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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/12/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2315/2024promossa da:
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Myriam Rotondi (c.f. , con la quale C.F._3 elettivamente domiciliano in Avellino alla Via Carlo Del Balzo n.17;
-attori-
CONTRO
P.IV , in p.l.r.p.t., geom. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 con sede in Mercogliano (AV);
-convenuta contumace-
OGGETTO: Responsabilità ex art. 1669 cod. civ.; risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: «accertata e dichiarata la sussistenza del pericolo di rovina e/o l'esistenza dei gravi difetti de scritti in narrativa dell'appartamento sito in Avellino alla Via Papa Paolo IV Carafa n.42/A di Avellino, in catasto al foglio 43, p.lla 3017, sub 16, di proprietà di essi attori, dichiarare la con venuta in p.l.r.p.t., geom. , con Controparte_1 Controparte_2 sede in Mercogliano (AV) al Viale San Modestino n.4, responsabile degli stessi ex art.1669 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. e, comunque, eventualmente ad altro titolo, anche di responsabilità contrattuale, quale costruttrice-venditrice e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in favore di essi attori di tutti i danni patiti e patendi, rappresentati dal costo delle opere necessarie alla riparazione ed al ripristino della funzionalità e del godimento dell' immobile ed ai danni per il mancato completo e comodo utilizzo dell'appartamento nel tempo, nella misura che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo C.T.U., che sin d'ora si richiede. Oltre interessi e rivalutazione e vinte le spese di lite anche della fase di ATP».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la chiedendo che venisse dichiarata la sua Controparte_1 responsabilità, in qualità di costruttrice-venditrice, per i gravi difetti manifestatisi nell'appartamento di loro proprietà, sito in Avellino, ai sensi dell'art. 1669 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. Successivamente, in precedenza espletato il procedimento cautelare di accertamento tecnico preventivo a mezzo dell'ingegnere , con ordinanza resa all'esito Parte_3 dell'udienza del 11 febbraio 2025, il Giudice dichiarava la contumacia della
[...]
e disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento per A.T.P. Controparte_1
Nel merito, gli attori lamentavano, in sintesi, due ordini di vizi: a) un progressivo e disomogeneo abbassamento del piano di calpestio in tutto l'appartamento, con conseguente distacco dai battiscopa, lesione di numerose piastrelle e problemi funzionali;
b) gravi fenomeni di infiltrazione, umidità e muffa in diversi ambienti, tali da aver reso l'immobile "insalubre", come certificato dall'ASL di Avellino. Hanno dedotto che, nonostante alcuni interventi palliativi eseguiti dalla stessa società convenuta nel 2020, le problematiche persistevano e peggioravano, costringendoli a promuovere un procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). La causa veniva quindi istruita mediante l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP (R.G. 220/2024), comprensivo della relazione del CTU, Ing. , e delle Parte_3 osservazioni critiche del CTP di parte attrice, Ing. . Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento. La domanda degli attori trova il suo corretto inquadramento nella responsabilità extracontrattuale del costruttore per rovina e gravi difetti di cose immobili, disciplinata dall'art. 1669 c.c. Quanto alla tempestività dell'azione, la convenuta contumace non ha sollevato eccezioni di decadenza o prescrizione. Ad ogni modo, l'azione risulta ammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine annuale di decadenza per la denuncia decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale, conoscenza che, in assenza di elementi anteriori, si ritiene di regola acquisita solo con una relazione peritale (Cass. n. 23233 del 28/08/2024). Inoltre, gli interventi di riparazione eseguiti dalla stessa società costruttrice nel 2020 costituiscono un riconoscimento dei vizi. Tale riconoscimento, secondo un principio consolidato, fa sorgere una nuova obbligazione di "facere", svincolata dai brevi termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1669 c.c. e soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (Cass. n. 34648 del 24/11/2022). Si osserva ancora che la domanda è stata correttamente fondata sull'art. 1669 c.c. La giurisprudenza ha chiarito che l'azione generale ex art. 2043 c.c. è proponibile solo quando non sussistano ab origine i presupposti per l'applicazione della norma speciale, e non per eludere i termini di decadenza e prescrizione da essa previsti. Essendo qui pienamente integrata la fattispecie speciale, la decisione si fonda su di essa. In diritto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che tale azione sia esperibile anche dall'acquirente nei confronti del venditore che sia stato anche costruttore dell'immobile,
