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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1508/2023
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao - Presidente
Dott. Alessandro Petronzi - Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti - Giudice
a seguito di
RICORSO EX ART. 473 – BIS 29 C.P.C. promosso da:
(c.f. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Ilvo Tolu, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), residente in [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Matrone, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE sentita la relazione del Giudice relatore, letti gli atti ed esaminati i documenti,
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore all'udienza del 25.03.2025, rilevato che le parti hanno precisato le seguenti conclusioni: parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo rideterminare il contributo di mantenimento corrisposto da Parte_1 per i figli e in misura non superiore ad € 300,00 mensili complessivi e
[...] Per_1 Per_2
ponendo a carico dello stesso le spese straordinarie così come previsto dal protocollo elaborato ed applicato dal Tribunale di Como”.
Parte resistente: pagina 1 di 5 “Voglia codesto illustrissimo Tribunale, respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda ed eccezione, così giudicare:
– rigettare la richiesta di rideterminare il contributo di mantenimento a carico del signor in Pt_1
euro 300,00 mensili;
– accogliere la richiesta di porre a carico del signor le spese straordinarie come da Protocollo Pt_1
di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli di minori o maggiorenni non autonomi economicamente.
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori ed oneri di Legge, come previsto dal D.M.
55/2014”. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
RILEVATO che, con ricorso depositato in data 19.4.2023, il ricorrente – premettendo che dalla relazione more uxorio avuta con la resistente, sono nati, in data 16.02.2007 e 06.04.2011, due figli di nome e , e che, sorte incomprensioni tra i genitori circa la organizzazione dei figli, il Per_1 Per_2
Tribunale di Como, con provvedimento del 24.4.2013, aveva disposto l'affidamento congiunto dei figli e le modalità di incontro con il padre, indicando altresì il contributo di mantenimento a carico del padre in euro 750 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far tempo dall'aprile 2014, oltre al 50% delle spese previste extra-assegno nella scrittura sottoscritta tra le parti in data 19.05.2012 – ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento dei due figli (oggi ammontante, con le rivalutazioni ad euro 826,49) ad euro 300,00 complessivi (150 euro a figlio), evidenziando la riduzione delle proprie entrate;
RILEVATO che in particolare, il ricorrente ha esposto che: a) quando il Tribunale di Como stabilì la misura del contributo di mantenimento a carico del ricorrente, egli percepiva un reddito netto mensile di circa 4.500,00 Franchi Svizzeri;
b) nel 2021 aveva acquistato un immobile in Montano Lucino per essere più vicino ai figli (essendo egli residente in Svizzera), con un carico di spesa di euro 580 mensili per il mutuo;
c) aveva perduto il lavoro nell'aprile 2021, percependo un modesto sussidio di disoccupazione, erogata dagli istituti di mutualità elvetici;
d) di avere difficoltà a reperire altra occupazione;
e) la situazione economico- reddituale della resistente era più florida;
RILEVATO che, con memoria difensiva depositata in data 1.09.2023, si è costituita in giudizio la resistente, chiedendo il rigetto della domanda avversaria e chiedendo la applicazione, avuto riguardo alle spese straordinarie del Protocollo del 25.04.2018, con ripartizione di esse al 50 % tra i genitori;
pagina 2 di 5 RILEVATO che, all'udienza del 13.12.2023, il Giudice relatore ha sentito ampiamente le parti -che hanno meglio descritto la propria attuale situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico- ed i rispettivi difensori e si è riservato. La causa è stata così rimessa al Collegio, previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c., e portata in camera di consiglio per la decisione, all'esito della ulteriore udienza di chiarimenti del 25.03.2025, in cui la parte ricorrente ha documentato da ultimo di percepire un sussidio elvetico per la disoccupazione di 3357 franchi (che continuerà a percepire fino al 2.2.2027);
OSSERVATO, preliminarmente, che il procedimento di revisione ha la precipua funzione di registrare le sopravvenienze, in fatto o diritto, che impongono una riscrittura dello statuto regolamentare come fissato dalle parti consensualmente o tipizzato in via giudiziale dall'Autorità Giudiziaria, che abbiano avuto una provata efficienza causale sugli equilibri pregressi (economici o personali) ed abbiano alterato l'assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno;
OSSERVATO, altresì, che nel giudizio di revisione, la parte che invoca la modifica deve offrire adeguata prova delle allegate intervenute sopravvenienze, nella situazione personale e reddituale, che incidono in modo rilevante sull'assetto economico concordato dalle parti o stabilito con provvedimento giudiziale.
