TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 664/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.664/2023 promosso da:
(C.F. ) nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. VALENZIANO ALBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti ELEONORA PAGANINI e FRANCESCA MASSARO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale”
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 13/11/2024, del seguente tenore:
Per parte ricorrente “ Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis: “1) dichiarare Parte_1 la separazione dei coniugi (c.f. ), nata a [...]_1 CodiceFiscale_3
(Francia) il 17/09/1971, residente in [...], e (c.f. CP_1 [...]
) nato a [...] il [...], residente in [...]
n.18, senza addebito di responsabilità, con ogni consequenziale provvedimento;
2) disporre
l'affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1
pagina 1 di 17 collocazione preferenziale presso la residenza materna, disponendo tempi e modi di permanenza presso la residenza paterna, fermo restando il preminente interesse del figlio e tenuto conto dei suoi impegni scolastici ed extra scolastici e dei suoi desideri, nonché di quanto riportato nella relazione della CTU dr.ssa e delle modalità di accudimento del padre, che non Persona_2 appaiono confacenti al bene del minore;
3) assegnare la residenza coniugale (immobile in Varese, via Appiani n.18, in comproprietà tra i coniugi) alla sig.ra , presso la quale Parte_1 sono collocati i figli minori e/o economicamente non autosufficienti, dando atto che il sig. ha CP_1 già lasciato tale domicilio;
4) disporre a carico di ed in favore di CP_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, sino al raggiungimento, da parte di
[...] ciascun figlio, dell'autosufficienza economica, o nel caso in cui il mancato raggiungimento sia loro addebitabile, un assegno mensile di €.50,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, con decorrenza da luglio 2025, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli, secondo le linee guida del Tribunale di Varese, con conguaglio mensile, a fronte dell'esibizione di idoneo giustificativo;
5) dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e non di-sporre quindi alcun provvedimento economico tra gli stessi;
6) dichiarare che l'autovettura HYUNDAI targata GF735WP, già intestata alla sig.ra
, resta di sua esclusiva proprietà mentre l'autovettura FIAT DOBLO' Parte_1 targata ED991AW, già intestata al sig. , rimane di sua proprietà esclusiva;
7) CP_1 autorizzare il rilascio ed il rinnovo di tutti i documenti dei genitori e dei figli validi per l'espatrio.
Con ogni consequenziale provvedimento, annotazione e trascrizione e vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
Per parte resistente RESTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, 1. Dichiarare la separazione dei coniugi , nato a [...], il [...] (C.F. ) e CP_1 C.F._2 Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ).
2. Disporre l'affido condiviso
[...] C.F._1 del figlio minore con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre 3. Disporre R_ che il padre potrà vedere e tenere con sé secondo il seguente calendario: - fine settimana R_ alternati dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dalle ore 18:00 fino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola.
4. Disporre che nel periodo potrà stare Parte_2 con il padre, ad anni alterni, dalle ore 14:00 del 23.12 alle ore 21:00 del 30.12. gli anni dispari, e dalle ore 14:00 del 30.12 alle ore 21:00 del 06.01 gli anni pari. Nel periodo Pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14:00 del giovedì santo alle ore 21:00 della domenica di Pasqua gli anni dispari,
e dalle ore 21:00 della domenica di Pasqua alle ore 21:00 del mercoledì successivo gli anni pari;
ulteriori festività secondo il criterio dell'alternanza. Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé
per un periodo anche non continuativo di due settimane da concordarsi tra i genitori entro R_ il 31.05 di ogni anno.
5. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli PE
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e versando alla signora R_ Parte_1
l'importo complessivo di € 100,00 mensili (€ 50,00 per ciascun figlio) entro il 25 di ogni mese, oltre alla rivalutazione monetaria Istat a decorrere dal luglio 2025. 6. Disporre che le spese straordinarie vengano suddivise al 50% tra i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Varese, ad eccezione di quelle del percorso psicologico seguito da che verranno poste per il 70% a R_ carico della signora e per il 30% a carico del sig. .
7. Autorizzare il rilascio ed il Parte_1 CP_1 rinnovo di tutti i documenti dei genitori e del figlio minore validi per l'espatrio. Spese come di giustizia.”.
pagina 2 di 17 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/02/2023, ha introdotto il presente Parte_1
giudizio al fine di ottenere la separazione personale con addebito di responsabilità nei confronti del marito sig. CP_1
A fondamento della domanda parte ricorrente dava atto: di aver contratto matrimonio con il sig. in data 10/08/2002, in Toulouse (Haute-Garonne- Francia) (trascritto nei registri CP_1
dello Stato Civile del medesimo Comune, e del Comune di Varese, anno 2002, atto n. 84 Parte II
Serie C); che da detta unione erano nati i figli (Varese, 3/03/2005) e Persona_4 Persona_1
(Varese, 5/04/2010). La sig.ra deduceva che nel corso degli anni la relazione coniugale si Parte_1
era deteriorata a causa di reiterate aggressioni verbali poste in essere dal marito il quale era solito insultare e denigrare la moglie anche alla presenza dei figli e che il tentativo dell'uomo di ricorrere a cure psichiatriche non aveva sortito effetto e, pertanto, essendo venuta meno l'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi, la signora era costretta a chiedere la separazione dal marito. Chiedeva quindi l'affidamento in via esclusiva dei figli (nelle more divenuto maggiorenne) e PE R_
alla madre, o in subordine, in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé e assegnazione della casa familiare, nonché regolamentazione del diritto di visita a favore del padre secondo il calendario indicato nel ricorso. Sotto il profilo economico, domandava di porre a carico del padre il pagamento di un contributo al mantenimento dei figli nella misura di €.
200,00 per ciascuno figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nulla veniva richiesto per il mantenimento dei coniugi, essendo autosufficienti economicamente, mentre la ricorrente insisteva nel domandare l'assegnazione della proprietà delle auto a ciascun coniuge e di autorizzare il rinnovo dei documenti dei genitori e dei figli validi per l'espatrio.
Con apposita memoria si è costituito in data 21/04/2023 il sig. contestando la CP_1
veridicità dei fatti narrati dalla sig.ra , specificando di soffrire di problemi Parte_1
psicologici dovuti ad una stato di ansia e depressione per difficoltà sorte sul posto di lavoro, nonché per un senso di frustrazione generato dall'assoluta indifferenza della moglie nei suoi confronti, al punto di aver deciso di abbandonare la casa coniugale e di essersi già trasferito dalla sorella.
Sottolineava di avere un buon rapporto con i figli ed auspicava di pervenire ad una separazione consensuale, volendo dare avvio con la moglie anche ad un percorso di mediazione familiare.
Tanto premesso, aderiva alla domanda di separazione chiedendo l'affidamento congiunto della prole con collocamento alternato secondo uno schema allegato alla comparsa e con assegnazione della residenza coniugale alla moglie. Sotto il profilo economico, dato atto della pagina 3 di 17 rilevante differenza di reddito tra i coniugi, chiedeva un contributo al mantenimento per sé da porre a carico della moglie pari all'importo di €. 500,00, nonché di prevedere a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento dei figli pari alla somma di €. 70,00 per ciascuno, oltre il
30% delle spese straordinarie.
A seguito di udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi in data 03/05/2023, il
Presidente, sentite liberamente le parti, differiva l'udienza al 21/06/2023 per acquisire la documentazione reddituale e consentire alle parti di verificare se intraprendere un percorso di mediazione familiare. All'esito della successiva udienza presidenziale in data 26/6/2023 veniva pronunciata ordinanza presidenziale con la quale, autorizzati i coniugi a vivere separati, veniva disposto l'affidamento del figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con R_
collocamento dello stesso a settimane alterne presso l'abitazione materna e presso quella paterna.
Quindi veniva previsto il mantenimento diretto di e un obbligo a carico del padre di R_
contribuire al mantenimento del figlio (nelle more divenuto maggiorenne ma non ancora PE
economicamente indipendente) nella misura di €. 200,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie. Assegnava la casa familiare alla ricorrente e, recependo la richiesta delle parti volta alla designazione di un CO.GE, nominava l'Avv. Cesare Bulgheroni quale coordinatore. Rinviava quindi la procedura avanti a sé per l'udienza del 26/10/2023, assegnando alle parti termini per il deposito della memoria integrativa e di costituzione.
Con comparsa del 2/08/2023 a seguito di dismissione del mandato difensivo da parte dei precedenti legali del convenuto, si costituivano nuovi procuratori riportandosi alle domande sino a quel momento svolte.
Acquisita la prima relazione del CO.GE. in data 18/10/2023 (nella quale i coordinatori riportavano che i bisogni emotivi di e dovevano essere ancora rivalutati e condivisi, R_ PE
aggiungendo che si rendeva necessario continuare nell'attività appena iniziata), all'udienza del
26/10/2023 parte attrice formulava istanza di modifica dell'Ordinanza Presidenziale in punto collocamento alternato paritetico di , richiesta che la madre motivava sulla base di un R_
presunto isolamento del ragazzo durante la permanenza presso il padre e di un suo malessere dopo la settimana paterna. Dato atto di quanto richiesto e della decisione da adottare riguardante il figlio
, il Giudice disponeva l'audizione del minore, incombente che veniva espletato all'udienza R_
del 14/11/2023. Rigettata con ordinanza in data 2/12/2023 la richiesta di modifica del provvedimento presidenziale in mancanza di comprovati mutamenti delle circostanze valutate all'epoca della decisione sul collocamento, tenuto conto sia delle dichiarazioni rese dal minore in sede di audizione che della relazione depositata dal CO.GE., venivano concessi alle parti i termini pagina 4 di 17 ex art. 183 comma VI c.p.c., con rinvio dell'udienza al 27/02/2024 per provvedere sulle richieste istruttorie.
Nelle more veniva aperto sub-procedimento sull'istanza ex art. 156 c.c. presentata dalla difesa dell'attrice, istanza che veniva rigettata dal Tribunale, con riserva di decisione sulle spese di lite al definitivo.
Recepita la seconda relazione dei ella quale i professionisti nominati dichiaravano CP_2 che l'obiettivo del percorso - e cioè la ricostruzione di un clima più sereno di dialogo tra i genitori volto a porre al centro l'interesse dei figli al di là dei sentiti personali di padre e madre - non poteva dirsi raggiunto neppure in parte dal momento che tale percorso non era stato sostanzialmente accettato dalle parti, all'udienza del 27/2/2024 le parti discutevano in ordine all'avvenuta produzione di mail intercorse tra il padre e il figlio e alla rilevanza della produzione di PE
simile corrispondenza.
