrati. Le doccette lavapiedi presenti, necessarie per l’accesso alla vasca, non sono funzionanti e risultano con evidenti incrostazioni (potenziale pericolo di legionella). Nella zona piscina, lato monte, in prossimità dell’uscita di emergenza, sono presenti numerose taniche di ipoclorito e materiale chimico alla rinfusa ed accessibili a chiunque e materiale vario accatastato che non permette il normale deflusso delle persone in caso di emergenza. Sulla base di quanto sopra descritto, si ritengono sussistenti le ipotesi di reato di cui agli artt. 63 comma 1 e 64 comma 1 lett. a), b), c), d), ed e) – in combinato disposto – ed art. 80 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008. […] ”.
6.2 In conseguenza delle predette gravissime irregolarità e violazioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria intervenuti in sede di ispezione hanno proceduto al sequestro preventivo d’iniziativa dell’intera struttura in forza dell’art. 321, comma 3-bis, c.p.p., convalidato dal G.I.P. del Tribunale ordinario di Civitavecchia con decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. del 25 luglio 2024, dal quale s’evince che il legale rappresentante della odierna ricorrente è indagato: “ in ordine al reato previsto e punito dall’art. 81 cv c.p. – 44 lett. b d.P.R. 380/2001, 677, comma 3 c.p., perché, quale l.r. dell’-OMISSIS-, senza titolo edilizio, trasformava lo spogliatoio donne in magazzino, la segreteria in bar e la zona ingresso disabili in reception nonché ometteva di effettuare lavori in edifici ammalorati, per la presenza di topi e piccidas, tenendo anche le porti antipanico chiuse con legacci e non rifornendo la struttura di estintori in perfetto stato di uso e temporalmente validi. In Civitavecchia denunciato il 29-3-24”; per il reato previsto e punito dall’art. 68 D. Lgs. 81/2008 in relazione all’art. 64 comma 1 lett. a), b), c), d), ed e), perché quale datore di lavoro ometteva di provvedere con la conseguenza che i luoghi di lavoro non erano conformi ai requisiti di cui all’art. 63, commi 1, 2, e 3, le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza non erano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza; i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi non erano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e non venivano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che potevano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi non erano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, non erano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento; per il reato di cui all’art. 87 del D. Lgs. n. 81/2008 in relazione all’art. 80 comma 1 lett. a), perché in qualità di datore di lavoro ometteva di prendere le misure necessarie affinchè i lavoratori fossero salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica […]; per il reato di cui all’art. 451 c.p., perché in qualità di l.r. dell’-OMISSIS-, affidataria dell’impianto sportivo denominato -OMISSIS-, di proprietà del Comune di Civitavecchia, per negligenza, imprudenza, imperizia, rendeva inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro […]. In Civitavecchia il 24 luglio 2024”. […] Dall’ispezione sono emerse irregolarità a tal punto gravi che la polizia giudiziaria, ha ritenuto improcrastinabile e disposto d’iniziativa il sequestro dell’intera struttura, risultata in condizioni fatiscenti e assolutamente inidonea all’accesso al pubblico a causa delle gravi carenze in materia di sicurezza. Sono state, infatti, rilevate, a tacer d’altro, [risultavano] macroscopiche irregolarità riguardanti il sistema di sicurezza antincendio e l’impianto elettrico; in particolare veniva riscontrata la presenza di cavi elettrici scoperti, di prese elettriche alimentate a 380 V presenti in zone pericolose, di quadri elettrici in cattivo stato di manutenzione, alcuni addirittura con acqua sottostante, di porte antipanico ammalorate, alcune addirittura bloccate con dei cavi, di manichette antincendio non revisionate ovvero mancanti. [...].
Per modo che il rischio che la libera disponibilità della struttura fosse foriera di grave pregiudizio per l’incolumità dei lavoratori e degli utenti del plesso sportivo, ne ha imposto il sequestro preventivo, al fine di evitare che il reato potesse essere portato a conseguenze ulteriori.
