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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3638/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Claris Appiani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3638/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISIO Parte_1 P.IVA_1
PAOLO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL CAMINE, N. 1 27100 PAVIA, presso il difensore
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CHIARIZIA FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA, 7 66121
PESCARA presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in data 15.7.2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il fallimento ha citato in giudizio la Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 42.156.
In particolare, ha eccepito che in bonis vantava un credito nei confronti della Parte_1 convenuta pari ad € 69.793,14 e che lo stesso è stato pagato solamente per la minor somma pari ad € 27.637,14. Per la residua parte pari ad € 42.156,00 la debitrice ha opposto in compensazione il controcredito della medesima entità acquistato da Controparte_2
L'attrice, ritenendo la compensazione illegittima, ha, quindi, proposto la presente causa.
Dopo il deposito delle prime due memorie istruttorie da parte dell'attrice, si è costituita la convenuta insistendo per la legittimità della compensazione e quindi per il rigetto della domanda.
Senza espletamento di attività istruttoria la causa è stata posta in decisione.
Il Tribunale ritiene che la domanda meriti pieno accoglimento.
Occorre fin da subito sottolineare che fatti incontestati tra le parti sono:
- l'esistenza del credito a favore di per € 69.793,14 nei confronti della Parte_1 CP_1
Controparte_1
- il pagamento da parte della fallimento Parte_2 dell'importo di € 27.637,14;
- l'esistenza del credito a favore di per € 42.156,00 nei confronti di Controparte_2 Parte_1
[...]
- la cessione del credito vantato da nei confronti del fallimento alla convenuta Controparte_2
Controparte_1
Tanto stabilito, deve essere valutata la legittimità della compensazione operata da
[...] alla luce dell'art. 56, comma secondo, l. fall. e della giurisprudenza Controparte_1 formatasi sul punto.
Il Tribunale ritiene di aderire all'interpretazione giurisprudenziale maggioritaria e più recente secondo cui la compensazione non può operare se il credito – scaduto o non scaduto al momento dell'apertura del concorso – è stato ceduto dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.
La tesi secondo cui il riferimento della norma ai soli crediti non scaduti – per i quali la compensazione
è illegittima se frutto di cessione post fallimento – varrebbe, al contrario, a legittimare tale operazione per i crediti scaduti anche se ceduti dopo l'apertura della procedura, si scontra con la ratio ispiratrice di tale limitazione, cioè il divieto di comportamento abusivo volto alla sottrazione artificiosa di attivo del fallimento in violazione della par condicio.
Sul punto si veda Cass. 4/4/2019 n. 9528 secondo cui: “La disposizione, testualmente riferita al solo
"credito non scaduto", deve, dunque, estendersi per coerenza sistematica anche al credito scaduto, nonostante l'equivoco tenore letterale e la mescolanza nel corpo dell'art. 56, comma 2, di due ipotesi
(acquisto nell'anno anteriore;
acquisto post fallimentare) del tutto eterogenee nella ratio e nell'ambito applicativo. In altri termini, l'inammissibilità della compensazione per crediti sorti o acquistati dopo la dichiarazione di fallimento trova fondamento nell'effetto di pignoramento generale prodotto dal fallimento stesso (cfr. L. Fall., artt. 42 e segg.) e, specificamente, nell'art. 2917 c.c., che rende insensibile il credito del fallito a cause estintive sopravvenute. Il principio, nella sua larghezza, trova applicazione indifferentemente a crediti scaduti e non scaduti alla data del concorso, pur essendo menzionato dalla L. Fall., art. 56, comma 2, soltanto per quanto concerne i secondi” e secondo cui pagina 2 di 4 dunque: Il terzo in bonis non può eccepire, L. Fall., ex art. 56, comma 2, la compensazione tra un proprio debito verso il fallito con un credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, di cui, però, il primo sia divenuto titolare, per atto di cessione tra vivi, dopo l'apertura del concorso”.
Tale principio è stato ora consacrato dalla formulazione dell'art. 155 CCII che, non facendo più menzione ai crediti non scaduti, recepisce l'orientamento prevalente e sancisce il generale divieto di compensazione dei crediti ceduti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore ad essa.
Tanto stabilito, occorre valutare se, nel caso in esame, la cessione del credito tra e Controparte_2 [...] sia avvenuta prima o dopo l'apertura della procedura Controparte_1 fallimentare avvenuta in data 22.9.2020.
La convenuta sostiene che il credito sia stato ceduto con scrittura sottoscritta in data 3.2.2020 (doc. 1 cost. conv.).
La tesi attorea contesta fermamente tale indicazione.
Il Tribunale ritiene che il convenuto non abbia provato in quale momento sia intervenuta la cessione del credito vantato nei confronti di da parte di alla Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
[...]