Il Giudice, alla luce delle domande articolate dalle parti, viste le questioni dibattute e l'evidente coinvolgimento dei figli nel conflitto genitoriale, disponeva C.T.U. psicodiagnostica sul nucleo familiare, provvedendo a nominare la Dott.ssa che accettava l'incarico e, all'esito Persona_2
dei propri accertamenti, depositava la relazione finale in data 10/07/2024.
All'udienza del 23/07/2024 le parti, alla luce delle conclusioni esposte nell'elaborato peritale, chiedevano concordemente di recepire le risultanze della CTU in punto collocamento prevalente di presso la madre quale soluzione più rispondente al benessere psico-emotivo- R_
relazionale del figlio;
venivano altresì discusse l'ammissione delle prove orali articolate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e una serie di questioni insorte tra le parti di carattere economico, afferenti la gestione e talune scelte da assumere per (tra le quali, in particolare, la scelta R_ della scuola superiore). All'esito di ampia discussione, sulla scorta di un tentativo di conciliazione espletato dal giudice, le parti raggiungevano un accordo riguardante: la rinuncia alla domanda di addebito formulata dalla signora;
la rinuncia da parte del sig. alla domanda di assegno Parte_1 CP_1 di mantenimento per sé; l'ammontare del contributo al mantenimento dei figli a carico del sig. ; la CP_1 scelta della scuola superiore per individuata nell'ISIS Valceresio di Bisuschio;
la permanenza di R_
presso il padre, nei week end di sua competenza, sin dall'uscita da scuola il giorno del venerdì. R_
Stante l'accordo raggiunto su buona parte delle questioni che ancora contrapponevano le parti e la rinuncia alla domanda di addebito e di contributo al mantenimento del marito, con ordinanza in data
30/7/2024 il Giudice modificava l'ordinanza presidenziale e fissava udienza di precisazione delle conclusioni essendo divenute superflue le prove articolate nelle memorie ex art. 183 c.p.c..
pagina 5 di 17 Precisate le conclusioni, come da fogli depositati telematicamente, il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***********
1. Pronuncia sullo status
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata in [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2 in data 10/08/2002, in Toulouse (Haute-Garonne- Francia) (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune e del Comune di Varese, anno 2002, atto n. 84 Parte II Serie C.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
2. Affidamento e collocamento del figlio
In punto di affidamento del figlio ancora minorenne , il Collegio, nonostante R_ permanga una accesa e preoccupante conflittualità tra i coniugi, conformemente alle conclusioni cui
è giunto il CTU ed alle concordi richieste formulate dalle parti, ritiene di confermare l'affido condiviso di ad entrambi i genitori rispondendo tale soluzione al primario interesse del R_ minore. A tale proposito si deve sottolineare come la consulente nominata, esclusi quadri psicopatologici in termini di diagnosi funzionale, pur avendo dato atto della permanenza di criticità
e di una elevata conflittualità e difficile comunicazione tra i genitori, non ha proposto di intervenire con una limitazione della responsabilità genitoriale, limitandosi a sollecitare l'avvio di percorsi di sostegno psicologico individuale anche da parte dei genitori per elaborare i vissuti e le fatiche.
Quanto al collocamento del figlio, sul punto il CTU, dopo aver valutato i vissuti psicologici dei genitori, dei figli e tenuto conto dei colloqui sostenuti con gli zii sig.ri e CP_3 [...]
parenti che da sempre hanno avuto un importante ruolo di accudimento dei nipoti, ha CP_4 consigliato vivamente il collocamento presso l'abitazione della mamma osservando come la soluzione del collocamento paritetico a settimane alternate “…non sia adatto al benessere psico- emotivo-relazionale di , nonostante lui stesso affermi, senza nessuna consapevolezza, di R_ voler mantenere tale suddivisione”.
Si evidenzia come la soluzione del collocamento paritetico era apparso, al momento dell'avvio del giudizio, come rispondente all'interesse del minore tanto che, almeno all'inizio, risultava condivisa dalle parti: la madre aveva, sin dall'udienza presidenziale, dichiarato di non opporsi al collocamento paritario, purchè ci fosse l'accordo di;
all'udienza successiva la signora aveva confermato R_ che esprimeva tale desiderio, sollevando dubbi solo in ordine alla comodità di una simile R_ soluzione dal punto di vista logistico stante la distanza tra le case di abitazione;
successivamente la pagina 6 di 17 SE aveva chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale motivando la richiesta sulla base di un isolamento del figlio nella settimana di competenza paterna e di segnali di disagio manifestati dallo stesso , adducendo – ma non provando – che ciò era stato rilevato anche dalla scuola. R_
A fronte delle preoccupazioni materne, in data 14/11/2023 è stato disposto l'ascolto del minore che ha dichiarato: “AdR: frequento la terza media alla scuola Silvio Pellico. L'anno prossimo mi piacerebbe fare amministrazione finanze e marketing (scuola che mi è stata consigliata da mio fratello ) o il liceo delle scienze umane, indirizzo economico sociale (scuola che mi è stata PE consigliata dal papà). Sto facendo gli open day;
settimana scorsa mi ha accompagnato mio padre e il prossimo lo farò con mia madre. Su questa scelta mi confronto un po' di più con mio padre perché lui mi spioega meglio le possibilità che ho. Quando ho qualche problema cerco di risolverlo da solo ma se ho bisogno di un supporto chiedo il parere sia della mamma che del papà. Quando sono dalla mamma non vedo spesso perché sta abbastanza in giro e ha la ragazza. Quando PE sono dal papà, ho provato ad invitarlo a venire a cena ma lui è venuto solo poche volte, non sempre aderisce all'invito. Secondo me non viene sia perché ha i suoi impegni ma anche perché non si trova bene con il papà. Con non vado sempre d'accordo, talvolta non la pensiamo alla PE stessa maniera. A scuola vado abbastanza bene, l'anno scorso ho preso il debito in matematica.
Quest'anno mi sto impegnando e per matematica sono aiutato da mio zio che ha un CP_4 diploma e sa bene la matematica. Già in passato era stato aiutato dallo zio e è stato PE
a dirmi di farmi aiutare da lui. Le mie materie preferite sono educazione fisica e storia, PE sono appassionato delle guerre mondiali e ho visto qualche film di guerra con la mamma. Con il papà guardo di più film di azione, tipo la lanterna verde. Nel tempo libero pratico sport , vado a rugby 3 volte alla settimana dalle ore 18,30 alle 20. Mi porta all'allenamento o la mamma o il papà, a seconda di dove sto trascorrendo la settimana. Vedo mio padre a settimane alterne;
vado dal papà alla domenica sera, porto i libri e la borsa dell'allenamento e resto tutta la settimana. Ho una mia camera. Al termine della settimana faccio la cosa inversa, preparo le mie cose e vado da mia mamma dove ho la mia camera. Per ora mi trovo bene così e questa alternanza mi piace perché mi consente di stare con entrambi. Il papà spesso mi porta a vedere le partite di rugby.
Quando esco da scuola, torno a casa da solo se sono dal papà; se sono da mia madre vado dalla nonna paterna e dalla zia sino verso le 17 quando arriva la mamma a prendermi. Questo avviene il lunedì, martedì e mercoledì. Se vado dalla nonna posso anche andare fuori al parco e gioco con i miei amici al parco. Questo avviene sia se sono nella settimana del papà, sia se sono con la mamma. Alla domenica sera talvolta vado ai pre-adolescenti e mi accompagna la mamma o il papà. Complessivamente posso dire che ho la possibilità di vedere parenti o amici alla medesima maniera, sia che sia dal papà, sia che sia dalla mamma anche se la mamma ha sempre un pò più paura a lasciarmi andare o a fare qualcosa da solo. Il papà con me è gentile, scherziamo e stiamo bene insieme. Quando era ancora in casa era più nervoso ma solo perché non andava più
d'accordo con la mamma. Il papà cucina bene e mi fa ottimi piatti che a me piacciono molto. Quando sono con l'uno o l'altro genitore non ho l'abitudine di chiamare l'altro genitore con il telefono;
mando messaggi prevalentemente a usando il cellulare del papà. Io per ora non PE ho il cellulare;
i miei genitori me lo hanno promesso, forse per Natale ma dipende dai voti che prendo a scuola. Anche con mia madre mi trovo bene;
la cosa bella che c'è a casa sua sono i gattini. Al venerdì sera o al sabato, quando siamo insieme, guardiamo insieme un film. Anche la mamma viene a vedere le mie partite di rugby se sono in casa. Non capita che il papà o la mamma mi dicano di riferire qualcosa all'altro genitore, mi lasciano tranquillo. AdR: mio padre lavora e
pagina 7 di 17 sino a settimana scorsa arrivava a casa verso le ore 14. Non so se il suo orario cambierà; in ogni caso in genere quando sono da lui il pomeriggio è presente in casa. La mamma lavora in Svizzera, in genere va via alle 9 e torna alle 17. Altre volte va via alle 6 e arriva sempre alle 17, tranne il giovedì che arriva a casa verso le ore 13”.