6.3 Peraltro, a seguito della ispezione di che trattasi, al prefato l. r. dell’Associazione ricorrente sono stati, altresì, contestati – giusta verbale di contravvenzioni e prescrizioni -OMISSIS-dell’A.S.L. Roma 4 della Regione Lazio - i reati contravvenzionali di cui: all’art. 28, comma 2, lett. a) in combinato disposto con l’art. 17, comma 1, lett. a) del D Lgs. n. 81/2008; all’art. 43, comma 1, lett. a) b) c) ed e) del D. Lgs. n. 81/2008; all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, oltre che agli artt. 80, comma 1, e 64, comma 1, lett. a) b) c) ed e) del D. Lgs. n. 81/2008.
6.4 Inoltre, con nota -OMISSIS- di prot. del -OMISSIS-, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Roma del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha segnalato al Comune resistente di aver effettuato, a seguito di esposto/segnalazione, un’ispezione presso la piscina comunale di che trattasi e di aver riscontrato: “ presso i locali spogliatoi: condizioni igienico-sanitarie non sufficienti per la presenza di sporco accumulato sia sulle superfici calpestabili che sulle pareti verticali; in diversi punti degli stessi si è constatata la presenza di intonaco scrostato e cadente unitamente a frammenti di intonaco del tutto distaccato e in alcuni casi manchevole, specialmente negli spigoli; presenza intensa di muffa e macchie di infiltrazione/umidità in corrispondenza delle docce con soffitti anneriti; le mattonelle delle pareti verticali in prossimità delle docce sono risultate sporche e non pulite verosimilmente da tempo con rubinetti e impianti arrugginiti; i termosifoni presenti, di cui non si è a conoscenza dell’effettivo funzionamento, sono risultati arrugginiti e con vernice distaccato; l’impianto di areazione presentava condutture con polvere non rimossa da tempo; nel locale palestra: presenza di intonaco cadente e scrostato dal soffitto; e nell’area piscina: presenza di porte di emergenza arrugginite, con meccanismi di apertura arrugginiti; presenza di attrezzatura da palestra (verosimilmente obsolete – non funzionanti) sparse in maniera disordinata unitamente a tubi utilizzati verosimilmente per la pulizia della piscina; la scalinata della tribuna è risultata in più punti danneggiata dal punto di vista strutturale con crepe e corrimano arrugginiti; [..]. ”
6.4 La sopradescritta situazione di diffuse e gravissime carenze manutentive, tali da rendere impraticabile il plesso sportivo de quo , in condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza gravemente deficitarie, rappresenta, dunque, il quadro fattuale e giuridico sotteso ai gravati provvedimenti.
6.5 In particolare, con la determinazione dirigenziale -OMISSIS- impugnata, la resistente A.C., pur dando atto nelle premesse delle condizioni che avevano comportato la proroga della concessione in essere con l’Associazione ricorrente dal 15/09/2025 al 15/09/2028 e di avere disposto la predetta proroga triennale senza procedere, preliminarmente o contestualmente, ad un’analisi del disequilibrio prodotto dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e alla conseguente rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario della convenzione in essere (circostanza questa confermata dalla stessa lettura della d. d.-OMISSIS- del 16/5/2024, che ha disposto una proroga sic et simpliciter della concessione de qua , espressamente avvenuta “ agli stessi patti e condizioni, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo atto negoziale che rimane invariato nel suo contenuto, tranne che per la durata ”) in asserita violazione del comma 2, dell’art. 216 del D.L. n. 34 del 2020, cionondimeno, dopo essersi puntualmente soffermata sulle vicende giudiziarie che hanno interessato il plesso sportivo de quo , ha, nel dispositivo, revocato la proroga triennale concessa, lasciando sopravvivere la scadenza naturale della concessione al 15/9/2025, esclusivamente “ avvalendosi di quanto previsto dall’art 17 della Convenzione-OMISSIS- che recita: “il Comune può disporre, altresì, la revoca della convenzione nei seguenti casi: realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo ”.
6.6 E, invero, a fronte del richiamo, correttamente operato dal Comune di Civitavecchia, all’art. 17 della predetta Convenzione - che si giustifica proprio in forza della situazione di deplorevole mancanza presso la struttura sportiva de qua delle condizioni minime necessarie a consentirne la fruizione in condizioni di sicurezza per la salute e l’incolumità degli utenti e dei lavoratori, quale accertata proprio all’indomani della disposta proroga triennale -, le censure articolate dalla parte ricorrente si palesano per lo più inconferenti e, comunque, infondate.