Il Giudice non può dunque procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute che siano state provate abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. Civ. Sez. I 1° luglio 2015 n. 13514, Cass. Sez. VI- I 11.1.2016 n.
214 Cass. Sez. I 13.1.2017 n. 787 Cass. Sez. I 3.2.2017 n. 2953; Cass. Sez. VI- I 28.11.2017 n. 28436); la giurisprudenza di legittimità è granitica, in altre parole, nel ritenere che non è sufficiente una mera riduzione della capacità di reddito per operare una automatica riduzione dell'assegno di mantenimento per la prole “restando da dimostrare, con onere a carico dell'interessato, che la perdita medesima si sia tradotta in una riduzione delle complessive risorse economiche, sì da integrare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell'assegno” (Cass. 13666/1999); e di tale principio risulta avere già fatto applicazione – tra le stesse parti in precedente giudizio di revisione– la Corte di Appello di Milano con decreto del 4.4.2018 (doc. 3 fasc. resistente) nell'affermare: “la Cassazione ha sempre ribadito che i genitori debbono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione non solo ai loro redditi da lavoro, ma anche in proporzione al loro patrimonio e che le modificazioni dei redditi da lavoro non necessariamente debbono comportare
pagina 3 di 5 modifiche degli assegno dovuti peri figli, in quando si deve tener conto della situazione patrimoniale complessiva dei genitori obbligati per verificare se sussistano i presupposti per ridurre o aumentare i contributi per i figli minori, che godono di una tutela preminente, alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e internazionale”;
CONSIDERATO che il resistente ha dichiarato alla udienza del 13.12.2023 di avere alternato periodi di lavoro come gruista (con elevata retribuzione, di circa 5 mila franchi, così dal 4.09.2023) a periodi di disoccupazione, come pure l'attuale (cfr. dichiarazione resa alla udienza del 25.03.2025), in cui egli continua a percepire, ma senza svolgere alcuna attività lavorativa, la non indifferente somma di 3.357 franchi (che continuerà a percepire sino al febbraio 2027, cfr. doc. 2 dep. 25.03.2025);
RITENUTO pertanto che -seppure risulti una (invero modesta) flessione nei redditi del ricorrente rispetto al provvedimento reso in data 24.4.2013 ( ed a fortiori rispetto al provvedimento emesso dalla Corte di
Appello su analoga iniziativa del ricorrente nel 2019)- non risulta documentata una modifica in peius delle sue condizioni economiche rispetto all'epoca della regolamentazione dell'assegno di mantenimento dei figli idonea a far venire meno l'equilibrio scaturito dalla primigenia regolamentazione, atteso che:
a) il ricorrente conserva intatta la sua elevata capacità lavorativa generica, che peraltro ha dimostrato di sapere mettere proficuamente a punto nella ricerca delle varie occupazioni lavorative nel mercato del lavoro elvetico, che gli assicurano elevati compensi;
b) mantiene redditi molto elevati (come al momento attuale in cui percepisce un assegno di disoccupazione di 3357 franchi), anche nei periodi in cui si trova in disoccupazione, grazie agli istituti di sostegno previsti dalla legislazione elvetica;
c) sono irrilevanti in questa sede gli accordi che intercorrono tra il ricorrente e la di lui madre, che egli ha dichiarato di sostenere, versandole somme ogni mese, in quanto deve essere preminente – attendendo a norma di rango superiore che il Tribunale è chiamato ad attuale – la tutela degli interessi della prole;
RITENUTO, al contrario, che la redditualità e la capacità economica della parte resistente risulta sostanzialmente immutata rispetto all'epoca del provvedimento giudiziale di cui si chiede modifica: ella svolge attività di lavoro part-time con retribuzione mensile netta di euro 1180 euro (oltre agli assegni unici, a lei spettanti in funzione del collocamento della prole presso di lei), documenta redditi da locazione per circa 260 euro al mese, e vive in una abitazione pervenuta in eredità assieme al fratello disabile, che percepisce una pensione di invalidità di 1150 euro al mese, e dove l'intero nucleo pagina 4 di 5 familiare allargato (madre, figli e zio) vive;
