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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/11/2025, n. 2965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2965 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1181/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai seguenti magistrati:
• Dott.ssa Valentina Paletto – Presidente
• Dott. Federico Botta – Consigliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella – Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1181/2025 del Ruolo Generale, promossa
DA
(D.N.I. N. 10867152), Parte_1 Parte_2
(D.N.I. N. 36213424), (D.N.I. N. 33040912), Parte_3
(D.N.I. N. 13948642), (D.N.I. Parte_4 Parte_5
N. 30012443), (D.N.I. N. 24034013), Parte_6 Parte_7
(D.N.I. N. 22830659), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Cristian
[...]
TA (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._1 studio in Udine, via G. Carducci n. 23, giusta procura in atti.
Appellanti
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano.
Appellato Contumace
Avente ad oggetto: Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 19.03.2025 in materia di cittadinanza.
Conclusioni delle parti
1 Per gli appellanti: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale dell'ordinanza appellata, dichiarare ognuno dei richiedenti cittadini italiani e ordinare al Controparte_1
e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
accertare e dichiarare a favore dei richiedenti ed in capo ad ognuno di essi lo status civitatis italiano dichiarandoli tutti cittadini italiani iure sanguinis, con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e del presente grado di giudizio".
Per il Procuratore Generale: dichiarare la inammissibilita' dell'appello.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Milano, gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani jure sanguinis, quali discendenti del sig. , cittadino italiano nato a [...] il 5 Persona_1 settembre 1859.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
All'udienza del 5 marzo 2025, fissata per la discussione, nessuna delle parti compariva. In pari data, la difesa degli attori depositava un'istanza per la trattazione scritta o da remoto della causa. Il giudice di prime cure rinviava la causa per la discussione all'udienza successiva del 19 marzo 2025.
In tale data, constatata la nuova assenza delle parti, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 marzo 2025, dichiarava l'estinzione del giudizio.
Successivamente all'estinzione, gli appellanti hanno presentato una istanza di riassunzione ex art. 307 cpc rigettata dal Tribunale sulla base della ritenuta discrezionalità del giudice nel decidere se disporre trattazione scritta/remota.
Con atto di citazione notificato il 18 aprile 2025, gli originari ricorrenti proponevano appello avverso la predetta ordinanza, lamentando la violazione del diritto di difesa e sostenendo che la presentazione dell'istanza di trattazione da remoto escludeva qualsiasi volontà di abbandonare il giudizio. Chiedevano, pertanto, la riforma dell'ordinanza impugnata e l'accoglimento nel merito della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il , sebbene ritualmente citato, non si costituiva nel presente Controparte_1 grado di giudizio e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
All'udienza del 25 settembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte appellante nel proprio atto introduttivo e nella comparsa conclusionale depositata il 17 settembre 2025. Il Pubblico Ministero concludeva per la dichiarazione di inammissibilita' dell'appello.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE – IN DIRITTO
1) Sull'ammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza estintiva
L'appello è ammissibile. Gli stessi appellanti hanno correttamente dedotto che l'ordinanza di estinzione ex art. 308 c.p.c. che definisce il giudizio, avendo natura sostanzialmente decisoria, è soggetta al gravame ordinario e non al reclamo interno, come prospettato negli atti.
2) Sulla dedotta violazione dell'art. 127-bis c.p.c. e dell'art. 24 Cost.
Il motivo è infondato.
2.1. L'art. 127-bis c.p.c. attribuisce al giudice la facoltà di disporre, sentite le parti, la sostituzione dell'udienza con trattazione scritta o la trattazione mediante collegamenti da remoto;
non configura, invece, un diritto della parte alla celebrazione dell'udienza in modalità alternative, sicché l'istanza di parte non vincola il giudice a provvedere in senso favorevole, specie quando sia stata introdotta il medesimo giorno dell'udienza o comunque senza che sia intervenuto provvedimento autorizzativo.
2.2. Nella specie, è pacifico in atti che all'udienza del 05.03.2025 le parti non comparivano e che all'ulteriore udienza del 19.03.2025 perdurava l'assenza, onde il Tribunale dichiarava l'estinzione. La mancata emissione del provvedimento di sostituzione dell'udienza con trattazione scritta o da remoto avrebbe dovuto portare le parti a presenziare personalmente, ben potendo la mancata pronuncia essere intesa quale implicito rigetto;
né l'istanza presentata dagli odierni appellanti poteva surrogare il necessario provvedimento del giudice. L'estinzione è dunque conseguenza tipica dell'assenza delle parti all'udienza, secondo la disciplina processuale e non integra violazione del diritto di difesa. I fatti processuali sono specificamente descritti nell'atto di appello.