7. Infondato è il primo mezzo di gravame, rubricato “ Violazione di legge in relazione al combinato disposto artt. 48 e 107 commi 2, 3 lett. f) e 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel). Illegittimità per incompetenza ”, con cui la parte ricorrente lamenta che: “ La deliberazione adottata dalla Giunta municipale di revoca della proroga triennale risulta viziata per incompetenza, spettando infatti al dirigente comunale del servizio incaricato, adottare atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l'esterno, siano essi positivi quale l'autorizzazione o negativi quale la revoca ”. Nella specie, infatti, la gravata revoca risulta correttamente disposta dalla determinazione dirigenziale -OMISSIS-, la quale, peraltro, fa plausibilmente (anche se non integralmente) proprio quanto deliberato dalla Giunta Comunale (giusta deliberazione -OMISSIS- del -OMISSIS-), sulla scorta delle gravissime inadempienze (penalmente rilevanti) nella gestione dell’impianto sportivo de quo riconducibili all’odierna ricorrente. La d. d. -OMISSIS-, peraltro, non è perfettamente sovrapponibile alla presupposta deliberazione giuntale -OMISSIS-/2024, dalla quale si discosta parzialmente nella parte motiva, costituendo, pertanto, un provvedimento autonomo.
8. Privo di pregio è anche il secondo mezzo di gravame, rubricato “ Violazione di legge in relazione all’art. 7 e seguenti della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”, con cui la parte ricorrente lamenta (peraltro con argomentazioni o non pertinenti o solo genericamente formulate) la mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca della proroga triennale della concessione di cui è causa.
Osserva, infatti, il Collegio che poichè, come già accennato, la gravata revoca risulta adottata sulla scorta di una precisa e chiara clausola (art. 17) della Convenzione-OMISSIS-, della quale l’odierna ricorrente è parte, quest’ultima non poteva certo ignorare che la commissione di condotte penalmente rilevanti avrebbe verosimilmente condotto alla revoca della concessione prorogata: revoca che, dunque, non può dirsi sopraggiunta ex abrupto .
8.1 Inoltre, anche ove la resistente A. C. avesse (pur non essendovi tenuta) comunicato alla parte ricorrente la volontà di procedere alla predetta revoca, in ogni caso l’esito del procedimento in tal modo avviato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, proprio alla stregua dello stato di gravissima e pericolosa incuria in cui versava la piscina comunale gestita dalla ricorrente, quale univocamente risultante dall’insieme degli atti depositati in giudizio dal Comune resistente (con conseguente applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, seconda parte, della Legge n. 241/1990, a tenore del quale: “ il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. ”).
8.2 Afferma, in particolare, la parte ricorrente che: “ Il rispetto della norma procedimentale avrebbe consentito all’Amministrazione di apprezzare i fatti e valutare le ragioni giuridiche del privato, ovvero:
1. che le criticità che hanno determinato il sequestro del bene sono le stesse che l'A.C. si era impegnata ad eliminare;
2. che al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite la ricorrente era stata ammessa alla rateizzazione dei canoni pregressi non pagati (doc. 10);
3. che l'effettuazione delle opere di ripristino ed il relativo impegno economico hanno costretto il concessionario a ritardare il pagamento del canone corrente, comunque avvenuto (il 21/12/2024) in un'unica soluzione entro l'anno di riferimento, come d'altronde tempestivamente preavvertito con pec del 18/07/2024 (doc. 11). Sul punto giova, però, osservare che in circostanze similari l’Amministrazione ha proceduto alla compensazione contabile fra i canoni di locazione maturati e non saldati con le spese sostenute dal concessionario per le opere di manutenzione straordinaria;
