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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4849 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. R.G. 3102/2024
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Piscicelli n.7, presso lo studio degli avv.ti
RM ER e CE Di OG, dai quali è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Marialuigia Ferrante, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 08/03/2024 l'epigrafata ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di veder “accertare e dichiarare che il ricorrente in data 6.10.2022 subiva un CP_2 infortunio lavorativo con le modalità descritte ai capitoli 2 e 3 del presente ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta un grado di inabilità pari almeno al 12%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della somma di CP_2
€ 17.824,57 da inabilità permanente nella misura del 12% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”.
A sostegno delle proprie pretese ha quindi allegato:
- Di aver subito un infortunio sul lavoro in data 06/10/2022;
- Che, sottoposta a visita medico-legale dai sanitari dell le è stata riconosciuta CP_2 una percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica del 03%;
- Di aver presentato opposizione avverso il provvedimento del convenuto all'esito della quale è stata confermata la menomazione del 03%;
- Di avere diritto al riconoscimento di una percentuale maggiore di danno biologico.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della CP_2 domanda.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze della CTU espletata, mentre parte resistente ha contestato le conclusioni del consulente nominato, insistendo per la necessità di ulteriori chiarimenti o, in subordine, per il rinnovo della CTU.
Per_ Conferito incarico al CTU dott. , la causa è stata rinviata per la discussione.
Ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito riportati.
I fatti di causa non sono dibattuti tra le parti, non essendo discusso che la ricorrente ha subito in data 06/10/2022 un infortunio.
Le circostanze in cui tale infortunio è avvenuto nemmeno sono state specificamente contestate dall' resistente, che si è limitato ad una generica difesa. CP_1
Deve quindi ritenersi pacifico che la ricorrente si sia infortunata durante la propria attività lavorativa.
Rispetto alla richiesta avanzata in giudizio, quindi, è necessario osservare che la normativa in tema di infortunio sul lavoro qualifica tali eventi come quelli “avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Appare quindi centrale il concetto di occasione di lavoro, che pur se in senso più sfumato, evidentemente richiede un collegamento tra l'evento verificatosi e l'attività lavorativa. Sul punto, significativamente, infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32473/21 ha affermato che
“quando l'infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica, cioè, anteriormente o successivamente a queste, o durante una "pausa"), la ravvisabilità della "occasione di lavoro" è rigorosamente condizionata alla esistenza di circostanze che non ne facciano venir meno la riconducibilità eziologica al lavoro e viceversa la facciano rientrare nell'ambito dell'attività lavorativa o di tutto ciò che ad essa è connesso o accessorio in virtù di un collegamento non del tutto marginale. E' da escludere la indennizzabilità dell'infortunio subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell'ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè, posto che la lavoratrice, allontanandosi dall'ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all'attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente;
del tutto irrilevante è la circostanza della tolleranza espressa dal soggetto datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi, o, comunque, una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l'area oggettiva di operatività della nozione di occasione di lavoro”.
Sulla base delle circostanze allegate dal ricorrente e non contestate dalla resistente, quindi, deve ritenersi sussistente l'occasione di lavoro richiesta dal legislatore.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del
2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria - applicabile alla fattispecie che ci occupa - così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero CP_2 indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore CP_2 di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si CP_2 struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
Per_ Venendo alla fattispecie oggetto del giudizio, quindi, la consulenza svolta dal dott. si è conclusa nel senso che “Si è chiarito che non sussiste una frattura delle ossa nasali ma un'infrazione: Voce 323 D.M. 12.07.2000 = 3%; Sindrome vertiginosa soggettiva in esito a trauma cranico non commotivo: Voce 314 = 4%. L'ipoacusia non può essere riconosciuta. Il DM
12.07.2000 prescrive che nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere la somma aritmetica, bensì ad una stima complessiva del danno, per cui la valutazione del danno biologico complessivo non potrà essere del 7%, ma viene determinata nel 6% […] 1. L'infortunio subìto in itinere e le lesioni riscontrate costituiscono conseguenza dell'attività lavorativa espletata dalla ricorrente;
2. Le lesioni hanno determinato postumi di natura permanente il cui grado percentuale, in riferimento alla tabella delle menomazioni approvata con D.M. 12 luglio 2000, è del 6% (sei) dal 06.10.2022; 3. Il periodo di invalidità temporanea è dal 06.10.2022 al 23.12.2022 (concordando con la valutazione );
4. CP_2
Dall'anamnesi e dalla documentazione disponibile non sussistono menomazioni preesistenti concorrenti e/o coesistenti lavorative o extra-lavorative;