3) Sulla richiesta di rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 127-bis c.p.c.
La questione di legittimità costituzionale prospettata è irrilevante e, comunque, manifestamente infondata nel presente giudizio.
3.1. Irrilevanza: l'esito del gravame dipende dalla verifica della correttezza della declaratoria di estinzione per assenza delle parti a due udienze consecutive, non dall'obbligo per il giudice di disporre la trattazione alternativa su domanda di parte. Anche a ritenere la norma incostituzionale nei termini auspicati, ciò non condurrebbe ex se all'accoglimento, difettando un provvedimento che abbia negato la trattazione alternativa in presenza delle parti.
3.2. Manifesta infondatezza: l'art. 127-bis c.p.c., come interpretato in conformità ai principi di ragionevole durata del processo, prevede una facoltà discrezionale del giudice, sorretta da esigenze organizzative e di garanzia del contraddittorio;
non appare pertanto lesivo in radice dell'art. 24 Cost., ferma la sindacabilità in concreto di
3 eventuali dinieghi immotivati che qui, peraltro, non ricorrono, essendo mancata la comparizione delle parti.
4) Sulle domande di merito (riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis)
Le domande di merito sono inammissibili nel presente grado.
L'oggetto del gravame è circoscritto alla legittimità della declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado. Accertata la correttezza di tale declaratoria, non è consentito a questa Corte di conoscere direttamente del merito (riconoscimento dello status civitatis, ordini all'Ufficiale di stato civile, ecc.), come pure richiesto dagli appellanti e argomentato anche attraverso il richiamo a Cass., S.U., n. 4466/2009: tale richiamo, pur autorevole, non può essere scrutinato finché permane il vincolo processuale derivante dalla definizione del giudizio di prime cure per estinzione.
5) Sulle spese
L'appellato è contumace in appello;
non avendo svolto attività Controparte_1 difensiva, nulla deve essere disposto sulle spese del presente grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Milano – Sezione Quinta Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da + 6 avverso l'ordinanza estintiva resa Parte_1 dal Tribunale di Milano nel procedimento ex art. 281-decies c.p.c.:
1. rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata di dichiarazione di estinzione del processo;
2. dichiara la contumacia del nel grado di appello;
Controparte_1
3. nulla per le spese del presente grado;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Marc Anthony Gambardella Dott.ssa Valentina Paletto
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Composta dai seguenti magistrati:
• Dott.ssa Valentina Paletto – Presidente
• Dott. Federico Botta – Consigliere
• Dott. Marc Anthony Gambardella – Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1181/2025 del Ruolo Generale, promossa
DA
(D.N.I. N. 10867152), Parte_1 Parte_2
(D.N.I. N. 36213424), (D.N.I. N. 33040912), Parte_3
(D.N.I. N. 13948642), (D.N.I. Parte_4 Parte_5
N. 30012443), (D.N.I. N. 24034013), Parte_6 Parte_7
(D.N.I. N. 22830659), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Cristian
[...]
TA (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._1 studio in Udine, via G. Carducci n. 23, giusta procura in atti.
Appellanti
CONTRO
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano.
Appellato Contumace
Avente ad oggetto: Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 19.03.2025 in materia di cittadinanza.
Conclusioni delle parti
1 Per gli appellanti: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale dell'ordinanza appellata, dichiarare ognuno dei richiedenti cittadini italiani e ordinare al Controparte_1
e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
accertare e dichiarare a favore dei richiedenti ed in capo ad ognuno di essi lo status civitatis italiano dichiarandoli tutti cittadini italiani iure sanguinis, con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e del presente grado di giudizio".
Per il Procuratore Generale: dichiarare la inammissibilita' dell'appello.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Milano, gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani jure sanguinis, quali discendenti del sig. , cittadino italiano nato a [...] il 5 Persona_1 settembre 1859.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
All'udienza del 5 marzo 2025, fissata per la discussione, nessuna delle parti compariva. In pari data, la difesa degli attori depositava un'istanza per la trattazione scritta o da remoto della causa. Il giudice di prime cure rinviava la causa per la discussione all'udienza successiva del 19 marzo 2025.
In tale data, constatata la nuova assenza delle parti, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 marzo 2025, dichiarava l'estinzione del giudizio.
Successivamente all'estinzione, gli appellanti hanno presentato una istanza di riassunzione ex art. 307 cpc rigettata dal Tribunale sulla base della ritenuta discrezionalità del giudice nel decidere se disporre trattazione scritta/remota.