possiede poi risparmi, in gran parte ereditati dai genitori defunti (cfr. autodichiarazione doc. 50 fasc. resistente), che in prospettiva saranno in parte assorbiti dalla ristrutturazione dell'immobile ove il nucleo vive, che necessita di interventi di ristrutturazione
(cfr. doc. 69 e 70 fasc. resistente);
RITENUTO pertanto che, avuto riguardo alla complessiva situazione reddituale dei genitori, valutata comparativamente, anche in rapporto alle esigenze della prole, destinate a crescere nel tempo con la loro crescita, si debba confermare l'attuale consistenza dell'assegno di mantenimento indiretto (pari a complessivi euro 750,00 oltre rivalutazione secondo gli indici istat a far data dall'aprile 2014) dovuto dal ricorrente ai figli, che risultano collocati presso la madre;
RITENUTO infine che – anche in una ottica deflattiva, al fine di prevenire future controversie tra i genitori - possa accogliersi la domanda formulata dalla resistente di fare applicazione, in relazione alle spese straordinarie, del Protocollo del Tribunale di Como del 25.04.2018, con ripartizione al 50% delle spese a carico di ciascuno dei due genitori;
RITENUTO che, stante la soccombenza della parte ricorrente in merito alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento, le spese di lite vadano poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo secondo valori minimi per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile di bassa complessità, per fase di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale) ai sensi del D.M.
55/2024, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e della non complessità delle questioni trattate;
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1. RIGETTA la domanda di parte ricorrente;
2. DISPONE la applicazione, in merito alle spese straordinarie, del Protocollo del Tribunale di
Como del 25.04.2018 con ripartizione al 50% delle spese a carico di ciascuno dei due genitori;
3. NN il ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 oltre iva, cpa e rimborso forf. al 15%, se dovuti per legge.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 04.4.2025.
SI COMUNICHI
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao - Presidente
Dott. Alessandro Petronzi - Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti - Giudice
a seguito di
RICORSO EX ART. 473 – BIS 29 C.P.C. promosso da:
(c.f. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Ilvo Tolu, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), residente in [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Matrone, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTE sentita la relazione del Giudice relatore, letti gli atti ed esaminati i documenti,
a scioglimento della riserva assunta dal Giudice relatore all'udienza del 25.03.2025, rilevato che le parti hanno precisato le seguenti conclusioni: parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo rideterminare il contributo di mantenimento corrisposto da Parte_1 per i figli e in misura non superiore ad € 300,00 mensili complessivi e
[...] Per_1 Per_2
ponendo a carico dello stesso le spese straordinarie così come previsto dal protocollo elaborato ed applicato dal Tribunale di Como”.
Parte resistente: pagina 1 di 5 “Voglia codesto illustrissimo Tribunale, respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda ed eccezione, così giudicare:
– rigettare la richiesta di rideterminare il contributo di mantenimento a carico del signor in Pt_1
euro 300,00 mensili;
– accogliere la richiesta di porre a carico del signor le spese straordinarie come da Protocollo Pt_1
di indicazione delle spese extra assegno di mantenimento per i figli di minori o maggiorenni non autonomi economicamente.
Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori ed oneri di Legge, come previsto dal D.M.