5. Le menomazioni appaiono stabilizzate e non si prevedono miglioramenti od aggravamenti degli esiti”.
Il percorso argomentativo seguito dal consulente nominato, dunque, appare corretto e privo di vizi logici tali da inficiarne il risultato, in quanto coerente con le argomentazioni medico-legali svolte, secondo cui “Dopo aver valutato la documentazione medica allegata al fascicolo processuale, l'anamnesi ed i risultati dell'esame obiettivo ritengo di poter affermare che la Sig.ra è affetta, per quanto è causa, da: Esiti di trauma cranico minore con sindrome Parte_1 vertiginosa soggettiva e infrazione delle ossa nasali. La ricorrente è una donna di 55 anni in condizioni generali discrete per sesso ed età. Il ricorso proposto fonda sul riconoscimento di postumi del 12%. Lesione ossa nasali La frattura è una “rottura” delle ossa o delle cartilagini che costituiscono lo scheletro del naso. La frattura può essere completa quando avviene la separazione dei frammenti tra di loro e incompleta quando l'osso è solamente incrinato, ma i frammenti rimangono al loro posto. E' una delle lesioni più comuni a causa della posizione molto esposta della struttura del naso e della sottigliezza e delicatezza delle sue ossa […] Nel caso in esame non si è trattato di una frattura quasi a tutto spessore dell'osso bensì di una infrazione, senza frammenti ossei né diastasi, per cui la sottile rima di frattura resta nella posizione e la saldatura ossea avviene con rapidità e senza postumi di grande rilievo menomativo. Nel caso della ricorrente non si osservano deformazioni significative estetiche del naso e/o della piramide nasale anche al tatto, non si rilevano alterazioni fisionomiche, né si evidenziano clinicamente e/o risultano dalla documentazione processuale deficit di respirazione nasale. Trauma cranico […] Tenuto conto di tutto quanto sopra, emerge con immediatezza che nel caso in esame la lesione non realizzò un impegno anatomo-clinico, vi fu un contemporaneo interessamento del piano osseo nasale, ma non delle soggiacenti strutture encefaliche per produzione di focolai lacero-contusivi. A tal punto occorre, visti anche i riferimenti anamnestici, valutare se sussista o meno una Sindrome soggettiva del trauma cranio leso […] La ricorrente all'anamnesi riporta di assumere terapia farmacologica che non risulta dalla documentazione disponibile al pari di eventuale psicoterapia, all'esame obiettivo nel libero colloquio, nel corso dell'esame clinico, sono stati riscontrati elementi, quali la chiara riduzione del tono dell'umore con forte partecipazione emotiva, la perdita di autostima, le idee di colpa o di inadeguatezza, i contenuti del pensiero riferibili all'evento scatenante: in altre parole è minima l'alterazione dell'area affettivo/emotiva, psicomotoria e somato-vegetativa. Il quadro vertiginoso è soggettivo non trovando conferma nella documentazione disponibile di indagini strumentali, mentre per quanto concerne la riferita ipoacusia monolaterale sinistra di tipo neurosensoriale vi è una perdita di udito che interessa sia le frequenze della voce parlata che sono quelle tra i 250 Hz ed i 1.000 Hz con un deficit medio intorno ai 25 dB e con maggiore intensità quelle superiori a 4.000 Hz. E' noto che soglia audiometrica tende progressivamente, con il passare degli anni, a ridursi per cui la normalità uditiva richiede una correlazione con l'età: deve essere intesa come giudizio di assenza di patologie diverse dalla presbiacusia e non alla funzione uditiva in assoluto, che ne può risultare, comunque, compromessa. Nel caso in esame l'età è di 55 anni in cui la perdita di udito da socio/presbiacusia è intorno ai 15 dB non costituendo menomazione non valutabile. Inoltre, le caratteristiche della curva audiometrica tonale e per l'assenza di lesioni cerebrali oggettivate strumentalmente la suddetta ipoacusia non può essere correlata all'evento traumatico di cui è causa. Dalla documentazione allegata al fascicolo di causa, dai dati anamnestici raccolti, e dall'esame l'esame neurologico può affermarsi che sussiste una live sindrome soggettiva vertiginosa post-traumatica cranica”.
Le risultanze della CTU appaiono pienamente condivisibili, in quanto derivanti dall'analisi dell'esame obiettivo della ricorrente, congiuntamente alla lettura della certificazione medica in atti, con la conseguenza che non vi sono ragioni per dubitare delle conclusioni raggiunte.
