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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 513/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 513/2023 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto:
“prestazione: indennità-rendita vitalizia INAIL o equivalente- altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il giorno 08/01/1965 e residente in [...]
Fontana Marcaccio131 (CF: ), rappresentato e difeso congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente dall'avv. Emanuela Ferrelli (CF: e dall' avv. C.F._2
Giuseppe Manfredi (C.F.: ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
C.F. ,
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore Regionale pro tempore per il , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Sandra Maria Colombino, C.F. , giusta procura generale alle liti per C.F._4
atto del Notaio del 28/07/2020, n°89932 del Rep. Not., Raccolta Persona_1
n°26221, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 1/2/2023, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“A) accertare e dichiarare che dall'infortunio del 15/07/2020, avvenuto a causa ed in occasione di lavoro, sono derivati in capo al ricorrente postumi quantificabili nella misura del 17% sul totale, o comunque in misura superiore al 14%, con decorrenza dalla data di cessazione della temporanea o da quella eventualmente provata;
B) Conseguentemente condannare l'INAIL, in persona del legale rappresentante pro- tempore, al riconoscimento e alla liquidazione di una rendita per la menomazione fisica ex art 13 L. 38/2000pari al 17 % del totale o alla percentuale di danno biologico complessivo che emergerà in corso di causa, oltre accessori di legge a far tempo dalla data del riconoscimento sino all'effettivo saldo;
o nel caso di riconoscimento di una percentuale invalidante minore al 16%, alla liquidazione in capitale ex art. 13 L 38/2000;
A) Condannare l'INAIL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari avv. Emanuela Ferrelli e avv. Giuseppe Manfredi” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L'INAIL si costituiva in giudizio con memoria del 19/9/2022 per chiedere di: “Respingersi il ricorso perché nullo a norma dell'art. 416 c.p.c.; in via subordinata, respingersi il ricorso perché infondato in fatto e in diritto” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 5/12/2023; in data 6/9/2023 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente con differimento dell'udienza al
12/3/2024; a tale udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
con ordinanza del 13/3/2024 veniva disposta CTU medico-legale con nomina del dott. seguiva l'udienza del 14/6/2025 nella quale il dott. prestava Persona_2 Per_2 giuramento;
seguiva l'udienza del 18/2/2025 per la discussione orale della causa, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e nell'espletamento di CTU medico-legale.
2. In fatto e in diritto.
5.Dagli atti di causa è emersa la seguente ricostruzione dei fatti. Il ricorrente in data 15/7/2020 subiva un infortunio in occasione e a causa del lavoro, poiché mentre svolgeva le proprie mansioni lavorative, durante il turno di lavoro, la mano sinistra rimaneva incagliata nella cinghia di distribuzione di un'automobile. L'INAIL apriva il procedimento relativo al ricorrente avente n. e all'esito dell'istruttoria riconosceva al un'invalidità P.IVA_2 Pt_1
complessiva pari al 12%.
6. Avverso tale provvedimento dell'INAIL, il ricorrente promuoveva opposizione in data
14/6/2022 e in tale fase, all'esito di espletamento di collegiale medica, in data 12/10/2022 veniva riconosciuta una menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica pari al 14%.
7. Il ricorrente, ritenendo il riconoscimento del danno biologico in sede INAIL errato per difetto, promuoveva l'odierno ricorso giurisdizionale.
8. Nel presente giudizio, il CTU dott. ha accertato la seguente diagnosi Persona_2
medico-legale: “esiti di frattura della falange terminale del III e del IV dito della mano sinistra con apprezzabili limitazioni funzionali” (v. relazione peritale dott. pag. 4). Per_2
9. Il dott. ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “Sulla base della Per_2
documentazione sanitaria esaminata e della visita medica eseguita, posso avanzare le seguenti considerazioni medico-legali in ordine ai quesiti posti dall' Ill.mo signor Giudice.
Il periziando, Sig. , in data 15/07/2020 subiva un infortunio lavorativo nel Parte_2
quale riportava una frattura del III e del IV dito della mano sinistra.
L' valutava tale complesso lesivo nella misura del 12% e, a seguito di espletamento di CP_1
Collegiale Medica nella misura del 14%.
A tal riguardo è opportuno effettuare le seguenti valutazioni.