4. che la documentazione richiesta dagli uffici era stata già da tempo regolarmente inviata, ma per qualche disguido non presente agli atti;
5. che relativamente alla fidejussione prodotta si è ancora in attesa sapere se, nonostante le vicissitudini che hanno attinto la società -OMISSIS- -OMISSIS-, la polizza sia tutt'ora attiva ed operante, ferma comunque la disponibilità, qualora necessario e richiesto, ad accendere ex novo ulteriore garanzia. ”
8.4 Rileva, tuttavia, il Collegio che una mera comparazione tra le predette affermazioni e il dispositivo dei gravati provvedimenti mostra, da un lato, come quelle di cui ai numeri da 2 a 5 sono radicalmente inconferenti, posto che si riferiscono a circostanze che non costituiscono la ragione ultima della disposta revoca e, dall’altro, che l’affermazione di cui al punto n. 1, secondo cui: “ 1. [che] le criticità che hanno determinato il sequestro del bene sono le stesse che l'A.C. si era impegnata ad eliminare; ”, non solo è priva di qualsivoglia prova, ma è altresì contraddetta dagli esiti degli accertamenti condotti presso l’impianto di cui è causa dagli organi di volta in volta incaricati (Capitaneria di Porto e funzionari del Comune di Civitavecchia, A.S.L. Roma 4, Carabinieri N.A.S. e Sanità di Roma), i quali hanno evidenziato, come più volte ribadito, l’ assenza delle condizioni minime di igiene e sicurezza all’interno del medesimo impianto , come tale senz’altro riconducibile al prolungato mancato adempimento da parte della ricorrente degli obblighi di manutenzione ordinaria che essa si è assunta con la sottoscrizione della predetta Convenzione -OMISSIS- (art. 7), e che, invece, ha ampiamente violato, in tal modo esponendosi (anche) alla sanzione della revoca della disposta proroga triennale della concessione.
E a questo proposito il Collegio ritiene utile riportare quanto eccepito (e in parte qua non contestato dall’Associazione ricorrente) dalla difesa comunale nella propria memoria (pagg. 9-12): “ Controparte afferma, in sede di ricorso (pag. 9) che, laddove avesse avuto comunicazione dell’avvio del procedimento, avrebbe potuto rilevare “che le criticità che hanno determinato il sequestro del bene sono le stesse che l’A. C. si era impegnata ad eliminare”.
L’affermazione risulta del tutto generica e non c’è prova, tuttavia, agli atti del presunto impegno del Comune ad eliminare le criticità che sono state riscontrate; e, comunque, controparte non ha contestato la propria responsabilità-OMISSIS-per le violazioni accertate.
Probabilmente controparte, quando fa riferimento a criticità che avrebbero dovuto essere eliminate dal Comune, intende far riferimento al fatto che, con Deliberazione di -OMISSIS-, i gestori degli impianti sportivi erano stati esonerati, per il periodo 2020/2023, dall’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria in conseguenza dell’emergenza ID . Tuttavia, con nota prot.-OMISSIS-(Doc. n. 13), il RI era stato informato del fatto che dall’1 gennaio 2024 tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione tornavano a ricadere nell’ambito degli obblighi su di lui incombenti, come previsto nel contratto; per cui, a fronte delle criticità riscontrate nell’anno 2024, il RI non può certamente esimersi da responsabilità sul mero rilievo che gli interventi avrebbero dovuto essere eseguiti in precedenza da altri. […] Peraltro, la maggior parte degli interventi effettuati (Doc. n. 11) appaiono rientrare nell’ambito dell’ordinaria manutenzione che sempre è rimasta di spettanza del RI .