o che comunque abbia mantenuto un potere di direzione e controllo sull'opera, tale da rendergliela riferibile (Cass. n. 17955 del 28/06/2024 Presidente Alberto Giusti, Estensore Cesare Trapuzzano). Nel caso di specie, è pacifico che la rivesta la duplice qualifica di Controparte_1 costruttrice e venditrice, il che la rende pienamente legittimata passiva. L'applicabilità della norma presuppone la sussistenza di "gravi difetti". Secondo la costante interpretazione della Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 1669 cod. civ. è riconducibile alla violazione di primarie regole (di rilievo pubblico) dettate per assicurare la sicurezza dell'attività costruttiva, sì da potersi configurare una sua attrazione nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (Cass. 6/12/2000, n. 15488; Cass. 17/1/2013, n. 1036), sia pure con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ. (Cass., 10/11/2023, n. 31301; Cass. 26/9/2023, n. 27385; Cass. 12/04/2006, n. 8520; Cass.09/01/19 90, n. 8; Cass.14/04/1984, n. 2415; Cass. 23/03/1977, n. 1136), il quale mantiene, invero, un margine di applicabilità allorché manchino, in concreto, le condizioni, oggettive e soggettive, per il regime speciale di cui all'art. 1669 cod. civ., essendo quest'ultimo non una norma di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, ma finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale (Cass., 26/9/2023, n. 27385, cit.; Cass. 10/11/2023, n. 31301; Cass., Sez. U. 3/12/2014, n. 2284). Tale regime si distingue da quello generale anche sotto il profilo dell'onere della prova, giacché dà luogo ad una presunzione iuris tantum di responsabilità, che può essere superata soltanto quando l'appaltatore dimostri l'ascrivibilità dei gravi difetti dell'immobile al caso fortuito o all'opera di terzi (Cass. 17/1/2013, n. 1026), mentre l'azione ex art. 2043 cod. civ. impone l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dalla norma, compresa la colpa del costruttore (Cass. 26/9/2023, n. 27385, cit.; Cass. 10/11/2023, n. 31301; Cass., Sez. U. 3/12/2014, n. 2284). L'art. 1669 cod. civ. postula che l'immobile, destinato per sua natura a lunga durata, rovini, in tutto o in parte, ovvero presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti, per vizio del suolo o per difetto di costruzione. Costituiscono gravi difetti dell'edificio, secondo quanto chiarito da questa Corte, quei vizi costruttivi che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali di struttura e funzionalità della costruzione in quanto opera destinata a lunga durata;
che incidono sugli elementi necessari a che l'opera possa fornire la normale utilità in relazione alla sua funzione economica e pratica secondo la sua intrinseca natura e destinazione;
che determinino una situazione sensibilmente menomatrice del normale godimento della cosa;
che comportino un'alterazione dello stato normale della costruzione tale da influire sulla sua solidità, da non escludere l'eventualità di un pericolo futuro e da giustificare un timore per la conservazione dell'immobile (Cass. 24/5/1972, n. 1622). In sostanza, i “gravi difetti” non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio, ma con quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono, a causa dell'imperfetta esecuzione dell'opera, il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura, sicché rilevano, a tal fine, pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità (Cass. 4/10/2018, n. 24230; Cass.15/9/2009, n. 19868; Cass. 19/2/2007, n. 3752; Cass. 4/11/2005, n. 21351). Nel caso in esame, le risultanze dell'ATP, lette criticamente alla luce delle osservazioni del CTP, dei chiarimenti pervenuti da parte del C.T.U. e della documentazione prodotta, confermano la sussistenza di vizi riconducibili a tale categoria. In particolare, il CTU, Ing. , da un lato, ha accertato un "cedimento generale" del piano Parte_3 di calpestio, con formazione di "beanze" (aperture) lungo il perimetro delle stanze di larghezza variabile da 2 a 8 mm. La causa è stata individuata in un "ritiro igrometrico omogeneo" del massetto, dovuto a una non corretta stagionatura prima della posa. Dall'altro lato, il CTU ha rilevato fenomeni di condensa e muffa dovuti a un "difetto nella realizzazione del ponte termico". Tali difetti, derivanti da evidenti carenze costruttive, incidono in modo grave e apprezzabile sul godimento dell'immobile. Le infiltrazioni e le muffe, in particolare, sono state qualificate come gravi difetti dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto idonee a pregiudicare la salubrità degli ambienti (Cass. n. 367 del 08/01/2025) a tacer del fatto che la gravità è ulteriormente corroborata dalla certificazione dell'ASL che ha dichiarato l'immobile "insalubre". In punto di fatto anche dai rilievi fotografici si evince un grave cedimento generale del massetto di posa e del pavimento, visibile, lungo quasi tutto il perimetro interno delle stanze, in corrispondenza dei divisori interni e pareti perimetrali esterne delle beanze, dovute al distacco della pavimentazione per sopravvenuto abbassamento della base dei battiscopa. Accertata la responsabilità della convenuta, questa è tenuta al risarcimento di tutti i danni. In particolare, è configurabile un danno patrimoniale per le opere di ripristino. La relazione del CTU, così come successivamente integrata, nel computo metrico, individua rilevanti lavori per il ripristino dello status quo ante, quantificandoli in € 39.389,00 (pg. 28 della relazione peritale). Inoltre, l'ing. ha ritenuto sussistente sia un danno da ridotto godimento Parte_3 dell'immobile che un danno da mancato utilizzo e cioè 25 mesi per mancato utilizzo della camera da letto e 4 mesi per mancato godimento dell'intero immobile, determinandolo sulla base dei valori OMI e quantificandolo, il primo, in € 150,00 per 25 mesi (€ 3.750,00), il secondo in € 450,00 per 4 mesi (€ 1.800,00), per un totale di € 5.550,00. Invero è provato e non contestato che i vizi abbiano compromesso la fruibilità dell'abitazione, dichiarata "insalubre" dall'ASL. Tale pregiudizio, consistente nell'impossibilità di utilizzare pienamente il bene, è autonomamente risarcibile (Cass. n. 10477 del 17/04/2024). In merito al danno alla salute, parte attrice ha allegato l'insorgenza di problemi respiratori, ma in assenza di una specifica consulenza medico-legale che dimostri il nesso di causalità tra l'esposizione alle muffe e la patologia, tale voce di danno non può ritenersi provata e va rigettata. Va quindi dichiarata la responsabilità della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., per i danni sofferto dagli attori;
conseguentemente, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., va condannato al pagamento in favore di
[...] [...] e a titolo di risarcimento del danno, alla somma complessiva di € Pt_4 Parte_2
44.939,00 (€ 39.389,00 + € 5.500,00) Gli importi liquidati a titolo di risarcimento costituiscono debito di valore. Pertanto, la somma complessiva deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data della domanda giudiziale sino alla pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo (Cass. n. 13840 del 17/05/2024). Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico della società convenuta. Esse comprendono le spese del procedimento di ATP e del presente giudizio di merito. La parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino Nella persona del Giudice Applicato, Dott.ssa Maria Luisa De Rosa definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e ei Parte_1 Parte_2 confronti della ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1 così provvede: Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, DICHIARA la Controparte_1 responsabile ai sensi dell'art. 1669 c.c. per i gravi difetti costruttivi che affliggono l'immobile di proprietà degli attori. Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di € 44.939,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre IVA sui costi di ripristino, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data della domanda alla data della presente sentenza, e oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della sentenza al saldo. Rigetta la domanda di risarcimento del danno alla salute. Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 rifusione in favore degli attori delle spese di lite, che si liquidano in € 7.650,00 per compensi, comprensive di spese di c.t.p., oltre € 250,00 per esborsi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Pone le spese della CTU, liquidate, giusta parcella in atti, in € 2.1000,00 definitivamente a carico della convenuta in persona del legale rappresentante, Controparte_1 condannando quest'ultima al relativo pagamento. Così deciso in data 2 dicembre 2025. Il Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa
TRIBUNALE DI AVELLINO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2315/2024promossa da:
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Myriam Rotondi (c.f. , con la quale C.F._3 elettivamente domiciliano in Avellino alla Via Carlo Del Balzo n.17;
-attori-
CONTRO
P.IV , in p.l.r.p.t., geom. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 con sede in Mercogliano (AV);
-convenuta contumace-
OGGETTO: Responsabilità ex art. 1669 cod. civ.; risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: «accertata e dichiarata la sussistenza del pericolo di rovina e/o l'esistenza dei gravi difetti de scritti in narrativa dell'appartamento sito in Avellino alla Via Papa Paolo IV Carafa n.42/A di Avellino, in catasto al foglio 43, p.lla 3017, sub 16, di proprietà di essi attori, dichiarare la con venuta in p.l.r.p.t., geom. , con Controparte_1 Controparte_2 sede in Mercogliano (AV) al Viale San Modestino n.4, responsabile degli stessi ex art.1669 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. e, comunque, eventualmente ad altro titolo, anche di responsabilità contrattuale, quale costruttrice-venditrice e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in favore di essi attori di tutti i danni patiti e patendi, rappresentati dal costo delle opere necessarie alla riparazione ed al ripristino della funzionalità e del godimento dell' immobile ed ai danni per il mancato completo e comodo utilizzo dell'appartamento nel tempo, nella misura che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo C.T.U., che sin d'ora si richiede. Oltre interessi e rivalutazione e vinte le spese di lite anche della fase di ATP».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la chiedendo che venisse dichiarata la sua Controparte_1 responsabilità, in qualità di costruttrice-venditrice, per i gravi difetti manifestatisi nell'appartamento di loro proprietà, sito in Avellino, ai sensi dell'art. 1669 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. Successivamente, in precedenza espletato il procedimento cautelare di accertamento tecnico preventivo a mezzo dell'ingegnere , con ordinanza resa all'esito Parte_3 dell'udienza del 11 febbraio 2025, il Giudice dichiarava la contumacia della
[...]
e disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento per A.T.P. Controparte_1
Nel merito, gli attori lamentavano, in sintesi, due ordini di vizi: a) un progressivo e disomogeneo abbassamento del piano di calpestio in tutto l'appartamento, con conseguente distacco dai battiscopa, lesione di numerose piastrelle e problemi funzionali;
b) gravi fenomeni di infiltrazione, umidità e muffa in diversi ambienti, tali da aver reso l'immobile "insalubre", come certificato dall'ASL di Avellino. Hanno dedotto che, nonostante alcuni interventi palliativi eseguiti dalla stessa società convenuta nel 2020, le problematiche persistevano e peggioravano, costringendoli a promuovere un procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo (ATP). La causa veniva quindi istruita mediante l'acquisizione del fascicolo del procedimento per ATP (R.G. 220/2024), comprensivo della relazione del CTU, Ing. , e delle Parte_3 osservazioni critiche del CTP di parte attrice, Ing. . Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento. La domanda degli attori trova il suo corretto inquadramento nella responsabilità extracontrattuale del costruttore per rovina e gravi difetti di cose immobili, disciplinata dall'art. 1669 c.c. Quanto alla tempestività dell'azione, la convenuta contumace non ha sollevato eccezioni di decadenza o prescrizione. Ad ogni modo, l'azione risulta ammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine annuale di decadenza per la denuncia decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale, conoscenza che, in assenza di elementi anteriori, si ritiene di regola acquisita solo con una relazione peritale (Cass. n. 23233 del 28/08/2024). Inoltre, gli interventi di riparazione eseguiti dalla stessa società costruttrice nel 2020 costituiscono un riconoscimento dei vizi. Tale riconoscimento, secondo un principio consolidato, fa sorgere una nuova obbligazione di "facere", svincolata dai brevi termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1669 c.c. e soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (Cass. n. 34648 del 24/11/2022). Si osserva ancora che la domanda è stata correttamente fondata sull'art. 1669 c.c. La giurisprudenza ha chiarito che l'azione generale ex art. 2043 c.c. è proponibile solo quando non sussistano ab origine i presupposti per l'applicazione della norma speciale, e non per eludere i termini di decadenza e prescrizione da essa previsti. Essendo qui pienamente integrata la fattispecie speciale, la decisione si fonda su di essa. In diritto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che tale azione sia esperibile anche dall'acquirente nei confronti del venditore che sia stato anche costruttore dell'immobile,
