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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/11/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 17.11.2025, alle ore 11:10, compaiono i procuratori delle parti l'Avv. TAVELLA Luigi per la parte ricorrente e l'Avv. RAFFANTI Ilaria per la parte resistente. È pure presente il Funzionario UPP Dr.ssa Persona_1
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il funzionario termina la propria attività alle ore 10.58.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa SS Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 810/2023
promossa da
, assistito dell'Avv. TAVELLA Luigi Parte_1
CONTRO
assistito dall'Avv. RAFFANTI Ilaria e QUARTA SS CP_1
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 5.12.2023 , rappresentando che a seguito Parte_1 dell'involontaria perdita del lavoro aveva presentato all' domanda di pagamento CP_1 dell'indennità NASPI, concessa ed erogata con decorrenza dal 08.07.2022 sino al
16.04.2023 e che, con comunicazione del 15.05.2023, l' aveva domandato la CP_2 restituzione dell'importo erogato, pari ad € 8.724,88, chiedeva accertarsi l'inesistenza del diritto dell' alla ripetizione in quanto illegittimamente azionato. CP_1
Rassegnava le seguenti conclusioni: CP_
“accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di alla ripetizione, ad opera del ricorrente, della somma di € 8.724,88 pretesa dall'Ente previdenziale a titolo di restituzione indennità NASpI percepita nel periodo 08.07.2022 – 16.04.2022 ed asseritamente non spettante.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dello scrivente che all'uopo si dichiara procuratore antistatario, che ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis
D.M. 55/2014 si chiede vengano liquidati in misura maggiorata del 30 percento in quanto gli atti depositati in via telematica sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la fruizione e tali da consentire la ricerca testuale anche all'interno dei documenti allegati.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.01.2024 si costituiva in giudizio rilevando che il ricorrente aveva trovato altra occupazione, con contratto a CP_1 chiamata, nel periodo di c.d. di carenza, ossia durante i primi 8 giorni dalla cessazione del rapporto lavorativo, senza darne alcuna comunicazione, con conseguente perdita del beneficio.
Parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Lucca, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, respinta ogni contraria stanza, eccezione e difesa, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese”.
Fissata la prima udienza il 5.2.2024, all'udienza del 26.3.2024 veniva escusso il testimone e dunque la causa veniva fissata per discussione, da ultimo, al Testimone_1
17.11.2025.
2 Il ricorrente assume con il ricorso:
• di avere cessato il rapporto di lavoro subordinato part time con la società
Sartoria Parthenope srl in data 30.06.2022, come risulta dall'estratto contributivo (sub doc. nr. 2);
• di avere sottoscritto, in data 1.7.2022, un contratto a chiamata (il contratto non è stato depositato) cessato il 31.08.2022, con la società
[...] di in forza del quale ha lavorato due sole CP_3 CP_4 ore distribuite nelle giornate del 1 e 2 luglio 2022;
• di avere presentato, in data 8.7.2022, domanda di disoccupazione ad CP_1
(la domanda, con le relative eventuali comunicazioni, non è stata depositata, risulta depositata sub. 3 la relativa ricevuta);
• in data 19.6.2023 ha proposto ricorso avverso il provvedimento dell' CP_1
rigettato dal Comitato Provinciale (cfr. ricevuta depositata sub 5 CP_1 documenti allegati al ricorso).
L'istituto ha, dunque, applicato nei confronti del ricorrente la disciplina prevista (punto
2.7. della circolare 94/2015) per la rioccupazione durante i primi otto giorni che ne seguono la cessazione.
La predetta circolare prevede che “l'eventuale rioccupazione durante i primi otto giorni che seguono la cessazione del rapporto di lavoro – in quanto non si è concretamente verificato l'inizio della erogazione della prestazione – non dà luogo all'applicabilità del regime della sospensione della prestazione” (c.d. rioccupazione nel periodo di carenza).
L'istituto della naspi trova regolamentazione normativa nel d.lgs. 22/2015 che all'art. 9 comma 2 prevede che “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi al entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo CP_1 previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla
NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5”.
3 Il successivo art. 11 del predetto decreto prevede poi che il lavoratore decada dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
Ebbene deve ritenersi che nella specie risulta verificatasi -quantomeno- la condizione di cui alla lettera b) del predetto art. 11, essendo pacifico e comunque neppure in contestazione che l'attività lavorativa che il ricorrente ha intrapreso con il contratto a chiamata dovesse considerarsi quale attività di lavoro subordinato (peraltro nella busta paga prodotta è indicata l'attività di cameriere di ristorante).