Unico elemento probatorio fornito è la scrittura datata 3.2.2020 che tuttavia non è idonea ad assolvere il requisito della data certa ai fini dell'opponibilità del contratto al fallimento.
La tesi sostenuta dal fallimento circa la posteriorità della cessione è suffragata dal tenore della pec inviata dal legale della anche legale di al curatore in data CP_1 Controparte_2
1.3.2021 ove si legge: , in nome e per conto della riscontro Parte_3 Parte_4 la Sua del 29.01.2021 per significarLe quanto segue preavvisandola che la presente viene formulata anche in nome e per conto della società consorella a sua volta creditrice Controparte_2 della società da Lei rappresentata per la somma di € 42.156,00. Posto e premesso che dall'esame della contabilità della società risulta un importo dovuto alla pari ad € 69.793,14 CP_1 Parte_1
e quindi inferiore al credito preteso, la società dichiara mio tramite di Controparte_2 voler cedere il suddetto credito alla società consorella e che pertanto in Parte_4 ragione della suddetta cessione ed operata la compensazione delle due poste creditorie, risulta che la
ha un debito nei confronti della pari ad € 27.637,14 che Parte_4 Controparte_3 provvederà a saldare al più presto” (doc. 5 cit.).
Dichiarando di voler cedere il credito, il procuratore assume il fatto che allo stato il credito non fosse ceduto.
Pertanto, non essendo provata l'anteriorità della cessione del credito rispetto alla data di apertura del fallimento, la compensazione eseguita è illegittima e la convenuta deve essere condannata al pagamento di quanto indebitamente compensato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata l'illegittimità della compensazione effettuata, condanna la Controparte_1
(C.F. ) al pagamento in favore del
[...] P.IVA_2 Parte_1
(C.F. ) della somma di € 42.156,00 oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs
[...] P.IVA_1
231/2002 dal termine indicato nelle fatture per l'adempimento al pagamento;
pagina 3 di 4 - condanna altresì la convenuta (C.F. Controparte_1
al pagamento in favore del (C.F. ) P.IVA_2 Parte_1 P.IVA_1 delle spese legali da questo sostenute liquidate in € 5.810,00 per compenso, oltre spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a.
Pavia, 10.1.2025
Il Giudice
Francesca Claris Appiani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Claris Appiani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3638/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BISIO Parte_1 P.IVA_1
PAOLO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL CAMINE, N. 1 27100 PAVIA, presso il difensore
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CHIARIZIA FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA, 7 66121
PESCARA presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in data 15.7.2024.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il fallimento ha citato in giudizio la Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 42.156.
In particolare, ha eccepito che in bonis vantava un credito nei confronti della Parte_1 convenuta pari ad € 69.793,14 e che lo stesso è stato pagato solamente per la minor somma pari ad € 27.637,14. Per la residua parte pari ad € 42.156,00 la debitrice ha opposto in compensazione il controcredito della medesima entità acquistato da Controparte_2
L'attrice, ritenendo la compensazione illegittima, ha, quindi, proposto la presente causa.
Dopo il deposito delle prime due memorie istruttorie da parte dell'attrice, si è costituita la convenuta insistendo per la legittimità della compensazione e quindi per il rigetto della domanda.
Senza espletamento di attività istruttoria la causa è stata posta in decisione.
Il Tribunale ritiene che la domanda meriti pieno accoglimento.
Occorre fin da subito sottolineare che fatti incontestati tra le parti sono:
- l'esistenza del credito a favore di per € 69.793,14 nei confronti della Parte_1 CP_1
Controparte_1
- il pagamento da parte della fallimento Parte_2 dell'importo di € 27.637,14;
- l'esistenza del credito a favore di per € 42.156,00 nei confronti di Controparte_2 Parte_1
[...]
- la cessione del credito vantato da nei confronti del fallimento alla convenuta Controparte_2
Controparte_1
Tanto stabilito, deve essere valutata la legittimità della compensazione operata da
[...] alla luce dell'art. 56, comma secondo, l. fall. e della giurisprudenza Controparte_1 formatasi sul punto.
Il Tribunale ritiene di aderire all'interpretazione giurisprudenziale maggioritaria e più recente secondo cui la compensazione non può operare se il credito – scaduto o non scaduto al momento dell'apertura del concorso – è stato ceduto dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.
La tesi secondo cui il riferimento della norma ai soli crediti non scaduti – per i quali la compensazione
è illegittima se frutto di cessione post fallimento – varrebbe, al contrario, a legittimare tale operazione per i crediti scaduti anche se ceduti dopo l'apertura della procedura, si scontra con la ratio ispiratrice di tale limitazione, cioè il divieto di comportamento abusivo volto alla sottrazione artificiosa di attivo del fallimento in violazione della par condicio.