Sulla base delle conclusioni del consulente nominato, quindi, il ricorso deve essere accolto, con il riconoscimento alla ricorrente di una percentuale di invalidità al lavoro del 06% e con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo in capitale nella misura CP_2 del 06%, oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente CP_2 [...]
l'indennizzo capitale spettante a fronte di una menomazione all'integrità Parte_1 psicofisica del 06%, oltre interessi come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.638, oltre spese generali, CP_2
IVA e cpa, con attribuzione;
- liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 02.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. R.G. 3102/2024
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Piscicelli n.7, presso lo studio degli avv.ti
RM ER e CE Di OG, dai quali è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Marialuigia Ferrante, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 08/03/2024 l'epigrafata ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di veder “accertare e dichiarare che il ricorrente in data 6.10.2022 subiva un CP_2 infortunio lavorativo con le modalità descritte ai capitoli 2 e 3 del presente ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta un grado di inabilità pari almeno al 12%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; - per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della somma di CP_2
€ 17.824,57 da inabilità permanente nella misura del 12% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo”.
A sostegno delle proprie pretese ha quindi allegato:
- Di aver subito un infortunio sul lavoro in data 06/10/2022;
- Che, sottoposta a visita medico-legale dai sanitari dell le è stata riconosciuta CP_2 una percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica del 03%;
- Di aver presentato opposizione avverso il provvedimento del convenuto all'esito della quale è stata confermata la menomazione del 03%;
- Di avere diritto al riconoscimento di una percentuale maggiore di danno biologico.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della CP_2 domanda.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze della CTU espletata, mentre parte resistente ha contestato le conclusioni del consulente nominato, insistendo per la necessità di ulteriori chiarimenti o, in subordine, per il rinnovo della CTU.
Per_ Conferito incarico al CTU dott. , la causa è stata rinviata per la discussione.
Ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito riportati.
I fatti di causa non sono dibattuti tra le parti, non essendo discusso che la ricorrente ha subito in data 06/10/2022 un infortunio.
Le circostanze in cui tale infortunio è avvenuto nemmeno sono state specificamente contestate dall' resistente, che si è limitato ad una generica difesa. CP_1
Deve quindi ritenersi pacifico che la ricorrente si sia infortunata durante la propria attività lavorativa.
Rispetto alla richiesta avanzata in giudizio, quindi, è necessario osservare che la normativa in tema di infortunio sul lavoro qualifica tali eventi come quelli “avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Appare quindi centrale il concetto di occasione di lavoro, che pur se in senso più sfumato, evidentemente richiede un collegamento tra l'evento verificatosi e l'attività lavorativa. Sul punto, significativamente, infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32473/21 ha affermato che
“quando l'infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica, cioè, anteriormente o successivamente a queste, o durante una "pausa"), la ravvisabilità della "occasione di lavoro" è rigorosamente condizionata alla esistenza di circostanze che non ne facciano venir meno la riconducibilità eziologica al lavoro e viceversa la facciano rientrare nell'ambito dell'attività lavorativa o di tutto ciò che ad essa è connesso o accessorio in virtù di un collegamento non del tutto marginale. E' da escludere la indennizzabilità dell'infortunio subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell'ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè, posto che la lavoratrice, allontanandosi dall'ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all'attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente;
del tutto irrilevante è la circostanza della tolleranza espressa dal soggetto datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi, o, comunque, una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l'area oggettiva di operatività della nozione di occasione di lavoro”.
Sulla base delle circostanze allegate dal ricorrente e non contestate dalla resistente, quindi, deve ritenersi sussistente l'occasione di lavoro richiesta dal legislatore.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del
2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria - applicabile alla fattispecie che ci occupa - così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero CP_2 indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore CP_2 di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si CP_2 struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
Per_ Venendo alla fattispecie oggetto del giudizio, quindi, la consulenza svolta dal dott. si è conclusa nel senso che “Si è chiarito che non sussiste una frattura delle ossa nasali ma un'infrazione: Voce 323 D.M. 12.07.2000 = 3%; Sindrome vertiginosa soggettiva in esito a trauma cranico non commotivo: Voce 314 = 4%. L'ipoacusia non può essere riconosciuta. Il DM
12.07.2000 prescrive che nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere la somma aritmetica, bensì ad una stima complessiva del danno, per cui la valutazione del danno biologico complessivo non potrà essere del 7%, ma viene determinata nel 6% […] 1. L'infortunio subìto in itinere e le lesioni riscontrate costituiscono conseguenza dell'attività lavorativa espletata dalla ricorrente;
2. Le lesioni hanno determinato postumi di natura permanente il cui grado percentuale, in riferimento alla tabella delle menomazioni approvata con D.M. 12 luglio 2000, è del 6% (sei) dal 06.10.2022; 3. Il periodo di invalidità temporanea è dal 06.10.2022 al 23.12.2022 (concordando con la valutazione );
4. CP_2
Dall'anamnesi e dalla documentazione disponibile non sussistono menomazioni preesistenti concorrenti e/o coesistenti lavorative o extra-lavorative;
