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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/12/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa AN Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3472/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato TRIVELLATO MARIO
e
ZA ED, C.F. , nata a [...] il C.F._2
25/02/1977, rappresentata e difesa dall'avvocato BIOLO FILIPPO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni comuni delle parti:
1) A parziale modifica della condizione n. 8 di cui all'accordo per lo scioglimento del matrimonio disporsi la riduzione dell'assegno di mantenimento (attualmente ammontante ad € 820,77 a seguito adeguamenti Istat) previsto a favore dei figli (di anni 20 ed ancora studente) e AN (di anni Per_1
18 ed ancora studentessa) nella misura di € 350,00 per ciascun figlio e così complessivi € 700,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
2) A parziale modifica della condizione n. 10 di cui all'accordo per lo scioglimento del matrimonio in relazione alle spese straordinarie le parti concordano che saranno ripartite nella misura del 50% solo le seguenti spese straordinarie, restando le altre incluse nell'assegno di mantenimento: spese mediche come pagina 1 di 3 da protocollo del Tribunale di Vicenza, costi legati ai soli studi Universitari dei figli (cioè rette, tasse, trasporti, testi).
Il padre presta sin d'ora il consenso all'iscrizione del figlio all'Università come studente Per_1 pendolare (restando espressamente escluso ogni eventuale costo riconnesso alla frequentazione da studente fuori sede ed in particolare i costi per la locazione di abitazioni/stanze o per l'ospitalità presso convitti o altre strutture residenziali) impegnandosi quindi a farsi carico per il 50% dei relativi costi sinché il figlio sarà in corso o fuori corso di massimo un anno.
3) Le parti dichiarano che non vi è nulla a pretendere in relazione ad eventuali spese straordinarie sostenute sino ad oggi dalle parti a favore dei figli.
4) Le parti dichiarano che il contenuto del presente accordo troverà applicazione dal mese di Ottobre
2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473.bis.51 c.p.c. depositato in data 25/09/2025 e LL Parte_1
RI hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro divorzio di cui all'accordo per lo scioglimento del matrimonio civile a seguito di negoziazione assistita del 27/04/2018 ex art. 6 decreto- legge n. 132/2014.
In particolare, le parti chiedono la riduzione dell'assegno di mantenimento (attualmente ammontante ad
€ 820,77 a seguito adeguamenti Istat) previsto a favore dei figli (di anni 20 ed ancora studente) Per_1
e AN (di anni 18 ed ancora studentessa) nella misura di € 350,00 per ciascun figlio e così complessivi € 700,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Chiedono, inoltre, che siano ripartite nella misura del 50% solo le seguenti spese straordinarie, restando le altre incluse nell'assegno di mantenimento: spese mediche come da protocollo del Tribunale di Vicenza, costi legati ai soli studi Universitari dei figli (cioè, rette, tasse, trasporti, testi). Il padre presta il consenso all'iscrizione del figlio all'Università come studente pendolare (restando espressamente escluso Per_1 ogni eventuale costo riconnesso alla frequentazione da studente fuori sede ed in particolare i costi per la locazione di abitazioni/stanze o per l'ospitalità presso convitti o altre strutture residenziali) impegnandosi quindi a farsi carico per il 50% dei relativi costi sinché il figlio sarà in corso o fuori corso di massimo un anno.
All'esito dei chiarimenti chiesti con ordinanza del 16/10/2025, le parti hanno depositato e così prodotto in versione integrale l'accordo di scioglimento del matrimonio civile a seguito di negoziazione assistita e così a seguito della udienza del 6/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata rimessa pagina 2 di 3 al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui all'accordo per lo scioglimento del matrimonio civile a seguito di negoziazione assistita del
27/04/2018 vengano modificate nei termini seguenti:
- a parziale modifica della condizione n. 8 di cui all'accordo per lo scioglimento del matrimonio si dispone la riduzione dell'assegno di mantenimento (attualmente ammontante ad € 820,77 a seguito adeguamenti Istat) previsto a favore dei figli (di anni 20 ed ancora studente) e AN (di anni Per_1
18 ed ancora studentessa) nella misura di € 350,00 per ciascun figlio e così complessivi € 700,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- a parziale modifica della condizione n. 10 di cui all'accordo per lo scioglimento del matrimonio in relazione alle spese straordinarie le parti concordano che saranno ripartite nella misura del 50% solo le seguenti spese straordinarie, restando le altre incluse nell'assegno di mantenimento: spese mediche come da protocollo del Tribunale di Vicenza, costi legati ai soli studi Universitari dei figli (cioè rette, tasse, trasporti, testi).
