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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel.est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21 giugno 2024 da
1) Parte_1 nato a [...], l'[...] cittadino italiano cod. fisc.: CodiceFiscale_1
residente a[...] ma di fatto a Milano (MI) in Via
Enrico Toti n. 2 con l'avv. prof. Carlo Rimini e l'avv. Monica Razzari presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nata a [...], il [...] cittadina: italiana e svizzera cod. fisc.: CodiceFiscale_2
residente a [...] con l'Avv. Andrea Prati presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato a [...] il [...]; Persona_1
codice fiscale: cittadino italiano e svizzero. CodiceFiscale_3
FATTO
Dopo il deposito degli atti introduttivi del giudizio contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico dei signori e le parti hanno raggiunto Pt_1 Pt_2 un accordo complessivo sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sulle questioni di carattere economico relative al figlio minore nell'ambito dell'udienza del 13 gennaio 2025.
All'esito di tale udienza, le parti hanno dunque congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre a Milano, prevedendo che tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del bambino verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per i tempi di rispettiva permanenza del figlio presso di loro.
2) Prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità, salvo Per_1
diversi migliori accordi fra i genitori:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 13.30 sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- a far tempo dal mese di settembre 2025, un pomeriggio infrasettimanale (il mercoledì) dal termine delle lezioni scolastiche sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola (tutte le settimane);
- la metà delle vacanze scolastiche natalizie dal mattino del 23 dicembre sino alla sera del 30 dicembre ogni anno;
- le vacanze di Carnevale/settimana bianca, per l'intero periodo di sospensione scolastica ad anni alterni (i genitori concordano che trascorrerà le vacanze di Carnevale con il genitore con il Per_1
quale non trascorrerà le vacanze pasquali);
- nel corso delle vacanze di Pasqua (ad anni alterni con le vacanze di Carnevale/settimana bianca), per l'intero periodo di sospensione scolastica e, in particolare, dal termine delle lezioni scolastiche sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con accompagnamento a scuola;
con riferimento alle vacanze di Pasqua 2025 (di competenza paterna), le parti concordano – in via eccezionale – che tale periodo verrà equamente suddiviso tra i genitori in considerazione del fatto che le vacanze scolastiche pasquali saranno unite al ponte del 25 aprile (il padre terrà dunque con sé dal 17 aprile sino Per_1
al 22 aprile sera e la madre terrà con sé dal 22 aprile sera sino a domenica 27 aprile); Per_1
- la metà delle ulteriori vacanze scolastiche infrannuali (dal giorno del termine delle lezioni sino alla ripresa della scuola), con la precisazione che trascorrerà i ponti con il genitore con il quale Per_1
trascorrerà il week end a cui la festività si accorpa;
- durante le vacanze estive per tre settimane di cui una settimana nel mese di luglio e due settimane consecutive durante il mese di agosto, con la precisazione che, sempre salvi i diversi accordi, il padre preleverà presso la residenza estiva della madre, tenendo conto che la signora nel Per_1 Pt_2
mese di luglio e di agosto si trasferisce, insieme al figlio, a Forte dei Marmi, in un immobile di proprietà dei propri genitori;
sarà viceversa la signora a riprendere il minore a Milano, presso Pt_2
la casa paterna, al termine dei periodi di vacanza di spettanza del signor;
Pt_1
- le parti concordano che, durante il mese di giugno, troveranno applicazione le ordinarie regole di frequentazione tra il padre e il figlio a Milano.
3) Dare atto che le parti concordano che il genitore che non ha con sé ha diritto di sentirlo Per_1 con una chiamata quotidiana (in un orario fisso da concordare con l'altro genitore e compatibile con le abitudini del bambino).
In occasione dei periodi di vacanza estivi e infrannuali, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro genitore un indirizzo o un piano vacanze dei luoghi in cui soggiornerà almeno 7 Per_1
giorni prima della partenza.
