TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 5022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5022 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 10.12.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo
Danise, all'esito dell'udienza del 10.12.25 trattata con note scritte, ha pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 2309 del R.G.A.C. dell'anno
2024 vertente t r a
Avv. Gianluca De Vincentis nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1
), residente in [...], rappresentato e difeso, giusto
[...] mandato in atti, dall'avv. Luigino di Giacomo, presso il cui studio è domiciliato in Cusano
Mutri (BN) al IO NT II n. 2
- ricorrente -
E
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex Controparte_1 lege c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede al Corso Vittorio Emanuele 58 -
84123 Salerno.
- Resistente -
OGGETTO: ricorso avverso decreto di liquidazione del GP n. cronol. 524/2024 del
06/03/2024 emesso dal Tribunale di Salerno CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il ricorrente Avv. Gianluca De Vincentis impugnava il decreto di liquidazione del GP n. cronol. 524/2024 del 06/03/2024 emesso dal Tribunale di Salerno, notificato in data 11.03.2024 dolendosi che il Tribunale aveva omesso di liquidare parte del compenso professionale relativo alla fase di studio ed introduttiva del giudizio, svoltosi dinanzi al Tribunale di Salerno, nel procedimento R.G.
1153/2022, pari ad euro € 488,18 oltre accessori come per legge.
Nel dettaglio, il ricorrente avvocato Gianluca De Vincentis prestava la propria attività professionale in favore del sig. nato in [...] il [...], c.f. Persona_1
- CUI:05AH4SR id: IS000905 - nel giudizio civile svoltosi dinanzi C.F._2 al Tribunale di Salerno, R.G. 1153/2022, avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Commissione Territoriale di Salerno che rigettava la domanda di protezione internazionale. Nell'esecuzione della propria attività, parte ricorrente, in data 09.02.2022, alle ore 15:20, depositava apposita istanza di ammissione al gratuito patrocinio e, successivamente, iscriveva a ruolo il ricorso, in data 09.02.2022, alle ore 15.30.
All'esito dell'attività istruttoria, il Tribunale di Salerno, con Ordinanza n. cronol.
525/2024 del 06/03/2024, accoglieva il ricorso e disponeva il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e con decreto liquidava gli onorari al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ma limitatamente alla fase decisionale e di trattazione, rilevando, in merito alla fase di studio ed introduttiva, che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del difensore era stata trasmessa al
Consiglio dell'Ordine in data 10 febbraio 2022, successivamente al deposito del ricorso, iscritto al ruolo generale in data 9 febbraio 2022.
Parte ricorrente impugnava l'ordinanza di liquidazione deducendo che l'istanza di ammissione al patrocinio fosse stata depositata in data 09.02.2022, ore 15:20 (come da documentazione allegata in atti) e non in data 10.02.2022; dunque, l'istanza era stata depositata antecedentemente all'iscrizione a ruolo del ricorso avvenuta in data 09.02.2022, ore 15.30.
pag. 2/4 In ragione di quanto sopra, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso con conseguente riforma dell'impugnato decreto e liquidazione del compenso professionale anche per la fase di studio ed introduttiva del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di
Salerno, R.G. 1153/2022, pari ad euro € 488,18 oltre accessori come per legge, come da tabella ministeriale utilizzata dal Tribunale nel provvedimento impugnato, scaglione
5.201,00 a € 26.000.00.
Il , a mezzo dell'avvocatura dello stato, non si costituiva Controparte_1 rimanendo contumace.
Istruita la causa, questa veniva rinviata all'udienza del 10.12.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c. Successivamente, con decreto del 17/07/2025 veniva disposta la sostituzione della trattazione in presenza con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc.
Tanto premesso, in materia di liquidazione del compenso professionale all'avvocato che difende una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 109, rubricato
“decorrenza degli effetti”, prevede che “gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o
è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”. Sul punto si richiama la pronuncia della Cassazione civile del 09/02/2021, n.3050 che in riferimento all'ammissione al gratuito patrocinio statuisce che “Gli effetti dell'amissione al gratuito patrocinio decorrono, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n.115 del 2002, dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato), o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi in quanto, ove tali effetti fossero fatti risalire alla data di adozione della relativa delibera di ammissione, si determinerebbe un illogico pregiudizio dei diritti dell'istante per un fatto a lui non addebitabile, facendosi dipendere il diritto al beneficio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte dell'ordine professionale”.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha regolarmente presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio precedentemente al deposito del ricorso avverso della decisione della Commissione Territoriale di Salerno che rigettava la domanda di protezione internazionale del suo assistito e ciò si desume dal documento allegato – schermata piattaforma riconosco- che evidenzia il giorno e l'ora in cui è stata depositata la richiesta.
pag. 3/4 Dunque, la domanda è fondata e merita accoglimento, per cui il decreto di liquidazione deve essere integrato mediante riconoscimento a favore dell'istante anche della liquidazione delle fasi di studio ed introduttiva.
Spese di giudizio a carico di parte resistente secondo soccombenza, ma con liquidazione secondo i minimi tabellari e con esclusione della fase istruttoria, del tutto assente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto, ad integrazione del decreto di liquidazione del GP n. cronol. 524/2024 del 06/03/2024 reso dal Tribunale di Salerno nel procedimento R.G.
1153/2022 condanna il al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 dell'ulteriore importo di euro 488,18 oltre rimborso spese generali al 15% nonché IVA
e CPA se dovute come per legge;
2) Condanna il alla refusione delle spese di lite di questo Controparte_1 procedimento in favore di parte ricorrente quantificate in euro 232,00 oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali al 15% nonché IVA e CPA se dovute come per legge accessori come per legge.