Il padre presta sin d'ora il consenso all'iscrizione del figlio all'Università come studente Per_1 pendolare (restando espressamente escluso ogni eventuale costo riconnesso alla frequentazione da studente fuori sede ed in particolare i costi per la locazione di abitazioni/stanze o per l'ospitalità presso convitti o altre strutture residenziali) impegnandosi quindi a farsi carico per il 50% dei relativi costi sinché il figlio sarà in corso o fuori corso di massimo un anno;
- le parti dichiarano che non vi è nulla a pretendere in relazione ad eventuali spese straordinarie sostenute sino ad oggi dalle parti a favore dei figli;
- le parti dichiarano che il contenuto del presente accordo troverà applicazione dal mese di Ottobre 2025.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Vicenza alla camera di consiglio del 2/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa AN Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa AN Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3472/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato TRIVELLATO MARIO
e
ZA ED, C.F. , nata a [...] il C.F._2
25/02/1977, rappresentata e difesa dall'avvocato BIOLO FILIPPO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni comuni delle parti:
1) A parziale modifica della condizione n. 8 di cui all'accordo per lo scioglimento del matrimonio disporsi la riduzione dell'assegno di mantenimento (attualmente ammontante ad € 820,77 a seguito adeguamenti Istat) previsto a favore dei figli (di anni 20 ed ancora studente) e AN (di anni Per_1
18 ed ancora studentessa) nella misura di € 350,00 per ciascun figlio e così complessivi € 700,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
2) A parziale modifica della condizione n. 10 di cui all'accordo per lo scioglimento del matrimonio in relazione alle spese straordinarie le parti concordano che saranno ripartite nella misura del 50% solo le seguenti spese straordinarie, restando le altre incluse nell'assegno di mantenimento: spese mediche come pagina 1 di 3 da protocollo del Tribunale di Vicenza, costi legati ai soli studi Universitari dei figli (cioè rette, tasse, trasporti, testi).
Il padre presta sin d'ora il consenso all'iscrizione del figlio all'Università come studente Per_1 pendolare (restando espressamente escluso ogni eventuale costo riconnesso alla frequentazione da studente fuori sede ed in particolare i costi per la locazione di abitazioni/stanze o per l'ospitalità presso convitti o altre strutture residenziali) impegnandosi quindi a farsi carico per il 50% dei relativi costi sinché il figlio sarà in corso o fuori corso di massimo un anno.
3) Le parti dichiarano che non vi è nulla a pretendere in relazione ad eventuali spese straordinarie sostenute sino ad oggi dalle parti a favore dei figli.
4) Le parti dichiarano che il contenuto del presente accordo troverà applicazione dal mese di Ottobre
2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473.bis.51 c.p.c. depositato in data 25/09/2025 e LL Parte_1
RI hanno chiesto la modifica delle condizioni del loro divorzio di cui all'accordo per lo scioglimento del matrimonio civile a seguito di negoziazione assistita del 27/04/2018 ex art. 6 decreto- legge n. 132/2014.
In particolare, le parti chiedono la riduzione dell'assegno di mantenimento (attualmente ammontante ad
€ 820,77 a seguito adeguamenti Istat) previsto a favore dei figli (di anni 20 ed ancora studente) Per_1
e AN (di anni 18 ed ancora studentessa) nella misura di € 350,00 per ciascun figlio e così complessivi € 700,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Chiedono, inoltre, che siano ripartite nella misura del 50% solo le seguenti spese straordinarie, restando le altre incluse nell'assegno di mantenimento: spese mediche come da protocollo del Tribunale di Vicenza, costi legati ai soli studi Universitari dei figli (cioè, rette, tasse, trasporti, testi). Il padre presta il consenso all'iscrizione del figlio all'Università come studente pendolare (restando espressamente escluso Per_1 ogni eventuale costo riconnesso alla frequentazione da studente fuori sede ed in particolare i costi per la locazione di abitazioni/stanze o per l'ospitalità presso convitti o altre strutture residenziali) impegnandosi quindi a farsi carico per il 50% dei relativi costi sinché il figlio sarà in corso o fuori corso di massimo un anno.
All'esito dei chiarimenti chiesti con ordinanza del 16/10/2025, le parti hanno depositato e così prodotto in versione integrale l'accordo di scioglimento del matrimonio civile a seguito di negoziazione assistita e così a seguito della udienza del 6/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata rimessa pagina 2 di 3 al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, vertendosi in materia di diritti disponibili.
Le spese vanno integralmente compensate in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di divorzio delle parti di cui all'accordo per lo scioglimento del matrimonio civile a seguito di negoziazione assistita del
27/04/2018 vengano modificate nei termini seguenti:
- a parziale modifica della condizione n. 8 di cui all'accordo per lo scioglimento del matrimonio si dispone la riduzione dell'assegno di mantenimento (attualmente ammontante ad € 820,77 a seguito adeguamenti Istat) previsto a favore dei figli (di anni 20 ed ancora studente) e AN (di anni Per_1
18 ed ancora studentessa) nella misura di € 350,00 per ciascun figlio e così complessivi € 700,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
- a parziale modifica della condizione n. 10 di cui all'accordo per lo scioglimento del matrimonio in relazione alle spese straordinarie le parti concordano che saranno ripartite nella misura del 50% solo le seguenti spese straordinarie, restando le altre incluse nell'assegno di mantenimento: spese mediche come da protocollo del Tribunale di Vicenza, costi legati ai soli studi Universitari dei figli (cioè rette, tasse, trasporti, testi).
Il padre presta sin d'ora il consenso all'iscrizione del figlio all'Università come studente Per_1 pendolare (restando espressamente escluso ogni eventuale costo riconnesso alla frequentazione da studente fuori sede ed in particolare i costi per la locazione di abitazioni/stanze o per l'ospitalità presso convitti o altre strutture residenziali) impegnandosi quindi a farsi carico per il 50% dei relativi costi sinché il figlio sarà in corso o fuori corso di massimo un anno;
- le parti dichiarano che non vi è nulla a pretendere in relazione ad eventuali spese straordinarie sostenute sino ad oggi dalle parti a favore dei figli;
- le parti dichiarano che il contenuto del presente accordo troverà applicazione dal mese di Ottobre 2025.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Vicenza alla camera di consiglio del 2/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa AN Grassi Dott.ssa Elena Sollazzo
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