Dunque il ricorrente avrebbe dovuto certamente comunicare ad quanto l'art. 9, CP_1 comma secondo, d.lgs. 22/2015 prevede che sia trasmesso nel termine di trenta giorni decorrenti, evidentemente, dal momento dell'accettazione della chiamata e dunque dal momento di svolgimento dell'attività lavorativa.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. L n. 1053/2024) trattasi di comunicazione obbligatoria: “….secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di indennità di disoccupazione, spetta al lavoratore collocato in cassa integrazione dare comunicazione preventiva all' dello svolgimento di una nuova attività lavorativa, per cui sono a carico dello stesso CP_1 le conseguenze sanzionatorie in caso di mancata comunicazione. Infatti, la funzione della predetta indennità, essendo finalizzata ad assicurare temporaneamente una forma di assistenza ai lavoratori che, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, non possono far ricorso a forme alternative di reddito per soddisfare le esigenze primarie della vita, viene meno in ipotesi di reperimento di nuova occupazione ed il lavoratore, quindi, decade dal relativo beneficio se comunica tardivamente
l'esistenza di un nuovo impiego (cfr. Cass. n. 3776/09 in tema di indennità di mobilità, vedi anche
Cass. n. 6296/01)”.
E, più recentemente, si veda Cass. Sez. L., Ord. n. 374/2025, che ha ribadito che “in base al combinato disposto degli artt. 9 comma 3 e 11 lettera b) d.lgs. 22/2015, ad impedire la decadenza ─
4 ex art. 2966 cod. civ. ─ è sì la comunicazione del reddito annuo previsto ma a condizione che avvenga
«entro trenta giorni dalla domanda di prestazione», come prevede la lettera dell'art.9 comma 3 cit.”.
Né può assumere rilevanza la circostanza, dedotta dal ricorrente, che il medesimo avesse conseguito, in ragione dell'attività di lavoro intermittente -e precisamente un'ora il
1.7.2022 e un'ora il 2.7.2022 (peraltro trattasi anche di circostanza poco credibile, atteso che la mansione di cameriere di ristorante avrebbe dovuto almeno comportare lo svolgimento di attività lavorativa almeno per il tempo previsto per la somministrazione di un pasto)- solo 19 euro netti e dunque vi sarebbero strati i presupposti per il mantenimento, per ragioni di reddito, del beneficio accordato.
E ciò perché, a parere di questo giudicante, la decadenza di cui all'art. 11 del dlgs.
22/2015, opera come una vera e propria sanzione ad un comportamento omissivo capace di generare, in astratto, danno di tipo erariale e dunque è integrata dalla semplice mancata comunicazione del reddito previsto.
Da ultimo ricordando che (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 11659 del 30/04/2024 ) “La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che
l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale”.
Dunque il ricorso non merita accoglimento.
Quanto alle spese di lite, poiché la decisione è dipesa dalla soluzione di questione di diritto per la quale non vi è ancora una interpretazione giurisprudenziale consolidata, occorre disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte, respinge il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Massa, 17 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa SS Soffio
5
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Il funzionario termina la propria attività alle ore 10.58.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa SS Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 810/2023
promossa da
, assistito dell'Avv. TAVELLA Luigi Parte_1
CONTRO
assistito dall'Avv. RAFFANTI Ilaria e QUARTA SS CP_1
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 5.12.2023 , rappresentando che a seguito Parte_1 dell'involontaria perdita del lavoro aveva presentato all' domanda di pagamento CP_1 dell'indennità NASPI, concessa ed erogata con decorrenza dal 08.07.2022 sino al
16.04.2023 e che, con comunicazione del 15.05.2023, l' aveva domandato la CP_2 restituzione dell'importo erogato, pari ad € 8.724,88, chiedeva accertarsi l'inesistenza del diritto dell' alla ripetizione in quanto illegittimamente azionato. CP_1
Rassegnava le seguenti conclusioni: CP_
“accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di alla ripetizione, ad opera del ricorrente, della somma di € 8.724,88 pretesa dall'Ente previdenziale a titolo di restituzione indennità NASpI percepita nel periodo 08.07.2022 – 16.04.2022 ed asseritamente non spettante.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dello scrivente che all'uopo si dichiara procuratore antistatario, che ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis
D.M. 55/2014 si chiede vengano liquidati in misura maggiorata del 30 percento in quanto gli atti depositati in via telematica sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la fruizione e tali da consentire la ricerca testuale anche all'interno dei documenti allegati.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.01.2024 si costituiva in giudizio rilevando che il ricorrente aveva trovato altra occupazione, con contratto a CP_1 chiamata, nel periodo di c.d. di carenza, ossia durante i primi 8 giorni dalla cessazione del rapporto lavorativo, senza darne alcuna comunicazione, con conseguente perdita del beneficio.
Parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale di Lucca, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, respinta ogni contraria stanza, eccezione e difesa, rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto con ogni consequenziale pronuncia in materia di spese”.
Fissata la prima udienza il 5.2.2024, all'udienza del 26.3.2024 veniva escusso il testimone e dunque la causa veniva fissata per discussione, da ultimo, al Testimone_1
17.11.2025.