4) Dare atto che le parti, con particolare riferimento alle scelte mediche relative a anche alla Per_1
luce della residenza in Italia del figlio minore, concordano quanto segue:
• i genitori si impegnano a recarsi entro il 30 marzo 2025 presso l'ASL di Milano per la scelta e la conseguente nomina del pediatra di base nell'interesse di;
Per_1
• i genitori concordano sul fatto che sia preso in carico dall'Ospedale San Raffaele di Per_1
Milano per la cura della patologia cronica di cui il bambino è affetto (diabete mellito di tipo
1);
• i genitori concordano altresì – ferma la presa in carico del figlio minore da parte dell'Ospedale
San Raffaele di Milano come centro medico di riferimento – che due visite diabetologiche di controllo all'anno saranno in ogni caso effettuate da presso l'ospedale di Bellinzona Per_1
(Svizzera).
5) Dare atto che i genitori, con particolare riferimento alle scelte scolastiche relative a , Per_1
concordano sul fatto che il minore prosegua il ciclo delle scuole primarie presso l'istituto privato attualmente frequentato dal bambino (Istituto Marcelline, Piazza Tommaseo Milano), salvi eventuali successivi diversi accordi tra i genitori.
La scuola secondaria di primo grado verrà invece scelta dai genitori di comune preventivo accordo.
6) Dare atto che i genitori sono d'accordo sul fatto che al figlio venga attribuito il cognome Per_1
paterno in aggiunta a quello materno.
7) Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 1.100,00 mensili, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita
(prima rivalutazione gennaio 2026, base gennaio 2025), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al figlio, come specificate nelle seguenti linee guida del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue,
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) Dare atto che i genitori si autorizzano fin d'ora, reciprocamente, alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio propri e del figlio minore.
9) Spese legali compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
Le parti all'esito dell'udienza hanno dunque chiesto di fissare udienza di conversione del rito e di sostituire tale udienza con il deposito di note scritte.
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo, con provvedimento in data 13 gennaio 2025, ha disposto di procedersi ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. ed ha concesso termine alle parti sino al 5 febbraio
2025 per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza se conforme alle condizioni congiunte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. 2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel.est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21 giugno 2024 da
1) Parte_1 nato a [...], l'[...] cittadino italiano cod. fisc.: CodiceFiscale_1
residente a[...] ma di fatto a Milano (MI) in Via
Enrico Toti n. 2 con l'avv. prof. Carlo Rimini e l'avv. Monica Razzari presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
nata a [...], il [...] cittadina: italiana e svizzera cod. fisc.: CodiceFiscale_2
residente a [...] con l'Avv. Andrea Prati presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato a [...] il [...]; Persona_1
codice fiscale: cittadino italiano e svizzero. CodiceFiscale_3
FATTO
Dopo il deposito degli atti introduttivi del giudizio contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico dei signori e le parti hanno raggiunto Pt_1 Pt_2 un accordo complessivo sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sulle questioni di carattere economico relative al figlio minore nell'ambito dell'udienza del 13 gennaio 2025.
All'esito di tale udienza, le parti hanno dunque congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Affidare il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre a Milano, prevedendo che tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del bambino verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente per i tempi di rispettiva permanenza del figlio presso di loro.
2) Prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità, salvo Per_1
diversi migliori accordi fra i genitori:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 13.30 sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- a far tempo dal mese di settembre 2025, un pomeriggio infrasettimanale (il mercoledì) dal termine delle lezioni scolastiche sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola (tutte le settimane);
- la metà delle vacanze scolastiche natalizie dal mattino del 23 dicembre sino alla sera del 30 dicembre ogni anno;
- le vacanze di Carnevale/settimana bianca, per l'intero periodo di sospensione scolastica ad anni alterni (i genitori concordano che trascorrerà le vacanze di Carnevale con il genitore con il Per_1
quale non trascorrerà le vacanze pasquali);
- nel corso delle vacanze di Pasqua (ad anni alterni con le vacanze di Carnevale/settimana bianca), per l'intero periodo di sospensione scolastica e, in particolare, dal termine delle lezioni scolastiche sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con accompagnamento a scuola;
con riferimento alle vacanze di Pasqua 2025 (di competenza paterna), le parti concordano – in via eccezionale – che tale periodo verrà equamente suddiviso tra i genitori in considerazione del fatto che le vacanze scolastiche pasquali saranno unite al ponte del 25 aprile (il padre terrà dunque con sé dal 17 aprile sino Per_1
al 22 aprile sera e la madre terrà con sé dal 22 aprile sera sino a domenica 27 aprile); Per_1
- la metà delle ulteriori vacanze scolastiche infrannuali (dal giorno del termine delle lezioni sino alla ripresa della scuola), con la precisazione che trascorrerà i ponti con il genitore con il quale Per_1
trascorrerà il week end a cui la festività si accorpa;
- durante le vacanze estive per tre settimane di cui una settimana nel mese di luglio e due settimane consecutive durante il mese di agosto, con la precisazione che, sempre salvi i diversi accordi, il padre preleverà presso la residenza estiva della madre, tenendo conto che la signora nel Per_1 Pt_2
mese di luglio e di agosto si trasferisce, insieme al figlio, a Forte dei Marmi, in un immobile di proprietà dei propri genitori;
sarà viceversa la signora a riprendere il minore a Milano, presso Pt_2
la casa paterna, al termine dei periodi di vacanza di spettanza del signor;
Pt_1
- le parti concordano che, durante il mese di giugno, troveranno applicazione le ordinarie regole di frequentazione tra il padre e il figlio a Milano.
3) Dare atto che le parti concordano che il genitore che non ha con sé ha diritto di sentirlo Per_1 con una chiamata quotidiana (in un orario fisso da concordare con l'altro genitore e compatibile con le abitudini del bambino).
In occasione dei periodi di vacanza estivi e infrannuali, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro genitore un indirizzo o un piano vacanze dei luoghi in cui soggiornerà almeno 7 Per_1
giorni prima della partenza.
4) Dare atto che le parti, con particolare riferimento alle scelte mediche relative a anche alla Per_1
luce della residenza in Italia del figlio minore, concordano quanto segue:
• i genitori si impegnano a recarsi entro il 30 marzo 2025 presso l'ASL di Milano per la scelta e la conseguente nomina del pediatra di base nell'interesse di;
Per_1
• i genitori concordano sul fatto che sia preso in carico dall'Ospedale San Raffaele di Per_1
Milano per la cura della patologia cronica di cui il bambino è affetto (diabete mellito di tipo
1);
• i genitori concordano altresì – ferma la presa in carico del figlio minore da parte dell'Ospedale
San Raffaele di Milano come centro medico di riferimento – che due visite diabetologiche di controllo all'anno saranno in ogni caso effettuate da presso l'ospedale di Bellinzona Per_1
(Svizzera).
5) Dare atto che i genitori, con particolare riferimento alle scelte scolastiche relative a , Per_1
concordano sul fatto che il minore prosegua il ciclo delle scuole primarie presso l'istituto privato attualmente frequentato dal bambino (Istituto Marcelline, Piazza Tommaseo Milano), salvi eventuali successivi diversi accordi tra i genitori.
La scuola secondaria di primo grado verrà invece scelta dai genitori di comune preventivo accordo.
6) Dare atto che i genitori sono d'accordo sul fatto che al figlio venga attribuito il cognome Per_1
paterno in aggiunta a quello materno.
7) Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di € 1.100,00 mensili, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita
(prima rivalutazione gennaio 2026, base gennaio 2025), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al figlio, come specificate nelle seguenti linee guida del Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue,
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) Dare atto che i genitori si autorizzano fin d'ora, reciprocamente, alla richiesta di rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio propri e del figlio minore.
9) Spese legali compensate, con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.
Le parti all'esito dell'udienza hanno dunque chiesto di fissare udienza di conversione del rito e di sostituire tale udienza con il deposito di note scritte.
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo, con provvedimento in data 13 gennaio 2025, ha disposto di procedersi ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. ed ha concesso termine alle parti sino al 5 febbraio
2025 per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza se conforme alle condizioni congiunte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. 2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 5.2.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Susanna Terni