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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/09/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1806/2022
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 16/09/2025 alle ore 12.06, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Ciro Dell'Aquila. Per l'avv. Sabrina Nesti oggi sostituita dall'avv. Serena Fusilli Controparte_1
Per e contumaci nessuno. Controparte_2 Controparte_3
Il rt ioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Parte attrice conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 24.7.2025.
Parte convenuta conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 21.7.2025.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1806/2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ) in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 qualità di esercenti la potestà genitoriale di (c.f. ) con l'avv. Per_1 C.F._3
DELL'AQUILA Ciro (c.f. ) C.F._4
PARTE ATTRICE contro
(p.iva ) con l'avv. NESTI Sabrina (c.f. Controparte_1 P.IVA_1
) CodiceFiscale_5
PARTE CONVENUTA
e Controparte_2 Controparte_4
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. e la sig.ra in qualità di Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale del figlio , nato il [...], hanno agito in giudizio Per_1 deducendo che il minore è rimasto vittima di un sinistro stradale nella notte tra l'11 ed il 12 luglio 2021, allorquando percorreva in Chiesina Uzzanese (PT) Via Cavour a bordo della propria bicicletta;
all'altezza del civico 46/48 davanti alla ZE “ , costretto, pur rimanendo nella sua corsia di marcia, ad Parte_3 allargare la sua traiettoria in quanto il veicolo che lo precedeva si arrestava improvvisamente, veniva a collisione con la vettura Renault Clio, targata ER457FF di proprietà della sig.ra e condotta Controparte_2 dal sig. ; quest'ultimo avrebbe, infatti, invaso la corsia di competenza di , Controparte_4 Per_1 travolgendolo. Gli attori hanno chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'lll.mo
Tribunale adito contrariis reiectis: - Dichiarare la esclusiva responsabilità del veicolo Renault Clio targato ER457FF di proprietà della sig.ra condotto dal sig. e assicurato con Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 pagina 2 di 9 nella causazione del sinistro del 11.07.2021 in Chiesina Uzzanese che ha coinvolto il Sig. - Per l'effetto voglia Per_1 condannare, in solido tra loro, i convenuti, al risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti dal sig. Per_1 ammontanti alla somma di € 43.005,63 da cui deve essere detratta quella di € 10.905,00 (trattenuta in conto maggior avere) per definitivi € 32.100,63 oltre interessi legali e compensativi e rivalutazione monetaria se dovuta. - Con vittoria di spese ed onorari”.
Si è costituita in giudizio la convenuta sollevando eccezione di nullità della Controparte_1 costituzione in giudizio di parte attrice e di improcedibilità della domanda da essa proposta sul rilievo del mancato deposito in via telematica dell'atto di citazione e contestando la fondatezza in punto di an e di quantum della pretesa avversaria;
in particolare, la compagnia ha rilevato una responsabilità nella causazione del sinistro in capo al minore per aver effettuato una manovra brusca ed improvvisa senza usare la dovuta cautela e senza verificare che nessuno sopraggiungesse in senso opposto. Parte convenuta ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'intestato Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, ed in totale accoglimento delle difese della convenuta, così provvedere: nel merito ed in tesi: • rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto essendo la responsabilità o co-responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa da ascrivere a ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c., per le ragioni Per_1 tutte di cui in parte motiva, dichiarando congruo ed equo il risarcimento corrisposto ante giudizio;
nel merito ed in subordine: • nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, determinare il quantum debeatur nei limiti del giusto e di quanto sarà provato in corso di giudizio, accertando e gradando la responsabilità per le ragioni dedotte in narrativa,
e decurtando l'importo già corrisposto;
in via istruttoria: • si insiste nell'escussione dell'interrogatorio formale del convenuto contumace , già richiesta nella memoria in atti;
• Si chiede l'acquisizione da parte del giudice dei Controparte_4 verbali redatti dall'Autorità intervenuta delle dichiarazioni rese dai testi e archiviate presso l'archivio dell'ufficio infortunistica stradale su atti separati;
in ogni caso: • con vittoria di spese e competenze di causa, anche di CTU, oltre IVA e CPA di legge
e/o in ipotesi con loro integrale compensazione” (cfr. note conclusive del 21.7.2025).
I convenuti e sono stati dichiarati contumaci alla prima udienza del Controparte_2 Controparte_4
29.11.2022.
Respinta l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio di parte attrice e di improcedibilità della domanda da essa proposta, spiegata dalla compagnia convenuta, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Svolta istruttoria documentale ed a mezzo CTU, precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione in data odierna ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sul merito pagina 3 di 9 La domanda attorea è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
All'esito dell'istruttoria documentale espletata ritiene il Tribunale di non potere addivenire ad una esatta ricostruzione delle modalità del sinistro di cui è causa, con la conseguente attribuzione, a ciascuno dei conducenti, dello specifico contributo causale, non essendo possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno.
Occorre premettere che la ricostruzione della dinamica dell'incidente di cui al rapporto redatto dalla
Legione Carabinieri AN Stazione di Montecatini Terme acquisito agli atti (cfr. doc. n. 1 di cui alla memoria ex art. 183 comma n. 2 c.p.c. di parte attrice e doc. n. 3 di cui alla comparsa di costituzione della convenuta), non soccorre a tal fine, riportando unicamente il fatto storico dell'avvenuta collisione, senza la deduzione - dai rilievi planimetrici effettuati – dell'atto causativo del sinistro.
Si legge, infatti, che “(…) si è trattato di un impatto laterale tra la vettura ed il velocipede con collisione che ha interessato lo specchietto e portiera sx per la vettura e il manubrio e gamba sx del conducente del velocipede. Non essendoci elementi riconducibili al presunto punto d'urto non è stato possibile determinare chi ha causato l'impatto laterale, causato molto probabilmente con manovra non consentita di eventuale invasione di corsia, tra l'altro non delineata da strisce longitudinali”.
Neppure le dichiarazioni fornite nell'immediatezza del sinistro dai soggetti coinvolti e dall'unico testimone risultano utili per la ricostruzione dell'evento e per l'accertamento dell'incidenza causale della condotta di ognuno di essi;
in primo luogo, infatti, le dichiarazioni non sono state prodotte in giudizio (il rapporto redatto dalle forze dell'ordine le richiamano senza riprodurle nel verbale e/o allegarle allo stesso): le due contrapposte ricostruzioni della vicenda, dunque, non sono supportate da alcun elemento probatorio che possa senza dubbio alcuno far sostenere la fondatezza dell'una anziché dell'altra; in secondo luogo, quanto al teste il medesimo è intervenuto dopo l'accaduto e non ha potuto assistere all'esatta Testimone_1 dinamica del sinistro, come riportato dal citato rapporto.
Va, altresì, aggiunto che nemmeno l'avvenuta contestazione della violazione dell'art. 186 comma 2 C.d.S. da parte del sig. , ossia guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 Controparte_4 grammi per litro (cfr. rapporto di incidente stradale citato), risulta decisivo per l'attribuzione in capo a quest'ultimo della responsabilità del sinistro, in quanto, sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte,
l'infrazione commessa da uno dei conducenti non dispensa dalla verifica del comportamento dell'altro, il quale potrebbe aver posto in essere una condotta avente efficacia eziologica assorbente rispetto al sinistro
(cfr. Cass. 34163/2022; Cass. 6559/2013).
Non vi è prova, dunque, di quale dei conducenti abbia - con il proprio comportamento - causato il sinistro, originando il danno di cui viene chiesto ristoro, non essendo possibile, quindi, l'accertamento della relativa responsabilità.
Nel caso di specie, pertanto, deve farsi ricorso al criterio suppletivo di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., che contempla una presunzione di pari colpa dei conducenti nella causazione del sinistro. pagina 4 di 9 Ciò posto, in punto di quantum debeatur si osserva quanto segue, fermo restando che la liquidazione dei danni patiti da parte attrice dovrà essere ridotta nella misura della metà, per la presunzione di corresponsabilità applicata.
Risulta dai referti allegati in atti (cfr. doc. n. 1 di parte attrice) e dalla CTU medico legale espletata in corso di causa che, in occasione del sinistro de quo, ha riportato la frattura del ginocchio sinistro, Per_1 contusioni varie e ferite plurime esitate in cicatrici;
ha subito la riduzione incruenta a cielo aperto della frattura ossea con conseguente applicazione di tutore immobilizzante, riposo e cicli di terapia fisica riabilitativa. Il Consulente ha constatato che “(…) Trattasi di una frattura che ha interessato la parte distale del femore di un giovane ragazzo;
(…) la forza lesiva ha interessato in maniera importante il centro di accrescimento della cartilagine del femore omolaterale. Siamo infatti a valutare un soggetto in piena capacità di accrescimento e la frattura subita ha sicuramente evidenziato un apprezzabile alterazione della crescita del segmento osseo interessato dal trauma. L'effettiva compromissione dei detti segmenti può essere evidenziata e dimostrata con accertamenti radiografici, sconsigliati per la giovane età e soprattutto eseguiti per esclusivi interessi medico-legali. Possiamo soltanto, secondo scienza e coscienza, valutare un ulteriore aggravamento delle lesioni e delle limitazioni evidenziate. Devo anche considerare e valutare le cicatrici rilevate nel corso dell'esame obiettivo eseguito alla presenza dei due Periti nominati. Queste stesse rappresentano un apprezzabile danno estetico proprio per la manifestazione in un soggetto minore di sesso maschile”.