2 Il ricorrente assume con il ricorso:
• di avere cessato il rapporto di lavoro subordinato part time con la società
Sartoria Parthenope srl in data 30.06.2022, come risulta dall'estratto contributivo (sub doc. nr. 2);
• di avere sottoscritto, in data 1.7.2022, un contratto a chiamata (il contratto non è stato depositato) cessato il 31.08.2022, con la società
[...] di in forza del quale ha lavorato due sole CP_3 CP_4 ore distribuite nelle giornate del 1 e 2 luglio 2022;
• di avere presentato, in data 8.7.2022, domanda di disoccupazione ad CP_1
(la domanda, con le relative eventuali comunicazioni, non è stata depositata, risulta depositata sub. 3 la relativa ricevuta);
• in data 19.6.2023 ha proposto ricorso avverso il provvedimento dell' CP_1
rigettato dal Comitato Provinciale (cfr. ricevuta depositata sub 5 CP_1 documenti allegati al ricorso).
L'istituto ha, dunque, applicato nei confronti del ricorrente la disciplina prevista (punto
2.7. della circolare 94/2015) per la rioccupazione durante i primi otto giorni che ne seguono la cessazione.
La predetta circolare prevede che “l'eventuale rioccupazione durante i primi otto giorni che seguono la cessazione del rapporto di lavoro – in quanto non si è concretamente verificato l'inizio della erogazione della prestazione – non dà luogo all'applicabilità del regime della sospensione della prestazione” (c.d. rioccupazione nel periodo di carenza).
L'istituto della naspi trova regolamentazione normativa nel d.lgs. 22/2015 che all'art. 9 comma 2 prevede che “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi al entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo CP_1 previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla
NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5”.
3 Il successivo art. 11 del predetto decreto prevede poi che il lavoratore decada dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
Ebbene deve ritenersi che nella specie risulta verificatasi -quantomeno- la condizione di cui alla lettera b) del predetto art. 11, essendo pacifico e comunque neppure in contestazione che l'attività lavorativa che il ricorrente ha intrapreso con il contratto a chiamata dovesse considerarsi quale attività di lavoro subordinato (peraltro nella busta paga prodotta è indicata l'attività di cameriere di ristorante).
Dunque il ricorrente avrebbe dovuto certamente comunicare ad quanto l'art. 9, CP_1 comma secondo, d.lgs. 22/2015 prevede che sia trasmesso nel termine di trenta giorni decorrenti, evidentemente, dal momento dell'accettazione della chiamata e dunque dal momento di svolgimento dell'attività lavorativa.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. L n. 1053/2024) trattasi di comunicazione obbligatoria: “….secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di indennità di disoccupazione, spetta al lavoratore collocato in cassa integrazione dare comunicazione preventiva all' dello svolgimento di una nuova attività lavorativa, per cui sono a carico dello stesso CP_1 le conseguenze sanzionatorie in caso di mancata comunicazione. Infatti, la funzione della predetta indennità, essendo finalizzata ad assicurare temporaneamente una forma di assistenza ai lavoratori che, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, non possono far ricorso a forme alternative di reddito per soddisfare le esigenze primarie della vita, viene meno in ipotesi di reperimento di nuova occupazione ed il lavoratore, quindi, decade dal relativo beneficio se comunica tardivamente
l'esistenza di un nuovo impiego (cfr. Cass. n. 3776/09 in tema di indennità di mobilità, vedi anche
Cass. n. 6296/01)”.
E, più recentemente, si veda Cass. Sez. L., Ord. n. 374/2025, che ha ribadito che “in base al combinato disposto degli artt. 9 comma 3 e 11 lettera b) d.lgs. 22/2015, ad impedire la decadenza ─
4 ex art. 2966 cod. civ. ─ è sì la comunicazione del reddito annuo previsto ma a condizione che avvenga
«entro trenta giorni dalla domanda di prestazione», come prevede la lettera dell'art.9 comma 3 cit.”.
Né può assumere rilevanza la circostanza, dedotta dal ricorrente, che il medesimo avesse conseguito, in ragione dell'attività di lavoro intermittente -e precisamente un'ora il
1.7.2022 e un'ora il 2.7.2022 (peraltro trattasi anche di circostanza poco credibile, atteso che la mansione di cameriere di ristorante avrebbe dovuto almeno comportare lo svolgimento di attività lavorativa almeno per il tempo previsto per la somministrazione di un pasto)- solo 19 euro netti e dunque vi sarebbero strati i presupposti per il mantenimento, per ragioni di reddito, del beneficio accordato.
E ciò perché, a parere di questo giudicante, la decadenza di cui all'art. 11 del dlgs.
22/2015, opera come una vera e propria sanzione ad un comportamento omissivo capace di generare, in astratto, danno di tipo erariale e dunque è integrata dalla semplice mancata comunicazione del reddito previsto.
Da ultimo ricordando che (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 11659 del 30/04/2024 ) “La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che
l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale”.
Dunque il ricorso non merita accoglimento.
Quanto alle spese di lite, poiché la decisione è dipesa dalla soluzione di questione di diritto per la quale non vi è ancora una interpretazione giurisprudenziale consolidata, occorre disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte, respinge il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Massa, 17 novembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa SS Soffio
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