o che comunque abbia mantenuto un potere di direzione e controllo sull'opera, tale da rendergliela riferibile (Cass. n. 17955 del 28/06/2024 Presidente Alberto Giusti, Estensore Cesare Trapuzzano). Nel caso di specie, è pacifico che la rivesta la duplice qualifica di Controparte_1 costruttrice e venditrice, il che la rende pienamente legittimata passiva. L'applicabilità della norma presuppone la sussistenza di "gravi difetti". Secondo la costante interpretazione della Suprema Corte, la responsabilità di cui all'art. 1669 cod. civ. è riconducibile alla violazione di primarie regole (di rilievo pubblico) dettate per assicurare la sicurezza dell'attività costruttiva, sì da potersi configurare una sua attrazione nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (Cass. 6/12/2000, n. 15488; Cass. 17/1/2013, n. 1036), sia pure con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ. (Cass., 10/11/2023, n. 31301; Cass. 26/9/2023, n. 27385; Cass. 12/04/2006, n. 8520; Cass.09/01/19 90, n. 8; Cass.14/04/1984, n. 2415; Cass. 23/03/1977, n. 1136), il quale mantiene, invero, un margine di applicabilità allorché manchino, in concreto, le condizioni, oggettive e soggettive, per il regime speciale di cui all'art. 1669 cod. civ., essendo quest'ultimo non una norma di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, ma finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale (Cass., 26/9/2023, n. 27385, cit.; Cass. 10/11/2023, n. 31301; Cass., Sez. U. 3/12/2014, n. 2284). Tale regime si distingue da quello generale anche sotto il profilo dell'onere della prova, giacché dà luogo ad una presunzione iuris tantum di responsabilità, che può essere superata soltanto quando l'appaltatore dimostri l'ascrivibilità dei gravi difetti dell'immobile al caso fortuito o all'opera di terzi (Cass. 17/1/2013, n. 1026), mentre l'azione ex art. 2043 cod. civ. impone l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dalla norma, compresa la colpa del costruttore (Cass. 26/9/2023, n. 27385, cit.; Cass. 10/11/2023, n. 31301; Cass., Sez. U. 3/12/2014, n. 2284). L'art. 1669 cod. civ. postula che l'immobile, destinato per sua natura a lunga durata, rovini, in tutto o in parte, ovvero presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti, per vizio del suolo o per difetto di costruzione. Costituiscono gravi difetti dell'edificio, secondo quanto chiarito da questa Corte, quei vizi costruttivi che incidono in misura sensibile sugli elementi essenziali di struttura e funzionalità della costruzione in quanto opera destinata a lunga durata;
che incidono sugli elementi necessari a che l'opera possa fornire la normale utilità in relazione alla sua funzione economica e pratica secondo la sua intrinseca natura e destinazione;
che determinino una situazione sensibilmente menomatrice del normale godimento della cosa;
che comportino un'alterazione dello stato normale della costruzione tale da influire sulla sua solidità, da non escludere l'eventualità di un pericolo futuro e da giustificare un timore per la conservazione dell'immobile (Cass. 24/5/1972, n. 1622). In sostanza, i “gravi difetti” non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio, ma con quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono, a causa dell'imperfetta esecuzione dell'opera, il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura, sicché rilevano, a tal fine, pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità (Cass. 4/10/2018, n. 24230; Cass.15/9/2009, n. 19868; Cass. 19/2/2007, n. 3752; Cass. 4/11/2005, n. 21351). Nel caso in esame, le risultanze dell'ATP, lette criticamente alla luce delle osservazioni del CTP, dei chiarimenti pervenuti da parte del C.T.U. e della documentazione prodotta, confermano la sussistenza di vizi riconducibili a tale categoria. In particolare, il CTU, Ing. , da un lato, ha accertato un "cedimento generale" del piano Parte_3 di calpestio, con formazione di "beanze" (aperture) lungo il perimetro delle stanze di larghezza variabile da 2 a 8 mm. La causa è stata individuata in un "ritiro igrometrico omogeneo" del massetto, dovuto a una non corretta stagionatura prima della posa. Dall'altro lato, il CTU ha rilevato fenomeni di condensa e muffa dovuti