Rigetto
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/10/2025, n. 7776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7776 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07776/2025REG.PROV.COLL.
N. 06919/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6919 del 2023, proposto da ME AL Sestriere Teleriscaldamento S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Formentin e Gianni Maria Saracco, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Antonio Pugliese e Paolo Roberto Molea, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 3690/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2025 il Cons. Ugo De Carlo e per le parti nessuno è presente, e vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. ME AL Sestriere Riscaldamento S.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento del G.S.E. S.p.A. in data 3 ottobre 2016, avente per oggetto “richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata GRUPPO EX 5 ORA 10 NEW, sita in Sestriere come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR), dei provvedimenti del G.S.E. S.p.A. in data 3 ottobre 2016 con il quale è stata respinta la richiesta di valutazione, ai sensi del d.m. 5 settembre 2011, volta ad accertare che la configurazione e la strumentazione di corredo permettono di individuare le grandezze che concorrono al riconoscimento del funzionamento delle unità denominate GRUPPO EX 4 ORA 9, 8, 7 e 6; nonché per l’accertamento dell’obbligo del G.S.E. di procedere ad una nuova valutazione preliminare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.m. 5 settembre 2011, delle Unità di Cogenerazione. funzionamento dell'unità denominata Settimo e sita in Via Schiapparelli 2,
2. La società appellante è titolare di varie Unità di impianto di teleriscaldamento, ed esattamente, per quanto qui di interesse, degli impianti identificati da G.S.E. con i seguenti codici: CP44, CP45, CP46, CP47, CP48.
In data 18 febbraio 2016 la società per ciascuna delle Unità di cui sopra, ha inoltrato a G.S.E., per mezzo della piattaforma RICOGE, richiesta “CAR a PREVENTIVO”, finalizzata ad ottenere la valutazione preliminare dell’impianto, ai sensi e per gli effetti del d.m. 5 settembre 2011, volta ad accertare che la configurazione e la strumentazione di corredo all’impianto permettano di individuare le grandezze che concorrono al riconoscimento del funzionamento dell’unità come Cogenerativa ad Alto Rendimento (c.d. CAR).
In data 9 giugno 2016 G.S.E., in sede di valutazione preliminare, comunicava alla società ricorrente preavviso di rigetto, rilevando uno stato di incertezza circa la configurazione dell’unità e la strumentazione di corredo tale da non permettere di individuare le grandezze che concorrono a riconoscere l’unità di cogenerazione come CAR.
Alla luce della richiesta di integrazione documentale formulata in quella sede, la società forniva la documentazione richiesta da G.S.E. Successivamente, in data 22 settembre 2015, G.S.E., pur riconoscendo che, a seguito della successiva integrazione documentale effettuata da MEalpi, i punti di criticità a suo tempo segnalati risultavano positivamente accertati, osservava che “il punto che ancora non è stato chiarito nella documentazione integrativa è il primo, in particolare per quanto riguarda il terzo aspetto”.
Nonostante gli ulteriori chiarimenti offerti dalla società il G.S.E. le comunicava, con riferimento ai 5 impianti per cui è causa, che le richieste erano state respinte, perché la documentazione allegata non contiene documentazione sufficiente “per verificare che l’intervento rispetti i requisiti previsti dalla lettera b), comma 1, art. 2 del D.M. 5 settembre 2011 per il riconoscimento di “rifacimento””, non riuscendo il G.S.E. ad accertare “se la sostituzione del sistema di recupero termico dei gas di scarico e la sostituzione dell’alternatore siano realizzate attraverso un unico intervento”.
3. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso dal momento che il G.S.E. ha basato il diniego su due motivazioni, una relativa al tema del “rifacimento” dell’unità, l’altra relativa al tema della metodologia di misurazione dell’energia, mentre le censure all’atto non affrontano affatto uno dei due aspetti della motivazione, cioè quella relativa alla metodologia della misurazione che da sola è sufficiente a motivare il rigetto dell’istanza.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo contesta che la questione inerente alla “metodologia di misurazione dell’energia”, integrando essa stessa un motivo, fosse una delle ragioni che avevano indotto GSE a respingere la richiesta formulata dalla Società.
Dalla motivazione del diniego si evinceva chiaramente che la ragione del rigetto della richiesta risiedeva nell’impossibilità di accertare che, nel caso di specie, fossero stati rispettati i requisiti richiesti dalla lettera b), comma 1, art. 2 del d.m. 5 settembre 2011, con successiva enunciazione, tramite un elenco numerato, degli aspetti che, all’esito dell’esame della documentazione prodotta, non erano stati suscettibili di verificazione.
La questione della metodologia di ripartizione dell’energia veniva indicata ad abundantiam e pertanto non dove a essere oggetto di autonoma impugnazione; inoltre rispetto alle questioni oggetto di esame nella valutazione tecnica preliminare il problema della metodologia della misurazione era totalmente inconferente.
4.2. Il secondo motivo censura la sentenza laddove ammette che l’intervento di ricostruzione o di sostituzione di due componenti debba essere necessariamente compiuto attraverso un unico intervento.
Nei provvedimenti di diniego il G.S.E. non avrebbe in alcun modo contestato alla Società di non avere compiuto la corretta sostituzione di due dei componenti principali, limitandosi esclusivamente a lamentare che tali sostituzioni non sarebbero avvenute contestualmente quanto, piuttosto, in due momenti distinti.
5. Il G.S.E. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
6.1. Il primo motivo contesta la fondatezza della pronuncia di inammissibilità del T.a.r. ritenendo che la questione della metodologia di ripartizione dell’energia fosse una considerazione marginale che non richiedeva una diretta contestazione in sede di gravame.
L’assunto non è meritevole di condivisione atteso che la nota del 3 ottobre 2016 inviata dal G.S.E. evidenzia due distinte ragioni per non poter concedere quanto richiesto. La circostanza che i rilievo relativi alla modalità di ripartizione fossero precedute dall’espressione “ad ogni buon conto” non autorizza a svalutare la rilevanza delle critiche indicate ai punti 1 e 2, perché il senso complessivo della nota indica che la richiesta di valutazione preliminare, volta ad accertare che la configurazione e la strumentazione di corredo permettono di individuare le grandezze che concorrono al riconoscimento del funzionamento dell'unità denominata Gruppo ex 1 ora 6 new come cogenerativa ad alto rendimento, non è accoglibile non solo per gli aspetti indicati che riguardano il rifacimento dell’impianto, ma anche per ciò che riguarda le modalità di ripartizione dell’energia elettrica prodotta dall'unità.
Pertanto l’impugnazione doveva riguardare entrambe le censure, poiché in caso di accoglimento delle censure sul rifacimento dell’impianto il diniego rimarrebbe in piedi in relazione alle modalità di ripartizione dell’energia.
Oltretutto il G.S.E. segnala un ulteriore ragione per affermare l’assenza di un interesse ad agire in quanto la società non ha presentato al G.S.E. specifiche domande di riconoscimento CAR "a consuntivo" adempimento necessario per il concreto conseguimento dei benefici ottenibili per le CAR; sul punto l’appellante non ha controdedotto.
In ogni caso le ragioni del mancato esito positivo della procedura di valutazione preliminare relative alla metodologia di ripartizione dell’energia sono conformi alla legge, poiché in virtù del metodo proposto l’energia elettrica consumata in loco non è il risultato di una misurazione diretta ma è valutata con un metodo indiretto che impediscono un calcolo attendibile del PES.
6.2. Il secondo motivo si fonda sul presupposto che l’intervento di rifacimento non debba necessariamente essere unitario.
A tal fine è necessario premettere che il d.m. 5 settembre 2011 stabilisce le modalità attuative per ottenere il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad alto rendimento. Le unità di cogenerazione che possono accedere ai benefici sono le nuove unità o quelle che erano in esercizio da almeno dodici anni, purché vi sia la totale ricostruzione o la sostituzione con dispositivi nuovi di almeno due dei componenti principali dell’impianto, cioè il motore stesso, lo scambiatore per il recupero di calore dai fumi, l'alternatore.
L’intervento di rifacimento deve precedere l'ingresso in esercizio dell'unità cogenerativa utile ai fini dell'accesso ai certificati bianchi e deve essere completo perché non è ipotizzabile un rifacimento a tappe dovendosi individuare in modo preciso il momento in cui il vecchio impianto entra in funzione con le modifiche previste dalla normativa.
Esiste sul punto un precedente di questa Sezione (sentenza 2386/2022) che in una vicenda analoga ha evidenziato che la realizzazione delle modifiche all’impianto non erano avvenute “ in modo conforme alle prescrizioni tecniche e temporali richieste ai fini dell’accesso ai benefici richiesti, volti a premiare solo i nuovi interventi di contestuale e complessivo rifacimento ”.
La contestualità, pertanto, era un elemento essenziale, per riconoscere il diritto ad essere considerata CAR con conseguente accesso ai certificati bianchi e lo stesso d.m. 5 settembre 2011 definisce il rifacimento come intervento tecnologico per significare che l’attività deve essere unitaria.
Invece la ME AL ha dapprima sostituito il sistema di recupero termico e, dopo aver esercito l'impianto con tali nuove componenti, ha successivamente proceduto alla sostituzione degli alternatori.
Oltretutto la memoria del G.S.E. ha constatato come l'attività di sostituzione degli alternatori non è avvenuta su un'unità in esercizio, nella configurazione esistente al momento di tale intervento, da almeno 12 anni.
7. L’appello è, pertanto, infondato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000 (cinquemila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO