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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 10473/2024
TRIBUNALE di FIRENZE
I sezione civile in composizione monocratica nella persona del Giudice on. Dott.ssa Serena Lorenzetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C. nel procedimento ex art. 84 e 170 dpr 115/2002 iscritto al n. 10473/2024 R.G. in opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso del difensore
Promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Garzia ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il difensore in Ercolano (Na), Via Winckelmann n. 9 ricorrente contro
Controparte_1
resistente
***
Con ricorso ai sensi degli artt. 170 e 84 D.P.R. n. 115/2002, depositato in data 18.09.2024, l'Avv.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto n. 2024/3930 del 23.07.2024, Parte_1
depositato in data 24.07.2024 e notificato dalla cancelleria via pec in data 23.08.2024, con cui il
Magistrato di Sorveglianza dell' di Firenze ha rigettato l'istanza di Controparte_2 liquidazione dei compensi a suo favore per l'attività svolta quale difensore del collaboratore di giustizia , nato A Cercola (NA) il 18.05.1976, detenuto presso la Casa Circondariale Persona_1
di Firenze.
Il si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
All'udienza del 19.02.2025 la causa è stata discussa e il giudice ha riservato la decisione.
Questo giudice ritiene, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione, che la decisione sull'opposizione avverso un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza sia di competenza del
Presidente del Tribunale di Sorveglianza cui appartiene il magistrato stesso e non del Tribunale
Ordinario (Cass. civ. 23020/2015, Cass. Sez. II, Ordinanza n. 17010 del 14/06/2023).
Infatti, la modifica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 117 operata dal D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 15, che ha reso applicabile alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato il rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c. e segg., e successivamente il procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies cpc, non ha carattere solo terminologico e laddove il legislatore ha sostituito il riferimento al "Presidente dell'ufficio giudiziario competente" con il "Capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento" ha inteso apportare una modifica sostanziale, valorizzandosi la prossimità organizzativa tra primo decidente e l'Autorità che deve decidere sull'opposizione.
PQM
Dichiara la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Si comunichi
Firenze, 8.03.2025
Il Giudice on.
Dott. Serena Lorenzetti
TRIBUNALE di FIRENZE
I sezione civile in composizione monocratica nella persona del Giudice on. Dott.ssa Serena Lorenzetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 DECIES E SS. C.P.C. nel procedimento ex art. 84 e 170 dpr 115/2002 iscritto al n. 10473/2024 R.G. in opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso del difensore
Promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Garzia ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il difensore in Ercolano (Na), Via Winckelmann n. 9 ricorrente contro
Controparte_1
resistente
***
Con ricorso ai sensi degli artt. 170 e 84 D.P.R. n. 115/2002, depositato in data 18.09.2024, l'Avv.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto n. 2024/3930 del 23.07.2024, Parte_1
depositato in data 24.07.2024 e notificato dalla cancelleria via pec in data 23.08.2024, con cui il
Magistrato di Sorveglianza dell' di Firenze ha rigettato l'istanza di Controparte_2 liquidazione dei compensi a suo favore per l'attività svolta quale difensore del collaboratore di giustizia , nato A Cercola (NA) il 18.05.1976, detenuto presso la Casa Circondariale Persona_1
di Firenze.
Il si è costituito e ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
All'udienza del 19.02.2025 la causa è stata discussa e il giudice ha riservato la decisione.
Questo giudice ritiene, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione, che la decisione sull'opposizione avverso un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza sia di competenza del
Presidente del Tribunale di Sorveglianza cui appartiene il magistrato stesso e non del Tribunale
Ordinario (Cass. civ. 23020/2015, Cass. Sez. II, Ordinanza n. 17010 del 14/06/2023).
Infatti, la modifica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 117 operata dal D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 15, che ha reso applicabile alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato il rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c. e segg., e successivamente il procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies cpc, non ha carattere solo terminologico e laddove il legislatore ha sostituito il riferimento al "Presidente dell'ufficio giudiziario competente" con il "Capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento" ha inteso apportare una modifica sostanziale, valorizzandosi la prossimità organizzativa tra primo decidente e l'Autorità che deve decidere sull'opposizione.
PQM
Dichiara la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Si comunichi
Firenze, 8.03.2025
Il Giudice on.
Dott. Serena Lorenzetti