Le fratture delle falangi, tenuto conto delle deformità rilevate in entrambe, possono essere complessivamente valutate in misura pari al 4%.
3 L'abolizione completa dei movimenti del dito medio e del dito anulare della mano non dominante sono valutate alla luce dei codici 264 e 265 delle tabelle INAIL per la valutazione del danno, con valori rispettivamente pari al 4% ed al 3% di danno biologico.
Considerato il fatto che tali movimenti nel caso in oggetto, pur se fortemente limitati non appaiono del tutto aboliti, relativamente all'aspetto funzionale delle fratture delle dita si può ritenere congruo un valore pari al 6%.
Per quanto attiene al deficit di forza rilevato ed all'impossibilità della chiusura a pugno, questa limitazione può essere valutata nella misura del 5%.
Adottando una formula riduzionistica ne deriva una valutazione complessiva pari al 14%”
(v. relazione peritale dott. pag. 4-5). Per_2
10. Il CTU ha quindi così concluso: “in relazione al caso del Sig. : Parte_1
Il ricorrente, in data 15/07/2020, subiva un infortunio lavorativo caratterizzato da un complesso lesivo pluripatologico consistente in una frattura del III e del IV dito della mano sinistra con significative ripercussioni funzionali nei movimenti delle dita. Detti esiti possono essere valutati nella misura del 14%” (v. relazione peritale dott. pag. 6). Per_2
11. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri Per_2
tecnico-scientifici corretti. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati, di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
12. Alla stregua di quanto esposto, il danno biologico riscontrato complessivamente dal CTU nominato nella misura del 14% è pari alla misura già accertata in sede INAIL a seguito di visita collegiale concorde;
ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza, tuttavia, stante l'autodichiarazione reddituale in atti della parte ricorrente, sussistono i presupposti per la sua esenzione dal pagamento delle
4 spese di lite ex art 152 disp att cpc, per l'effetto dichiara il ricorrente esente dal pagamento delle spese di lite e pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di CTU del presente giudizio liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- dichiara il ricorrente esente dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc.
Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto.
Così deciso in Velletri, il 18 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 513/2023 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto:
“prestazione: indennità-rendita vitalizia INAIL o equivalente- altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
nato a [...] il giorno 08/01/1965 e residente in [...]
Fontana Marcaccio131 (CF: ), rappresentato e difeso congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente dall'avv. Emanuela Ferrelli (CF: e dall' avv. C.F._2
Giuseppe Manfredi (C.F.: ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
C.F. ,
[...] P.IVA_1 in persona del Direttore Regionale pro tempore per il , rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Sandra Maria Colombino, C.F. , giusta procura generale alle liti per C.F._4
atto del Notaio del 28/07/2020, n°89932 del Rep. Not., Raccolta Persona_1
n°26221, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 1/2/2023, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“A) accertare e dichiarare che dall'infortunio del 15/07/2020, avvenuto a causa ed in occasione di lavoro, sono derivati in capo al ricorrente postumi quantificabili nella misura del 17% sul totale, o comunque in misura superiore al 14%, con decorrenza dalla data di cessazione della temporanea o da quella eventualmente provata;
B) Conseguentemente condannare l'INAIL, in persona del legale rappresentante pro- tempore, al riconoscimento e alla liquidazione di una rendita per la menomazione fisica ex art 13 L. 38/2000pari al 17 % del totale o alla percentuale di danno biologico complessivo che emergerà in corso di causa, oltre accessori di legge a far tempo dalla data del riconoscimento sino all'effettivo saldo;
o nel caso di riconoscimento di una percentuale invalidante minore al 16%, alla liquidazione in capitale ex art. 13 L 38/2000;
A) Condannare l'INAIL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari avv. Emanuela Ferrelli e avv. Giuseppe Manfredi” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L'INAIL si costituiva in giudizio con memoria del 19/9/2022 per chiedere di: “Respingersi il ricorso perché nullo a norma dell'art. 416 c.p.c.; in via subordinata, respingersi il ricorso perché infondato in fatto e in diritto” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 5/12/2023; in data 6/9/2023 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente con differimento dell'udienza al
12/3/2024; a tale udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
con ordinanza del 13/3/2024 veniva disposta CTU medico-legale con nomina del dott. seguiva l'udienza del 14/6/2025 nella quale il dott. prestava Persona_2 Per_2 giuramento;
seguiva l'udienza del 18/2/2025 per la discussione orale della causa, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
2 4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e nell'espletamento di CTU medico-legale.