Per parte sua il Comune ha comunque effettuato, nell’arco temporale 2020/2023, interventi di straordinaria manutenzione sull’impianto sportivo per cui è causa. Per lo-OMISSIS-sono stati, infatti, realizzati interventi di risanamento della vasca e dell'impianto di filtrazione. In collaborazione con la FIN sono stati, poi, eseguiti i seguenti lavori: 1) Lavori edili di rifacimento del manto copertura degli spogliatori e tinteggiatura; 2) Lavori di realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico; 3) Lavori di manutenzione straordinaria impianto di condizionamento spogliatoi e realizzazione impianto solare termico (Doc. n. 14: Determinazione dir. -OMISSIS- e certificato regolare esecuzione lavori; Doc. n. 15: Deliberazione Giunta comunale -OMISSIS-; Doc. n. 16: Documentazione comprovante l’esecuzione dei lavori in collaborazione con la FIN). È vero che alcune delle opere indicate nel computo metrico depositato dalla società ricorrente in giudizio non sono state realizzate ma il Comune, nell’ambito della sua disponibilità di bilancio, ha ritenuto di dare precedenza all’esecuzione di altre opere diverse ritenendole, evidentemente, di maggiore urgenza. Del resto, come emerge dalla documentazione depositata, sono stati eseguiti lavori per un importo di gran lunga superiore a quello complessivamente indicato nel computo metrico depositato. ”
9. Inammissibile e, comunque, infondato è anche il terzo mezzo di gravame, rubricato “ Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 3 e 21 quinquies L. 241/1990. Eccesso di potere per errore sui presupposti, carenza di motivazione, illogicità, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta ”, con cui parte ricorrente, nell’ordine:
- “ al fine di tratteggiare le contraddizioni che informano la presente vicenda ,” segnala “ che con le Deliberazioni di Giunta Comunale -OMISSIS-, l’Amministrazione Comunale ha stabilito, ai sensi del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, la proroga triennale del rapporto negoziale in essere con tutte le altre associazioni sportive, le quali, pur versando nelle medesime condizioni della odierna ricorrente, non risultano, però, destinatarie di alcun atto di revoca o procedimentale volto alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite ”. A questo proposito, tuttavia, è sufficiente rilevare che anche l’odierna ricorrente, come le altre Associazioni sportive, ha goduto, in prima battuta, di una proroga triennale del rapporto concessorio in essere (destinato altrimenti a cessare il 15 settembre 2025) con la resistente A. C., e che, solo a cagione della gravissima situazione di incuria (penalmente rilevante) accertata all’interno dell’impianto sportivo de quo in occasione delle ispezioni di volta in volta effettuate, è risultata destinataria della gravata revoca, per modo che alcuna comparazione può essere istituita con altre Associazioni sportive concessionarie, che in alcun modo viene provato “ versare nella medesima condizione della odierna ricorrente ”;
- deduce che: “ Nella presente questione, l'odierna ricorrente, prima e dopo l'emergenza pandemica, ha continuato ad effettuare investimenti sul bene, tramite un piano di rientro sta provvedendo a saldare le morosità maturate a seguito delle misure sanitarie emergenziali ed infine, all'atto del sequestro dell'impianto, invece di “rimbalzare” le responsabilità sull'Ente cui spettava l'esecuzione delle opere, proprio per evitare una chiusura prolungata e poter restituire quanto prima la struttura alla cittadinanza, si è assunta sia la responsabilità-OMISSIS-delle inadempienze, sia l'onere finanziario del ripristino, onere questo ultimo che, sebbene gravoso, evidentemente non è stato ritenuto, né idoneo per valutare una qualche forma di compensazione, né tanto meno meritevole di essere considerato ragione sufficiente per tollerare un minimo ritardo nel pagamento del canone 2024 . Al riguardo, tuttavia, è agevole osservare che: a) l’affermazione secondo cui “ l’odierna ricorrente, prima e dopo l’emergenza pandemica, ha continuato ad effettuare investimenti sul bene ” è palesemente smentita dalla accertata mancanza presso il plesso sportivo da essa gestito delle condizioni minime di igiene e sicurezza necessarie a consentirne la fruizione in assenza di pericoli per la salute e l’incolumità degli utenti e del personale addetto (al punto da essersene imposto il sequestro preventivo d’iniziativa convalidato dalla competente A.G.O. con ampia motivazione); b) la circostanza per la quale la ricorrente: “ tramite un piano di rientro sta provvedendo a saldare le morosità maturate a seguito delle misure sanitarie emergenziali ” è inconferente, posto che il pagamento del canone rientra tra le prestazioni (al pari della