5. Le menomazioni appaiono stabilizzate e non si prevedono miglioramenti od aggravamenti degli esiti”.
Il percorso argomentativo seguito dal consulente nominato, dunque, appare corretto e privo di vizi logici tali da inficiarne il risultato, in quanto coerente con le argomentazioni medico-legali svolte, secondo cui “Dopo aver valutato la documentazione medica allegata al fascicolo processuale, l'anamnesi ed i risultati dell'esame obiettivo ritengo di poter affermare che la Sig.ra è affetta, per quanto è causa, da: Esiti di trauma cranico minore con sindrome Parte_1 vertiginosa soggettiva e infrazione delle ossa nasali. La ricorrente è una donna di 55 anni in condizioni generali discrete per sesso ed età. Il ricorso proposto fonda sul riconoscimento di postumi del 12%. Lesione ossa nasali La frattura è una “rottura” delle ossa o delle cartilagini che costituiscono lo scheletro del naso. La frattura può essere completa quando avviene la separazione dei frammenti tra di loro e incompleta quando l'osso è solamente incrinato, ma i frammenti rimangono al loro posto. E' una delle lesioni più comuni a causa della posizione molto esposta della struttura del naso e della sottigliezza e delicatezza delle sue ossa […] Nel caso in esame non si è trattato di una frattura quasi a tutto spessore dell'osso bensì di una infrazione, senza frammenti ossei né diastasi, per cui la sottile rima di frattura resta nella posizione e la saldatura ossea avviene con rapidità e senza postumi di grande rilievo menomativo. Nel caso della ricorrente non si osservano deformazioni significative estetiche del naso e/o della piramide nasale anche al tatto, non si rilevano alterazioni fisionomiche, né si evidenziano clinicamente e/o risultano dalla documentazione processuale deficit di respirazione nasale. Trauma cranico […] Tenuto conto di tutto quanto sopra, emerge con immediatezza che nel caso in esame la lesione non realizzò un impegno anatomo-clinico, vi fu un contemporaneo interessamento del piano osseo nasale, ma non delle soggiacenti strutture encefaliche per produzione di focolai lacero-contusivi. A tal punto occorre, visti anche i riferimenti anamnestici, valutare se sussista o meno una Sindrome soggettiva del trauma cranio leso […] La ricorrente all'anamnesi riporta di assumere terapia farmacologica che non risulta dalla documentazione disponibile al pari di eventuale psicoterapia, all'esame obiettivo nel libero colloquio, nel corso dell'esame clinico, sono stati riscontrati elementi, quali la chiara riduzione del tono dell'umore con forte partecipazione emotiva, la perdita di autostima, le idee di colpa o di inadeguatezza, i contenuti del pensiero riferibili all'evento scatenante: in altre parole è minima l'alterazione dell'area affettivo/emotiva, psicomotoria e somato-vegetativa. Il quadro vertiginoso è soggettivo non trovando conferma nella documentazione disponibile di indagini strumentali, mentre per quanto concerne la riferita ipoacusia monolaterale sinistra di tipo neurosensoriale vi è una perdita di udito che interessa sia le frequenze della voce parlata che sono quelle tra i 250 Hz ed i 1.000 Hz con un deficit medio intorno ai 25 dB e con maggiore intensità quelle superiori a 4.000 Hz. E' noto che soglia audiometrica tende progressivamente, con il passare degli anni, a ridursi per cui la normalità uditiva richiede una correlazione con l'età: deve essere intesa come giudizio di assenza di patologie diverse dalla presbiacusia e non alla funzione uditiva in assoluto, che ne può risultare, comunque, compromessa. Nel caso in esame l'età è di 55 anni in cui la perdita di udito da socio/presbiacusia è intorno ai 15 dB non costituendo menomazione non valutabile. Inoltre, le caratteristiche della curva audiometrica tonale e per l'assenza di lesioni cerebrali oggettivate strumentalmente la suddetta ipoacusia non può essere correlata all'evento traumatico di cui è causa. Dalla documentazione allegata al fascicolo di causa, dai dati anamnestici raccolti, e dall'esame l'esame neurologico può affermarsi che sussiste una live sindrome soggettiva vertiginosa post-traumatica cranica”.
Le risultanze della CTU appaiono pienamente condivisibili, in quanto derivanti dall'analisi dell'esame obiettivo della ricorrente, congiuntamente alla lettura della certificazione medica in atti, con la conseguenza che non vi sono ragioni per dubitare delle conclusioni raggiunte.
Sulla base delle conclusioni del consulente nominato, quindi, il ricorso deve essere accolto, con il riconoscimento alla ricorrente di una percentuale di invalidità al lavoro del 06% e con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo in capitale nella misura CP_2 del 06%, oltre interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla ricorrente CP_2 [...]
l'indennizzo capitale spettante a fronte di una menomazione all'integrità Parte_1 psicofisica del 06%, oltre interessi come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.638, oltre spese generali, CP_2
IVA e cpa, con attribuzione;
- liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 02.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo