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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
AR FO, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1842/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
AN TR Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1159/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 02/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29819 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7553/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1159/2024, depositata il 2-10-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Benevento aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento TARI 2016 indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento n.
29819/1 del 20 ottobre 2021 emesso dall'AN TR s.r.l. che richiedeva il pagamento della somma di
€ 335,00 per infedele dichiarazione in relazione alla Tari anno di imposta 2016, eccependo: a) l'assenza del piano tariffario;
la carenza di legittimazione attiva dell'AN TR srl;
l'inesistenza giuridica della notifica effettuata a mezzo posta raccomandata ar semplice;
l'assenza di atto presupposto;
l'incompetenza territoriale dell'agente della riscossione;
la decadenza dal potere di riscossione e la prescrizione della pretesa creditoria;
la carenza di motivazione;
la mancata attestazione di conformità dello stesso al suo originale digitale predisposto dall'uffici; la carenza di sottoscrizione e l'assenza di perfetta e certa riconducibilità al titolare della legittimazione a emettere l'accertamento, sottoscritto dal sedicente legale rappresentante
Nominativo_1; la illegittimità per mancata indicazione delle modalità di calcolo delle spese di riscossione, delle sanzioni e non debenza delle somme richieste;
la inesistenza/nullità della consegna dei ruoli all'AdER per la formazione delle cartelle di pagamento.
Per quello che interessa il presente giudizio di appello (la sentenza è stata impugnata solo dalla parte soccombente AN TR e la parte appellata Resistente_1 non si è costituita), la Corte provinciale, rigettati (o ritenuti assorbiti) tutti gli altri motivi di ricorso, aveva annullato l'atto impugnato ritenendo fondato il motivo concernente il difetto di sottoscrizione.
“… Relativamente alla eccezione circa la ritualità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, si osserva che per la sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l'art. 1, comma 87, I. n. 549 del 1995, dispone che « la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.” Trattasi di norma speciale, non abrogata (cfr. Cass. civ., Sez. V, 14.5.2019, sent. n. 12756, Cass. n.20362/2017, Cass. n. 9079/2015, Cass. n. 6736/2015) e il nominativo del funzionario responsabile va individuato, a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, con apposito provvedimento di livello dirigenziale (cfr. Cass. n. 20628/2017, n.15447/2010). Siffatta garanzia per il contribuente deve valere non solo nel caso di gestione diretta, ma anche nel caso di gestione in concessione della potestà impositiva.
Il "provvedimento di livello dirigenziale" rimanda, inequivocabilmente, ad un atto della pubblica amministrazione, ma, qualora l'imposta sia gestita da un concessionario, come nel caso in esame, "sugli atti di liquidazione e di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché tale nominativo, nonché la fonte dei dati, risultino indicati in un apposito atto sottoscritto dal concessionario (o da altro soggetto che da questi abbia ricevuto il relativo potere), destinato ad assolvere alla stessa funzione assolta, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico impositore, dal "provvedimento di livello dirigenziale" di cui al secondo alinea della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 87." (cfr. Cass. Sentenza n. 9627/2012 ).
Orbene, nel caso in esame, l'avviso impugnato riporta la sottoscrizione a stampa (secondo la normativa del caso, menzionata nello stesso avviso) del responsabile del tributo, ma manca in atti la prova che il sottoscrittore sia stato all'uopo designato dalla AN TR S.R.L. attraverso proprio specifico atto di data certa anteriore alla emissione dell'atto impositivo", contenente la indicazione del "responsabile dell'emanazione degli atti di liquidazione ed accertamento del tributo".
La designazione è necessaria anche nella ipotesi in cui il legale rappresentante della società concessionaria abbia "mantenuto la responsabilità direttamente su di sé" della relativa procedura automatizzata.
…”
Aveva condannato la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 150,00, oltre accessori, con distrazione.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società concessionaria rilevando che l'atto impugnato era stato sottoscritto in conformità del comma 87 dell'art. 1 della Legge n. 549/1995 e che quando l'atto è sottoscritto -come nel caso di specie- da un soggetto che riveste un ruolo apicale nell'organigramma della società concessionaria non è necessaria alcuna ulteriore indicazione (all'uopo richiamava Cassazione Civile, sentenza n. 30050/2018); aveva poi riproposto le difese già formulate in relazione agli altri motivi di ricorso in caso di eventuale riproposizione. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
La parte appellata Resistente_1 non si era costituita.