Il Consulente ha, quindi, riconosciuto al minore “(…) lesioni pari al 10% (dieci per cento) nell'ambito del danno biologico. Tale espressione non incide nella capacità lavorativa in quanto il p. è attualmente studente e pertanto non svolge alcuna attività. Sulla base della tipologia del trauma stradale subito, sul racconto espresso dal p., sulla certificazione redatta al momento, sui postumi rilevati in corso di operazioni peritali, posso ritenere giusto liquidare gg. 50 di temporanea totale al
100% in quanto oltre alla degenza ospedaliera era impedito il carico. La percentuale parziale al 75 % è da riconoscersi in gg.
30 in quanto l'autonomia personale del p. veniva gradualmente e progressivamente ripresa. Giorni 40 possono essere riconosciuti nella misura percentuale del 50% in quanto il p. riprendeva gradualmente una ulteriore percentuale della propria autonomia. In ultimo gg. 20 possono trovare giusto risarcimento nella percentuale minima del 25% in quanto molto vicini al momento della guarigione clinica con postumi”.
Le conclusioni richiamate, cui è pervenuto il Consulente, sono pienamente condivise da questo Giudice, poiché congruamente motivate ed esaustive, oltre che prive di vizi logici e totalmente coerenti con la documentazione versata in atti.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale, ritiene questo giudice di applicare le tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano, posto che la tabella unica nazionale di cui all'art. 138 del codice delle assicurazioni private in relazione alle lesioni macro-permanenti, quali quelle riportate dall'attore in quanto superiori a 9 punti percentuali, non è applicabile ai sinistri occorsi in data antecedente al 5.3.2025 ossia all'entrata in vigore del D.P.R. n. 12 del 13.1.2025 con cui la suddetta tabella è stata adottata.
Al riguardo si osserva che la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone l'individuazione di un pagina 5 di 9 parametro di riferimento uniforme da adattarsi alle circostanze del caso concreto e che, in assenza di precisi riferimenti normativi, un oggettivo parametro di valutazione può essere individuato nei valori tabellari elaborati dal Tribunale di Milano (in tal senso si veda Cass. civ. n. 12408/2011).
Pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (14 anni) e della misura della invalidità permanente stimata dal CTU al 10%, applicando il valore monetario del punto danno biologico di euro 2.612,40, il demoltiplicatore di 0,935 indicati nelle tabelle milanesi aggiornate all'anno 2024, il danno biologico permanente va liquidato nella somma di euro 24.426,00, mentre il danno biologico temporaneo in euro 11.212,50 (di cui euro 5.750,00 per invalidità temporanea totale, euro 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 2.300,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, euro 575,00 per invalidità temporanea parziale al 25%), quindi per la somma complessiva di euro 35.638,50 che, decurtato del 50% in ragione della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., si riduce ad euro 17.819,25.
Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta all'attore a titolo di personalizzazione, in quanto non è stato né allegato né provato che il sinistro abbia alla medesima parte causato danni che esulano da quelli normalmente riconducibili a quel dato baremes medico legale (cfr. Cass. 7513/2018 e Cass. 14364/2019).
Con riferimento ai danni non patrimoniali diversi lamentati dall'attore e, segnatamente, al danno morale, o
“danno da sofferenza soggettiva interiore”, sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, deve evidenziarsi come lo stesso abbia assunto, all'interno dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, una dimensione autonoma e separata da quella del danno biologico/dinamico-relazionale (cfr. da ultimo Cass.
15733/2022).
Pertanto, non solo non costituisce più duplicazione risarcitoria individuare una somma a titolo di riparazione della sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, ma, per poter ottenere un risarcimento a tale titolo, il soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria deve provare la sussistenza del danno morale quale autonoma voce di danno.
Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiato è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In punto di prova si è più volte affermato che il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Tanto premesso, stante la carenza di specifiche allegazioni in punto di quantum del danno morale risarcibile, tenuto conto tuttavia della minore età dell'attore all'epoca del sinistro, si ritiene congruo liquidare detta voce di pregiudizio applicando l'incremento per sofferenza soggettiva in misura pari al 26 % sul punto pagina 6 di 9 danno biologico liquidato in base alle Tabelle di Milano (=2.612,40), di talché il relativo importo va determinato in € 6.351,00 (=679,22 x 10 x 0,935), che, decurtato del 50% in ragione della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., si riduce ad euro 3.175,50.
Il danno non patrimoniale complessivamente inteso deve dunque determinarsi in euro 20.994,75
(=17.819,25+3.175,50).
Deve, inoltre, essere decurtato l'importo di € 10.905,00 liquidato in data 28.1.2022 da Controparte_1 ed imputato a titolo di acconto sul maggior danno biologico (cfr. doc. 4 fascicolo parte convenuta),
[...] che rivalutato all'attualità in base agli indici ISTAT ammonta ad euro € 12.333,56 (cfr. Cass. 23927/2023).