a un "difetto nella realizzazione del ponte termico". Tali difetti, derivanti da evidenti carenze costruttive, incidono in modo grave e apprezzabile sul godimento dell'immobile. Le infiltrazioni e le muffe, in particolare, sono state qualificate come gravi difetti dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto idonee a pregiudicare la salubrità degli ambienti (Cass. n. 367 del 08/01/2025) a tacer del fatto che la gravità è ulteriormente corroborata dalla certificazione dell'ASL che ha dichiarato l'immobile "insalubre". In punto di fatto anche dai rilievi fotografici si evince un grave cedimento generale del massetto di posa e del pavimento, visibile, lungo quasi tutto il perimetro interno delle stanze, in corrispondenza dei divisori interni e pareti perimetrali esterne delle beanze, dovute al distacco della pavimentazione per sopravvenuto abbassamento della base dei battiscopa. Accertata la responsabilità della convenuta, questa è tenuta al risarcimento di tutti i danni. In particolare, è configurabile un danno patrimoniale per le opere di ripristino. La relazione del CTU, così come successivamente integrata, nel computo metrico, individua rilevanti lavori per il ripristino dello status quo ante, quantificandoli in € 39.389,00 (pg. 28 della relazione peritale). Inoltre, l'ing. ha ritenuto sussistente sia un danno da ridotto godimento Parte_3 dell'immobile che un danno da mancato utilizzo e cioè 25 mesi per mancato utilizzo della camera da letto e 4 mesi per mancato godimento dell'intero immobile, determinandolo sulla base dei valori OMI e quantificandolo, il primo, in € 150,00 per 25 mesi (€ 3.750,00), il secondo in € 450,00 per 4 mesi (€ 1.800,00), per un totale di € 5.550,00. Invero è provato e non contestato che i vizi abbiano compromesso la fruibilità dell'abitazione, dichiarata "insalubre" dall'ASL. Tale pregiudizio, consistente nell'impossibilità di utilizzare pienamente il bene, è autonomamente risarcibile (Cass. n. 10477 del 17/04/2024). In merito al danno alla salute, parte attrice ha allegato l'insorgenza di problemi respiratori, ma in assenza di una specifica consulenza medico-legale che dimostri il nesso di causalità tra l'esposizione alle muffe e la patologia, tale voce di danno non può ritenersi provata e va rigettata. Va quindi dichiarata la responsabilità della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., per i danni sofferto dagli attori;
conseguentemente, la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., va condannato al pagamento in favore di
[...] [...] e a titolo di risarcimento del danno, alla somma complessiva di € Pt_4 Parte_2
44.939,00 (€ 39.389,00 + € 5.500,00) Gli importi liquidati a titolo di risarcimento costituiscono debito di valore. Pertanto, la somma complessiva deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data della domanda giudiziale sino alla pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo (Cass. n. 13840 del 17/05/2024). Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico della società convenuta. Esse comprendono le spese del procedimento di ATP e del presente giudizio di merito. La parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino Nella persona del Giudice Applicato, Dott.ssa Maria Luisa De Rosa definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e ei Parte_1 Parte_2 confronti della ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Controparte_1 così provvede: Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, DICHIARA la Controparte_1 responsabile ai sensi dell'art. 1669 c.c. per i gravi difetti costruttivi che affliggono l'immobile di proprietà degli attori. Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di € 44.939,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre IVA sui costi di ripristino, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data della domanda alla data della presente sentenza, e oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della sentenza al saldo. Rigetta la domanda di risarcimento del danno alla salute. Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 rifusione in favore degli attori delle spese di lite, che si liquidano in € 7.650,00 per compensi, comprensive di spese di c.t.p., oltre € 250,00 per esborsi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Pone le spese della CTU, liquidate, giusta parcella in atti, in € 2.1000,00 definitivamente a carico della convenuta in persona del legale rappresentante, Controparte_1 condannando quest'ultima al relativo pagamento. Così deciso in data 2 dicembre 2025. Il Giudice applicato Dott.ssa Maria Luisa De Rosa