A fronte delle dichiarazioni del ragazzo, stante il permanere di una accesa/preoccupante conflittualità tra le parti, con ripercussioni negative sui figli, è stata disposta CTU;
effettuati colloqui con i genitori e con i figli oltre che con parenti di riferimento, il consulente ha potuto approfondire le dinamiche e le caratteristiche personologiche dei membri della famiglia, giungendo a così descrivere quanto emerso ed osservato all'esito dell'attività (si riporta un breve riassunto delle parti più rilevanti, rimandando per il resto alla relazione peritale):
quanto alla sig.ra : Parte_1
- ricostruita la storia personale della signora (caratterizzata da maltrattamenti fisici e psicologici da parte della figura materna, mai elaborati), rispetto alla relazione di coppia è emerso che la signora si
è posta in una posizione passiva rispetto al signor vivendo lui e la sua famiglia come una sorta CP_1 di contenitore dentro il quale porsi accettando regole, indicazioni e usanze. In questo contesto mentre il marito ha assunto un atteggiamento dominante, scarsamente empatico, abbandonico, la signora si è posta in una posizione passiva, subentrate, razionalizzante. Rispetto al ruolo genitoriale, emerge dal racconto della attrice come la cura dei figli sia avvenuta in modo paritario, con una connotazione maggiormente affettiva da parte della signora e una connotazione maggiormente autoritaria da parte del signor;
CP_1
quanto al sig. : CP_1
- evidenziato l'atteggiamento di blocco nell'entrare in contatto con le proprie emozioni ai fini della ricostruzione della propria storia personale, anche per quanto riguarda la storia di coppia il sig.
ha manifestato un atteggiamento aggressivo e una certa resistenza ad approfondire CP_1
l'argomento legato ai conflitti di coppia e ai comportamenti aggressivi segnalati dalla moglie, riportando una descrizione minimizzate di tali gesti. Rispetto al ruolo genitoriale, da quanto riportato al consulente è emerso un coinvolgimento emotivo nei confronti dei figli e la presenza attiva nella cura degli stessi, così come un riconoscimento alla madre di buone competenze materne di cura;
quanto al figlio : PE
- il CTU ha dato atto che il ragazzo esprime il bisogno di assumere una certa distanza emotiva dai pensieri legati alla separazione dei genitori, come per proteggersi dalla relativa sofferenza. Si nota come sia e sia stato coinvolto all'interno della coppia genitoriale, sia come facilitatore degli scambi PE comunicativi che come riparatore della crisi. Il ragazzo riconosce i comportamenti aggressivi del padre, come uno degli elementi scatenanti il conflitto di coppia e la separazione, come gli aspetti depressivi della mamma, la quale ripiegava i suoi vissuti sull'uso dell'alcol. Si evince un atteggiamento protettivo, di preoccupazione, rivolto ad entrambi i genitori, rispetto alle questioni economiche: un aspetto che coinvolge , ma che appartiene alla coppia genitoriale. PE
quanto al figlio minorenne : R_
pagina 8 di 17 - il CTU ha innanzitutto rilevato che esalta una difesa narcisistica, la quale lo porta ad R_ esteriorizzare un sé grandioso, a copertura di un vissuto di fragilità. Rispetto alla separazione dei genitori il consulente ha sottolineato come il ragazzo riporti pensieri meccanici, “…come se seguisse una sorta di copione, sterile, senza vissuti, aderente ad una realtà preconfezionata. La scelta di alcuni termini o espressioni linguistiche appare adultizzata. Nonostante, quindi, la verbalizzazione di accettare
l'alternanza delle settimane, a livello cosciente non è così pulita la scelta. descrive un rapporto
R_ con la figura materna di tipo accudente. In prima battuta emerge la parte affettiva che li lega. Invece, come una sorta di rottura nel loro legame viene riportata la situazione critica legata all'uso di alcol da parte della madre. Viene descritta emotivamente come una frattura nel loro rapporto, che definisce anche la rottura della situazione famigliare coniugale. sembra non comprendere né
R_ cognitivamente né affettivamente appieno gli eventi ad essa circoscritti. Tant'è che il mancato uso della parola “ebrezza” ne dà conferma. > rispetto al rapporto con la figura paterna emergono elementi simili. Un vissuto di accudimento ma anche di instabilità, sempre legata all'uso di alcol. Si evince quindi come, in entrambi i genitori, sia stato presente un momento critico che ha portato gli stessi ad un ritiro su di sé a discapito della protezione e cura dei ragazzi. , nella semplicità dei suoi pensieri
R_ cognitivi ma anche emotivi, sembra lasciarsi trasportare dagli eventi, senza una chiara consapevolezza di sé con l'altro e nel contesto in cui avviene la sua crescita. > descrive la situazione
R_ conflittuale familiare riducendone l'intensità emotiva. D'altra parte, reagisce alla stessa con un ritiro, che rimanda ad una difesa protettiva rispetto alla fatica emotiva. Lo stesso atteggiamento evitante sarà assunto durante il corso del colloquio. In particolare si evidenzia una marcata chiusura nei confronti del tema “separazione”, evento che non può elaborare poiché manca il contenitore di pensiero
R_ ed emotivo (la mancata spiegazione fornita dai genitori), come di seguito spiegato. > riporta
R_ una descrizione della quotidianità pari, rispetto al contesto materno e paterno. Con un atteggiamento di chiusura, sembra voler proteggere pensieri più profondi, come le fatiche, anche tipiche, che si possono riscontrare nei legami familiari. L'assenza di consapevolezza si evince anche nella descrizione della comunicazione all'interno della famiglia, per cui sembra non essere al corrente di come e se
R_ questa avviene. sembra quindi assumere, inconsciamente, una posizione neutra, all'interno
R_ della coppia genitoriale, come di seguito descritto. > si può affermare come il movimento difensivo di ritiro sopra spiegato, trovi sublimazione all'interno del contesto 'guerra', ovvero i conflitti famigliari vissuti, per i quali opera un meccanismo di diniego, trovano spazio all'interno della sua
R_ passione per le battaglie reali, più facilmente tollerabili. Si evince quindi la grossa difficoltà emotiva, anche se non visibile, alla quale è sottoposto . > dalla descrizione del rapporto con
R_ PE emerge una certa distanza emotiva, spiegata razionalmente dalla differenza di età, ma che rimanda ad una sorta di frattura del loro legame, per la quale non emerge nessun dispiacere (era invece molto evidente in )...”. Infine dal protocollo testistico è apparso piuttosto difeso. Rispetto PE R_ all'immagine di sè, egli proietta dei vissuti depressivi, attribuendosi uno stato di tristezza. Sono state rilevate difese dalla rabbia ed aggressività latenti.
Sulla base dei dati e delle osservazioni raccolte, il CTU è giunta alle conclusioni circa l'affidamento e collocamento di evidenziando: R_
- la presenza di una sorta di identicità-identificazione tra e il papà, meccanismo che porta il R_ figlio ad assumere atteggiamenti e pensieri simili a quelli del padre;
- la presenza di una sorta di diniego condiviso all'interno di tutto il nucleo familiare, rispetto agli agiti impulsivi ed aggressivi del sig. , per cui nessuno dei membri approfondisce l'argomento e ne CP_1 prende le distanze emotive;
pagina 9 di 17 - nonostante la negazione, è evidente il vissuto di timore-paura che porta i figli, nello specifico , R_ ad aderire al pensiero paterno, senza identificarsi con una loro realtà;
- la presenza di una dinamica di coppia di tipo passivo-aggressivo, in cui la sig.ra assume un Parte_1 ruolo passivo, minimizzando gli eventi ma subendoli, mentre il sig. assume il ruolo attivo, agendo CP_1 impulsi aggressivi di rabbia.
Dato atto di tutto ciò, rileva il Collegio come le conclusioni cui è pervenuto il CTU siano del tutto condivisibili, siccome logicamente e scientificamente motivate anche sulla base di quanto risultato dai test somministrati. In particolare si aderisce alla proposta di disporre/mantenere il collocamento del minore presso la madre, soluzione ritenuta più tutelante sotto il profilo del benessere psico-emotivo- relazionale del minore (ciò nonostante lui stesso abbia continuato ad affermare, senza nessuna consapevolezza, di voler mantenere l'alternanza paritetica). In relazione alle figure genitoriali, R_ vive il sentimento di un buon accudimento, nella relazione primaria, pertanto fino al momento della separazione della coppia, che segna nello stesso una spaccatura sul piano affettivo, per cui opera una scissione dove spicca una forte identificazione con la figura paterna, ma su un piano patologico, ovvero sulle difese di tipo narcisistico che fanno da scudo al dolore sottostante.
Deve dunque essere confermato il collocamento prevalente di presso la madre – modifica che è R_ già stata introdotta a partire dal 30/7/2024 - con le seguenti facoltà di visita a favore del padre:
- week end alternati dal venerdì dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dalle h 18 fino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- nel periodo natalizio, potrà stare con il padre, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 R_ dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari;
- nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di Pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
- ulteriori festività secondo il criterio dell'alternanza;
- nel periodo estivo, infine, il padre potrà tenere con sé la prole per un periodo anche non continuativo di due settimane da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno.
Si conferma l'indicazione, già in precedenza data, secondo cui per ogni comunicazione riguardante i figli, nello specifico , le parti dovranno utilizzare i messaggi di WhatsApp rispondendo alla R_ ricezione degli stessi e/o utilizzare la chiamata.
Da ultimo si deve rilevare che soltanto in sede di memorie conclusive parte attrice, lamentando gravi inadempienze poste in essere dal sig. (il quale, a differenza della signora stessa, non CP_1 starebbe seguendo alcun percorso psicologico), ha chiesto per la prima volta dall'inizio del contenzioso di disporre che le frequentazioni paterne avvengano solo in ambiente protetto;
nella memoria di replica alla conclusionale ha addirittura chiesto di valutare un'eventuale limitazione della responsabilità genitoriale. Ritiene il Collegio che le suddette istanze non siano meritevoli di accoglimento, trattandosi di richieste nuove, non fondate su circostanze sopravvenute, non formulate in sede di conclusioni della attrice (la quale aveva aderito alle risultanze della CTU,
pagina 10 di 17 anche per il tramite del proprio CTP) e non supportata da alcun elemento a prova della necessità di tale estremo cambiamento che andrebbe ad incidere sull'equilibrio di che, in ogni caso, ha R_ espresso un forte attaccamento anche nei confronti del padre rispetto al quale ha riportato una descrizione della quotidianità pari a quella vissuta nel contesto materno. Anche volendo ammettere che simili domande possano essere introdotte in ogni momento perché volte al perseguimento dell'interesse del minore, si rileva come la consulente abbia risposto al punto 2) del quesito – che era stato espressamente formulato alla luce delle argomentazioni svolte dalla signora circa Parte_1 le competenze genitoriali del – escludendo quadri psicopatologici in termini di diagnosi CP_1 funzionale, senza evidenziare difficoltà così gravi nei rapporti tra padre e figlio da richiedere di valutare l'opportunità che gli stessi vengano limitati, anche sotto il profilo delle frequentazioni da consentire solo in ambiente protetto.
A fronte della suddetta regolamentazione, conformemente alle conclusioni del CTU, stante le rilevate difficoltà e la sofferenza con aspetti di tipo depressivo osservati in entrambi i figli ma soprattutto in (il quale attua una difesa narcisistica, si mostra esteriormente sicuro, con R_ esposizione a tratti aggressivi, ma in effetti è assai fragile) deve essere prescritto che le parti collaborino urgentemente per garantire la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico a favore di – già iniziato, ma purtroppo caratterizzato da continue interruzioni - finalizzato in R_ particolare all'elaborazione della separazione tra i genitori, con tutte le dinamiche psichiche ad essa legate. E' compito dei genitori – investiti della responsabilità genitoriale, provvedere alla cura del figlio minore – adoperarsi per garantire al figlio il percorso di cui necessita, presso la professionista che era stata individuata o di altra psicologa che le parti dovranno individuare.
Conformemente alle indicazioni esposte dal CTU le parti devono essere sollecitate ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico individuale, nonché a caldeggiare che anche valuti di PE farsi sostenere da un percorso psicologico, come fortemente suggerito dalla consulente.
3. Pronunce di carattere economico
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento dei figli minori, ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cfr. Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811).
Nel caso di specie, si osserva che la situazione economica reddituale delle parti è così compendiabile:
- la sig.ra lavora in Svizzera come insegnante e percepisce uno stipendio Parte_1 mensile per tredici mensilità che da circa CHF 3.700,00= si attesta attualmente intorno a CHF
4.800,00=. Ella ha prodotto la documentazione reddituale che riporta un reddito netto di CHF
29.844,00= per l'anno 2019, di CHF 46.407= per l'anno 2020 e di CHF 51.655,00= per l'anno 2021
e le buste paga per l'anno 2024 da gennaio a giugno. Non risulta onerata da alcuna spesa, ha dichiarato “Vivo nella casa coniugale in comproprietà, non è gravata da mutuo e mio marito l'ha lasciata dalla fine di marzo 2023”.
pagina 11 di 17 - il sig. risulta alle dipendenze di e percepisce uno stipendio CP_1 Controparte_5 mensile di circa €. 2.200,00= per quattordici mensilità; egli ha prodotto la documentazione reddituale che riporta un reddito lordo di € 32.970,00 per l'anno 2019 e di € 31.705,00 per l'anno
2021 (non è stata prodotta documentazione relativa al reddito 2020, poiché per quell'anno, egli afferma non aver presentato la dichiarazione dei redditi) nonché le buste paga del 2024 da gennaio a giugno.
Considerata la situazione reddituale delle parti come sopra riassunta che evidenzia una certa disparità reddituale, tenuto altresì conto dell'indubbio vantaggio economico derivante dall'assegnazione della casa coniugale a favore della madre convivente con i figli, ritiene il Collegio di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti relativo all'ammontare del contributo al mantenimento dei figli da porre a carico del padre. Pertanto, il sig. deve essere CP_1 dichiarato tenuto a contribuire al mantenimento dei figli e mediante il versamento PE R_ alla madre convivente dell'importo mensile di €. 100,00 (€ 50,00 per ciascun figlio), entro il 25 di ogni mese, oltre alla rivalutazione monetaria ISTAT a decorrere da luglio 2025; oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse degli stessi secondo le Linee Guida in uso avanti a questo
Tribunale, comprese le spese relative al percorso psicologico di in quanto non vi sono agli R_ atti allegazioni che giustifichino la richiesta del resistente di contribuire alle stesse in una percentuale minore del 30%.
4. Assegnazione casa coniugale
Deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , quale Parte_1 genitore collocatario del figlio minore e convivente con . R_ PE
5. Ulteriori domande e richieste svolte in giudizio
Devono essere dichiarate inammissibili le domande relative al rilascio/rinnovo dei passaporti e dei documenti d'identità del figlio minore spettando la relativa competenza funzionale, in caso di disaccordo, al giudice tutelare ex art. 3 legge 21 novembre 1967, n. 1185. Nulla deve essere disposto anche in ordine alla domanda di autorizzare fin da ora i coniugi al rilascio dei rispettivi passaporti e carte di identità e all'iscrizione dei figli minori sugli stessi (ciò che non è più richiesto e valido dal 27.06.2012).
Invero, l'art. 20 del D.L. n. 69/2023 ha semplificato il procedimento di rilascio del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio a favore dei genitori di figli minorenni prevedendo che non è più necessario l'assenso dell'altro genitore, salvo attestare l'assenza di inibitorie al rilascio del documento mediante una dichiarazione da rendere sotto la propria responsabilità a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Pure inammissibile è la richiesta di assegnazione delle auto;
è onere delle parti recarsi negli appositi uffici per effettuare l'aggiornamento dell'intestazione, secondo l'utilizzo che stanno facendo delle autovetture. In caso di disaccordo, la domanda di attribuzione della propria auto dovrà essere proposta con rito ordinario, secondo le regole del contezioso civile.
6. Le spese di lite
pagina 12 di 17 Attesa la natura del giudizio, gli interessi del minore coinvolto, nonché la parziale reciproca soccombenza delle parti, si giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite, ad eccezione delle spese del sub-procedimento che, stante la soccombenza, vengono liquidate – tenuto conto dell'attività espletata e della non complessità delle questioni trattate – in complessivi €.
1.300=, oltre accessori di legge e poste a carico di parte attrice.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna e in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
), nata in [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._2 matrimonio in data 10/08/2002, in Toulouse (Haute-Garonne- Francia) (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune e del Comune di Varese, anno 2002, atto n. 84
Parte II Serie C);
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) DISPONE che il figlio (Varese, 5/04/2010) rimanga affidato congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso la madre;
4) DISPONE, salvo diversi accordi, le seguenti facoltà di visita a favore del genitore non collocatario:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a week end alternati dal venerdì R_ dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un giorno infrasettimanale R_
(indicativamente il mercoledì) dalle h 18 fino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- nel periodo Natalizio: il padre potrà tenere con sé , ad anni alterni, dalle ore 14:00 R_ del 23.12 alle ore 21:00 del 30.12. gli anni dispari, e dalle ore 14:00 del 30.12 alle ore 21:00 del 06.01 gli anni pari.
- Nel periodo Pasquale: il padre potrà tenere con sé , ad anni alterni, dalle ore 14:00 R_ del Giovedì Santo alle ore 21:00 della domenica di Pasqua gli anni dispari, e dalle ore 21:00 della domenica di Pasqua alle ore 21:00 del mercoledì successivo gli anni pari;
ulteriori festività secondo il criterio dell'alternanza.
- Nel periodo estivo: il padre potrà tenere con sé per un periodo anche non R_ continuativo di due settimane da concordarsi tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno.
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto dei figli e R_
mediante la corresponsione dell'importo di € 100,00= (€ 50,00 a figlio) entro il PE giorno 25 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese;
pagina 13 di 17 6) ASSEGNA la casa coniugale alla sig.ra presso la quale sono collocati i Parte_1 figli;
7) PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi alle prescrizioni del presente provvedimento ed in particolare di collaborare al fine di garantire al figlio minore il percorso di R_ sostegno psicologico di cui necessita;
invita altresì i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico individuale e a caldeggiare un percorso psicologico anche a favore di
; PE
8) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande svolte delle parti;
9) COMPENSA tra le parti le spese di lite del procedimento;
condanna l'attrice soccombente a corrispondere le spese relative al sub-procedimento, liquidate in complessivi €. 1.300=, oltre accessori di legge;
10) SPESE di CTU a carico delle parti in via definitiva in ragione del 50% ciascuna in via solidale.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/3/2025.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
Per parte resistente RESTA: “CONCLUSIONI”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/02/2023 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di . CP_1
in relazione al matrimonio contratto in in data , come da relativo Atto di
Matrimonio n. , parte , serie , dell'anno ; da tale unione sono nati i figli:
nome , nato a [...] e nome , nato a [...] .
in relazione alle condizioni personali e patrimoniali inerenti il figlio nato dalla loro unione,
nome , nato a [...] .
La causa è stata dunque trattenuta in decisione al Collegio.
***********
pagina 14 di 17 1) La dichiarazione di contumacia
Preliminarmente,
2) La pronuncia sullo status
CONTROLALRE SE C'E' GIA' STATUS
SEPARAZIONE
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2 in in data , come da relativo Atto di Matrimonio n. , parte , serie , dell'anno .
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
DIVORZIO cessazione effetti civili/scioglimento
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio concordatario/civile fra (C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
FRANCIA il 17/09/1971, e (C.F. ) nato a [...] CP_1 C.F._2 il 20/01/1970, i quali hanno contratto matrimonio in in data , come da relativo Atto di
Matrimonio n. , parte , serie , dell'anno .
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n.
898/1970 per la dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della
Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di
Varese in data per la separazione personale.
3) I figli delle parti
La domanda pagina 15 di 17 4) Le pronunce di carattere economico
Ritiene il Collegio
5) Le spese di lite
Attesa la natura del giudizio, gli interessi dei minori coinvolti, nonché la parziale reciproca soccombenza delle parti, si giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.28 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
11) SEPARAZIONE - DICHIARA la separazione personale fra i coniugi Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 CP_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i quali hanno
[...] C.F._2 contratto matrimonio in in data , come da relativo Atto di Matrimonio n.
, parte , serie , dell'anno ;
12) DIVORZIO RELIGIOSO - PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra (C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
FRANCIA il 17/09/1971, e (C.F. ) nato a CP_1 C.F._2
VARESE (VA) il 20/01/1970, matrimonio celebrato in in data , come da relativo Atto di Matrimonio n. , parte , serie , dell'anno ;
13) DIVORZIO CIVILE - DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 CP_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], matrimonio in
[...] C.F._2
in data , come da relativo Atto di Matrimonio n. , parte , serie
, dell'anno ;
14) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
15) DISPONE che rimanga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
16) DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido di in via c.d. super-esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato;
per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale in relazione a tutti gli aspetti, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la minore, a titolo esemplificativo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi comprese quelle per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
17) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto del figlio mediante la corresponsione dell'importo di € (€ a figlio) entro il giorno 10 di ogni mese;
pagina 16 di 17 somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese;
ASSEGNI FAMILIARI;
18) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso inVarese, nella Camera di Consiglio del .
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.664/2023 promosso da:
(C.F. ) nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. VALENZIANO ALBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti ELEONORA PAGANINI e FRANCESCA MASSARO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Separazione personale”
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 13/11/2024, del seguente tenore:
Per parte ricorrente “ Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis: “1) dichiarare Parte_1 la separazione dei coniugi (c.f. ), nata a [...]_1 CodiceFiscale_3
(Francia) il 17/09/1971, residente in [...], e (c.f. CP_1 [...]
) nato a [...] il [...], residente in [...]
n.18, senza addebito di responsabilità, con ogni consequenziale provvedimento;
2) disporre
l'affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1
pagina 1 di 17 collocazione preferenziale presso la residenza materna, disponendo tempi e modi di permanenza presso la residenza paterna, fermo restando il preminente interesse del figlio e tenuto conto dei suoi impegni scolastici ed extra scolastici e dei suoi desideri, nonché di quanto riportato nella relazione della CTU dr.ssa e delle modalità di accudimento del padre, che non Persona_2 appaiono confacenti al bene del minore;
3) assegnare la residenza coniugale (immobile in Varese, via Appiani n.18, in comproprietà tra i coniugi) alla sig.ra , presso la quale Parte_1 sono collocati i figli minori e/o economicamente non autosufficienti, dando atto che il sig. ha CP_1 già lasciato tale domicilio;
4) disporre a carico di ed in favore di CP_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, sino al raggiungimento, da parte di
[...] ciascun figlio, dell'autosufficienza economica, o nel caso in cui il mancato raggiungimento sia loro addebitabile, un assegno mensile di €.50,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, con decorrenza da luglio 2025, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli, secondo le linee guida del Tribunale di Varese, con conguaglio mensile, a fronte dell'esibizione di idoneo giustificativo;
5) dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e non di-sporre quindi alcun provvedimento economico tra gli stessi;
6) dichiarare che l'autovettura HYUNDAI targata GF735WP, già intestata alla sig.ra
, resta di sua esclusiva proprietà mentre l'autovettura FIAT DOBLO' Parte_1 targata ED991AW, già intestata al sig. , rimane di sua proprietà esclusiva;
7) CP_1 autorizzare il rilascio ed il rinnovo di tutti i documenti dei genitori e dei figli validi per l'espatrio.
Con ogni consequenziale provvedimento, annotazione e trascrizione e vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
Per parte resistente RESTA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, 1. Dichiarare la separazione dei coniugi , nato a [...], il [...] (C.F. ) e CP_1 C.F._2 Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ).
2. Disporre l'affido condiviso
[...] C.F._1 del figlio minore con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre 3. Disporre R_ che il padre potrà vedere e tenere con sé secondo il seguente calendario: - fine settimana R_ alternati dal venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dalle ore 18:00 fino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola.
4. Disporre che nel periodo potrà stare Parte_2 con il padre, ad anni alterni, dalle ore 14:00 del 23.12 alle ore 21:00 del 30.12. gli anni dispari, e dalle ore 14:00 del 30.12 alle ore 21:00 del 06.01 gli anni pari. Nel periodo Pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14:00 del giovedì santo alle ore 21:00 della domenica di Pasqua gli anni dispari,
e dalle ore 21:00 della domenica di Pasqua alle ore 21:00 del mercoledì successivo gli anni pari;
ulteriori festività secondo il criterio dell'alternanza. Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé
per un periodo anche non continuativo di due settimane da concordarsi tra i genitori entro R_ il 31.05 di ogni anno.
5. Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli PE
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e versando alla signora R_ Parte_1
l'importo complessivo di € 100,00 mensili (€ 50,00 per ciascun figlio) entro il 25 di ogni mese, oltre alla rivalutazione monetaria Istat a decorrere dal luglio 2025. 6. Disporre che le spese straordinarie vengano suddivise al 50% tra i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Varese, ad eccezione di quelle del percorso psicologico seguito da che verranno poste per il 70% a R_ carico della signora e per il 30% a carico del sig. .
7. Autorizzare il rilascio ed il Parte_1 CP_1 rinnovo di tutti i documenti dei genitori e del figlio minore validi per l'espatrio. Spese come di giustizia.”.
pagina 2 di 17 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/02/2023, ha introdotto il presente Parte_1
giudizio al fine di ottenere la separazione personale con addebito di responsabilità nei confronti del marito sig. CP_1
A fondamento della domanda parte ricorrente dava atto: di aver contratto matrimonio con il sig. in data 10/08/2002, in Toulouse (Haute-Garonne- Francia) (trascritto nei registri CP_1
dello Stato Civile del medesimo Comune, e del Comune di Varese, anno 2002, atto n. 84 Parte II
Serie C); che da detta unione erano nati i figli (Varese, 3/03/2005) e Persona_4 Persona_1
(Varese, 5/04/2010). La sig.ra deduceva che nel corso degli anni la relazione coniugale si Parte_1
era deteriorata a causa di reiterate aggressioni verbali poste in essere dal marito il quale era solito insultare e denigrare la moglie anche alla presenza dei figli e che il tentativo dell'uomo di ricorrere a cure psichiatriche non aveva sortito effetto e, pertanto, essendo venuta meno l'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi, la signora era costretta a chiedere la separazione dal marito. Chiedeva quindi l'affidamento in via esclusiva dei figli (nelle more divenuto maggiorenne) e PE R_
alla madre, o in subordine, in via congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé e assegnazione della casa familiare, nonché regolamentazione del diritto di visita a favore del padre secondo il calendario indicato nel ricorso. Sotto il profilo economico, domandava di porre a carico del padre il pagamento di un contributo al mantenimento dei figli nella misura di €.
200,00 per ciascuno figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nulla veniva richiesto per il mantenimento dei coniugi, essendo autosufficienti economicamente, mentre la ricorrente insisteva nel domandare l'assegnazione della proprietà delle auto a ciascun coniuge e di autorizzare il rinnovo dei documenti dei genitori e dei figli validi per l'espatrio.
Con apposita memoria si è costituito in data 21/04/2023 il sig. contestando la CP_1
veridicità dei fatti narrati dalla sig.ra , specificando di soffrire di problemi Parte_1
psicologici dovuti ad una stato di ansia e depressione per difficoltà sorte sul posto di lavoro, nonché per un senso di frustrazione generato dall'assoluta indifferenza della moglie nei suoi confronti, al punto di aver deciso di abbandonare la casa coniugale e di essersi già trasferito dalla sorella.
Sottolineava di avere un buon rapporto con i figli ed auspicava di pervenire ad una separazione consensuale, volendo dare avvio con la moglie anche ad un percorso di mediazione familiare.
Tanto premesso, aderiva alla domanda di separazione chiedendo l'affidamento congiunto della prole con collocamento alternato secondo uno schema allegato alla comparsa e con assegnazione della residenza coniugale alla moglie. Sotto il profilo economico, dato atto della pagina 3 di 17 rilevante differenza di reddito tra i coniugi, chiedeva un contributo al mantenimento per sé da porre a carico della moglie pari all'importo di €. 500,00, nonché di prevedere a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento dei figli pari alla somma di €. 70,00 per ciascuno, oltre il
30% delle spese straordinarie.
A seguito di udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi in data 03/05/2023, il
Presidente, sentite liberamente le parti, differiva l'udienza al 21/06/2023 per acquisire la documentazione reddituale e consentire alle parti di verificare se intraprendere un percorso di mediazione familiare. All'esito della successiva udienza presidenziale in data 26/6/2023 veniva pronunciata ordinanza presidenziale con la quale, autorizzati i coniugi a vivere separati, veniva disposto l'affidamento del figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con R_
collocamento dello stesso a settimane alterne presso l'abitazione materna e presso quella paterna.
Quindi veniva previsto il mantenimento diretto di e un obbligo a carico del padre di R_
contribuire al mantenimento del figlio (nelle more divenuto maggiorenne ma non ancora PE
economicamente indipendente) nella misura di €. 200,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie. Assegnava la casa familiare alla ricorrente e, recependo la richiesta delle parti volta alla designazione di un CO.GE, nominava l'Avv. Cesare Bulgheroni quale coordinatore. Rinviava quindi la procedura avanti a sé per l'udienza del 26/10/2023, assegnando alle parti termini per il deposito della memoria integrativa e di costituzione.
Con comparsa del 2/08/2023 a seguito di dismissione del mandato difensivo da parte dei precedenti legali del convenuto, si costituivano nuovi procuratori riportandosi alle domande sino a quel momento svolte.
Acquisita la prima relazione del CO.GE. in data 18/10/2023 (nella quale i coordinatori riportavano che i bisogni emotivi di e dovevano essere ancora rivalutati e condivisi, R_ PE
aggiungendo che si rendeva necessario continuare nell'attività appena iniziata), all'udienza del
26/10/2023 parte attrice formulava istanza di modifica dell'Ordinanza Presidenziale in punto collocamento alternato paritetico di , richiesta che la madre motivava sulla base di un R_
presunto isolamento del ragazzo durante la permanenza presso il padre e di un suo malessere dopo la settimana paterna. Dato atto di quanto richiesto e della decisione da adottare riguardante il figlio
, il Giudice disponeva l'audizione del minore, incombente che veniva espletato all'udienza R_
del 14/11/2023. Rigettata con ordinanza in data 2/12/2023 la richiesta di modifica del provvedimento presidenziale in mancanza di comprovati mutamenti delle circostanze valutate all'epoca della decisione sul collocamento, tenuto conto sia delle dichiarazioni rese dal minore in sede di audizione che della relazione depositata dal CO.GE., venivano concessi alle parti i termini pagina 4 di 17 ex art. 183 comma VI c.p.c., con rinvio dell'udienza al 27/02/2024 per provvedere sulle richieste istruttorie.
Nelle more veniva aperto sub-procedimento sull'istanza ex art. 156 c.c. presentata dalla difesa dell'attrice, istanza che veniva rigettata dal Tribunale, con riserva di decisione sulle spese di lite al definitivo.
Recepita la seconda relazione dei ella quale i professionisti nominati dichiaravano CP_2 che l'obiettivo del percorso - e cioè la ricostruzione di un clima più sereno di dialogo tra i genitori volto a porre al centro l'interesse dei figli al di là dei sentiti personali di padre e madre - non poteva dirsi raggiunto neppure in parte dal momento che tale percorso non era stato sostanzialmente accettato dalle parti, all'udienza del 27/2/2024 le parti discutevano in ordine all'avvenuta produzione di mail intercorse tra il padre e il figlio e alla rilevanza della produzione di PE
simile corrispondenza.