Ne consegue che l'ammontare del danno non patrimoniale spettante all'attore viene a ridursi ad € 8.661,19 in moneta attuale (= 20.994,75 - 12.333,56).
Con riferimento al danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute dall'attore in conseguenza del sinistro, si richiama la valutazione di congruità effettuata dal Consulente a pagina 7 del proprio elaborato peritale, laddove afferma: “Per quanto attiene alle spese mediche sostenute e presenti in atti, prendo visione di n. 4 ricevute redatte da TA AN CE in data 13.08.21, 13.08.21, 13.09.21, 13.09.21 dell'importo complessivo di € 92,00 per prestazioni sanitarie, giustificate e congrue. Progetto di notula redatto dal Dott. in data 15.01.22 dell'importo di € Per_2
400,00 per redazione CT di parte, giustificato e congruo ma non rimborsabile in quanto documento non fiscale. Il rimborso è condizionato dall'emissione della fattura. (…) Preventivo redatto da in data 13.08.21 per Controparte_5 tutore cosciagamba in elastico dell'importo di € 112.43, giustificato e congruo ma non rimborsabile in quanto documento non Per_ fiscale. Il rimborso è condizionato dall'emissione della fattura. (…) N. 2 notule redatte dal Dott. in data 15.11.21 e
16.12.21 dell'importo complessivo di € 184,00 per visite ortopediche, giustificate e congrue. Vari scontrini per acquisti in farmacia, non valutabili per la non perfetta esecuzione della fotocopia e per la non facile identificabilità del prodotto acquistato in quanto descritti da codici identificativi in uso alle farmacie”, e così per un totale di euro 276,00, che, decurtato del
50% in ragione della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., si riduce ad euro 138,00.
Quanto al danno patrimoniale relativo al velocipede, lo stesso può essere liquidato in euro 150,00, come da liquidazione operata in sede stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice (cfr. doc. n. 3 fascicolo attoreo), circostanza asserita in atto di citazione e non contestata dalla convenuta.
Il danno patrimoniale complessivamente inteso deve dunque determinarsi in euro 288,00
(=138,00+150,00).
In conclusione, il credito risarcitorio dell'attore deve essere determinato in moneta attuale in € 8.949,19 (=
8.661,19+288,00)
In ordine agli accessori, sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio
1995 n. 1712 (di recente si v. Cass. 19987/2016), sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, pagina 7 di 9 da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento.
Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale - calcolata alla attualità – deve essere devalutata alla data del sinistro (cd. aestimatio) (11-12.7.2021). Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Il pagamento di tutte le somme innanzi precisate è da porsi solidalmente a carico dei convenuti CP_2
e ai sensi dell'art. 2054 commi 1 e 3 c.c., in quanto rispettivamente
[...] Controparte_4 proprietaria e conducente del veicolo Renault Clio, targato ER457FF responsabile (nella misura anzidetta) del sinistro, nonché della compagnia di assicurazione tenuta contrattualmente Controparte_1
a manlevare dalla responsabilità connessa alla circolazione del veicolo, in forza di Controparte_2 rapporto contrattuale con esso pacificamente intervenuto.
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del
DM 55/2014, aggiornato con DM 147/2022, in base al decisum (da euro 5.200 ad euro 26.000) e all'attività processuale svolta, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi del giudizio, ad eccezione della fase decisionale per la quale sono applicati compensi inferiori ai medi per la modalità semplificata di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Tenuto conto del concorso paritario di responsabilità e dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore al petitum, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 co. 2 c.p.c. per compensare in misura pari alla metà le spese di lite.
Le spese di CTU sono invece interamente poste a carico delle parti convenute soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
a) dichiara la responsabilità paritaria al 50% ciascuno, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., dell'attore e del convenuto nella causazione del sinistro del 11-12.7.2021, di cui è causa e, per Controparte_4
l'effetto,
b) condanna i convenuti sig.ri e in Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1 solido tra loro, a pagare a parte attrice la somma di euro 8.949,19 a titolo di risarcimento del danno, oltre pagina 8 di 9 interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
c) condanna le parti convenute in solido a pagare a parte attrice la metà delle spese di lite che si liquidano per l'intero in euro 4.227,00 per compensi professionali, in euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%; oltre CPA ed IVA, come per legge, se dovuti;
d) compensa per la restante ½ le spese di lite liquidate per l'intero al capo che precede;
e) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 16.9.2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 16/09/2025 alle ore 12.06, innanzi al giudice Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. Ciro Dell'Aquila. Per l'avv. Sabrina Nesti oggi sostituita dall'avv. Serena Fusilli Controparte_1
Per e contumaci nessuno. Controparte_2 Controparte_3
Il rt ioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Parte attrice conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 24.7.2025.