Sul punto si veda Cass. 4/4/2019 n. 9528 secondo cui: “La disposizione, testualmente riferita al solo
"credito non scaduto", deve, dunque, estendersi per coerenza sistematica anche al credito scaduto, nonostante l'equivoco tenore letterale e la mescolanza nel corpo dell'art. 56, comma 2, di due ipotesi
(acquisto nell'anno anteriore;
acquisto post fallimentare) del tutto eterogenee nella ratio e nell'ambito applicativo. In altri termini, l'inammissibilità della compensazione per crediti sorti o acquistati dopo la dichiarazione di fallimento trova fondamento nell'effetto di pignoramento generale prodotto dal fallimento stesso (cfr. L. Fall., artt. 42 e segg.) e, specificamente, nell'art. 2917 c.c., che rende insensibile il credito del fallito a cause estintive sopravvenute. Il principio, nella sua larghezza, trova applicazione indifferentemente a crediti scaduti e non scaduti alla data del concorso, pur essendo menzionato dalla L. Fall., art. 56, comma 2, soltanto per quanto concerne i secondi” e secondo cui pagina 2 di 4 dunque: Il terzo in bonis non può eccepire, L. Fall., ex art. 56, comma 2, la compensazione tra un proprio debito verso il fallito con un credito, scaduto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, di cui, però, il primo sia divenuto titolare, per atto di cessione tra vivi, dopo l'apertura del concorso”.
Tale principio è stato ora consacrato dalla formulazione dell'art. 155 CCII che, non facendo più menzione ai crediti non scaduti, recepisce l'orientamento prevalente e sancisce il generale divieto di compensazione dei crediti ceduti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore ad essa.
Tanto stabilito, occorre valutare se, nel caso in esame, la cessione del credito tra e Controparte_2 [...] sia avvenuta prima o dopo l'apertura della procedura Controparte_1 fallimentare avvenuta in data 22.9.2020.
La convenuta sostiene che il credito sia stato ceduto con scrittura sottoscritta in data 3.2.2020 (doc. 1 cost. conv.).
La tesi attorea contesta fermamente tale indicazione.
Il Tribunale ritiene che il convenuto non abbia provato in quale momento sia intervenuta la cessione del credito vantato nei confronti di da parte di alla Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
[...]
Unico elemento probatorio fornito è la scrittura datata 3.2.2020 che tuttavia non è idonea ad assolvere il requisito della data certa ai fini dell'opponibilità del contratto al fallimento.
La tesi sostenuta dal fallimento circa la posteriorità della cessione è suffragata dal tenore della pec inviata dal legale della anche legale di al curatore in data CP_1 Controparte_2
1.3.2021 ove si legge: , in nome e per conto della riscontro Parte_3 Parte_4 la Sua del 29.01.2021 per significarLe quanto segue preavvisandola che la presente viene formulata anche in nome e per conto della società consorella a sua volta creditrice Controparte_2 della società da Lei rappresentata per la somma di € 42.156,00. Posto e premesso che dall'esame della contabilità della società risulta un importo dovuto alla pari ad € 69.793,14 CP_1 Parte_1
e quindi inferiore al credito preteso, la società dichiara mio tramite di Controparte_2 voler cedere il suddetto credito alla società consorella e che pertanto in Parte_4 ragione della suddetta cessione ed operata la compensazione delle due poste creditorie, risulta che la
ha un debito nei confronti della pari ad € 27.637,14 che Parte_4 Controparte_3 provvederà a saldare al più presto” (doc. 5 cit.).
Dichiarando di voler cedere il credito, il procuratore assume il fatto che allo stato il credito non fosse ceduto.
Pertanto, non essendo provata l'anteriorità della cessione del credito rispetto alla data di apertura del fallimento, la compensazione eseguita è illegittima e la convenuta deve essere condannata al pagamento di quanto indebitamente compensato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata l'illegittimità della compensazione effettuata, condanna la Controparte_1
(C.F. ) al pagamento in favore del
[...] P.IVA_2 Parte_1
(C.F. ) della somma di € 42.156,00 oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs
[...] P.IVA_1
231/2002 dal termine indicato nelle fatture per l'adempimento al pagamento;
pagina 3 di 4 - condanna altresì la convenuta (C.F. Controparte_1
al pagamento in favore del (C.F. ) P.IVA_2 Parte_1 P.IVA_1 delle spese legali da questo sostenute liquidate in € 5.810,00 per compenso, oltre spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a.
Pavia, 10.1.2025
Il Giudice
Francesca Claris Appiani
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