Il Giudice, alla luce delle domande articolate dalle parti, viste le questioni dibattute e l'evidente coinvolgimento dei figli nel conflitto genitoriale, disponeva C.T.U. psicodiagnostica sul nucleo familiare, provvedendo a nominare la Dott.ssa che accettava l'incarico e, all'esito Persona_2
dei propri accertamenti, depositava la relazione finale in data 10/07/2024.
All'udienza del 23/07/2024 le parti, alla luce delle conclusioni esposte nell'elaborato peritale, chiedevano concordemente di recepire le risultanze della CTU in punto collocamento prevalente di presso la madre quale soluzione più rispondente al benessere psico-emotivo- R_
relazionale del figlio;
venivano altresì discusse l'ammissione delle prove orali articolate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e una serie di questioni insorte tra le parti di carattere economico, afferenti la gestione e talune scelte da assumere per (tra le quali, in particolare, la scelta R_ della scuola superiore). All'esito di ampia discussione, sulla scorta di un tentativo di conciliazione espletato dal giudice, le parti raggiungevano un accordo riguardante: la rinuncia alla domanda di addebito formulata dalla signora;
la rinuncia da parte del sig. alla domanda di assegno Parte_1 CP_1 di mantenimento per sé; l'ammontare del contributo al mantenimento dei figli a carico del sig. ; la CP_1 scelta della scuola superiore per individuata nell'ISIS Valceresio di Bisuschio;
la permanenza di R_
presso il padre, nei week end di sua competenza, sin dall'uscita da scuola il giorno del venerdì. R_
Stante l'accordo raggiunto su buona parte delle questioni che ancora contrapponevano le parti e la rinuncia alla domanda di addebito e di contributo al mantenimento del marito, con ordinanza in data
30/7/2024 il Giudice modificava l'ordinanza presidenziale e fissava udienza di precisazione delle conclusioni essendo divenute superflue le prove articolate nelle memorie ex art. 183 c.p.c..
pagina 5 di 17 Precisate le conclusioni, come da fogli depositati telematicamente, il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***********
1. Pronuncia sullo status
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata in [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2 in data 10/08/2002, in Toulouse (Haute-Garonne- Francia) (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune e del Comune di Varese, anno 2002, atto n. 84 Parte II Serie C.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
2. Affidamento e collocamento del figlio
In punto di affidamento del figlio ancora minorenne , il Collegio, nonostante R_ permanga una accesa e preoccupante conflittualità tra i coniugi, conformemente alle conclusioni cui
è giunto il CTU ed alle concordi richieste formulate dalle parti, ritiene di confermare l'affido condiviso di ad entrambi i genitori rispondendo tale soluzione al primario interesse del R_ minore. A tale proposito si deve sottolineare come la consulente nominata, esclusi quadri psicopatologici in termini di diagnosi funzionale, pur avendo dato atto della permanenza di criticità
e di una elevata conflittualità e difficile comunicazione tra i genitori, non ha proposto di intervenire con una limitazione della responsabilità genitoriale, limitandosi a sollecitare l'avvio di percorsi di sostegno psicologico individuale anche da parte dei genitori per elaborare i vissuti e le fatiche.
Quanto al collocamento del figlio, sul punto il CTU, dopo aver valutato i vissuti psicologici dei genitori, dei figli e tenuto conto dei colloqui sostenuti con gli zii sig.ri e CP_3 [...]
parenti che da sempre hanno avuto un importante ruolo di accudimento dei nipoti, ha CP_4 consigliato vivamente il collocamento presso l'abitazione della mamma osservando come la soluzione del collocamento paritetico a settimane alternate “…non sia adatto al benessere psico- emotivo-relazionale di , nonostante lui stesso affermi, senza nessuna consapevolezza, di R_ voler mantenere tale suddivisione”.
Si evidenzia come la soluzione del collocamento paritetico era apparso, al momento dell'avvio del giudizio, come rispondente all'interesse del minore tanto che, almeno all'inizio, risultava condivisa dalle parti: la madre aveva, sin dall'udienza presidenziale, dichiarato di non opporsi al collocamento paritario, purchè ci fosse l'accordo di;
all'udienza successiva la signora aveva confermato R_ che esprimeva tale desiderio, sollevando dubbi solo in ordine alla comodità di una simile R_ soluzione dal punto di vista logistico stante la distanza tra le case di abitazione;
successivamente la pagina 6 di 17 SE aveva chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale motivando la richiesta sulla base di un isolamento del figlio nella settimana di competenza paterna e di segnali di disagio manifestati dallo stesso , adducendo – ma non provando – che ciò era stato rilevato anche dalla scuola. R_
A fronte delle preoccupazioni materne, in data 14/11/2023 è stato disposto l'ascolto del minore che ha dichiarato: “AdR: frequento la terza media alla scuola Silvio Pellico. L'anno prossimo mi piacerebbe fare amministrazione finanze e marketing (scuola che mi è stata consigliata da mio fratello ) o il liceo delle scienze umane, indirizzo economico sociale (scuola che mi è stata PE consigliata dal papà). Sto facendo gli open day;
settimana scorsa mi ha accompagnato mio padre e il prossimo lo farò con mia madre. Su questa scelta mi confronto un po' di più con mio padre perché lui mi spioega meglio le possibilità che ho. Quando ho qualche problema cerco di risolverlo da solo ma se ho bisogno di un supporto chiedo il parere sia della mamma che del papà. Quando sono dalla mamma non vedo spesso perché sta abbastanza in giro e ha la ragazza. Quando PE sono dal papà, ho provato ad invitarlo a venire a cena ma lui è venuto solo poche volte, non sempre aderisce all'invito. Secondo me non viene sia perché ha i suoi impegni ma anche perché non si trova bene con il papà. Con non vado sempre d'accordo, talvolta non la pensiamo alla PE stessa maniera. A scuola vado abbastanza bene, l'anno scorso ho preso il debito in matematica.
Quest'anno mi sto impegnando e per matematica sono aiutato da mio zio che ha un CP_4 diploma e sa bene la matematica. Già in passato era stato aiutato dallo zio e è stato PE
a dirmi di farmi aiutare da lui. Le mie materie preferite sono educazione fisica e storia, PE sono appassionato delle guerre mondiali e ho visto qualche film di guerra con la mamma. Con il papà guardo di più film di azione, tipo la lanterna verde. Nel tempo libero pratico sport , vado a rugby 3 volte alla settimana dalle ore 18,30 alle 20. Mi porta all'allenamento o la mamma o il papà, a seconda di dove sto trascorrendo la settimana. Vedo mio padre a settimane alterne;
vado dal papà alla domenica sera, porto i libri e la borsa dell'allenamento e resto tutta la settimana. Ho una mia camera. Al termine della settimana faccio la cosa inversa, preparo le mie cose e vado da mia mamma dove ho la mia camera. Per ora mi trovo bene così e questa alternanza mi piace perché mi consente di stare con entrambi. Il papà spesso mi porta a vedere le partite di rugby.
Quando esco da scuola, torno a casa da solo se sono dal papà; se sono da mia madre vado dalla nonna paterna e dalla zia sino verso le 17 quando arriva la mamma a prendermi. Questo avviene il lunedì, martedì e mercoledì. Se vado dalla nonna posso anche andare fuori al parco e gioco con i miei amici al parco. Questo avviene sia se sono nella settimana del papà, sia se sono con la mamma. Alla domenica sera talvolta vado ai pre-adolescenti e mi accompagna la mamma o il papà. Complessivamente posso dire che ho la possibilità di vedere parenti o amici alla medesima maniera, sia che sia dal papà, sia che sia dalla mamma anche se la mamma ha sempre un pò più paura a lasciarmi andare o a fare qualcosa da solo. Il papà con me è gentile, scherziamo e stiamo bene insieme. Quando era ancora in casa era più nervoso ma solo perché non andava più
d'accordo con la mamma. Il papà cucina bene e mi fa ottimi piatti che a me piacciono molto. Quando sono con l'uno o l'altro genitore non ho l'abitudine di chiamare l'altro genitore con il telefono;
mando messaggi prevalentemente a usando il cellulare del papà. Io per ora non PE ho il cellulare;
i miei genitori me lo hanno promesso, forse per Natale ma dipende dai voti che prendo a scuola. Anche con mia madre mi trovo bene;
la cosa bella che c'è a casa sua sono i gattini. Al venerdì sera o al sabato, quando siamo insieme, guardiamo insieme un film. Anche la mamma viene a vedere le mie partite di rugby se sono in casa. Non capita che il papà o la mamma mi dicano di riferire qualcosa all'altro genitore, mi lasciano tranquillo. AdR: mio padre lavora e
pagina 7 di 17 sino a settimana scorsa arrivava a casa verso le ore 14. Non so se il suo orario cambierà; in ogni caso in genere quando sono da lui il pomeriggio è presente in casa. La mamma lavora in Svizzera, in genere va via alle 9 e torna alle 17. Altre volte va via alle 6 e arriva sempre alle 17, tranne il giovedì che arriva a casa verso le ore 13”.