All'odierna udienza è comparsi il difensore della parte appellante che si è riportata alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è fondato e deve essere accolto.
La questione di diritto oggetto del presente giudizio di appello è stata risolta con chiarezza e precisione da
Cass. Sez. Trib . 30050/2018.
“… L'art. 1, comma 162, I. n. 296 del 2006 (in vigore dal 1/1/2007), prevede che gli avvisi di accertamento dei tributi locali "sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo" e, quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l'art. 1, comma 87, I. n. 549 del 1995, stabilisce che «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. >>,
e questa Corte ha chiarito che si tratta di norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia (Cass. n. 9079/2015, Cass. n. 6736/2015, Cass. n. 20362/2017), e che, a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, il nominativo del funzionario responsabile va individuato con apposito provvedimento di livello dirigenziale (Cass. n. 20628/2017, n. 15447/2010).
…
Tuttavia, la necessità, [ritenuta da altra giurisprudenza] di una "scrittura privata di data certa anteriore alla emissione dell'atto impositivo", contenente la indicazione del "responsabile dell'emanazione degli atti di liquidazione ed accertamento del tributo", anche nella ipotesi - che qui si esamina - in cui il legale rappresentante della società concessionaria abbia "mantenuto la responsabilità direttamente su di sé" della relativa procedura automatizzata, non può farsi discendere dalla "interpretazione teleologica" del citato art. 3, comma 87, I. n. 549 del 1995, stante la sostanziale diversità delle situazioni considerate. In un caso, infatti, c'è delega di poteri attribuiti - per legge - al dirigente dell'ente pubblico, ad un funzionario responsabile, che per esercitarli legittimamente deve essere preventivamente individuato all'interno della propria organizzazione, appunto, mediante un provvedimento di livello dirigenziale, nell'altro caso, c'è esercizio diretto di poteri che discendono dalla carica ricoperta nell'ambito dell'organigramma della società, nella specie, quella di Amministratore Unico, la cui verifica non richiede provvedimenti di sorta, ma è agevolmente effettuabile tramite il Registro delle Imprese, previsto dall'art. 2188 c.c., e tenuto da apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio. Del resto, anche l'art. 11, d.lgs. n. 507 del 1993, tiene distinto il caso della gestione diretta (comma 1), prevedendo che "il comune designa un funzionario cui sono attributi la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.", dal caso della gestione in concessione (comma 3), prevedendo che "le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario." Nella esaminata fattispecie, è incontroverso (v. pag. 20 del controricorso) che l'avviso di accertamento è stato sottoscritto, con le modalità di cui al citato art. 1, comma 87, dall'Amministratore Unico della società I.C.A., concessionaria del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del tributo afferente pubblicità ed affissioni, in forza di convenzione sottoscritta con il Comune di Cesena, e tanto basta, ai fini qui considerati, per ritenere valido l'impugnato avviso di accertamento, pur se privo della sottoscrizione autografa del legale rappresentante della società concessionaria.
…”.
In senso conforme si veda recentissimamente Sez. 5 - , Ordinanza n. 15962 del 15/06/2025; Rv. 675178 - 01)
Il caso oggetto del presente giudizio è identico a quelli esaminati dalla Suprema Corte: la sottoscrizione da parte le legale rappresentante della società concessionaria -la cui carica è agevolmente verificabile presso la Camera di Commercio- è sufficiente per ritenere valido l'avviso di accertamento impugnato.
Gli ulteriori motivi di ricorso (rigettati o ritenuti assorbiti dalla Corte di I grado) devono ritenersi rinunciati stante la mancata costituzione del ricorrente.
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado l'atto impugnato deve essere integralmente confermato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento in favore della AN TR S.r.l. delle spese di lite che liquida in euro 150 per competenze del primo grado, oltre accessori di legge, e in euro 300 per competenze del secondo grado, oltre accessori di legge
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente
AR FO, Relatore
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1842/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
AN TR Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1159/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 02/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29819 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7553/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1159/2024, depositata il 2-10-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Benevento aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento TARI 2016 indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'avviso di accertamento n.
29819/1 del 20 ottobre 2021 emesso dall'AN TR s.r.l. che richiedeva il pagamento della somma di
€ 335,00 per infedele dichiarazione in relazione alla Tari anno di imposta 2016, eccependo: a) l'assenza del piano tariffario;
la carenza di legittimazione attiva dell'AN TR srl;
l'inesistenza giuridica della notifica effettuata a mezzo posta raccomandata ar semplice;
l'assenza di atto presupposto;
l'incompetenza territoriale dell'agente della riscossione;
la decadenza dal potere di riscossione e la prescrizione della pretesa creditoria;
la carenza di motivazione;
la mancata attestazione di conformità dello stesso al suo originale digitale predisposto dall'uffici; la carenza di sottoscrizione e l'assenza di perfetta e certa riconducibilità al titolare della legittimazione a emettere l'accertamento, sottoscritto dal sedicente legale rappresentante
Nominativo_1; la illegittimità per mancata indicazione delle modalità di calcolo delle spese di riscossione, delle sanzioni e non debenza delle somme richieste;
la inesistenza/nullità della consegna dei ruoli all'AdER per la formazione delle cartelle di pagamento.
Per quello che interessa il presente giudizio di appello (la sentenza è stata impugnata solo dalla parte soccombente AN TR e la parte appellata Resistente_1 non si è costituita), la Corte provinciale, rigettati (o ritenuti assorbiti) tutti gli altri motivi di ricorso, aveva annullato l'atto impugnato ritenendo fondato il motivo concernente il difetto di sottoscrizione.
“… Relativamente alla eccezione circa la ritualità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, si osserva che per la sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l'art. 1, comma 87, I. n. 549 del 1995, dispone che « la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.” Trattasi di norma speciale, non abrogata (cfr. Cass. civ., Sez. V, 14.5.2019, sent. n. 12756, Cass. n.20362/2017, Cass. n. 9079/2015, Cass. n. 6736/2015) e il nominativo del funzionario responsabile va individuato, a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, con apposito provvedimento di livello dirigenziale (cfr. Cass. n. 20628/2017, n.15447/2010). Siffatta garanzia per il contribuente deve valere non solo nel caso di gestione diretta, ma anche nel caso di gestione in concessione della potestà impositiva.
Il "provvedimento di livello dirigenziale" rimanda, inequivocabilmente, ad un atto della pubblica amministrazione, ma, qualora l'imposta sia gestita da un concessionario, come nel caso in esame, "sugli atti di liquidazione e di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché tale nominativo, nonché la fonte dei dati, risultino indicati in un apposito atto sottoscritto dal concessionario (o da altro soggetto che da questi abbia ricevuto il relativo potere), destinato ad assolvere alla stessa funzione assolta, nell'ipotesi di gestione diretta dell'imposta da parte dell'ente pubblico impositore, dal "provvedimento di livello dirigenziale" di cui al secondo alinea della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 87." (cfr. Cass. Sentenza n. 9627/2012 ).
Orbene, nel caso in esame, l'avviso impugnato riporta la sottoscrizione a stampa (secondo la normativa del caso, menzionata nello stesso avviso) del responsabile del tributo, ma manca in atti la prova che il sottoscrittore sia stato all'uopo designato dalla AN TR S.R.L. attraverso proprio specifico atto di data certa anteriore alla emissione dell'atto impositivo", contenente la indicazione del "responsabile dell'emanazione degli atti di liquidazione ed accertamento del tributo".
La designazione è necessaria anche nella ipotesi in cui il legale rappresentante della società concessionaria abbia "mantenuto la responsabilità direttamente su di sé" della relativa procedura automatizzata.
…”
Aveva condannato la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 150,00, oltre accessori, con distrazione.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione la società concessionaria rilevando che l'atto impugnato era stato sottoscritto in conformità del comma 87 dell'art. 1 della Legge n. 549/1995 e che quando l'atto è sottoscritto -come nel caso di specie- da un soggetto che riveste un ruolo apicale nell'organigramma della società concessionaria non è necessaria alcuna ulteriore indicazione (all'uopo richiamava Cassazione Civile, sentenza n. 30050/2018); aveva poi riproposto le difese già formulate in relazione agli altri motivi di ricorso in caso di eventuale riproposizione. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
La parte appellata Resistente_1 non si era costituita.