2. In fatto e in diritto.
5.Dagli atti di causa è emersa la seguente ricostruzione dei fatti. Il ricorrente in data 15/7/2020 subiva un infortunio in occasione e a causa del lavoro, poiché mentre svolgeva le proprie mansioni lavorative, durante il turno di lavoro, la mano sinistra rimaneva incagliata nella cinghia di distribuzione di un'automobile. L'INAIL apriva il procedimento relativo al ricorrente avente n. e all'esito dell'istruttoria riconosceva al un'invalidità P.IVA_2 Pt_1
complessiva pari al 12%.
6. Avverso tale provvedimento dell'INAIL, il ricorrente promuoveva opposizione in data
14/6/2022 e in tale fase, all'esito di espletamento di collegiale medica, in data 12/10/2022 veniva riconosciuta una menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica pari al 14%.
7. Il ricorrente, ritenendo il riconoscimento del danno biologico in sede INAIL errato per difetto, promuoveva l'odierno ricorso giurisdizionale.
8. Nel presente giudizio, il CTU dott. ha accertato la seguente diagnosi Persona_2
medico-legale: “esiti di frattura della falange terminale del III e del IV dito della mano sinistra con apprezzabili limitazioni funzionali” (v. relazione peritale dott. pag. 4). Per_2
9. Il dott. ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali: “Sulla base della Per_2
documentazione sanitaria esaminata e della visita medica eseguita, posso avanzare le seguenti considerazioni medico-legali in ordine ai quesiti posti dall' Ill.mo signor Giudice.
Il periziando, Sig. , in data 15/07/2020 subiva un infortunio lavorativo nel Parte_2
quale riportava una frattura del III e del IV dito della mano sinistra.
L' valutava tale complesso lesivo nella misura del 12% e, a seguito di espletamento di CP_1
Collegiale Medica nella misura del 14%.
A tal riguardo è opportuno effettuare le seguenti valutazioni.
Le fratture delle falangi, tenuto conto delle deformità rilevate in entrambe, possono essere complessivamente valutate in misura pari al 4%.
3 L'abolizione completa dei movimenti del dito medio e del dito anulare della mano non dominante sono valutate alla luce dei codici 264 e 265 delle tabelle INAIL per la valutazione del danno, con valori rispettivamente pari al 4% ed al 3% di danno biologico.
Considerato il fatto che tali movimenti nel caso in oggetto, pur se fortemente limitati non appaiono del tutto aboliti, relativamente all'aspetto funzionale delle fratture delle dita si può ritenere congruo un valore pari al 6%.
Per quanto attiene al deficit di forza rilevato ed all'impossibilità della chiusura a pugno, questa limitazione può essere valutata nella misura del 5%.
Adottando una formula riduzionistica ne deriva una valutazione complessiva pari al 14%”
(v. relazione peritale dott. pag. 4-5). Per_2
10. Il CTU ha quindi così concluso: “in relazione al caso del Sig. : Parte_1
Il ricorrente, in data 15/07/2020, subiva un infortunio lavorativo caratterizzato da un complesso lesivo pluripatologico consistente in una frattura del III e del IV dito della mano sinistra con significative ripercussioni funzionali nei movimenti delle dita. Detti esiti possono essere valutati nella misura del 14%” (v. relazione peritale dott. pag. 6). Per_2
11. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri Per_2
tecnico-scientifici corretti. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati, di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
12. Alla stregua di quanto esposto, il danno biologico riscontrato complessivamente dal CTU nominato nella misura del 14% è pari alla misura già accertata in sede INAIL a seguito di visita collegiale concorde;
ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza, tuttavia, stante l'autodichiarazione reddituale in atti della parte ricorrente, sussistono i presupposti per la sua esenzione dal pagamento delle
4 spese di lite ex art 152 disp att cpc, per l'effetto dichiara il ricorrente esente dal pagamento delle spese di lite e pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di CTU del presente giudizio liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- dichiara il ricorrente esente dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc.
Spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto.
Così deciso in Velletri, il 18 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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