A fronte delle dichiarazioni del ragazzo, stante il permanere di una accesa/preoccupante conflittualità tra le parti, con ripercussioni negative sui figli, è stata disposta CTU;
effettuati colloqui con i genitori e con i figli oltre che con parenti di riferimento, il consulente ha potuto approfondire le dinamiche e le caratteristiche personologiche dei membri della famiglia, giungendo a così descrivere quanto emerso ed osservato all'esito dell'attività (si riporta un breve riassunto delle parti più rilevanti, rimandando per il resto alla relazione peritale):
quanto alla sig.ra : Parte_1
- ricostruita la storia personale della signora (caratterizzata da maltrattamenti fisici e psicologici da parte della figura materna, mai elaborati), rispetto alla relazione di coppia è emerso che la signora si
è posta in una posizione passiva rispetto al signor vivendo lui e la sua famiglia come una sorta CP_1 di contenitore dentro il quale porsi accettando regole, indicazioni e usanze. In questo contesto mentre il marito ha assunto un atteggiamento dominante, scarsamente empatico, abbandonico, la signora si è posta in una posizione passiva, subentrate, razionalizzante. Rispetto al ruolo genitoriale, emerge dal racconto della attrice come la cura dei figli sia avvenuta in modo paritario, con una connotazione maggiormente affettiva da parte della signora e una connotazione maggiormente autoritaria da parte del signor;
CP_1
quanto al sig. : CP_1
- evidenziato l'atteggiamento di blocco nell'entrare in contatto con le proprie emozioni ai fini della ricostruzione della propria storia personale, anche per quanto riguarda la storia di coppia il sig.
ha manifestato un atteggiamento aggressivo e una certa resistenza ad approfondire CP_1
l'argomento legato ai conflitti di coppia e ai comportamenti aggressivi segnalati dalla moglie, riportando una descrizione minimizzate di tali gesti. Rispetto al ruolo genitoriale, da quanto riportato al consulente è emerso un coinvolgimento emotivo nei confronti dei figli e la presenza attiva nella cura degli stessi, così come un riconoscimento alla madre di buone competenze materne di cura;
quanto al figlio : PE
- il CTU ha dato atto che il ragazzo esprime il bisogno di assumere una certa distanza emotiva dai pensieri legati alla separazione dei genitori, come per proteggersi dalla relativa sofferenza. Si nota come sia e sia stato coinvolto all'interno della coppia genitoriale, sia come facilitatore degli scambi PE comunicativi che come riparatore della crisi. Il ragazzo riconosce i comportamenti aggressivi del padre, come uno degli elementi scatenanti il conflitto di coppia e la separazione, come gli aspetti depressivi della mamma, la quale ripiegava i suoi vissuti sull'uso dell'alcol. Si evince un atteggiamento protettivo, di preoccupazione, rivolto ad entrambi i genitori, rispetto alle questioni economiche: un aspetto che coinvolge , ma che appartiene alla coppia genitoriale. PE
quanto al figlio minorenne : R_
pagina 8 di 17 - il CTU ha innanzitutto rilevato che esalta una difesa narcisistica, la quale lo porta ad R_ esteriorizzare un sé grandioso, a copertura di un vissuto di fragilità. Rispetto alla separazione dei genitori il consulente ha sottolineato come il ragazzo riporti pensieri meccanici, “…come se seguisse una sorta di copione, sterile, senza vissuti, aderente ad una realtà preconfezionata. La scelta di alcuni termini o espressioni linguistiche appare adultizzata. Nonostante, quindi, la verbalizzazione di accettare
l'alternanza delle settimane, a livello cosciente non è così pulita la scelta. descrive un rapporto
R_ con la figura materna di tipo accudente. In prima battuta emerge la parte affettiva che li lega. Invece, come una sorta di rottura nel loro legame viene riportata la situazione critica legata all'uso di alcol da parte della madre. Viene descritta emotivamente come una frattura nel loro rapporto, che definisce anche la rottura della situazione famigliare coniugale. sembra non comprendere né
R_ cognitivamente né affettivamente appieno gli eventi ad essa circoscritti. Tant'è che il mancato uso della parola “ebrezza” ne dà conferma. > rispetto al rapporto con la figura paterna emergono elementi simili. Un vissuto di accudimento ma anche di instabilità, sempre legata all'uso di alcol. Si evince quindi come, in entrambi i genitori, sia stato presente un momento critico che ha portato gli stessi ad un ritiro su di sé a discapito della protezione e cura dei ragazzi. , nella semplicità dei suoi pensieri
R_ cognitivi ma anche emotivi, sembra lasciarsi trasportare dagli eventi, senza una chiara consapevolezza di sé con l'altro e nel contesto in cui avviene la sua crescita. > descrive la situazione
R_ conflittuale familiare riducendone l'intensità emotiva. D'altra parte, reagisce alla stessa con un ritiro, che rimanda ad una difesa protettiva rispetto alla fatica emotiva. Lo stesso atteggiamento evitante sarà assunto durante il corso del colloquio. In particolare si evidenzia una marcata chiusura nei confronti del tema “separazione”, evento che non può elaborare poiché manca il contenitore di pensiero
R_ ed emotivo (la mancata spiegazione fornita dai genitori), come di seguito spiegato. > riporta
R_ una descrizione della quotidianità pari, rispetto al contesto materno e paterno. Con un atteggiamento di chiusura, sembra voler proteggere pensieri più profondi, come le fatiche, anche tipiche, che si possono riscontrare nei legami familiari. L'assenza di consapevolezza si evince anche nella descrizione della comunicazione all'interno della famiglia, per cui sembra non essere al corrente di come e se
R_ questa avviene. sembra quindi assumere, inconsciamente, una posizione neutra, all'interno
R_ della coppia genitoriale, come di seguito descritto. > si può affermare come il movimento difensivo di ritiro sopra spiegato, trovi sublimazione all'interno del contesto 'guerra', ovvero i conflitti famigliari vissuti, per i quali opera un meccanismo di diniego, trovano spazio all'interno della sua
R_ passione per le battaglie reali, più facilmente tollerabili. Si evince quindi la grossa difficoltà emotiva, anche se non visibile, alla quale è sottoposto . > dalla descrizione del rapporto con
R_ PE emerge una certa distanza emotiva, spiegata razionalmente dalla differenza di età, ma che rimanda ad una sorta di frattura del loro legame, per la quale non emerge nessun dispiacere (era invece molto evidente in )...”. Infine dal protocollo testistico è apparso piuttosto difeso. Rispetto PE R_ all'immagine di sè, egli proietta dei vissuti depressivi, attribuendosi uno stato di tristezza. Sono state rilevate difese dalla rabbia ed aggressività latenti.
Sulla base dei dati e delle osservazioni raccolte, il CTU è giunta alle conclusioni circa l'affidamento e collocamento di evidenziando: R_
- la presenza di una sorta di identicità-identificazione tra e il papà, meccanismo che porta il R_ figlio ad assumere atteggiamenti e pensieri simili a quelli del padre;
- la presenza di una sorta di diniego condiviso all'interno di tutto il nucleo familiare, rispetto agli agiti impulsivi ed aggressivi del sig. , per cui nessuno dei membri approfondisce l'argomento e ne CP_1 prende le distanze emotive;
pagina 9 di 17 - nonostante la negazione, è evidente il vissuto di timore-paura che porta i figli, nello specifico , R_ ad aderire al pensiero paterno, senza identificarsi con una loro realtà;
- la presenza di una dinamica di coppia di tipo passivo-aggressivo, in cui la sig.ra assume un Parte_1 ruolo passivo, minimizzando gli eventi ma subendoli, mentre il sig. assume il ruolo attivo, agendo CP_1 impulsi aggressivi di rabbia.
Dato atto di tutto ciò, rileva il Collegio come le conclusioni cui è pervenuto il CTU siano del tutto condivisibili, siccome logicamente e scientificamente motivate anche sulla base di quanto risultato dai test somministrati. In particolare si aderisce alla proposta di disporre/mantenere il collocamento del minore presso la madre, soluzione ritenuta più tutelante sotto il profilo del benessere psico-emotivo- relazionale del minore (ciò nonostante lui stesso abbia continuato ad affermare, senza nessuna consapevolezza, di voler mantenere l'alternanza paritetica). In relazione alle figure genitoriali, R_ vive il sentimento di un buon accudimento, nella relazione primaria, pertanto fino al momento della separazione della coppia, che segna nello stesso una spaccatura sul piano affettivo, per cui opera una scissione dove spicca una forte identificazione con la figura paterna, ma su un piano patologico, ovvero sulle difese di tipo narcisistico che fanno da scudo al dolore sottostante.
Deve dunque essere confermato il collocamento prevalente di presso la madre – modifica che è R_ già stata introdotta a partire dal 30/7/2024 - con le seguenti facoltà di visita a favore del padre:
- week end alternati dal venerdì dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- un giorno infrasettimanale (indicativamente il mercoledì) dalle h 18 fino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- nel periodo natalizio, potrà stare con il padre, ad anni alterni, dalle ore 14 del 23 R_ dicembre alle ore 21 del 30 dicembre, gli anni dispari, e dalle ore 14 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, gli anni pari;
- nel periodo pasquale, ad anni alterni, dalle ore 14 del giovedì santo alle ore 21 della domenica di Pasqua, gli anni dispari, e dalle ore 21 della domenica di Pasqua alle ore 21 del mercoledì successivo, gli anni pari;
- ulteriori festività secondo il criterio dell'alternanza;
- nel periodo estivo, infine, il padre potrà tenere con sé la prole per un periodo anche non continuativo di due settimane da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno.
Si conferma l'indicazione, già in precedenza data, secondo cui per ogni comunicazione riguardante i figli, nello specifico , le parti dovranno utilizzare i messaggi di WhatsApp rispondendo alla R_ ricezione degli stessi e/o utilizzare la chiamata.
Da ultimo si deve rilevare che soltanto in sede di memorie conclusive parte attrice, lamentando gravi inadempienze poste in essere dal sig. (il quale, a differenza della signora stessa, non CP_1 starebbe seguendo alcun percorso psicologico), ha chiesto per la prima volta dall'inizio del contenzioso di disporre che le frequentazioni paterne avvengano solo in ambiente protetto;
nella memoria di replica alla conclusionale ha addirittura chiesto di valutare un'eventuale limitazione della responsabilità genitoriale. Ritiene il Collegio che le suddette istanze non siano meritevoli di accoglimento, trattandosi di richieste nuove, non fondate su circostanze sopravvenute, non formulate in sede di conclusioni della attrice (la quale aveva aderito alle risultanze della CTU,
pagina 10 di 17 anche per il tramite del proprio CTP) e non supportata da alcun elemento a prova della necessità di tale estremo cambiamento che andrebbe ad incidere sull'equilibrio di che, in ogni caso, ha R_ espresso un forte attaccamento anche nei confronti del padre rispetto al quale ha riportato una descrizione della quotidianità pari a quella vissuta nel contesto materno. Anche volendo ammettere che simili domande possano essere introdotte in ogni momento perché volte al perseguimento dell'interesse del minore, si rileva come la consulente abbia risposto al punto 2) del quesito – che era stato espressamente formulato alla luce delle argomentazioni svolte dalla signora circa Parte_1 le competenze genitoriali del – escludendo quadri psicopatologici in termini di diagnosi CP_1 funzionale, senza evidenziare difficoltà così gravi nei rapporti tra padre e figlio da richiedere di valutare l'opportunità che gli stessi vengano limitati, anche sotto il profilo delle frequentazioni da consentire solo in ambiente protetto.
