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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 20/09/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente Nicolò Sesta ..............................................................................estensore Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. CORPINO ALESSIO (c.f. ) C.F._2 con studio in
VA OS (c.f. ) C.F._3 Difeso dall'avv. CASULA ANTONELLO (c.f.
), con studio in C.F._4
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 3122/2024 r.g.v.g.
Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
— 1 — Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e GI OS hanno contratto matrimonio il 30 Parte_1 maggio 2009. Non hanno figli. La famiglia viveva a Santa Giusta in via de Castro 2, in abitazione di proprietà esclusiva del sig. OS. Il 7 ottobre 2024 hanno presentato ricorso cumulativo per sepa- rarsi e divorziare, prevedendo, come unica effettiva condizione, quella di dividersi i tempi di permanenza del cane di proprietà comune. Com- parsi all'udienza del 12 febbraio 2025, hanno confermato tale inten- zione. La separazione personale è stata pronunciata con sentenza in pari data, con rimessione in istruttoria per la pronuncia della domanda di divorzio. Comparsi all'udienza del 17 settembre 2025, i coniugi hanno di- chiarato di non essersi riconciliati e confermato di voler divorziare alle condizioni sopra indicate. Si fa presente che il Tribunale, in base all'ordinamento vigente, non ha alcun potere di prendere provvedimenti in ordine agli animali d'affezione; in questa sede, pertanto, può solo prendere atto dell'ac- cordo intervenuto tra le parti. Ragionamento analogo vale per l'asse- gnazione della casa familiare, sulla cui assegnazione il Tribunale non ha alcun potere, in mancanza di figli.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone: 1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili tra Parte_2
VA OS (Santa Giusta, atto 2 del 2009, parte 2 serie
[...] A).
2. Dispone l'annotazione della sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile.
3. Prende atto che la casa coniugale, sita in Santa Giusta (OR) nella Via De Castro n.2, di proprietà esclusiva del signor OS, rimarrà nella disponibilità del signor OS con tutti gli arredi e le suppellettili che la compongono.
— 2 — 4. Prende atto che le parti stabiliscono le modalità di permanenza di presso ciascuno dei coniugi secondo le seguenti modalità: la Pt_3 signora e il signor OS potranno tenere con sé per 15 Pt_1 Pt_3 giorni consecutivi ogni mese, salvo previo diverso accordo tra le parti.
5. Prende atto che ciascun coniuge provvederà direttamente a so- stenere le spese necessarie per la cura e il mantenimento di , Pt_3 quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, spese per l'acquisto di cibo, ecc.
6. Prende atto che la signora e il signor OS dichiarano Pt_1 di rinunciare, ciascuno nei confronti dell'altro, ad ogni pretesa econo- mica derivante dal vincolo coniugale, e di aver già regolamentato e de- finito ogni rapporto esistente fra loro prima del deposito del presente ricorso.
7. Prende atto che i coniugi dichiarano di rinunciare reciproca- mente all'assegno di mantenimento per sé stessi, essendo, entrambi, economicamente autosufficienti, di aver già regolamentato ogni altro e ulteriore rapporto economico tra loro intercorso e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere o eccepire a qualsiasi titolo, ragione o causa.
8. Prende atto che la signora ha dichiarato di aver già Pt_1 provveduto a rimettere la querela proposta nei confronti del signor Co- smi, per maltrattamenti, in data 13.09.2023, procedimento penale RGNR N.1892/23 - GIP N.2126/23 pendente presso il Tribunale di Ori- stano, dichiarando sin d'ora, di volere rinunciare al ristoro di tutti i danni subiti e subendi.
9. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 3 —