Parte convenuta conclude, nel merito ed in via istruttoria, come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 21.7.2025.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate.
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1806/2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. ) in Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 qualità di esercenti la potestà genitoriale di (c.f. ) con l'avv. Per_1 C.F._3
DELL'AQUILA Ciro (c.f. ) C.F._4
PARTE ATTRICE contro
(p.iva ) con l'avv. NESTI Sabrina (c.f. Controparte_1 P.IVA_1
) CodiceFiscale_5
PARTE CONVENUTA
e Controparte_2 Controparte_4
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. e la sig.ra in qualità di Parte_1 Parte_2 esercenti la responsabilità genitoriale del figlio , nato il [...], hanno agito in giudizio Per_1 deducendo che il minore è rimasto vittima di un sinistro stradale nella notte tra l'11 ed il 12 luglio 2021, allorquando percorreva in Chiesina Uzzanese (PT) Via Cavour a bordo della propria bicicletta;
all'altezza del civico 46/48 davanti alla ZE “ , costretto, pur rimanendo nella sua corsia di marcia, ad Parte_3 allargare la sua traiettoria in quanto il veicolo che lo precedeva si arrestava improvvisamente, veniva a collisione con la vettura Renault Clio, targata ER457FF di proprietà della sig.ra e condotta Controparte_2 dal sig. ; quest'ultimo avrebbe, infatti, invaso la corsia di competenza di , Controparte_4 Per_1 travolgendolo. Gli attori hanno chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'lll.mo
Tribunale adito contrariis reiectis: - Dichiarare la esclusiva responsabilità del veicolo Renault Clio targato ER457FF di proprietà della sig.ra condotto dal sig. e assicurato con Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 pagina 2 di 9 nella causazione del sinistro del 11.07.2021 in Chiesina Uzzanese che ha coinvolto il Sig. - Per l'effetto voglia Per_1 condannare, in solido tra loro, i convenuti, al risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti dal sig. Per_1 ammontanti alla somma di € 43.005,63 da cui deve essere detratta quella di € 10.905,00 (trattenuta in conto maggior avere) per definitivi € 32.100,63 oltre interessi legali e compensativi e rivalutazione monetaria se dovuta. - Con vittoria di spese ed onorari”.
Si è costituita in giudizio la convenuta sollevando eccezione di nullità della Controparte_1 costituzione in giudizio di parte attrice e di improcedibilità della domanda da essa proposta sul rilievo del mancato deposito in via telematica dell'atto di citazione e contestando la fondatezza in punto di an e di quantum della pretesa avversaria;
in particolare, la compagnia ha rilevato una responsabilità nella causazione del sinistro in capo al minore per aver effettuato una manovra brusca ed improvvisa senza usare la dovuta cautela e senza verificare che nessuno sopraggiungesse in senso opposto. Parte convenuta ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'intestato Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, ed in totale accoglimento delle difese della convenuta, così provvedere: nel merito ed in tesi: • rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto essendo la responsabilità o co-responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa da ascrivere a ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c., per le ragioni Per_1 tutte di cui in parte motiva, dichiarando congruo ed equo il risarcimento corrisposto ante giudizio;
nel merito ed in subordine: • nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, determinare il quantum debeatur nei limiti del giusto e di quanto sarà provato in corso di giudizio, accertando e gradando la responsabilità per le ragioni dedotte in narrativa,
e decurtando l'importo già corrisposto;
in via istruttoria: • si insiste nell'escussione dell'interrogatorio formale del convenuto contumace , già richiesta nella memoria in atti;
• Si chiede l'acquisizione da parte del giudice dei Controparte_4 verbali redatti dall'Autorità intervenuta delle dichiarazioni rese dai testi e archiviate presso l'archivio dell'ufficio infortunistica stradale su atti separati;
in ogni caso: • con vittoria di spese e competenze di causa, anche di CTU, oltre IVA e CPA di legge
e/o in ipotesi con loro integrale compensazione” (cfr. note conclusive del 21.7.2025).
I convenuti e sono stati dichiarati contumaci alla prima udienza del Controparte_2 Controparte_4
29.11.2022.
Respinta l'eccezione di nullità della costituzione in giudizio di parte attrice e di improcedibilità della domanda da essa proposta, spiegata dalla compagnia convenuta, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Svolta istruttoria documentale ed a mezzo CTU, precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione in data odierna ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sul merito pagina 3 di 9 La domanda attorea è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
All'esito dell'istruttoria documentale espletata ritiene il Tribunale di non potere addivenire ad una esatta ricostruzione delle modalità del sinistro di cui è causa, con la conseguente attribuzione, a ciascuno dei conducenti, dello specifico contributo causale, non essendo possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno.