manutenzione ordinaria) che la ricorrente si è obbligata a eseguire a fronte della gestione in concessione della struttura de qua (cfr. art. 4 della Convenzione Rep. -OMISSIS-), e, comunque, come già osservato, le morosità maturate non compaiono tra i motivi ultimi della avversata revoca; c) la deduzione secondo la quale: “ ed infine, all'atto del sequestro dell'impianto, invece di “rimbalzare” le responsabilità sull'Ente cui spettava l'esecuzione delle opere, proprio per evitare una chiusura prolungata e poter restituire quanto prima la struttura alla cittadinanza, si è assunta sia la responsabilità-OMISSIS-delle inadempienze, sia l'onere finanziario del ripristino ” è priva di pregio, posto che le responsabilità penali non si “ rimbalzano ” nè si assumano volontariamente, ma sono accertate all’esito della imparziale e rigorosa applicazione delle pertinenti norme (sostanziali e processuali) dell’Ordinamento, per modo che priva di qualsiasi fondamento logico-giuridico è l’affermazione di parte ricorrente secondo cui essa avrebbe assunto su di sé la responsabilità-OMISSIS-- conseguente alle gravi criticità riscontrate presso l’impianto sportivo di cui è causa – che, invece, sarebbe dovuta ricadere sul Comune di Civitavecchia; d) parimenti, l’onere finanziario del ripristino è, a ben vedere, non una generosa concessione della ricorrente, ma una conseguenza del fatto che, pur avendo essa in gestione l’impianto sportivo de quo dal lontano 2016, lucrandone i guadagni, non ha effettuato quegli interventi di manutenzione ordinaria necessari ad assicurarne un buono stato di conservazione e, quindi, la frequentazione in condizioni di sicurezza da parte sia dell’utenza sia del personale addetto allo stesso.
9.2 Dal che deriva, altresì, la radicale infondatezza della doglianza da ultimo svolta dalla ricorrente, a tenore della quale: “ Pertanto, oltre ad un’evidente irragionevolezza ed un’intollerabile disparità di trattamento, nella fattispecie, l’azione amministrativa si dimostra manifestamente ingiusta e fortemente iniqua: in effetti sembra proprio che si sia voluto attendere che le criticità presenti nella struttura fossero risolte a spese della ricorrente per poi procedere alla revoca, e ciò senza nemmeno prevedere un qualche indennizzo (CdiS Sez. V n. 5082/2014 - CdiS Sez V n. 2013/2015) ”.
È evidente come, al contrario, la odierna ricorrente non sia vittima di alcuna (meramente asserita) “ intollerabile disparità di trattamento ” rispetto ad altre Associazioni sportive concessionarie e neppure di un’azione amministrativa “ ingiusta e fortemente iniqua ”, avendo, al contrario, essa con il proprio comportamento gravemente negligente e penalmente rilevante provocato la contestata revoca.
9.3 Né tanto meno vi sono i presupposti, nella presente fattispecie, per invocare un palesemente infondato diritto a percepire un ristoro economico in conseguenza della predetta revoca, non avendo parte ricorrente subito alcuna lesione tutelabile.
10. Privo di pregio è, infine, l’ultimo fascio di motivi di censura con cui l’A.S.D. ricorrente denuncia la: “ Violazione e falsa applicazione di legge in relazione al comma 2, dell'art. 216 del D.L. n. 34 del 2020. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta ”, affermando che: “ nel caso di specie, l’Amministrazione ha rideterminato l'adeguatezza dell’equilibrio economico, tenuti fermi importo del canone da versare e morosità maturate, tramite l'assunzione a proprie spese degli interventi straordinari prima in capo al concessionario, quindi con la possibilità per la ricorrente di sospendere e poi rateizzare i canoni non versati, ed infine mediante la proroga della durata della concessione; la successiva revoca si dimostra, pertanto, del tutto apodittica ed immotivata, e ciò appare ancor più stridente se si considera che l'impegno economico sostenuto dal concessionario per ripristinare l'impianto e renderlo nuovamente fruibile, proprio a causa del venir meno della proroga concessa, non potrà più essere (nemmeno parzialmente) recuperato. ”
10.1 Come già ampiamente chiarito, la gravata revoca non è né apodittica né immotivata, fondandosi, al contrario, sulla circostanza che, a seguito della disposta proroga triennale, sono state accertate a carico dell’Associazione ricorrente condotte gravemente violative degli obblighi su di essa gravanti come concessionaria della struttura sportiva de qua , suscettibili, altresì, di essere penalmente sanzionate. Dal che deriva, inoltre, che l’impegno economico profuso dalla ricorrente “ per ripristinare l’impianto e renderlo nuovamente fruibile ” è una conseguenza diretta delle predette condotte, e non già della disposta revoca, la quale, in ogni caso, deve ricondursi a responsabilità della medesima ricorrente.
