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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/10/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2564/2022
Oggi 29/10/2025, innanzi alla dott.ssa Francesca Pastore, con l'assistenza del funzionario Addetto
U.P.P. dott.ssa Luisa Lovato, sono presenti i procuratori delle parti.
In particolare, è presente per l'opponente l'avv. Tatiana Bartoli in sostituzione dell'avv. Greblo;
per l'opposta l'avv. Stefania Sforza in sostituzione dell'avv. Cicconetti.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti.
L'avv. Bartoli insiste nella ctu contabile per il ricalcolo del mutuo, anche alla luce della sentenza della
Corte di appello di Bari n. 1242 del 2025 in tema di indeterminatezza del quantum.
L'avv. Sforza si oppone.
Il Giudice all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio.
Trani, 29/10/2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Pastore
All'esito della camera di consiglio, si dà lettura della sentenza che si allega.
Il giudice dott.ssa Francesca pastore pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Francesca Pastore, all'esito della discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2564 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Greblo Parte_1 giusta procura in atti-------------------------------------opponente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a mezzo della mandataria rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Gianluca Cicconetti giusta procura in atti-------
-------------------------------------------------------------opposta
***
CONCLUSIONI
Come da verbali dell'odierna udienza di discussione in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione tempestivamente notificato Parte_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.448/2022 emesso in favore di per il credito di € 27.929,12, del Controparte_1 quale la si professava cessionaria, derivante dal contratto CP_1 di finanziamento intercorso in origine tra la e Pt_1 CP_3
La ha contestato non esservi prova della titolarità del Pt_1
pagina 2 di 7 credito in capo alla nonché l'illegittima applicazione una CP_1 capitalizzazione composta per effetto dell'ammortamento cd. alla francese del finanziamento, nonché la pattuizione di interessi convenzionali non chiari. In virtù di tanto essa chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con accertamento delle nullità predette quanto al contratto e dell'esatto “saldo dare avere” tra le parti.
La costituitasi tardivamente, deduceva che la propria CP_1 legittimazione ad agire quale cessionaria del credito era documentata, che erano state pattuite chiaramente e per iscritto le condizioni del prestito e che l'inadempimento era evidente e non contestato.
Concessa la provvisoria esecuzione, mutato l'istruttore, la causa era poi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Quanto al tema della legittimazione ad agire e della prova della cessione del credito, il tribunale osserva preliminarmente che la contestazione è estremamente generica poiché si traduce nel pedissequo ripetizione di massime varie della giurisprudenza sul tema della cessione del crediti in blocco, senza che vi sia un riferimento specifico alle cessioni del caso di specie e a quale sia la effettiva doglianza (es. se riferita all'inclusione del credito, se alla prova del contratto di cessione etc.).
Ad ogni buon conto, in atti è stato prodotto dalla il CP_1 contratto di cessione dei crediti da a quello CP_3 Parte_2 di cessione da a e quello da a Parte_2 Parte_3 Parte_3
, nonché le dichiarazioni specifiche circa la cessione del CP_1 credito della e quella di in favore di Parte_4 Pt_3
. Quindi è stato prodotto il contratto di finanziamento del CP_1
17.6.2011 intercorso tra la e la , che risulta CP_3 Pt_1 quindi essere nella disponibilità della cessionaria.
La valutazione da svolgersi in questo frangente, in base al tipo di contestazione, è complessiva di tutti gli elementi portati al giudizio;
sicché ben può ritenersi provata la titolarità del credito, apprezzando il fatto che la è nella piena CP_1 disponibilità della documentazione contrattuale, che sono in atti i contratti di cessione dei crediti in blocco con allegata pagina 3 di 7 l'indicazione dello specifico rapporto ceduto, nonché che le dichiarazioni dei cedenti sono altamente significative dato che il cedente non ha alcun interesse a dichiarare una cessione che non c'è stata ed anzi avrebbe interesse opposto.
Va poi richiamato, sul tema dell'ammortamento alla francese, il pronunciamento SS.UU.n. 15130/2024 per cui in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti e ciò perché “a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4,
T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un
«prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7). b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto
e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al pagina 4 di 7 controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto. c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante
(calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed
è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n.
39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea
pagina 5 di 7 rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca
d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del
4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi
1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di
«credito immobiliare ai consumatori»”.
Inoltre, quanto al tema anatocistico, la Suprema Corte ha chiarito che “l'ammortamento alla francese prevede che
l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli
pagina 6 di 7 interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”.
In ultimo, va detto che il contratto prevedeva chiaramente la misura dei tassi, quello nominale e quello effettivo, oltre che tutte le condizioni economiche del finanziamento, sicché le contestazioni sui tassi e sulla non chiarezza degli stessi, anche quelle formulate senza specifico riferimento al caso di specie, vanno rigettate.
In questo stato di cose, altro non deve dirsi se non che il creditore ha allegato il proprio credito e il debitore non ha né allegato né provato di avere adempiuto, pur essendone egli onerato
(v.SS.UU. 13533/2001).
Ne deriva il rigetto dell'opposizione e delle domande di nullità e di accertamento svolte.
3. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo d.m.55/2014 in base allo scaglione di valore (€ 26.000-€ 52.000) ai valori medi, ma riducendo la fase istruttoria per la minima attività compiuta, sono poste a carico dell'opponente soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.448/2022, che dichiara esecutivo;
b) rigetta le domande dell'opponente;
c) condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida in € 6.900,00 per CP_1 compensi oltre iva, c.p.a. se e come dovute e spese generali al
15%.
Si dà atto che viene data lettura della sentenza in udienza come da verbale in atti che deve intendersi allegato.
Così deciso in Trani in data 29.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Pastore pagina 7 di 7