Con atto di citazione notificato il 18 aprile 2025, gli originari ricorrenti proponevano appello avverso la predetta ordinanza, lamentando la violazione del diritto di difesa e sostenendo che la presentazione dell'istanza di trattazione da remoto escludeva qualsiasi volontà di abbandonare il giudizio. Chiedevano, pertanto, la riforma dell'ordinanza impugnata e l'accoglimento nel merito della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il , sebbene ritualmente citato, non si costituiva nel presente Controparte_1 grado di giudizio e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
All'udienza del 25 settembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte appellante nel proprio atto introduttivo e nella comparsa conclusionale depositata il 17 settembre 2025. Il Pubblico Ministero concludeva per la dichiarazione di inammissibilita' dell'appello.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE – IN DIRITTO
1) Sull'ammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza estintiva
L'appello è ammissibile. Gli stessi appellanti hanno correttamente dedotto che l'ordinanza di estinzione ex art. 308 c.p.c. che definisce il giudizio, avendo natura sostanzialmente decisoria, è soggetta al gravame ordinario e non al reclamo interno, come prospettato negli atti.
2) Sulla dedotta violazione dell'art. 127-bis c.p.c. e dell'art. 24 Cost.
Il motivo è infondato.
2.1. L'art. 127-bis c.p.c. attribuisce al giudice la facoltà di disporre, sentite le parti, la sostituzione dell'udienza con trattazione scritta o la trattazione mediante collegamenti da remoto;
non configura, invece, un diritto della parte alla celebrazione dell'udienza in modalità alternative, sicché l'istanza di parte non vincola il giudice a provvedere in senso favorevole, specie quando sia stata introdotta il medesimo giorno dell'udienza o comunque senza che sia intervenuto provvedimento autorizzativo.
2.2. Nella specie, è pacifico in atti che all'udienza del 05.03.2025 le parti non comparivano e che all'ulteriore udienza del 19.03.2025 perdurava l'assenza, onde il Tribunale dichiarava l'estinzione. La mancata emissione del provvedimento di sostituzione dell'udienza con trattazione scritta o da remoto avrebbe dovuto portare le parti a presenziare personalmente, ben potendo la mancata pronuncia essere intesa quale implicito rigetto;
né l'istanza presentata dagli odierni appellanti poteva surrogare il necessario provvedimento del giudice. L'estinzione è dunque conseguenza tipica dell'assenza delle parti all'udienza, secondo la disciplina processuale e non integra violazione del diritto di difesa. I fatti processuali sono specificamente descritti nell'atto di appello.
3) Sulla richiesta di rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 127-bis c.p.c.
La questione di legittimità costituzionale prospettata è irrilevante e, comunque, manifestamente infondata nel presente giudizio.
3.1. Irrilevanza: l'esito del gravame dipende dalla verifica della correttezza della declaratoria di estinzione per assenza delle parti a due udienze consecutive, non dall'obbligo per il giudice di disporre la trattazione alternativa su domanda di parte. Anche a ritenere la norma incostituzionale nei termini auspicati, ciò non condurrebbe ex se all'accoglimento, difettando un provvedimento che abbia negato la trattazione alternativa in presenza delle parti.
3.2. Manifesta infondatezza: l'art. 127-bis c.p.c., come interpretato in conformità ai principi di ragionevole durata del processo, prevede una facoltà discrezionale del giudice, sorretta da esigenze organizzative e di garanzia del contraddittorio;
non appare pertanto lesivo in radice dell'art. 24 Cost., ferma la sindacabilità in concreto di
3 eventuali dinieghi immotivati che qui, peraltro, non ricorrono, essendo mancata la comparizione delle parti.
4) Sulle domande di merito (riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis)
Le domande di merito sono inammissibili nel presente grado.
L'oggetto del gravame è circoscritto alla legittimità della declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado. Accertata la correttezza di tale declaratoria, non è consentito a questa Corte di conoscere direttamente del merito (riconoscimento dello status civitatis, ordini all'Ufficiale di stato civile, ecc.), come pure richiesto dagli appellanti e argomentato anche attraverso il richiamo a Cass., S.U., n. 4466/2009: tale richiamo, pur autorevole, non può essere scrutinato finché permane il vincolo processuale derivante dalla definizione del giudizio di prime cure per estinzione.
5) Sulle spese
L'appellato è contumace in appello;
non avendo svolto attività Controparte_1 difensiva, nulla deve essere disposto sulle spese del presente grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Milano – Sezione Quinta Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da + 6 avverso l'ordinanza estintiva resa Parte_1 dal Tribunale di Milano nel procedimento ex art. 281-decies c.p.c.:
1. rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata di dichiarazione di estinzione del processo;
2. dichiara la contumacia del nel grado di appello;
Controparte_1
3. nulla per le spese del presente grado;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Marc Anthony Gambardella Dott.ssa Valentina Paletto
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