A fronte della suddetta regolamentazione, conformemente alle conclusioni del CTU, stante le rilevate difficoltà e la sofferenza con aspetti di tipo depressivo osservati in entrambi i figli ma soprattutto in (il quale attua una difesa narcisistica, si mostra esteriormente sicuro, con R_ esposizione a tratti aggressivi, ma in effetti è assai fragile) deve essere prescritto che le parti collaborino urgentemente per garantire la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico a favore di – già iniziato, ma purtroppo caratterizzato da continue interruzioni - finalizzato in R_ particolare all'elaborazione della separazione tra i genitori, con tutte le dinamiche psichiche ad essa legate. E' compito dei genitori – investiti della responsabilità genitoriale, provvedere alla cura del figlio minore – adoperarsi per garantire al figlio il percorso di cui necessita, presso la professionista che era stata individuata o di altra psicologa che le parti dovranno individuare.
Conformemente alle indicazioni esposte dal CTU le parti devono essere sollecitate ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico individuale, nonché a caldeggiare che anche valuti di PE farsi sostenere da un percorso psicologico, come fortemente suggerito dalla consulente.
3. Pronunce di carattere economico
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, a seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento dei figli minori, ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cfr. Cass. Sez. VI-I, ord. 1°.3.2018, n. 4811).
Nel caso di specie, si osserva che la situazione economica reddituale delle parti è così compendiabile:
- la sig.ra lavora in Svizzera come insegnante e percepisce uno stipendio Parte_1 mensile per tredici mensilità che da circa CHF 3.700,00= si attesta attualmente intorno a CHF
4.800,00=. Ella ha prodotto la documentazione reddituale che riporta un reddito netto di CHF
29.844,00= per l'anno 2019, di CHF 46.407= per l'anno 2020 e di CHF 51.655,00= per l'anno 2021
e le buste paga per l'anno 2024 da gennaio a giugno. Non risulta onerata da alcuna spesa, ha dichiarato “Vivo nella casa coniugale in comproprietà, non è gravata da mutuo e mio marito l'ha lasciata dalla fine di marzo 2023”.
pagina 11 di 17 - il sig. risulta alle dipendenze di e percepisce uno stipendio CP_1 Controparte_5 mensile di circa €. 2.200,00= per quattordici mensilità; egli ha prodotto la documentazione reddituale che riporta un reddito lordo di € 32.970,00 per l'anno 2019 e di € 31.705,00 per l'anno
2021 (non è stata prodotta documentazione relativa al reddito 2020, poiché per quell'anno, egli afferma non aver presentato la dichiarazione dei redditi) nonché le buste paga del 2024 da gennaio a giugno.
Considerata la situazione reddituale delle parti come sopra riassunta che evidenzia una certa disparità reddituale, tenuto altresì conto dell'indubbio vantaggio economico derivante dall'assegnazione della casa coniugale a favore della madre convivente con i figli, ritiene il Collegio di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti relativo all'ammontare del contributo al mantenimento dei figli da porre a carico del padre. Pertanto, il sig. deve essere CP_1 dichiarato tenuto a contribuire al mantenimento dei figli e mediante il versamento PE R_ alla madre convivente dell'importo mensile di €. 100,00 (€ 50,00 per ciascun figlio), entro il 25 di ogni mese, oltre alla rivalutazione monetaria ISTAT a decorrere da luglio 2025; oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse degli stessi secondo le Linee Guida in uso avanti a questo
Tribunale, comprese le spese relative al percorso psicologico di in quanto non vi sono agli R_ atti allegazioni che giustifichino la richiesta del resistente di contribuire alle stesse in una percentuale minore del 30%.
4. Assegnazione casa coniugale
Deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , quale Parte_1 genitore collocatario del figlio minore e convivente con . R_ PE
5. Ulteriori domande e richieste svolte in giudizio
Devono essere dichiarate inammissibili le domande relative al rilascio/rinnovo dei passaporti e dei documenti d'identità del figlio minore spettando la relativa competenza funzionale, in caso di disaccordo, al giudice tutelare ex art. 3 legge 21 novembre 1967, n. 1185. Nulla deve essere disposto anche in ordine alla domanda di autorizzare fin da ora i coniugi al rilascio dei rispettivi passaporti e carte di identità e all'iscrizione dei figli minori sugli stessi (ciò che non è più richiesto e valido dal 27.06.2012).
Invero, l'art. 20 del D.L. n. 69/2023 ha semplificato il procedimento di rilascio del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio a favore dei genitori di figli minorenni prevedendo che non è più necessario l'assenso dell'altro genitore, salvo attestare l'assenza di inibitorie al rilascio del documento mediante una dichiarazione da rendere sotto la propria responsabilità a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Pure inammissibile è la richiesta di assegnazione delle auto;
è onere delle parti recarsi negli appositi uffici per effettuare l'aggiornamento dell'intestazione, secondo l'utilizzo che stanno facendo delle autovetture. In caso di disaccordo, la domanda di attribuzione della propria auto dovrà essere proposta con rito ordinario, secondo le regole del contezioso civile.
6. Le spese di lite
pagina 12 di 17 Attesa la natura del giudizio, gli interessi del minore coinvolto, nonché la parziale reciproca soccombenza delle parti, si giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite, ad eccezione delle spese del sub-procedimento che, stante la soccombenza, vengono liquidate – tenuto conto dell'attività espletata e della non complessità delle questioni trattate – in complessivi €.
1.300=, oltre accessori di legge e poste a carico di parte attrice.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna e in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
), nata in [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._2 matrimonio in data 10/08/2002, in Toulouse (Haute-Garonne- Francia) (trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune e del Comune di Varese, anno 2002, atto n. 84
Parte II Serie C);
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) DISPONE che il figlio (Varese, 5/04/2010) rimanga affidato congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso la madre;
4) DISPONE, salvo diversi accordi, le seguenti facoltà di visita a favore del genitore non collocatario:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a week end alternati dal venerdì R_ dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un giorno infrasettimanale R_
(indicativamente il mercoledì) dalle h 18 fino al giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- nel periodo Natalizio: il padre potrà tenere con sé , ad anni alterni, dalle ore 14:00 R_ del 23.12 alle ore 21:00 del 30.12. gli anni dispari, e dalle ore 14:00 del 30.12 alle ore 21:00 del 06.01 gli anni pari.
- Nel periodo Pasquale: il padre potrà tenere con sé , ad anni alterni, dalle ore 14:00 R_ del Giovedì Santo alle ore 21:00 della domenica di Pasqua gli anni dispari, e dalle ore 21:00 della domenica di Pasqua alle ore 21:00 del mercoledì successivo gli anni pari;
ulteriori festività secondo il criterio dell'alternanza.
- Nel periodo estivo: il padre potrà tenere con sé per un periodo anche non R_ continuativo di due settimane da concordarsi tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno.
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto dei figli e R_
mediante la corresponsione dell'importo di € 100,00= (€ 50,00 a figlio) entro il PE giorno 25 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese;
pagina 13 di 17 6) ASSEGNA la casa coniugale alla sig.ra presso la quale sono collocati i Parte_1 figli;
7) PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi alle prescrizioni del presente provvedimento ed in particolare di collaborare al fine di garantire al figlio minore il percorso di R_ sostegno psicologico di cui necessita;
invita altresì i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico individuale e a caldeggiare un percorso psicologico anche a favore di
; PE
8) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande svolte delle parti;
9) COMPENSA tra le parti le spese di lite del procedimento;
condanna l'attrice soccombente a corrispondere le spese relative al sub-procedimento, liquidate in complessivi €. 1.300=, oltre accessori di legge;
10) SPESE di CTU a carico delle parti in via definitiva in ragione del 50% ciascuna in via solidale.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20/3/2025.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
Per parte resistente RESTA: “CONCLUSIONI”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/02/2023 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di . CP_1
in relazione al matrimonio contratto in in data , come da relativo Atto di
Matrimonio n. , parte , serie , dell'anno ; da tale unione sono nati i figli:
nome , nato a [...] e nome , nato a [...] .
in relazione alle condizioni personali e patrimoniali inerenti il figlio nato dalla loro unione,
nome , nato a [...] .
La causa è stata dunque trattenuta in decisione al Collegio.
***********
pagina 14 di 17 1) La dichiarazione di contumacia
Preliminarmente,
2) La pronuncia sullo status
CONTROLALRE SE C'E' GIA' STATUS
SEPARAZIONE
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2 in in data , come da relativo Atto di Matrimonio n. , parte , serie , dell'anno .
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
DIVORZIO cessazione effetti civili/scioglimento
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio concordatario/civile fra (C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
FRANCIA il 17/09/1971, e (C.F. ) nato a [...] CP_1 C.F._2 il 20/01/1970, i quali hanno contratto matrimonio in in data , come da relativo Atto di
Matrimonio n. , parte , serie , dell'anno .
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n.
898/1970 per la dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della
Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di
Varese in data per la separazione personale.
3) I figli delle parti
La domanda pagina 15 di 17 4) Le pronunce di carattere economico
Ritiene il Collegio
5) Le spese di lite
Attesa la natura del giudizio, gli interessi dei minori coinvolti, nonché la parziale reciproca soccombenza delle parti, si giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.28 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
11) SEPARAZIONE - DICHIARA la separazione personale fra i coniugi Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 CP_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], i quali hanno
[...] C.F._2 contratto matrimonio in in data , come da relativo Atto di Matrimonio n.
, parte , serie , dell'anno ;
12) DIVORZIO RELIGIOSO - PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra (C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
FRANCIA il 17/09/1971, e (C.F. ) nato a CP_1 C.F._2
VARESE (VA) il 20/01/1970, matrimonio celebrato in in data , come da relativo Atto di Matrimonio n. , parte , serie , dell'anno ;
13) DIVORZIO CIVILE - DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 CP_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], matrimonio in
[...] C.F._2
in data , come da relativo Atto di Matrimonio n. , parte , serie
, dell'anno ;
14) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
15) DISPONE che rimanga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
16) DISPONE ex art. 337 quater co. 3 c.c. l'affido di in via c.d. super-esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato;
per l'effetto, la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale in relazione a tutti gli aspetti, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la minore, a titolo esemplificativo relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed alle pratiche amministrative, ivi comprese quelle per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
17) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario indiretto del figlio mediante la corresponsione dell'importo di € (€ a figlio) entro il giorno 10 di ogni mese;
pagina 16 di 17 somma soggetta a rivalutazione annuale Istat di legge;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Varese;
ASSEGNI FAMILIARI;
18) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso inVarese, nella Camera di Consiglio del .
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 17 di 17