10.2 Del pari, priva di pregio è la censura di parte ricorrente secondo cui la resistente A.C. avrebbe omesso di “ valutare che:
1. il sequestro preventivo si basava sulla mancata esecuzione di quegli stessi interventi che proprio l'A.C. si era assunta l'onere di eseguire e che verosimilmente stava scadenziando;
2. il canone del 2024 risulta regolarmente pagato il 21/12/2024, anche se, in circostanze similari, si è preceduto alla compensazione contabile fra i canoni di locazione maturati e non saldati con le spese sostenute dal concessionario per le opere di manutenzione straordinaria;
3. esonero dall’obbligo di esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, sospensione e successiva rateizzazione dei canoni, e proroga del termine di scadenza della concessione, avvengono a valle di un percorso procedimentale in cui vi è stata una precisa valutazione dei profili economici e finanziari dell'intera vicenda. ”
10.3 Con riferimento a tale mezzo di gravame il Collegio si limita a ribadire quanto già osservato sub 9, e cioè che la deduzione di cui al n. 1 è, non solo indimostrata, ma positivamente contraddetta da quanto diffusamente emerso nel corso giudizio, alla cui stregua il sequestro preventivo della struttura di cui è causa, lungi dal fondarsi sulla mancata esecuzione “ degli interventi strutturali ”, cioè delle opere di manutenzione straordinaria che il Comune di Civitavecchia ha peraltro in parte eseguito, si fonda sulle diffuse e gravi criticità riscontrate presso la medesima struttura nel luglio del 2024 – cioè a distanza di ben tre anni dalla riapertura delle piscine dopo il periodo di chiusura finalizzata al contenimento della diffusione del Covid-19 -, la cui natura è chiaramente riconducibile alla mancata esecuzione di quei lavori di manutenzione ordinaria che rientrano pacificamente tra gli obblighi principali dell’Associazione ricorrente.
10.4 Laddove, invece, le altre argomentazioni spese da quest’ultima non sono neppure ammissibili, in quanto si riferiscono a vicende (morosità, mancata esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria), che, ancorché positivamente accertate, non rientrano nell’unico motivo posto a fondamento dell’avversata revoca, coincidente con la previsione di cui all’art. 17, quarto periodo, della Convenzione Rep. -OMISSIS-.
10.5 Di contro, la parte ricorrente omette di prendere posizione nel ricorso introduttivo proprio su siffatto motivo, con il quale, come chiarito, la resistente Amministrazione comunale non le imputa la morosità, la mancata esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e neppure, a ben vedere, la mancata dimostrazione delle perdite subite a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ma ancor più radicalmente il non aver assicurato le condizioni minime di igiene, sicurezza e fruibilità del più volte citato impianto sportivo, quale conseguenza della mancata esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria, tanto prolungata, grave e diffusa da integrare gli estremi dell’ipotesi di revoca della concessione disciplinata dall’art. 17, quarto periodo, della Convenzione Rep. -OMISSIS-.
10.6 Né a conclusioni diverse può condurre l’esibizione, effettuata dalla ricorrente in data 21 marzo 2025, della richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, posto che, non solo si tratta di mera richiesta peraltro successiva all’adozione degli atti gravati, ma la stessa è avanzata (oltre che per infondatezza riferita al solo art. 44 del d.P.R. n. 380/2001, anche) per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.p., la quale, tuttavia, postula la valutazione pregiudiziale sulla sussistenza del fatto e sulla sua attribuibilità all’indagato, al punto che la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale (Sez. U., -OMISSIS-) ed è idoneo a costituire un “precedente”. Mentre, come anticipato, la richiesta di archiviazione per i reati contravvenzionali è una conseguenza della loro estinzione per avere parte ricorrente pagato l’oblazione comminata e (verosimilmente) adempiuto le prescrizioni impartite.
11. Il ricorso, dunque, per tutte le considerazioni innanzi esposte, deve essere respinto.
12. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’A.S.D. ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore del Comune resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore , della somma di € 4.000,00 (Quattromila/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenza Caldarola | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.