Occorre premettere che la ricostruzione della dinamica dell'incidente di cui al rapporto redatto dalla
Legione Carabinieri AN Stazione di Montecatini Terme acquisito agli atti (cfr. doc. n. 1 di cui alla memoria ex art. 183 comma n. 2 c.p.c. di parte attrice e doc. n. 3 di cui alla comparsa di costituzione della convenuta), non soccorre a tal fine, riportando unicamente il fatto storico dell'avvenuta collisione, senza la deduzione - dai rilievi planimetrici effettuati – dell'atto causativo del sinistro.
Si legge, infatti, che “(…) si è trattato di un impatto laterale tra la vettura ed il velocipede con collisione che ha interessato lo specchietto e portiera sx per la vettura e il manubrio e gamba sx del conducente del velocipede. Non essendoci elementi riconducibili al presunto punto d'urto non è stato possibile determinare chi ha causato l'impatto laterale, causato molto probabilmente con manovra non consentita di eventuale invasione di corsia, tra l'altro non delineata da strisce longitudinali”.
Neppure le dichiarazioni fornite nell'immediatezza del sinistro dai soggetti coinvolti e dall'unico testimone risultano utili per la ricostruzione dell'evento e per l'accertamento dell'incidenza causale della condotta di ognuno di essi;
in primo luogo, infatti, le dichiarazioni non sono state prodotte in giudizio (il rapporto redatto dalle forze dell'ordine le richiamano senza riprodurle nel verbale e/o allegarle allo stesso): le due contrapposte ricostruzioni della vicenda, dunque, non sono supportate da alcun elemento probatorio che possa senza dubbio alcuno far sostenere la fondatezza dell'una anziché dell'altra; in secondo luogo, quanto al teste il medesimo è intervenuto dopo l'accaduto e non ha potuto assistere all'esatta Testimone_1 dinamica del sinistro, come riportato dal citato rapporto.
Va, altresì, aggiunto che nemmeno l'avvenuta contestazione della violazione dell'art. 186 comma 2 C.d.S. da parte del sig. , ossia guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 Controparte_4 grammi per litro (cfr. rapporto di incidente stradale citato), risulta decisivo per l'attribuzione in capo a quest'ultimo della responsabilità del sinistro, in quanto, sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte,
l'infrazione commessa da uno dei conducenti non dispensa dalla verifica del comportamento dell'altro, il quale potrebbe aver posto in essere una condotta avente efficacia eziologica assorbente rispetto al sinistro
(cfr. Cass. 34163/2022; Cass. 6559/2013).
Non vi è prova, dunque, di quale dei conducenti abbia - con il proprio comportamento - causato il sinistro, originando il danno di cui viene chiesto ristoro, non essendo possibile, quindi, l'accertamento della relativa responsabilità.
Nel caso di specie, pertanto, deve farsi ricorso al criterio suppletivo di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., che contempla una presunzione di pari colpa dei conducenti nella causazione del sinistro. pagina 4 di 9 Ciò posto, in punto di quantum debeatur si osserva quanto segue, fermo restando che la liquidazione dei danni patiti da parte attrice dovrà essere ridotta nella misura della metà, per la presunzione di corresponsabilità applicata.
Risulta dai referti allegati in atti (cfr. doc. n. 1 di parte attrice) e dalla CTU medico legale espletata in corso di causa che, in occasione del sinistro de quo, ha riportato la frattura del ginocchio sinistro, Per_1 contusioni varie e ferite plurime esitate in cicatrici;
ha subito la riduzione incruenta a cielo aperto della frattura ossea con conseguente applicazione di tutore immobilizzante, riposo e cicli di terapia fisica riabilitativa. Il Consulente ha constatato che “(…) Trattasi di una frattura che ha interessato la parte distale del femore di un giovane ragazzo;
(…) la forza lesiva ha interessato in maniera importante il centro di accrescimento della cartilagine del femore omolaterale. Siamo infatti a valutare un soggetto in piena capacità di accrescimento e la frattura subita ha sicuramente evidenziato un apprezzabile alterazione della crescita del segmento osseo interessato dal trauma. L'effettiva compromissione dei detti segmenti può essere evidenziata e dimostrata con accertamenti radiografici, sconsigliati per la giovane età e soprattutto eseguiti per esclusivi interessi medico-legali. Possiamo soltanto, secondo scienza e coscienza, valutare un ulteriore aggravamento delle lesioni e delle limitazioni evidenziate. Devo anche considerare e valutare le cicatrici rilevate nel corso dell'esame obiettivo eseguito alla presenza dei due Periti nominati. Queste stesse rappresentano un apprezzabile danno estetico proprio per la manifestazione in un soggetto minore di sesso maschile”.
