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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7538 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18/11/2024 tra
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. COMPAGNIN VERONICA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori che ne cureranno la salute, l'istruzione e l'educazione;
2. rimarrà a vivere con la madre nella casa condotta in locazione sita in via Rovani n. 18 a Desio Per_1
(MB), dove manterrà la residenza.
3. Il signor si trasferirà in altra abitazione, a far data dal deposito del ricorso e, comunque entro il Pt_2
30.11.2024; 4. La signora a far data dal trasferimento del signor in altra abitazione si Parte_1 Parte_2 farà carico dell'intero canone di locazione provvedendo altresì ad effettuare con la proprietà tutte le operazioni volte all'intestazione del canone quale unico conduttore posto che il signor invierà alla Pt_2 proprietà lettera con cui recede dal contratto.
5. La signora si farà interamente carico di tutte le utenze dal mese successivo all'uscita Parte_1 del signor Provvederà a volturare a suo nome i relativi contratti. Pt_2
6. continuerà a frequentare l'asilo “Sacro Cuore" sito in Desio, via Don Minzoni n. 1. Per_1
7. Il signor a far data dal suo trasferimento, verserà a titolo di contribuzione al mantenimento del Pt_2 figlio l'importo mensile di € 250,00 che si intenderà calcolato su dodici mensilità e rivalutabile secondo indicizzazione ISTAT annuale, (prima rivalutazione gennaio 2026) entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
8. Le spese extra per il mantenimento di verranno suddivise al 50% secondo il protocollo del Per_1
Tribunale di Monza, e quindi:
a) Spese erogabili senza preventivo accordo - Spese mediche 1) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate. 2) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato. 3) Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia). 4) Spese mediche urgenti. - Spese scolastiche e di istruzione 5) Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica. 6) Libri d testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata. 7) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno. 8) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza. 9) Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento. 10) Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (es. oratori). b) Spese per le quali è necessario il preventivo a accordo: Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è, invece, soggetta a consenso dell'altro genitore.
Spese mediche
11) Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze. 12) Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato. 13) Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato. 14)
Farmaci omeopatici, di medesima alternativa o sperimentali. Altre spese: 15) Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento. 16) Iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati.
17) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore. 18) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria. 19) Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature sportive.
20) Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori. 21) Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità del consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (e-mail, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 15 giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro 7 giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine di 7 giorni, ove lo ritenga, il genitore che avrà manifestato il proprio dissenso potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (e-mail, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno
15 giorni prima della scadenza per il versamento del mantenimento ordinario e, in tal caso, il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a €. 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
9. Il padre eserciterà il proprio diritto di visita nei confronti del figlio a weekend alterni dal venerdì dopo scuola alla domenica alle ore 19.00.
10. Inoltre il padre terrà il mercoledì sera per il pernotto e lo riaccompagnerà a scuola Per_1 il giovedì mattino e il venerdì per la cena salvo nei weekend di sua competenza che lo terrà fino a domenica. 11. Nei giorni di riposo la madre si recherà a prendere il figlio all'asilo (1° settimana lunedì e giovedì e 2° settimana martedì e così di seguito).
12. Nei giorni rimanenti continuerà ad essere prelevato a scuola dai nonni paterni i quali Per_1 lo terranno nella loro abitazione sino a quando la madre passerà a prenderlo.
13. Sarà onere della signora comunicare al signor almeno 48 ore prima eventuali Parte_1 Pt_2 variazioni nel caso fosse un suo familiare a prendere da scuola, garantendo sempre i due giorni Per_1 di competenza del padre.
14. Il mercoledì e il venerdì sarà sempre il padre o i suoi genitori incaricato di prendere il minore da scuola.
15. Le vacanze natalizie verranno così suddivise e poi alternate di anno in anno tra i genitori;
Per il Natale 2024 da fine scuola al 30 dicembre fino alle ore 18.00 starà con la mamma e dal Per_1
30 dicembre alle ore 18.00 al 06 gennaio 2025 alle ore 18.00 starà con il padre. Per_1
16. Seguirà quindi il criterio dell'alternanza tra i genitori, previo accordo tra loro e avendo cura di informarsi vicendevolmente degli spostamenti del minore e rendendosi reperibili ai personali recapiti telefonici;
potrà infine essere concordata una videochiamata per le ore 20.00 ogni sera.