55/2014”. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
RILEVATO che, con ricorso depositato in data 19.4.2023, il ricorrente – premettendo che dalla relazione more uxorio avuta con la resistente, sono nati, in data 16.02.2007 e 06.04.2011, due figli di nome e , e che, sorte incomprensioni tra i genitori circa la organizzazione dei figli, il Per_1 Per_2
Tribunale di Como, con provvedimento del 24.4.2013, aveva disposto l'affidamento congiunto dei figli e le modalità di incontro con il padre, indicando altresì il contributo di mantenimento a carico del padre in euro 750 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far tempo dall'aprile 2014, oltre al 50% delle spese previste extra-assegno nella scrittura sottoscritta tra le parti in data 19.05.2012 – ha chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento dei due figli (oggi ammontante, con le rivalutazioni ad euro 826,49) ad euro 300,00 complessivi (150 euro a figlio), evidenziando la riduzione delle proprie entrate;
RILEVATO che in particolare, il ricorrente ha esposto che: a) quando il Tribunale di Como stabilì la misura del contributo di mantenimento a carico del ricorrente, egli percepiva un reddito netto mensile di circa 4.500,00 Franchi Svizzeri;
b) nel 2021 aveva acquistato un immobile in Montano Lucino per essere più vicino ai figli (essendo egli residente in Svizzera), con un carico di spesa di euro 580 mensili per il mutuo;
c) aveva perduto il lavoro nell'aprile 2021, percependo un modesto sussidio di disoccupazione, erogata dagli istituti di mutualità elvetici;
d) di avere difficoltà a reperire altra occupazione;
e) la situazione economico- reddituale della resistente era più florida;
RILEVATO che, con memoria difensiva depositata in data 1.09.2023, si è costituita in giudizio la resistente, chiedendo il rigetto della domanda avversaria e chiedendo la applicazione, avuto riguardo alle spese straordinarie del Protocollo del 25.04.2018, con ripartizione di esse al 50 % tra i genitori;
pagina 2 di 5 RILEVATO che, all'udienza del 13.12.2023, il Giudice relatore ha sentito ampiamente le parti -che hanno meglio descritto la propria attuale situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico- ed i rispettivi difensori e si è riservato. La causa è stata così rimessa al Collegio, previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c., e portata in camera di consiglio per la decisione, all'esito della ulteriore udienza di chiarimenti del 25.03.2025, in cui la parte ricorrente ha documentato da ultimo di percepire un sussidio elvetico per la disoccupazione di 3357 franchi (che continuerà a percepire fino al 2.2.2027);
OSSERVATO, preliminarmente, che il procedimento di revisione ha la precipua funzione di registrare le sopravvenienze, in fatto o diritto, che impongono una riscrittura dello statuto regolamentare come fissato dalle parti consensualmente o tipizzato in via giudiziale dall'Autorità Giudiziaria, che abbiano avuto una provata efficienza causale sugli equilibri pregressi (economici o personali) ed abbiano alterato l'assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno;
OSSERVATO, altresì, che nel giudizio di revisione, la parte che invoca la modifica deve offrire adeguata prova delle allegate intervenute sopravvenienze, nella situazione personale e reddituale, che incidono in modo rilevante sull'assetto economico concordato dalle parti o stabilito con provvedimento giudiziale.
Il Giudice non può dunque procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute che siano state provate abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. Civ. Sez. I 1° luglio 2015 n. 13514, Cass. Sez. VI- I 11.1.2016 n.
214 Cass. Sez. I 13.1.2017 n. 787 Cass. Sez. I 3.2.2017 n. 2953; Cass. Sez. VI- I 28.11.2017 n. 28436); la giurisprudenza di legittimità è granitica, in altre parole, nel ritenere che non è sufficiente una mera riduzione della capacità di reddito per operare una automatica riduzione dell'assegno di mantenimento per la prole “restando da dimostrare, con onere a carico dell'interessato, che la perdita medesima si sia tradotta in una riduzione delle complessive risorse economiche, sì da integrare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell'assegno” (Cass. 13666/1999); e di tale principio risulta avere già fatto applicazione – tra le stesse parti in precedente giudizio di revisione– la Corte di Appello di Milano con decreto del 4.4.2018 (doc. 3 fasc. resistente) nell'affermare: “la Cassazione ha sempre ribadito che i genitori debbono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione non solo ai loro redditi da lavoro, ma anche in proporzione al loro patrimonio e che le modificazioni dei redditi da lavoro non necessariamente debbono comportare
pagina 3 di 5 modifiche degli assegno dovuti peri figli, in quando si deve tener conto della situazione patrimoniale complessiva dei genitori obbligati per verificare se sussistano i presupposti per ridurre o aumentare i contributi per i figli minori, che godono di una tutela preminente, alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e internazionale”;