All'odierna udienza è comparsi il difensore della parte appellante che si è riportata alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è fondato e deve essere accolto.
La questione di diritto oggetto del presente giudizio di appello è stata risolta con chiarezza e precisione da
Cass. Sez. Trib . 30050/2018.
“… L'art. 1, comma 162, I. n. 296 del 2006 (in vigore dal 1/1/2007), prevede che gli avvisi di accertamento dei tributi locali "sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo" e, quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l'art. 1, comma 87, I. n. 549 del 1995, stabilisce che «la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. >>,
e questa Corte ha chiarito che si tratta di norma speciale, non abrogata, la quale, pertanto, conserva la sua efficacia (Cass. n. 9079/2015, Cass. n. 6736/2015, Cass. n. 20362/2017), e che, a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa, il nominativo del funzionario responsabile va individuato con apposito provvedimento di livello dirigenziale (Cass. n. 20628/2017, n. 15447/2010).
…
Tuttavia, la necessità, [ritenuta da altra giurisprudenza] di una "scrittura privata di data certa anteriore alla emissione dell'atto impositivo", contenente la indicazione del "responsabile dell'emanazione degli atti di liquidazione ed accertamento del tributo", anche nella ipotesi - che qui si esamina - in cui il legale rappresentante della società concessionaria abbia "mantenuto la responsabilità direttamente su di sé" della relativa procedura automatizzata, non può farsi discendere dalla "interpretazione teleologica" del citato art. 3, comma 87, I. n. 549 del 1995, stante la sostanziale diversità delle situazioni considerate. In un caso, infatti, c'è delega di poteri attribuiti - per legge - al dirigente dell'ente pubblico, ad un funzionario responsabile, che per esercitarli legittimamente deve essere preventivamente individuato all'interno della propria organizzazione, appunto, mediante un provvedimento di livello dirigenziale, nell'altro caso, c'è esercizio diretto di poteri che discendono dalla carica ricoperta nell'ambito dell'organigramma della società, nella specie, quella di Amministratore Unico, la cui verifica non richiede provvedimenti di sorta, ma è agevolmente effettuabile tramite il Registro delle Imprese, previsto dall'art. 2188 c.c., e tenuto da apposito ufficio istituito presso le Camere di Commercio. Del resto, anche l'art. 11, d.lgs. n. 507 del 1993, tiene distinto il caso della gestione diretta (comma 1), prevedendo che "il comune designa un funzionario cui sono attributi la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.", dal caso della gestione in concessione (comma 3), prevedendo che "le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario." Nella esaminata fattispecie, è incontroverso (v. pag. 20 del controricorso) che l'avviso di accertamento è stato sottoscritto, con le modalità di cui al citato art. 1, comma 87, dall'Amministratore Unico della società I.C.A., concessionaria del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del tributo afferente pubblicità ed affissioni, in forza di convenzione sottoscritta con il Comune di Cesena, e tanto basta, ai fini qui considerati, per ritenere valido l'impugnato avviso di accertamento, pur se privo della sottoscrizione autografa del legale rappresentante della società concessionaria.
…”.
In senso conforme si veda recentissimamente Sez. 5 - , Ordinanza n. 15962 del 15/06/2025; Rv. 675178 - 01)
Il caso oggetto del presente giudizio è identico a quelli esaminati dalla Suprema Corte: la sottoscrizione da parte le legale rappresentante della società concessionaria -la cui carica è agevolmente verificabile presso la Camera di Commercio- è sufficiente per ritenere valido l'avviso di accertamento impugnato.
Gli ulteriori motivi di ricorso (rigettati o ritenuti assorbiti dalla Corte di I grado) devono ritenersi rinunciati stante la mancata costituzione del ricorrente.
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado l'atto impugnato deve essere integralmente confermato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento in favore della AN TR S.r.l. delle spese di lite che liquida in euro 150 per competenze del primo grado, oltre accessori di legge, e in euro 300 per competenze del secondo grado, oltre accessori di legge