Il Consulente ha, quindi, riconosciuto al minore “(…) lesioni pari al 10% (dieci per cento) nell'ambito del danno biologico. Tale espressione non incide nella capacità lavorativa in quanto il p. è attualmente studente e pertanto non svolge alcuna attività. Sulla base della tipologia del trauma stradale subito, sul racconto espresso dal p., sulla certificazione redatta al momento, sui postumi rilevati in corso di operazioni peritali, posso ritenere giusto liquidare gg. 50 di temporanea totale al
100% in quanto oltre alla degenza ospedaliera era impedito il carico. La percentuale parziale al 75 % è da riconoscersi in gg.
30 in quanto l'autonomia personale del p. veniva gradualmente e progressivamente ripresa. Giorni 40 possono essere riconosciuti nella misura percentuale del 50% in quanto il p. riprendeva gradualmente una ulteriore percentuale della propria autonomia. In ultimo gg. 20 possono trovare giusto risarcimento nella percentuale minima del 25% in quanto molto vicini al momento della guarigione clinica con postumi”.
Le conclusioni richiamate, cui è pervenuto il Consulente, sono pienamente condivise da questo Giudice, poiché congruamente motivate ed esaustive, oltre che prive di vizi logici e totalmente coerenti con la documentazione versata in atti.
Per la liquidazione del danno non patrimoniale, ritiene questo giudice di applicare le tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano, posto che la tabella unica nazionale di cui all'art. 138 del codice delle assicurazioni private in relazione alle lesioni macro-permanenti, quali quelle riportate dall'attore in quanto superiori a 9 punti percentuali, non è applicabile ai sinistri occorsi in data antecedente al 5.3.2025 ossia all'entrata in vigore del D.P.R. n. 12 del 13.1.2025 con cui la suddetta tabella è stata adottata.
Al riguardo si osserva che la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone l'individuazione di un pagina 5 di 9 parametro di riferimento uniforme da adattarsi alle circostanze del caso concreto e che, in assenza di precisi riferimenti normativi, un oggettivo parametro di valutazione può essere individuato nei valori tabellari elaborati dal Tribunale di Milano (in tal senso si veda Cass. civ. n. 12408/2011).
Pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (14 anni) e della misura della invalidità permanente stimata dal CTU al 10%, applicando il valore monetario del punto danno biologico di euro 2.612,40, il demoltiplicatore di 0,935 indicati nelle tabelle milanesi aggiornate all'anno 2024, il danno biologico permanente va liquidato nella somma di euro 24.426,00, mentre il danno biologico temporaneo in euro 11.212,50 (di cui euro 5.750,00 per invalidità temporanea totale, euro 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 2.300,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, euro 575,00 per invalidità temporanea parziale al 25%), quindi per la somma complessiva di euro 35.638,50 che, decurtato del 50% in ragione della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., si riduce ad euro 17.819,25.
Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta all'attore a titolo di personalizzazione, in quanto non è stato né allegato né provato che il sinistro abbia alla medesima parte causato danni che esulano da quelli normalmente riconducibili a quel dato baremes medico legale (cfr. Cass. 7513/2018 e Cass. 14364/2019).
Con riferimento ai danni non patrimoniali diversi lamentati dall'attore e, segnatamente, al danno morale, o
“danno da sofferenza soggettiva interiore”, sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità, deve evidenziarsi come lo stesso abbia assunto, all'interno dell'unitaria categoria del danno non patrimoniale, una dimensione autonoma e separata da quella del danno biologico/dinamico-relazionale (cfr. da ultimo Cass.
15733/2022).
Pertanto, non solo non costituisce più duplicazione risarcitoria individuare una somma a titolo di riparazione della sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, ma, per poter ottenere un risarcimento a tale titolo, il soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria deve provare la sussistenza del danno morale quale autonoma voce di danno.
Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiato è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
In punto di prova si è più volte affermato che il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza. Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
Tanto premesso, stante la carenza di specifiche allegazioni in punto di quantum del danno morale risarcibile, tenuto conto tuttavia della minore età dell'attore all'epoca del sinistro, si ritiene congruo liquidare detta voce di pregiudizio applicando l'incremento per sofferenza soggettiva in misura pari al 26 % sul punto pagina 6 di 9 danno biologico liquidato in base alle Tabelle di Milano (=2.612,40), di talché il relativo importo va determinato in € 6.351,00 (=679,22 x 10 x 0,935), che, decurtato del 50% in ragione della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., si riduce ad euro 3.175,50.
Il danno non patrimoniale complessivamente inteso deve dunque determinarsi in euro 20.994,75
(=17.819,25+3.175,50).