17. Anche le vacanze pasquali il periodo di sospensione scuola sarà diviso (fine scuola – Pasqua con il padre e poi Pasquetta fino ad inizio scuola con la mamma) ed ogni altra festività nazionale seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori, previo accordo tra loro e avendo cura di informarsi vicendevolmente degli spostamenti del minore e rendendosi reperibili ai personali recapiti telefonici;
potrà infine essere concordata una videochiamata per le ore 20.00 ogni sera.
18. Le vacanze estive saranno trascorse dal minore con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno e previa reciproca comunicazione dei luoghi di villeggiatura e dei recapiti telefonici di riferimento;
Il minore nell'anno
2025 starà con il padre per due settimane nel mese di luglio.
19. Il giorno del compleanno di entrambi i genitori potranno trascorrere del tempo con Per_1 lui e nel giorno del compleanno del padre trascorrerà l'intera giornata con il padre così Per_1 come starà con la mamma nel giorno del compleanno della mamma.
20. I periodi di permanenza di con il padre saranno ampliati in ragione della crescita del minore, Per_1 previo accordo tra le parti, precisando che in caso di impedimenti della madre nell'accudimento del minore (esempio il sabato) qualora non fosse disponibile la nonna materna dovrà essere sempre preferito il padre a soggetti terzi (esempio baby sitter).
21. I genitori concordano che a far data dall'anno 2027 potrà trascorrere periodi di Per_1 vacanza con i nonni previo accordo tra i genitori. Il periodo non potrà mai coincidere con il periodo di vacanza mamma-figlio o papà-figlio. 22. L'assegno unico del figlio verrà percepito al 50% tra i genitori, sarà onere di entrambe le parti fare le comunicazioni Inps per l'equa divisione.
23. I ricorrenti stabiliscono che le detrazioni fiscali sono stabilite nella misura del 50% tra i genitori.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
24. Le parti si danno reciprocamente atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale, con esclusione delle questioni di cui ai punti precedenti riferibili al minore e di non avere altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro essendo entrambi economicamente indipendenti.
Motivi della decisione
Il Tribunale prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle stesse, risultando non contrarie a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (10.11.2021) e, per le restanti pattuizioni, Per_1 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 18/11/2024, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti;
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18/11/2024 tra
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. COMPAGNIN VERONICA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori che ne cureranno la salute, l'istruzione e l'educazione;
2. rimarrà a vivere con la madre nella casa condotta in locazione sita in via Rovani n. 18 a Desio Per_1
(MB), dove manterrà la residenza.
3. Il signor si trasferirà in altra abitazione, a far data dal deposito del ricorso e, comunque entro il Pt_2
30.11.2024; 4. La signora a far data dal trasferimento del signor in altra abitazione si Parte_1 Parte_2 farà carico dell'intero canone di locazione provvedendo altresì ad effettuare con la proprietà tutte le operazioni volte all'intestazione del canone quale unico conduttore posto che il signor invierà alla Pt_2 proprietà lettera con cui recede dal contratto.
5. La signora si farà interamente carico di tutte le utenze dal mese successivo all'uscita Parte_1 del signor Provvederà a volturare a suo nome i relativi contratti. Pt_2
6. continuerà a frequentare l'asilo “Sacro Cuore" sito in Desio, via Don Minzoni n. 1. Per_1
7. Il signor a far data dal suo trasferimento, verserà a titolo di contribuzione al mantenimento del Pt_2 figlio l'importo mensile di € 250,00 che si intenderà calcolato su dodici mensilità e rivalutabile secondo indicizzazione ISTAT annuale, (prima rivalutazione gennaio 2026) entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario;
8. Le spese extra per il mantenimento di verranno suddivise al 50% secondo il protocollo del Per_1
Tribunale di Monza, e quindi:
a) Spese erogabili senza preventivo accordo - Spese mediche 1) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate. 2) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato. 3) Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia). 4) Spese mediche urgenti. - Spese scolastiche e di istruzione 5) Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica. 6) Libri d testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata. 7) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno. 8) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza. 9) Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento. 10) Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (es. oratori). b) Spese per le quali è necessario il preventivo a accordo: Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è, invece, soggetta a consenso dell'altro genitore.
Spese mediche
11) Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze. 12) Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato. 13) Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato. 14)
Farmaci omeopatici, di medesima alternativa o sperimentali. Altre spese: 15) Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento. 16) Iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati.
17) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore. 18) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria. 19) Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature sportive.
20) Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori. 21) Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità del consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (e-mail, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 15 giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro 7 giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine di 7 giorni, ove lo ritenga, il genitore che avrà manifestato il proprio dissenso potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (e-mail, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno
15 giorni prima della scadenza per il versamento del mantenimento ordinario e, in tal caso, il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a €. 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
9. Il padre eserciterà il proprio diritto di visita nei confronti del figlio a weekend alterni dal venerdì dopo scuola alla domenica alle ore 19.00.
10. Inoltre il padre terrà il mercoledì sera per il pernotto e lo riaccompagnerà a scuola Per_1 il giovedì mattino e il venerdì per la cena salvo nei weekend di sua competenza che lo terrà fino a domenica. 11. Nei giorni di riposo la madre si recherà a prendere il figlio all'asilo (1° settimana lunedì e giovedì e 2° settimana martedì e così di seguito).
12. Nei giorni rimanenti continuerà ad essere prelevato a scuola dai nonni paterni i quali Per_1 lo terranno nella loro abitazione sino a quando la madre passerà a prenderlo.
13. Sarà onere della signora comunicare al signor almeno 48 ore prima eventuali Parte_1 Pt_2 variazioni nel caso fosse un suo familiare a prendere da scuola, garantendo sempre i due giorni Per_1 di competenza del padre.
14. Il mercoledì e il venerdì sarà sempre il padre o i suoi genitori incaricato di prendere il minore da scuola.
15. Le vacanze natalizie verranno così suddivise e poi alternate di anno in anno tra i genitori;
Per il Natale 2024 da fine scuola al 30 dicembre fino alle ore 18.00 starà con la mamma e dal Per_1
30 dicembre alle ore 18.00 al 06 gennaio 2025 alle ore 18.00 starà con il padre. Per_1
16. Seguirà quindi il criterio dell'alternanza tra i genitori, previo accordo tra loro e avendo cura di informarsi vicendevolmente degli spostamenti del minore e rendendosi reperibili ai personali recapiti telefonici;
potrà infine essere concordata una videochiamata per le ore 20.00 ogni sera.
17. Anche le vacanze pasquali il periodo di sospensione scuola sarà diviso (fine scuola – Pasqua con il padre e poi Pasquetta fino ad inizio scuola con la mamma) ed ogni altra festività nazionale seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori, previo accordo tra loro e avendo cura di informarsi vicendevolmente degli spostamenti del minore e rendendosi reperibili ai personali recapiti telefonici;
potrà infine essere concordata una videochiamata per le ore 20.00 ogni sera.
18. Le vacanze estive saranno trascorse dal minore con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno e previa reciproca comunicazione dei luoghi di villeggiatura e dei recapiti telefonici di riferimento;
Il minore nell'anno
2025 starà con il padre per due settimane nel mese di luglio.
19. Il giorno del compleanno di entrambi i genitori potranno trascorrere del tempo con Per_1 lui e nel giorno del compleanno del padre trascorrerà l'intera giornata con il padre così Per_1 come starà con la mamma nel giorno del compleanno della mamma.
20. I periodi di permanenza di con il padre saranno ampliati in ragione della crescita del minore, Per_1 previo accordo tra le parti, precisando che in caso di impedimenti della madre nell'accudimento del minore (esempio il sabato) qualora non fosse disponibile la nonna materna dovrà essere sempre preferito il padre a soggetti terzi (esempio baby sitter).
21. I genitori concordano che a far data dall'anno 2027 potrà trascorrere periodi di Per_1 vacanza con i nonni previo accordo tra i genitori. Il periodo non potrà mai coincidere con il periodo di vacanza mamma-figlio o papà-figlio. 22. L'assegno unico del figlio verrà percepito al 50% tra i genitori, sarà onere di entrambe le parti fare le comunicazioni Inps per l'equa divisione.
23. I ricorrenti stabiliscono che le detrazioni fiscali sono stabilite nella misura del 50% tra i genitori.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
24. Le parti si danno reciprocamente atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale, con esclusione delle questioni di cui ai punti precedenti riferibili al minore e di non avere altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro essendo entrambi economicamente indipendenti.
Motivi della decisione
Il Tribunale prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle stesse, risultando non contrarie a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (10.11.2021) e, per le restanti pattuizioni, Per_1 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 18/11/2024, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti;
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona