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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1288/2025 depositato il 18/12/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is C5 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202500003909000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00143991 60 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato, in data 18.12.2025, alla Regione Campania ed all'Agenzia delle Entrate
Riscossione, il ricorrente impugnava il preavviso di fermo amministrativo e la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificati il 17.11.25, relativi all'omesso pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2019
e 2020; il preavviso di fermo amministrativo faceva riferimento ad una cartella esattoriale presupposta preventivamente notificata.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, deducendone la nullità per i seguenti motivi: 1) omessa notifica della cartella indicata nel preavviso di fermo;
-2) vizi formali degli atti impugnati (quali la mancata indicazione dell'autorità a cui era possibile proporre impugnazione); 3) omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
-4) estinzione per prescrizione dei crediti iscritti al ruolo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Depositava documentazione relativa alla notifica delle cartelel esattoriali.
La Regione Campania si costituiva in giudizio e rilevava l'infondatezza del ricorso, attesa l'avvenuta notifica degli atti fiscali presupposti, oramai definitivi;
allegava documentazione relativa alla notifica di tali atti.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa, con cui ribadiva l'applicabilità del termine breve di prescizione al tributo in lite ed eccepiva la nullità delle notifiche degli atti presupposti e delle cartelle.
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Con riferimento al preavviso di fermo amministrativo, va rilevato che non è fondata dell'eccezione relativa all'omessa notifica della cartella.
Infatti, l'ADER ha depositato la documentazione relativa alla notifica a mezzo pec della cartella
01220250008110643000. Tale notifica è stata effettuata, in data 21.3.25, a mezzo pec all'indirizzo del destinatario, odierno ricorrente, "Email_4".
Al medesimo indirizzo pec risulta notificata la cartella impugnata n. 012 2025 00143991 60000 in data 25.9.25.
Poi, risultano notificati gli atti fiscali presupposti, rappresentati dai due avvisi di accertamento emessi dalla
Regione Campania in forza dei quali è stata effettuata l'iscrizione al ruolo. L'Ente impositore ha depositato documentazione da cui si evince che le notifiche di tali atti sono state effettuate a mezzo di lettere raccomandate inviate presso il luogo di residenza del ricorrente e consegnate a mani del coniuge ("la moglie") che ha sottoscritto gli avvisi di ricevimento.
Le notifiche degli avvisi di accertamento sono avvenute in data 27.9.22.
La documentazione allegata dalla Regione Campania e comprovante le notifiche degli atti fiscali non è stata oggetto di disconoscimento e/o contestazione da parte del ricorrente.
Tali notifiche sono valide in quanto in caso di notifica diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, la consegna dell'atto al familiare convivente non è necessario l'invio della CAN, ma trova applicazione la normativa relativa al servizio postale ordinario e non la legge 890/82 (cfr. Cass. 6586/2025; Cass. 2339/2021).
La prova delle notifiche degli atti presupposti e delle cartelle rende privo di pregio è il motivo di impugnazione relativo alla prescrizione del credito tributario.
Al riguardo si osserva che la prescrizione non è maturata, in quanto è stata interrotta dalla notifica degli atti suindicati.
Con riferimento agli altri motivi di ricorso, va detto che consistono nella denuncia di vizi formali, che consistono al più in mere irregolarità degli atti impugnati, non idonei ad incidere sul diritto di difesa, come reso palese dal contenuto ampio del tempestivo ricorso depositato.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese vengono compensate in ragione della complessità della questione in diritto sottesa alla decisione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1288/2025 depositato il 18/12/2025
proposto da
RICORRENTE 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is C5 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202500003909000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00143991 60 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente notificato, in data 18.12.2025, alla Regione Campania ed all'Agenzia delle Entrate
Riscossione, il ricorrente impugnava il preavviso di fermo amministrativo e la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificati il 17.11.25, relativi all'omesso pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2019
e 2020; il preavviso di fermo amministrativo faceva riferimento ad una cartella esattoriale presupposta preventivamente notificata.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, deducendone la nullità per i seguenti motivi: 1) omessa notifica della cartella indicata nel preavviso di fermo;
-2) vizi formali degli atti impugnati (quali la mancata indicazione dell'autorità a cui era possibile proporre impugnazione); 3) omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
-4) estinzione per prescrizione dei crediti iscritti al ruolo.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Depositava documentazione relativa alla notifica delle cartelel esattoriali.
La Regione Campania si costituiva in giudizio e rilevava l'infondatezza del ricorso, attesa l'avvenuta notifica degli atti fiscali presupposti, oramai definitivi;
allegava documentazione relativa alla notifica di tali atti.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa, con cui ribadiva l'applicabilità del termine breve di prescizione al tributo in lite ed eccepiva la nullità delle notifiche degli atti presupposti e delle cartelle.
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
Con riferimento al preavviso di fermo amministrativo, va rilevato che non è fondata dell'eccezione relativa all'omessa notifica della cartella.
Infatti, l'ADER ha depositato la documentazione relativa alla notifica a mezzo pec della cartella
01220250008110643000. Tale notifica è stata effettuata, in data 21.3.25, a mezzo pec all'indirizzo del destinatario, odierno ricorrente, "Email_4".
Al medesimo indirizzo pec risulta notificata la cartella impugnata n. 012 2025 00143991 60000 in data 25.9.25.
Poi, risultano notificati gli atti fiscali presupposti, rappresentati dai due avvisi di accertamento emessi dalla
Regione Campania in forza dei quali è stata effettuata l'iscrizione al ruolo. L'Ente impositore ha depositato documentazione da cui si evince che le notifiche di tali atti sono state effettuate a mezzo di lettere raccomandate inviate presso il luogo di residenza del ricorrente e consegnate a mani del coniuge ("la moglie") che ha sottoscritto gli avvisi di ricevimento.
Le notifiche degli avvisi di accertamento sono avvenute in data 27.9.22.
La documentazione allegata dalla Regione Campania e comprovante le notifiche degli atti fiscali non è stata oggetto di disconoscimento e/o contestazione da parte del ricorrente.
Tali notifiche sono valide in quanto in caso di notifica diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, la consegna dell'atto al familiare convivente non è necessario l'invio della CAN, ma trova applicazione la normativa relativa al servizio postale ordinario e non la legge 890/82 (cfr. Cass. 6586/2025; Cass. 2339/2021).
La prova delle notifiche degli atti presupposti e delle cartelle rende privo di pregio è il motivo di impugnazione relativo alla prescrizione del credito tributario.
Al riguardo si osserva che la prescrizione non è maturata, in quanto è stata interrotta dalla notifica degli atti suindicati.
Con riferimento agli altri motivi di ricorso, va detto che consistono nella denuncia di vizi formali, che consistono al più in mere irregolarità degli atti impugnati, non idonei ad incidere sul diritto di difesa, come reso palese dal contenuto ampio del tempestivo ricorso depositato.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese vengono compensate in ragione della complessità della questione in diritto sottesa alla decisione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.