Deve, inoltre, essere decurtato l'importo di € 10.905,00 liquidato in data 28.1.2022 da Controparte_1 ed imputato a titolo di acconto sul maggior danno biologico (cfr. doc. 4 fascicolo parte convenuta),
[...] che rivalutato all'attualità in base agli indici ISTAT ammonta ad euro € 12.333,56 (cfr. Cass. 23927/2023).
Ne consegue che l'ammontare del danno non patrimoniale spettante all'attore viene a ridursi ad € 8.661,19 in moneta attuale (= 20.994,75 - 12.333,56).
Con riferimento al danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute dall'attore in conseguenza del sinistro, si richiama la valutazione di congruità effettuata dal Consulente a pagina 7 del proprio elaborato peritale, laddove afferma: “Per quanto attiene alle spese mediche sostenute e presenti in atti, prendo visione di n. 4 ricevute redatte da TA AN CE in data 13.08.21, 13.08.21, 13.09.21, 13.09.21 dell'importo complessivo di € 92,00 per prestazioni sanitarie, giustificate e congrue. Progetto di notula redatto dal Dott. in data 15.01.22 dell'importo di € Per_2
400,00 per redazione CT di parte, giustificato e congruo ma non rimborsabile in quanto documento non fiscale. Il rimborso è condizionato dall'emissione della fattura. (…) Preventivo redatto da in data 13.08.21 per Controparte_5 tutore cosciagamba in elastico dell'importo di € 112.43, giustificato e congruo ma non rimborsabile in quanto documento non Per_ fiscale. Il rimborso è condizionato dall'emissione della fattura. (…) N. 2 notule redatte dal Dott. in data 15.11.21 e
16.12.21 dell'importo complessivo di € 184,00 per visite ortopediche, giustificate e congrue. Vari scontrini per acquisti in farmacia, non valutabili per la non perfetta esecuzione della fotocopia e per la non facile identificabilità del prodotto acquistato in quanto descritti da codici identificativi in uso alle farmacie”, e così per un totale di euro 276,00, che, decurtato del
50% in ragione della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., si riduce ad euro 138,00.
Quanto al danno patrimoniale relativo al velocipede, lo stesso può essere liquidato in euro 150,00, come da liquidazione operata in sede stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice (cfr. doc. n. 3 fascicolo attoreo), circostanza asserita in atto di citazione e non contestata dalla convenuta.
Il danno patrimoniale complessivamente inteso deve dunque determinarsi in euro 288,00
(=138,00+150,00).
In conclusione, il credito risarcitorio dell'attore deve essere determinato in moneta attuale in € 8.949,19 (=
8.661,19+288,00)
In ordine agli accessori, sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio
1995 n. 1712 (di recente si v. Cass. 19987/2016), sia la rivalutazione monetaria che gli interessi - dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia - quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, pagina 7 di 9 da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento.
Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale - calcolata alla attualità – deve essere devalutata alla data del sinistro (cd. aestimatio) (11-12.7.2021). Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Il pagamento di tutte le somme innanzi precisate è da porsi solidalmente a carico dei convenuti CP_2
e ai sensi dell'art. 2054 commi 1 e 3 c.c., in quanto rispettivamente
[...] Controparte_4 proprietaria e conducente del veicolo Renault Clio, targato ER457FF responsabile (nella misura anzidetta) del sinistro, nonché della compagnia di assicurazione tenuta contrattualmente Controparte_1
a manlevare dalla responsabilità connessa alla circolazione del veicolo, in forza di Controparte_2 rapporto contrattuale con esso pacificamente intervenuto.
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del
DM 55/2014, aggiornato con DM 147/2022, in base al decisum (da euro 5.200 ad euro 26.000) e all'attività processuale svolta, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi del giudizio, ad eccezione della fase decisionale per la quale sono applicati compensi inferiori ai medi per la modalità semplificata di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Tenuto conto del concorso paritario di responsabilità e dell'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore al petitum, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 co. 2 c.p.c. per compensare in misura pari alla metà le spese di lite.
Le spese di CTU sono invece interamente poste a carico delle parti convenute soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
a) dichiara la responsabilità paritaria al 50% ciascuno, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., dell'attore e del convenuto nella causazione del sinistro del 11-12.7.2021, di cui è causa e, per Controparte_4
l'effetto,
b) condanna i convenuti sig.ri e in Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1 solido tra loro, a pagare a parte attrice la somma di euro 8.949,19 a titolo di risarcimento del danno, oltre pagina 8 di 9 interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva;
c) condanna le parti convenute in solido a pagare a parte attrice la metà delle spese di lite che si liquidano per l'intero in euro 4.227,00 per compensi professionali, in euro 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%; oltre CPA ed IVA, come per legge, se dovuti;
d) compensa per la restante ½ le spese di lite liquidate per l'intero al capo che precede;
e) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 16.9.2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
pagina 9 di 9