Così deciso in Salerno
10.12.2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pag. 4/4
Ud del 10.12.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo
Danise, all'esito dell'udienza del 10.12.25 trattata con note scritte, ha pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 2309 del R.G.A.C. dell'anno
2024 vertente t r a
Avv. Gianluca De Vincentis nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1
), residente in [...], rappresentato e difeso, giusto
[...] mandato in atti, dall'avv. Luigino di Giacomo, presso il cui studio è domiciliato in Cusano
Mutri (BN) al IO NT II n. 2
- ricorrente -
E
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex Controparte_1 lege c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede al Corso Vittorio Emanuele 58 -
84123 Salerno.
- Resistente -
OGGETTO: ricorso avverso decreto di liquidazione del GP n. cronol. 524/2024 del
06/03/2024 emesso dal Tribunale di Salerno CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il ricorrente Avv. Gianluca De Vincentis impugnava il decreto di liquidazione del GP n. cronol. 524/2024 del 06/03/2024 emesso dal Tribunale di Salerno, notificato in data 11.03.2024 dolendosi che il Tribunale aveva omesso di liquidare parte del compenso professionale relativo alla fase di studio ed introduttiva del giudizio, svoltosi dinanzi al Tribunale di Salerno, nel procedimento R.G.
1153/2022, pari ad euro € 488,18 oltre accessori come per legge.
Nel dettaglio, il ricorrente avvocato Gianluca De Vincentis prestava la propria attività professionale in favore del sig. nato in [...] il [...], c.f. Persona_1
- CUI:05AH4SR id: IS000905 - nel giudizio civile svoltosi dinanzi C.F._2 al Tribunale di Salerno, R.G. 1153/2022, avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Commissione Territoriale di Salerno che rigettava la domanda di protezione internazionale. Nell'esecuzione della propria attività, parte ricorrente, in data 09.02.2022, alle ore 15:20, depositava apposita istanza di ammissione al gratuito patrocinio e, successivamente, iscriveva a ruolo il ricorso, in data 09.02.2022, alle ore 15.30.
All'esito dell'attività istruttoria, il Tribunale di Salerno, con Ordinanza n. cronol.
525/2024 del 06/03/2024, accoglieva il ricorso e disponeva il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e con decreto liquidava gli onorari al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ma limitatamente alla fase decisionale e di trattazione, rilevando, in merito alla fase di studio ed introduttiva, che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del difensore era stata trasmessa al
Consiglio dell'Ordine in data 10 febbraio 2022, successivamente al deposito del ricorso, iscritto al ruolo generale in data 9 febbraio 2022.
Parte ricorrente impugnava l'ordinanza di liquidazione deducendo che l'istanza di ammissione al patrocinio fosse stata depositata in data 09.02.2022, ore 15:20 (come da documentazione allegata in atti) e non in data 10.02.2022; dunque, l'istanza era stata depositata antecedentemente all'iscrizione a ruolo del ricorso avvenuta in data 09.02.2022, ore 15.30.
pag. 2/4 In ragione di quanto sopra, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento del ricorso con conseguente riforma dell'impugnato decreto e liquidazione del compenso professionale anche per la fase di studio ed introduttiva del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di
Salerno, R.G. 1153/2022, pari ad euro € 488,18 oltre accessori come per legge, come da tabella ministeriale utilizzata dal Tribunale nel provvedimento impugnato, scaglione
5.201,00 a € 26.000.00.
Il , a mezzo dell'avvocatura dello stato, non si costituiva Controparte_1 rimanendo contumace.
Istruita la causa, questa veniva rinviata all'udienza del 10.12.2025 per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c. Successivamente, con decreto del 17/07/2025 veniva disposta la sostituzione della trattazione in presenza con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc.
Tanto premesso, in materia di liquidazione del compenso professionale all'avvocato che difende una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 109, rubricato
“decorrenza degli effetti”, prevede che “gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o
è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”. Sul punto si richiama la pronuncia della Cassazione civile del 09/02/2021, n.3050 che in riferimento all'ammissione al gratuito patrocinio statuisce che “Gli effetti dell'amissione al gratuito patrocinio decorrono, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n.115 del 2002, dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato), o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi in quanto, ove tali effetti fossero fatti risalire alla data di adozione della relativa delibera di ammissione, si determinerebbe un illogico pregiudizio dei diritti dell'istante per un fatto a lui non addebitabile, facendosi dipendere il diritto al beneficio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte dell'ordine professionale”.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha regolarmente presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio precedentemente al deposito del ricorso avverso della decisione della Commissione Territoriale di Salerno che rigettava la domanda di protezione internazionale del suo assistito e ciò si desume dal documento allegato – schermata piattaforma riconosco- che evidenzia il giorno e l'ora in cui è stata depositata la richiesta.
pag. 3/4 Dunque, la domanda è fondata e merita accoglimento, per cui il decreto di liquidazione deve essere integrato mediante riconoscimento a favore dell'istante anche della liquidazione delle fasi di studio ed introduttiva.
Spese di giudizio a carico di parte resistente secondo soccombenza, ma con liquidazione secondo i minimi tabellari e con esclusione della fase istruttoria, del tutto assente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto, ad integrazione del decreto di liquidazione del GP n. cronol. 524/2024 del 06/03/2024 reso dal Tribunale di Salerno nel procedimento R.G.
1153/2022 condanna il al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 dell'ulteriore importo di euro 488,18 oltre rimborso spese generali al 15% nonché IVA
e CPA se dovute come per legge;
2) Condanna il alla refusione delle spese di lite di questo Controparte_1 procedimento in favore di parte ricorrente quantificate in euro 232,00 oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali al 15% nonché IVA e CPA se dovute come per legge accessori come per legge.
Così deciso in Salerno
10.12.2025
Il Giudice
Dr. Gustavo Danise
pag. 4/4