CONSIDERATO che il resistente ha dichiarato alla udienza del 13.12.2023 di avere alternato periodi di lavoro come gruista (con elevata retribuzione, di circa 5 mila franchi, così dal 4.09.2023) a periodi di disoccupazione, come pure l'attuale (cfr. dichiarazione resa alla udienza del 25.03.2025), in cui egli continua a percepire, ma senza svolgere alcuna attività lavorativa, la non indifferente somma di 3.357 franchi (che continuerà a percepire sino al febbraio 2027, cfr. doc. 2 dep. 25.03.2025);
RITENUTO pertanto che -seppure risulti una (invero modesta) flessione nei redditi del ricorrente rispetto al provvedimento reso in data 24.4.2013 ( ed a fortiori rispetto al provvedimento emesso dalla Corte di
Appello su analoga iniziativa del ricorrente nel 2019)- non risulta documentata una modifica in peius delle sue condizioni economiche rispetto all'epoca della regolamentazione dell'assegno di mantenimento dei figli idonea a far venire meno l'equilibrio scaturito dalla primigenia regolamentazione, atteso che:
a) il ricorrente conserva intatta la sua elevata capacità lavorativa generica, che peraltro ha dimostrato di sapere mettere proficuamente a punto nella ricerca delle varie occupazioni lavorative nel mercato del lavoro elvetico, che gli assicurano elevati compensi;
b) mantiene redditi molto elevati (come al momento attuale in cui percepisce un assegno di disoccupazione di 3357 franchi), anche nei periodi in cui si trova in disoccupazione, grazie agli istituti di sostegno previsti dalla legislazione elvetica;
c) sono irrilevanti in questa sede gli accordi che intercorrono tra il ricorrente e la di lui madre, che egli ha dichiarato di sostenere, versandole somme ogni mese, in quanto deve essere preminente – attendendo a norma di rango superiore che il Tribunale è chiamato ad attuale – la tutela degli interessi della prole;
RITENUTO, al contrario, che la redditualità e la capacità economica della parte resistente risulta sostanzialmente immutata rispetto all'epoca del provvedimento giudiziale di cui si chiede modifica: ella svolge attività di lavoro part-time con retribuzione mensile netta di euro 1180 euro (oltre agli assegni unici, a lei spettanti in funzione del collocamento della prole presso di lei), documenta redditi da locazione per circa 260 euro al mese, e vive in una abitazione pervenuta in eredità assieme al fratello disabile, che percepisce una pensione di invalidità di 1150 euro al mese, e dove l'intero nucleo pagina 4 di 5 familiare allargato (madre, figli e zio) vive;
possiede poi risparmi, in gran parte ereditati dai genitori defunti (cfr. autodichiarazione doc. 50 fasc. resistente), che in prospettiva saranno in parte assorbiti dalla ristrutturazione dell'immobile ove il nucleo vive, che necessita di interventi di ristrutturazione
(cfr. doc. 69 e 70 fasc. resistente);
RITENUTO pertanto che, avuto riguardo alla complessiva situazione reddituale dei genitori, valutata comparativamente, anche in rapporto alle esigenze della prole, destinate a crescere nel tempo con la loro crescita, si debba confermare l'attuale consistenza dell'assegno di mantenimento indiretto (pari a complessivi euro 750,00 oltre rivalutazione secondo gli indici istat a far data dall'aprile 2014) dovuto dal ricorrente ai figli, che risultano collocati presso la madre;
RITENUTO infine che – anche in una ottica deflattiva, al fine di prevenire future controversie tra i genitori - possa accogliersi la domanda formulata dalla resistente di fare applicazione, in relazione alle spese straordinarie, del Protocollo del Tribunale di Como del 25.04.2018, con ripartizione al 50% delle spese a carico di ciascuno dei due genitori;
RITENUTO che, stante la soccombenza della parte ricorrente in merito alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento, le spese di lite vadano poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo secondo valori minimi per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile di bassa complessità, per fase di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale) ai sensi del D.M.
55/2024, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e della non complessità delle questioni trattate;
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
1. RIGETTA la domanda di parte ricorrente;
2. DISPONE la applicazione, in merito alle spese straordinarie, del Protocollo del Tribunale di
Como del 25.04.2018 con ripartizione al 50% delle spese a carico di ciascuno dei due genitori;
3. NN il ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 oltre iva, cpa e rimborso forf. al 15%, se dovuti per legge.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 04.4.2025.
SI COMUNICHI
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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